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C.
I. P. U. R.
Coordinamento
Intersedi Professori Universitari
di Ruolo
STATUTO
Approvato
nel C.C. di Rimini del 10-12-1998
Aggiornato nel Consiglio Centrale d Rimini del 12-14 ottobre
2000
Aggiornato
nel Consiglio Centrale di Rimini del 13-14 novembre 2001
ART.
1 - DENOMINAZIONE DURATA E SEDE
1-
Il CIPUR (Coordinamento Intersedi Professori Universitari
di Ruolo) è un'Associazione culturale e sindacale di
professori universitari di ruolo e fuori ruolo, di docenti
universitari e di quanti svolgono un ruolo di supporto alle
attività accademiche di ricerca scientifica e didattica.
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
2
-Essa ha Sede in Perugia Via G. Talli, 58.
3-
Detta Sede può essere modificata, secondo le necessità,
per decisione del Consiglio Centrale.
4-
Il CIPUR è autonomo e indipendente da qualunque potere
o movimento ideologico e politico.
ART. 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
1-
Il CIPUR si adopererà, nelle forme e con le iniziative
idonee, indivaduate dagli Organi statutari preposti, affinché
vengano stabilite norme in grado di assicurare, negli Atenei
italiani, un elevato livello qualitativo sia nella didattica
che nella ricerca.
2-
II CIPUR ha lo scopo di promuovere la tutela della dignità
morale, giuridica, economica e professionale dei soci, nel
rispetto dell'unicità della funzione docente. Pertanto
esso rappresenta i soci di fronte alla controparte nelle vertenze
di categoria.
3-
Il CIPUR ritiene altresì irrinunciabile, e se ne fa
sostenitore, che a tutti i meritevoli sia garantito l'avanzamento
in carriera.
4-
II CIPUR non persegue fini di lucro.
ART.
3 - I SOCI (ISCRITTI) DELL'ASSOCIAZIONE
1-
Fanno parte dell'associazione le seguenti categorie di soci:
a)
SOCI ORDINARI
Sono
gli iscritti all'Associazione, appartenenti alle categorie
di cui all'Art. 1 del presente Statuto.
b)
SOCI ONORARI
Sono
quelle persone od Enti che, avendo acquisito particolari benemerenze
di ordine culturale, sociale o finanziario a favore dell'Associazione
sono nominata dal Consiglio Centrale in tale qualità.
c)
SOCI SOSTENITORI
Sono
coloro che, dipendenti del MURST o dell'Università,
politici, cittadini, pur non appartenendo alle categorie di
cui all'Art. 1, sono vacini alla Associazione e ne sostengono
gli scopi attraverso pareri, contributi finanziari, ecc.
ART.
4 - ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE
1
- L'adesione al CIPUR avviene mediante domanda al Presidente
della propria Sede di Ateneo (Art. 8) o al Presidente Nazionale
(Art. 10), salvo parere contrario del Consiglio Centrale (Art.
9).
2.-
Tutti i soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota
associatave, annualmente determinata, in vaa antacipata, dal
Consiglio Centrale, da versarsi in unica soluzione o in quote
mensili, tramite trattenuta sullo stipendio da parte dell'ufficio
pagatore. L'adesione, cosi espressa, è valida per l'intero
anno solare nel quale è stato effettuato il versamento
e comunque fino alla decadenza della qualità di socio.
3-
I soci non acquisiranno alcun diritto per la ripetizione dall'Associazione
di quanto versato a titolo di quota o contributo volontario.
4-
La qualità di socio si perde per:
a)
- dimissioni;
b)
- morosità;
c)
- svolgimento di attività in contrasto con gli scopi
prefissati dall'Associazione;
d)
- indegnità acclarata.
Le
dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente
di Sede o al Presidente Nazionale che ne cureranno l'inoltro
al Consiglio Centrale.
La
decadenza per morosità avviene d'ufficio per mancato
pagamento delle quote associative.
5-
Coloro che sono stati dichiarati decaduti per motava di cui
al precedente punto b) possono chiedere la reiscrizione alla
Associazione previo pagamento delle quote associatave arretrate.
La
decadenza dalla qualità di soci per i motivi di cui
ai punti c) e d) è rimessa al Consiglio Centrale ed
ha efficacia immediata. E' ammesso appello al Collegio dei
probiviri (Art. 17) entro 30 gg. dalla comunicazione della
decadenza. La deliberazione del Collegio dei Probivari è
definitava.
6-
La qualità di socio impegna l'iscritto alla puntuale
osservanza delle norme contenute nel presente Statuto, l'eventuale
regolamento interno alla Associazione, nonché al contenuto
di tutte le deliberazioni adottate dagli Organi sociali previsti
dallo Statuto medesimo.
ART.
5 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
1-
Sono Organi dell'Associazione:
a)
- Assemblea Generale (Art. 6)
b)
- Consiglio Centrale (Art. 9)
c)
- Presidente Nazionale (Art. 10)
d)
- Giunta Nazionale (Art. 13)
e)
- Tesoriere Nazionale (Art. 12)
f)
- Sezioni Nazionali (Art. 14!
g)
- Collegio Revisori (Art. 16!
h)
- Collegio Probivari (Art. 17)
i)
– Associazioni di Sedi di Ateneo (Art. 7)
l)
- Presidente di Sede (Art. 8)
m)
- Assemblea di Sede (Art. 7)
n)
– Giunta o Direzione di Sede (Art. 8)
ART.
6 - L'ASSEMBLEA GENERALE
1-
L'Assemblea Generale (A.G.) dei soci è l'organo deliberativo
dell'Associazione; essa è costituita da tutti i soci
della Associazione.
2-
La A.G. è convocata su deliberazione del Consiglio
Centrale (Art. 9), o su richiesta di almeno un decimo dei
soci o di almeno 15 Presidenti di Sede, o dal Presidente Nazionale
(Art. 10) su parere conforme della Giunta Nazionale (Art.
13). Essa è convocata a cura del Presidente Nazionale
con avviso scritto contenente l'o.d.g., spedito con almeno
15 giorni di preavviso ai soci o, in alternativa, con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana oppure su uno
dei più diffusi quotidiani del Paese, a scelta del
Presidente Nazionale, sentita la Giunta Nazionale.
3-
Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci ordinari in
regola con il pagamento delle quote associatave; non sono
ammesse deleghe per l'espressione del voto.
4-
L'A.G. dei soci può essere ordinaria o straordinaria.
L'A.G.
ordinaria è convocata almeno una volta all'anno e delibera
circa:
-
la ratifica del bilancio consuntavo approvato dal Consiglio
Centrale;
-
la elezione del Collegio dei Probiviri (Art. 17) e del Collegio
dei Revisori dei Conta (Art. 18), su proposta del Consiglio
Centrale;
-
la ratifica dei regolamenta interni approvati dal Consiglio
Centrale;
-
la ratifica, nella prima convocazione successiva alla loro
introduzione, di modificazioni dell'atto costatutavo e dello
statuto approvate dal Consiglio Centrale.
L'A.G.
straordinaria delibera sulla ratifica delle modificazioni
dell'atto costitutivo e dello statuto approvate dal Consiglio
Centrale qualora per tali incombenze il Consiglio Centrale,
o un decimo dei Soci, o almeno 15 Presidenta di Sede non ritengano
di attendere la Assemblea ordinaria. L’A.G. delibera
sulla liquidazione del patrimonio e sulle altre materie riservate
dalla legge.
5-
L'A.G., ordinaria o straordinaria, delibera con la maggioranza
dei voti validi, qualunque sia il numero degli intervenuti.
ART.
7 - LE ASSOCIAZIONI DI SEDI DI ATENEO - LORO ISTITUZIONE -
LE ASSEMBLEE DI SEDE
1-
La Associazione di Sede di Ateneo, una per Ateneo, è
costatuita da almeno dieci soci ordinari dipendenta dell'Ateneo.
L'Assemblea di Sede è formata da tutti i soci della
Associazione di Sede. I soci ordinari in regola con il pagamento
delle quote associative hanno diritto di voto nella Assemblea
di Sede e partecipano all'attività regolamentare ed
amministrativa dell'Associazione secondo le norme del presente
Statuto e del Regolamento della Sede (Art. 8). Possono costituirsi
Associazioni di Sede relative a più Atenei.
2-
Le Associazioni di Sedi di Ateneo costatuite sono iscritte
nell'Elenco delle Associazioni di Sedi CIPUR custodito nei
locali della Sede Nazionale ed aggiornato a cura del Delegato
ai rapporti con le Sedi.
3-
Per attivare una nuova Associazione di Sede i soci promotori,
in numero non inferiore a due, convocano in Assemblea i soci
ordinari con all'o.d.g. la costatuzione della Associazione
di Sede CIPUR e la elezione del Presidente di Sede. La Assemblea
procede anzitutto alla elezione del Presidente della Assemblea
e del Segretario. Procede, quindi alla elezione del Presidente
di Sede che entra immediatamente in carica a tutti gli effetti.
Una copia del processo verbale di tali eventa viene invaata,
a firma del Presidente dell'Assemblea, del Segretario e del
Presidente eletto, al P.N. che pone la questione all'o.d.g.
della Giunta Nazionale nella riunione immediatamente successiva.
Costatata la regolarità delle procedure, la Giunta
Nazionale prende atto della costituzione della nuova Sede
facendone menzione nei propri processi verbali ed approva
il suo inserimento nell'elenco delle Sedi CIPUR. Alla prima
seduta del C.C. tali atti sono ratifacati dal C.C. con la
astensione del Presidente della nuova Sede.
4-
I soci onorari ed i sostenitori hanno diritto di partecipare
alle Assemblee di Sede con voto consultivo e non godono dell'elettorato
attivo e passivo.
5-
Le Assemblea di Sede è convocata e presieduta dal Presidente
della Associazione di Sede (Art. 8) per iniziativa autonoma
o dietro richiesta scritta di almeno un quinto degli iscritti
alla Sede o di un terzo dei membri della Giunta o Direzione,
se costatuita. La convocazione dev'essere effettuata per iscritto
con almeno cinque giorni di preavviso.
6-
L'assemblea di Sede elegge all'inizio di ogni sessione un
Segretario e, se convocata per la elezione del Presidente
di Sede, un Presidente dell'Assemblea.
7-
L'Assemblea di Sede ha funzioni consultave e propositave su
tutti i temi riguardanta le attivatà e le finalità
dell'Associazione a livello nazionale ed ha funzioni deliberanta
su problemi e tematiche di carattere locale; essa deve essere
convocata almeno una volta all'anno.
8-
Le decisioni vengono adottate a maggioranza dai presenti e
i voti sono espressi per alzata di mano. Per soli aspetti
consultava e propositava, la partecipazione alla Assemblea
può essere estesa anche ai non iscritti al CIPUR. Non
sono ammesse deleghe.
9-
Le deliberazioni assunte non possono essere in contrasto con
le direttive ufficialmente adottate dagli Organi centrali.
ART.
8 -IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE DI
SEDE - GIUNTE O DIREZIONI LOCALI
1-
Il Presidente della Associazione di Sede (brevemente, Presidente
della Sede) è eletto a maggioranza fra i soci ordinari
presenta all'Assemblea di Sede. Della elezione del Presidente
di Sede deve essere redatto processo verbale firmato dal Presidente
l'Assemblea e dal Segretario; copia del Verbale deve essere
inviato al Presidente Nazionale (Art. 10).
2-
II Presidente di Sede rappresenta la propria Sede universitaria
a tutti i livelli ed è membro di diritto del Consiglio
Centrale con funzioni deliberanta ai sensi del successivo
Art. 9. Egli dura in carica tre anni e può essere rieletto.
3-
Il Presidente può costituire una Giunta o Direzione
locale. Se il Regolamento della Sede di cui al punto successivo
prevede la figura del Vice Presidente, può nominare
uno o più Vice presidenta di Sede di cui uno vacario
ed un Tesoriere. La nomina di un Vace Presidente Vicario è
obbligatoria nelle Sedi con più di 120 iscritti.
4-
Il Presidente di Sede può dotare la propria Sede di
un Regolamento in cui precisare le funzioni degli Organi di
cui al comma precedente e quant'altro si ritenga opportuno
regolamentare. Il Regolamento deve essere approvato dalla
Assemblea di Sede e non può contenere nessuna indicazione
in contrasto con il presente Statuto.
5-
II Vace Presidente di Sede vicario subentra al Presidente
di Sede in caso di dimissioni o di impedimento prolungato
di quest'ultimo a svolgere i compiti statutari. Egli dura
in carica fino all'espletamento delle operazioni per la elezione
del nuovo Presidente con le modalità di cui al comma
successivo.
6-
Per le Sedi nelle quali non è prevasta la figura del
Vace Presidente Vicario, in caso di impedimento temporaneo
del Presidente la Sede è retta da un suo delegato;
in caso di dimissioni o di impedimento permanente, il socio
ordinario avente maggiore anzianità di permanenza nella
qualità di socio regge la Sede e convoca la Assemblea
di Sede per la elezione del nuovo Presidente entro due mesi
dal verificarsi dell'impedimento o delle dimissioni. Nel caso
in cui tali procedure non risultassero applicabili, il P.N.,
su parere conforme della Giunta Nazionale, nomina un socio
reggente che entro due mesi provvede a convocare e presiedere
la Assemblea di Sede per la elezione del Nuovo Presidente
di Sede.
7-
Nel caso in cui il Presidente di Sede non si uniformasse,
nonostante due successivi richiami scritti del Presidente
Nazionale, ai deliberati assunta dal Consiglio Centrale, su
proposta del Consiglio Centrale il Collegio dei Probivari
può, a maggioranza, destituirlo; il Consiglio Centrale
provvede, in tal caso, a sostituirlo mediante un altro iscritto
per il tempo strettamente necessario ad indire nuove elezioni
(in ogni caso non meno di 60 gg al fine di consentire l'iter
dell'eventuale appello). E' ammesso, entro 20 giorni dalla
comunicazione della sanzione, un unico appello al Collegio
dei Probivari a contestazione del provvedimento. Il Collegio
dei Probivari delibera entro 20 gg dalla data dell'appello.
8-
Il Presidente di Sede, nei contatti con i mezzi di comunicazione
di massa locali è costantemente tenuto, nel descrivere
la politica generale della Associazione, a fare riferimento
ai contenuti dei documenta ed alle delibere del Consiglio
Centrale.
ART.
9 - IL CONSIGLIO CENTRALE
1-
II Consiglio Centrale (C.C.) è costituito:
a)
dai Presidenti di Sede in carica, dai Vice Presidenti Vicari
di Sede in carica delle Sedi con più di 120 iscritti,
dal Presidente Nazionale, dai Vice Presidenti Nazionali;
b)
dai membri della Giunta, dal Tesoriere Nazionale, dal Vace
Presidente Vicario di Sede in carica delle Sede il cui Presidente
è stato eletto Presidente Nazionale;
c)
dai soci titolari di delega del C.C. ai sensi del punto 6
del presente articolo per il periodo di delega;
d)
dagli ex P.N. in attivatà di servizio o fuori ruolo.
2-
Nel corso delle sue riunioni il C.C. nomina un Moderatore
che presiede la sessione ed un Segretario; il Segretario raccoglie
le firme dei presenta e redige il verbale della riunione che
sarà approvato seduta stante o nella prima riunione
successiva; i processi verbali del C:C. sottoscritti dal Moderatore
e dal Segretario, sono conservati presso la Segreteria Nazionale.
3-
Il C.C. elegge, fra i suoi membri, il Presidente Nazionale,
i Vace Presidenta Nazionali, di cui uno Vacario, un numero
di delegati membri della Giunta Nazionale (Art. 12) con i
relativa settori di delega, tale che la sua somma con il numero
dei Delegati Nazionali alle Sezioni Nazionali attivate, di
cui al comma successivo ed all'Art. 14, sia sei. Il C.C. elegge
pure, fra i soci ordinari, il Tesoriere Nazionale.
4-
Il C.C. può delegare o incaricare singoli consiglieri
al compimento di determinata atta, categorie di atti, incarichi,
funzioni, fissando i limita della delega e il periodo temporale
di delega, oltre alle eventuali relative remunerazioni o rimborsi
spese da attribuire ad personam.
5
- I Delegati del C.C. nell'ambito degli stanziamenti esplicitamente
attivati dal C.C. medesimo e con riferimento ai soli atti
rientranti nel contesto della delega assegnata, sono ordinatori
di spesa.
6
- In vaa eccezionale, in presenza di particolari competenze
e rappresentativatà, il C.C. può eleggere, con
delibera motavata, soci Delegati che non siano suoi membri.
Costoro, fino a quando permane il loro status di Delegati
del C.C., sono, a tutti gli effetti, membri del C.C.
7
- E' compito del C.C. istituire eventuali Sezioni Nazionali
(Art. 14) ed eleggere i consiglieri delegati a presiederle
e gestirle.
8-
II C.C. è l'organo decisionale ordinario del CIPUR.
Esso ha il compito di elaborare, promuovere e coordinare l'attivatà
dell'Associazione su tutto il territorio nazionale, sviluppando
le iniziative idonee alla realizzazione delle sue finalità
istituzionali. Approva annualmente il Bilancio preventavo
e consuntavo del CIPUR.
9-
II C.C. ha facoltà di elaborare un apposito corpo di
norme (Regolamento) che regoli, nei loro vari aspetti specifici,
le attivatà dell'Associazione e dei suoi membri, là
dove ritenga che il presente Statuto non dia indirizzo completo.
10-Per
la espressione del voto nel C.C. i Presidenti di Sede possono
conferire delega ad un altro membro del C.C. che non sia il
Presidente Nazionale, un Vace Presidente Nazionale od un membro
della Giunta Nazionale. I membri del C.C. delegabili possono
essere portatori di una sola delega.
11-
Le deleghe sono utilizzabili solo in espressioni di voto che
non riguardino cambiamenti di Statuto o di Regolamento ed
elezioni, destituzioni o accettazione di dimissioni, di soci
o di consiglieri del C.C. a cariche sociali.
12-
II C.C. è convocato per iscritto dal Presidente Nazionale
(Art. 10); la riunione è considerata valida quando
siano presenti il 20% dei vota globalmente esprimibili ed
almeno quindici Presidenti di Sede.
13-
Il C.C. è convocato se richiesto per iscritto da almeno
un quarto dei Presidenti di Sede o se deliberato a maggioranza
dalla Giunta Nazionale.
14-
Nel corso dei C.C. sono ammesse eventuali mozioni di fiducia
o di sfiducia nei riguardi dei soci che ricoprono incarichi
in un qualsiasi Organo sociale Nazionale, compreso il P.N..
In caso di approvazione della mozione di sfiducia o della
non approvazione della mozione di fiducia il socio è
destituito dall'incarico. Il C.C. può immediatamente
provvedere alla elezione dei sostituti o indicare le modalità
da seguire per la elezione dei sostatuti precisando le modalità
della reggenza temporanea dell'Organo, se non già previste
esplicitamente dallo Statuto o dal Regolamento.
15-
Il C.C, individuate ben determinate sottocategorie di soci,
può, per motiva di efficienza, incaricare dei soci
a coordinarle. Tali incaricati dovranno fare riferimento,
a livello operativo, al membro della Giunta delegato ai rapporta
fra le Sedi.
16-
In caso sorgessero ambiguità nella interpretazione
di una qualsiasi parte dello Statuto da parte di Organi sociali
qualsiasi, il C.C. è unico Organo delegato a fornire
interpretazione autentica delle medesime. Lo spirito della
Associazione rende inammissibili eventuali pareri provvisori
dati da terzi estranei a qualunque titolo; è esplicitamente
privo di effetto nell'ambito sociale il ricorso ad interpretazioni
da parte di legali.
ART.
10 -IL PRESIDENTE NAZIONALE E I VICE PRESIDENTI NAZIONALI
1-
Il Presidente Nazionale ed i Vice Presidenti Nazionali (di
norma in numero non superiore a 2) sono eletti dal C.C. fra
i Presidenti o ex Presidenti di Sede.
2-
Il Presidente Nazionale (P.N.) e i Vice Presidenti Nazionali
durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente
Nazionale è immediatamente rieleggibile una sola volta.
Il Presidente Nazionale rappresenta il CIPUR di fronte agli
Organismi politici, sindacali e di informazione.
3-
Il P.N. convoca, con le modalità di cui al successivo
Art. 11, il C.C..
4-
Il P.N. presiede la Giunta Nazionale che convoca almeno trimestralmente.
5-
Il P.N. sovrintende, coordina e, se di sua pertinenza operativa,
pone in atto, le iniziative idonee a realizzare le finalità
e gli obiettivi generali individuati dal Consiglio Centrale.
A lui è affidata anche la rappresentanza legale del
CIPUR.. Egli risponde al Consiglio Centrale dell'attuazione
delle delibere a lui affidate.
6-
Il P.N. gestasce, in stretta collaborazione con i componenta
del C.C. membri della Giunta Nazionale all'uopo delegati e
con la Giunta medesima, i rapporti con le Forze politache,
gli Organi Istituzionali e le altre Associazioni Sindacali.
7-
Il P.N. è Direttore Responsabile del Foglio della Associazione
con l'esclusiva funzione di garantire il rispetto della linea
politaca generale dell'Associazione ed al fine di evatare
che il CIPUR risponda civalmente, amministrativamente, penalmente
di un danno a terzi o allo stato. Il Direttore Responsabile
è tenuto a concedere il proprio nulla osta alla pubblicazione
del foglio entro quattro giorni dalla ricezione delle bozze.
8-
Il P.N. può provvisoriamente e motivatamente sospendere
determinazioni della Giunta Nazionale (con esclusione della
deliberazione di convocazione straordinaria del C.C.) assunte
a maggioranza e ritenute in grave contraddizione con le indicazioni
politache del C.C.; permanendo il disaccordo con la Giunta
Nazionale nei dieci giorni successivi, il P.N. deve immediatamente
convocare con la procedura di urgenza il C.C..
9-
Il Presidente Nazionale è intestatario e unico responsabile
del Fondo di Presidenza di cui agli Artt. 12 e 19.
10-
Salvo diverse ed esplicite determinazioni del C.C., il Vace
Presidente Vicario sostatuisce il P.N. nel caso in cui quest'ultamo
si dimetta, venga destituito oppure, per motiva diversi, sia
impedito nell'assolvimento delle proprie funzioni. In caso
di dimissioni o di impedimento permanente del P.N., in mancanza
di diverse ed esplicite determinazioni del C.C., il Vice Presidente
Nazionale Vacario entro 60 giorni convoca il C.C. per l'elezione
del P.N.. In tale periodo il Fondo di Presidenza resta congelato
ed il Tesoriere è autorizzato a supportare finanziariamente
la azione del Presidente f.f. nei termini indicati dalla Giunta
Nazionale.
ART.
11- REDAZIONE DELL'O.D.G. DEL C.C.- CONVOCAZIONE DEL C.C.
1-
Il C.C. è convocato dal P.N., su determinazione della
Giunta Nazionale (Art. 13) con almeno dieci giorni di antacipo,
fatte salve le situazioni di urgenza per le quali il preavviso
è ridotto a tre giorni con convocazione telegrafica
o vaa telefax e/o per posta elettronica. L'avviso di convocazione
da inviarsi ai membri del C.C. deve contenere l'o.d.g., la
data, il luogo e l'ora della riunione.
2-
L'o.d.g. del C.C. è redatto dal P.N. in collaborazione
con la Giunta Nazionale (Art. 13), e da essa deliberato.
3-
Un argomento proposto all'o.d.g. da almeno cinque membri del
C.C. va in esso inserito. La richiesta proveniente da un numero
inferiore di membri del C.C. è vagliata dalla Giunta
Nazionale. Le richieste di inserimento devono avvenire per
iscritto, anche per via elettronica, entro il decimo giorno
precedente la riunione del C.C.. Le aggiunte vanno comunicate
ai membri entro il quinto giorno precedente la riunione. Nel
corso dello svolgimento dei lavori del C.C. sono consentate
aggiunte all'o.d.g. accolte dalla maggioranza dei 2/3 dei
presenti; gli argomenti aggiunti per tale via non possono
discutersi prima di 24 ore, salvo parere unanime dei presenti.
4-
Per particolari situazioni di emergenza il P.N. può
convocare, con le modalità previste per i casi di urgenza,
il C.C. su un o.d.g. redatto anche in assenza di determinazioni
esplicite della Giunta Nazionale.
5-
Il C.C. è convocato almeno una volta all'anno.
ART.
12 - IL TESORIERE NAZIONALE
1-
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Centrale fra i
Soci Ordinari, fa parte del C.C. ed è membro della
Giunta Nazionale. Ha la gestione del settore amministrativo-contabile
del CIPUR nei termini derivanta dalla applicazione dello Statuto
e dei Regolamenta e rappresenta il CIPUR nelle transazioni
che rivestono tale carattere ogni qualvolta agisca in vartù
di esecutore di mandati esplicitamente previsti dallo Statuto
e/o a seguito di esplicite delibere o ordini di spesa di Organi
sociali nazionali aventi funzioni decisionali e caratteristache
di ordinatori di spesa, nei termini e con le modalità
previste dallo Statuto e dai Regolamenta ed in linea con le
norme vagenta.
Il
Tesoriere dura in carica tre anni.
2-
Il Tesoriere cura e definisce i rapporti con gli uffici pagatori
degli Atenei e provvede a tutti i pagamenti necessari per
il funzionamento del CIPUR con il compito di verifica che
gli stessi siano debitamente documentati.
3-
Il Tesoriere è titolare del potere di firma per gli
atti di Amministrazione, compresi i conta correnta bancari
e postali, fatta eccezione per il c.c. bancario a disposizione
del Presidente Nazionale di cui al comma 7, punto (a, e risponde
in prima persona per l’emissione di assegni non coperti
da lui firmati. In caso di impedimento temporaneo del Tesoriere
le sue funzioni sono svolte dal Delegato Nazionale al Contenzioso
la cui firma, a tale scopo, va depositata sui c.c. bancari
e postali del CIPUR. L’inizio ed il termine del periodo
di impedimento temporaneo del Tesoriere è comunicato
per iscritto dal Presidente Nazionale al Delegato Nazionale
al Contenzioso, al Tesoriere ed agli Istituti presso i quali
sono accesi i c.c. del CIPUR. Le operazioni sottoscritte dal
Delegato Nazionale al Contenzioso in suddetto periodo ricadono
sotto la sua esclusiva responsabilità. Qualora l’impedimento
si protraesse in termini tali da creare disfunzioni al funzionamento
della tesoreria o nel caso di sopravvenute dimissioni del
Tesoriere Nazionale, la Giunta può nominare un Tesoriere
f.f. che resta in carica fino al successivo C.C. che provvederà
alla elezione del nuovo Tesoriere Nazionale.
4-
Il Tesoriere è in particolare autorizzato e tenuto
ad effettuare, oltre a tutti gli atti amministrativa, compresa
la stipula della affittanza della Sede in applicazione di
esplicita delibera della Giunta Nazionale, i pagamenti relativi
alla gestione della Sede della Presidenza e Segreteria Nazionali,
l'assunzione, previa autorizzazione del P.N. e della Giunta
Nazionale, del personale dipendente e la sua gestione contabile
compreso il pagamento di stipendi e contributi.
5-
E' compito del Tesoriere compiere tutti gli atti ed effettuare
tutti i pagamenta conseguenta, rimborsi compresi, al fine
di globalmente Organizzare le sessioni del C.C. convocate
dal P.N. o dalla Giunta Nazionale, le riunioni della Giunta
Nazionale. In particolare il Tesoriere provvede, a semplice
presentazione dei documenti di spesa e se i capitoli di spesa
relativa sono adeguatamente finanziati e con riferimento ad
eventuali regolamenta particolari approvati dal C.C., ad effettuare
i pagamenti per le missioni e i rimborsi spese per i soci
partecipanta alle sessioni del C.C. e della Giunta Nazionale,
per gli eletti in Organi universitari nazionali secondo quanto
previsto dall'Art.19, per i Delegati Nazionali che gestiscono
le Sezioni Nazionali e per i Soci Delegati a tempo determinato
dal C.C..
6-
E' delegata al Tesoriere, prevao parere conforme della Giunta
Nazionale, la realizzazione di convenzioni ed accordi con
strutture alberghiere, ristoratrici e di trasporta al fine
di rendere meno onerose le spese derivanta dalle attivatà
di cui al comma precedente.
7-
Il Tesoriere Nazionale è delegato ad accendere:
a)
un c.c. bancario intestato al CIPUR ed a firma esclusiva del
Presidente Nazionale, in cui depositare il Fondo di Presidenza
di cui all'art. 10;
b)
un c.c. bancario intestato al CIPUR, a firma del Tesoriere
CIPUR e con il deposito della firma del Delegato Nazionale
al Contenzioso in forza del precedente comma 3, nel quale
fare confluire i fondi della Associazione ed in particolare
le quote dei soci;
c)
un c.c. postale intestato al CIPUR, a firma del Tesoriere
CIPUR e con il deposito della firma del Delegato Nazionale
al Contenzioso in forza del precedente comma 3, nel quale
fare confluire gli eventuali contributi degli aderenti a ricorsi
organizzati dalla Sezione Contenzioso, utilizzabili solo su
mandato del Delegato Nazionale al Contenzioso.
8-
Il Tesoriere per indicazioni sulla tenuta dell'Amministrazione
contabile, ed in particolare per il corretto trattamento retributivo
e la regolare tenuta contabile del momento contributivo del
personale dipendente, può avvalersi della consulenza
di esperti esterni al CIPUR, previa autorizzazione della Giunta
Nazionale.
9-
Il Tesoriere relaziona trimestralmente, in occasione delle
sessioni ordinarie della Giunta, oltre ogni qualvolta gli
venga richiesto da un ordinatore di spesa per i capitoli di
competenza, il P.N. e la Giunta Nazionale sulla consistenza
dei fondi e dello stato degli stanziamenta dei vari capitoli
di spesa e sulla situazione di cassa della Associazione. Egli
costituisce un fondo di anticipazioni al Presidente Nazionale
e, periodicamente, reintegra il fondo stesso con le modalità
di cui all'Art. 10.
10-
Il Tesoriere redige la mappa della diffusione dell'Associazione
nelle varie Università e comunica i dati, in particolare,
al membro della Giunta Nazionale delegato ai rapporta con
le Sedi. Egli predispone d'intesa con il P.N. e la Giunta
Nazionale il bilancio di previsione e quello consuntivo, e
sottopone quest'ultimo all'esame del Collegio dei Revisori
dei Conti, prima di sottoporli alla approvazione del C.C..
11-
Il Tesoriere cura i rapporta e predispone gli atti necessari
per una corretta e buona amministrazione e risponde della
propria attivatà al C.C. al quale invaa una relazione
semestrale sulla gestione amministrativa e sulla situazione
contabile.
12-
Il Tesoriere provvede alla redazione ed aggiornamento dell'inventario
dei beni mobili.
ART.
13 - LA GIUNTA NAZIONALE
1-
La Giunta Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale,
dai Vace Presidenta Nazionali, dal Tesoriere Nazionale, dai
Delegati Nazionali alle Sezioni Nazionali (Art. 14) attivate
e da un numero di componenti eletti dal C.C. fra i suoi membri
tale che sommato al numero delle Sezioni Nazionali attivate
sia sei.
2-
La giunta è presieduta dal P.N. ed opera con il P.N.
per il raggiungimento dei fini sociali, secondo il mandato
e con i limita indicati dal C.C.: a tal fine il C.C. conferisce,
in particolare, specifiche deleghe operative ai componenta
elettava della Giunta.
3-
I compita delegabili, in presenza delle Sezioni Nazionali
attivate di cui all'Art. 14, sono:
1)
La gestione Organizzativa della Segreteria Nazionale del CIPUR
(se non avocata dal P.N. o se esplicitamente delegata dal
C.C.);
2)
La gestione e l'aggiornamento del sito WEB della Associazione
in collaborazione con gli Organi della Associazione: la informatazzazione
delle Sedi CIPUR, ed in generale i rapporti fra e con le Sedi;
4
- Le funzioni ed i compiti, anche delegabili, che per qualsiasi
motivo non si ritenga divengano oggetto di delega, sono collegialmente
gestita dalla Giunta Nazionale all'interno della quale, in
ogni caso, deve svolgersi un opportuno coordinamento fra i
vari delegati e fra costoro ed il P.N..
5-
La Giunta delibera a maggioranza dei presenti.
6-
La Giunta Nazionale può motivatamente deliberare a
maggioranza qualificata (maggioranza dei componenti) storni
di bilancio che non incidano per più del 20% sull’ammontare
dei singoli capitoli di spesa, che divengono immediatamente
esecutivi.
6
bis-In presenza di particolari congiunture politaco-sindacali
la Giunta può provvedere alla nomina temporanea sino
al primo Consiglio Centrale, per ratifica, di un ulteriore
vicepresidente con delega specifica.
6
ter-Qualora l’impedimento temporaneo del Tesoriere (Art.
12, comma 3) si protraesse in termini tali da creare disfunzioni
al funzionamento della tesoreria o nel caso di sopravvenute
dimissioni del Tesoriere Nazionale, la Giunta può nominare
un Tesoriere facente funzione, che resta in carica fino al
successivo Consiglio Centrale, che provvederà alla
elezione del nuovo Tesoriere Nazionale.
6
quater- La Giunta Nazionale può motivatamente deliberare
a maggioranza qualificata (maggioranza dei componenta) modifiche
di Regolamento, e con maggioranza dei due terzi dei componenta
modifiche di Statuto, qualora la proposta di modifica sia
iscritta all’Ordine del Giorno della riunione di Giunta.
Le modifiche divengono immediatamente esecutive. Esse devono
poi essere sottoposte ad approvazione del Consiglio Centrale
convocato entro e non oltre 60 giorni dalla delibera della
Giunta. Lo stesso Consiglio Centrale delibererà, in
caso di non approvazione, sulle pendenze di ogni genere, createsi
in conseguenza della temporanea applicazione delle norme non
approvate.
7-
La Giunta rimane in carica tre anni ed i suoi membri elettivi
sono rieleggibili.
8-
Per il proprio funzionamento, comprese le modalità
di convocazione, la Giunta si dà un proprio regolamento,
sottoposto a ratifica da parte del C.C.. In ogni caso le sedute
della Giunta vanno verbalizzate ed i relatava verbali sono
conservati presso la Segreteria Nazionale.
ART.
14 - SEZIONI NAZIONALI
1-
Particolari settori di attività della Associazione,
opportunamente definite dal C.C., possono essere strutturate
in Sezioni Nazionali la cui gestione è assegnata ad
un membro del C.C., all'uopo eletto con la qualità
di delegato (Delegato Nazionale della Sezione), dal C.C. medesimo.
2-
I Delegati Nazionali alle Sezioni Nazionali sono membri della
Giunta Nazionale, restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3-
Per ogni Sezione Nazionale attivata il C.C. determina la denominazione,
precisa competenze e compita, finanzia nei termini ritenuta
opportuni un capitolo di spesa a disposizione del Delegato
Nazionale della Sezione che è ordinatore di spesa per
le iniziative connesse alle sue competenze. Il Delegato Nazionale
può usufruire in via diretta e senza intermediazioni
della Segreteria Nazionale nei termini da concordarsi con
il responsabile della medesima. La Segreteria Nazionale imposterà
la tenuta degli atti della Sezione Nazionale secondo le indicazioni
da lui fornite e compatibilmente con i mezzi della Associazione.
4-
Ogni decisione relatava alla indivaduazione, proposizione,
Organizzazione e gestione di eventuali iniziative rientranti
nella delega del C.C data ai Delegati Nazionali delle Sezioni
Nazionali, obbligatoriamente acquisito il parere della Giunta
Nazionale solo nei casi nei quali dalla azione da intraprendere
sia prevedibile possano scaturire signifacatave implicazioni
politache, spetta esclusivamente ai Delegati Nazionali, che
ne rispondono direttamente al C.C.. Eventuali divergenze di
natura non sanabile vanno sottoposte al C.C. con procedura
di urgenza.
5-
Per ogni Sezione Nazionale il Delegato Nazionale redige un
Regolamento che deve essere approvato dal C.C. immediatamente
successivo. Nelle more, il Regolamento entra in vagore e viene
invaato alla Giunta Nazionale che esprime un parere. In caso
di parere, dopo le eventuali variazioni concordate, positavo,
il Regolamento permane in vagore fino alla determinazione
del C.C.. In caso di parere negativo, il P.N. convoca il C.C.
con modalità di urgenza per definire la questione.
6-
Il Delegato Nazionale di una Sezione Nazionale, nella seduta
del C.C. nella quale si propone il bilancio preventivo, relaziona
sulle attivatà della Sezione a lui assegnata.
7-
All'atto della approvazione del presente Statuto sono istatuite
a)
La Sezione Nazionale Contenzioso (Per la individuazione, organizzazione
e gestione di tutte le azioni di contenzioso amministrativo
riguardanti la docenza universitaria);
b)
La Sezione Nazionale di Medicina (Per seguire, organizzare,
gestire in sintonia con le indicazioni del C.C. e della Giunta
Nazionale, il particolare mondo della Medicina Universitaria;
per fare da tramite fra di esso e la realtà delle altre
Facoltà a causa di problematiche spesso diverse);
c)
La Sezione Nazionale per i contatti con le forze politiche
ed il Parlamento (Per realizzare e istituire incontri con
le forze politache al fine di informarle sulla problemataca
della Associazione e ottenere il loro sostegno per la realizzazione
dei punti della piattaforma);
d)
La Sezione Nazionale per i contatti con le forze sindacali
(Per mantenere stretti rapporti con le altre forze sindacali
al fine di reciproca informazione e per creare possibili sinergie
nel perseguimento degli obiettivi sociali);
e)
La Sezione Nazionale dell'informazione Scritta (per realizzare
una adeguata informazione e propaganda scritta, rivolta ai
soci e non, a proposito delle iniziative, del pensiero, della
piattaforma rivendicativa della Associazione oltre che degli
avvenimenti e del dibattito culturale che intervengono nel
Paese, ineluttabilmente coinvolgenti il mondo universitario).
8-
Il Delegato Nazionale alla Sezione dell'Informazione assume
l'incarico di Direttore Editoriale del foglio della Associazione.
Spetta esclusivamente al Direttore editoriale che ne risponde
direttamente al C.C.. fatto salvo quanto prevasto per la funzione
di Direttore Responsabile riservata al P.N. della Associazione
nei termini indicati all'Art. 10, ogni decisione relativa
alla Organizzazione e gestione della redazione e stampa del
foglio della Associazione, compresa la scelta dei contributi
da pubblicare e la loro composizione. Il Regolamento della
Sezione Nazionale dell'informazione scritta dovrà contenere
indicazioni relative alle modalità di redazione, impaginazione
e di acquisizione dei contributi esterni.
ART.
15 - ESERCIZI SOCIALI
1-
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2-
Il bilancio preventavo è approvato dal C.C.; il bilancio
consuntivo è ratifacato dall'A.G..
3-
Il bilancio sociale deve obbligatoriamente prevedere una riserva
economica costituita da un fondo di accantonamento per oneri
imprevisti pari al 5% degli introiti annui dell'Associazione.
ART.
16 -IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1-
Il Collegio dei Revisori dei Conta è nominato, su proposta
del C.C., dalla A.G., in misura di tre componenta effettiva
più due supplenta, scelta fra i Soci Ordinari. Esso
è rinnovato ogni tre anni ed i suoi componenta sono
rieleggibili. Non sono eleggibili al Collegio i membri della
Giunta e i membri del C.C. ordinatori di spesa. Il Collegio
dei Revisori dei Conti controlla la regolarità degli
atti amministrativa della Associazione, esprime parere scritto
sul bilancio preventavo. Esso provvede ai resoconta contabili
in corso di esercizio ed alla redazione di una relazione annuale
sull'Esercizio e sul rendiconto (bilancio consuntivo).
2-
Alla prima riunione convocata dal P.N. il Collegio dei Revisori
elegge al suo interno il Presidente ed il Segretario. Quest'ultimo
è tenuto alla redazione dei verbali delle sedute che
andranno conservati presso la Segreteria Nazionale.
ART.
17 -IL COLLEGIO DEI PROBIVARI
1-
Il Collegio dei Probivari vaene eletto dalla A.G. fra i Soci
Ordinari, su proposta del C.C.. Esso è costituito da
tre membri effettivi e due supplenti i quali durano in carica
tre anni e sono rieleggibili. Non sono eleggibili nel Collegio
i membri della Giunta Nazionale e del C.C. . Il Collegio dei
Probivari, su richiesta della Giunta Nazionale o del C.C.,
delibera con parere motivato circa le questioni che comportano
l'eventuale decadenza da socio in base agli Artt. 3 e 8. Nel
caso di gravi vertenze tra i soci, il Collegio dei Probiviri
può intervenire su richiesta del C.C. o degli interessati,
con sanzioni arbitrali e pareri consultivi.
2-
Alla prima riunione convocata dal P.N. il Collegio dei Probivari
elegge al suo interno il Presidente ed il Segretario. Quest'ultamo
è tenuto alla redazione dei verbali delle sedute che
andranno conservati presso la Segreteria Nazionale.
ART.
18 - FINANZIAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI SEDI
1-
Una frazione percentuale delle quote di iscrizione provenienti
dai versamenti dei soci ordinari di ogni Associazione di Sede
è trasferita annualmente a ciascuna Associazione di
Sede, allo scopo di provvedere alla copertura delle spese
locali. Detta frazione e la relatava cadenza di versamenta
vengono stabilite annualmente dal Consiglio Centrale all’atto
dell'approvazione del bilancio preventivo sulla base delle
disponibilità e del tipo di strutturazione che la associazione
ritiene opportuno darsi.
2-
A tale frazione può aggiungersi un finanziamento per
singoli progetti proposti dal Presidente di Sede tramite il
membro della Giunta Nazionale Delegato ai rapporti fra le
Sedi, su parere conforme della Giunta Nazionale medesima e,
a garanzia della copertura del finanziamento, del Tesoriere.
Ciascuna Associazione di sede organizza in modo autonomo l'amministrazione
dei suddetti fondi, dei quali è unico responsabile
il Presidente di Sede in carica.
ART.
19 - COPERTURE DI SPESA - FONDO DI PRESIDENZA.-. FINANZIAMENTO
DEGLI ORGANI SOCIALI
1-
Il C.C. nel momento cui effettua una delibera che comporti
spesa deve preventivamente assicurarsi tramite richiesta al
Tesoriere che la stessa sia debitamente coperta, con traccia
nel verbale della riunione. Il Tesoriere comunicherà
al C.C. la situazione di cassa aggiornata per i vari capitoli
di spesa, assumendosi la responsabilità di quanto potrebbe
derivare da un'errata informazione.
2-
Il P.N. è intestatario e unico responsabile del Fondo
di Presidenza, il cui ammontare è annualmente determinato
dal C.C. e inserito in apposito capitolo di spesa del Bilancio
di Previsione, da utilizzarsi esclusivamente al fine di finanziare
le attivatà, della tapologia approvata dal C.C., del
P.N. effettuate in funzione del suo mandato. Il Fondo di Presidenza
è usufruibile dal P.N. mediante il c.c. bancario di
cui al punto a) dell'Art. 12. In tale c.c il Tesoriere Nazionale
di norma versa, anticipatamente e con scadenza bimestrale,
al più un sesto dell'ammontare totale del Fondo di
Presidenza, in modo da garantire, all'inizio di ogni bimestre,
una consistenza di fondi pari ad un sesto del fondo totale.
3-
Le operazioni effettuate dal P.N. devono essere documentate
secondo la normativa in vagore. I documenta di spesa devono
essere consegnati bimestralmente al Tesoriere che ha compito
di verifica della regolarità formale degli stessi e
li contabilizza.
4-
Il P.N. risponde in prima persona per impegni di spesa inerenta
la sua funzione e non coperti dai fondi già versati
sul c.c. a sua firma, senza aver prima interpellato, al riguardo,
il Tesoriere.
5-
Per le cariche sociali non è prevasta di norma alcuna
indennità; ai componenti i vari Organi sociali è
però riconosciuto un rimborso per spese di funzione
e di rappresentanza; l'ammontare è determinato dal
C.C. e gli stanziamenti relativa devono figurare in esplicita
capitoli di spesa a bilancio preventavo. In particolare va
considerato un capitolo di spesa con adeguato finanziamento
a copertura delle spese dei soci eletti a cariche negli Organi
Universitari Nazionali (Art. 20) o ai soci a cui il C.C. delega,
anche provvasoriamente, determinati atti, categorie di atti,
incarichi, funzioni. A questo proposito, quanto non già
esplicitamente previsto negli articoli precedenti andrà
precisato nell'eventuale Regolamento della Associazione o
nei Regolamenta dei vari Organi.
6-
Per gli Organi ordinatori di spesa (con riferimento alle iniziative
inerenta alla funzione degli ordinatori di spesa) il Tesoriere
provvederà ad effettuare tutti i pagamenti, con le
formalità di legge, ed i rimborsi richiesti a semplice
presentazione dei documenti di spesa o degli ordini ad effettuare
pagamenta, previa l'unica verifica della sussistenza di fondi
nei rispettiva capitoli di spesa e salvo particolari modalità
previste in altre parti del presente Statuto, nel Regolamento
o nei Regolamenta di particolari Organi.
7-
Compete al C.C. la determinazione dell'ammontare di eventuali
rimborsi per gli Organi sociali a cui sono affidati incarichi
ed attività non rientranti in quelle proprie istatuzionali
così come previste esplicitamente dal presente Statuto.
8-
In ogni caso effettuati gli stanziamenta e determinata la
tipologia del rimborso, per le categorie di Organi previste
il Tesoriere deve provvedere al rimborso, fatte le usuali
verifiche e verificato il rispetto delle modalità fissate,
a semplice presentazione dei documenti di spesa e nel più
breve tempo possibile.
9-
Per gli Organi Nazionali il cui finanziamento è previsto
mediante un apposito capitolo di spesa e retti da Delegati
Nazionali eletti dal C.C. e con delega triennale, può
prevedersi, con riferimento ai fondi di spesa a ciò
esplicitamente destinati (Spese generali dell'Organo), un
trattamento di antacipazioni del tipo indicato al punto 2,
tramite un c.c. bancario indicato dal Delegato. Di norma i
versamenta antacipata, ognuno pari al 25% dei fondi disponibili,
da parte del Tesoriere Nazionale avranno cadenza determinata
dal raggiungimento di certificazioni di spesa superiori ai
2/3 della antacipazione iniziale o precedente. Su richiesta
scritta del Delegato, il Tesoriere deve anticipare fondi fino
all'ammontare previsto dal capitolo di spesa relativo alla
gestione dell'Organo di competenza, se disponibili.
10-
Nelle spese generali di un Organo Nazionale sono da considerarsi
le spese relatave a spostamenta del Delegato Nazionale che
lo gestisce, con relativa missione nei termini prevasti dal
Regolamento, le spese telefoniche, le spese di rappresentanza,
le spese organizzative per le attività non realizzate
dalla Segreteria Nazionale.
ART.
20 - ELEZIONI AGLI ORGANI UNIVERSITARI
1-
In occasione di elezioni nazionali o locali di Organi universitari,
il CIPUR sarà presente con la propria sigla e propri
candidati. Per le elezioni locali i candidata sono espressi
dall'Assemblea di Sede CIPUR, per le elezioni nazionali i
candidati sono espressi dal C.C.. In caso di motivata impossibilità
di convocazione delle Assemblee di Sede o del C.C., le candidature
saranno espresse dal Presidente di Sede, tenuto conto dell'eventuale
Regolamento della Sede, per le elezioni locali e dal P.N.,
su indicazione della Giunta Nazionale, per le elezioni nazionali.
2-
Per le campagne elettorali relative ad elezioni locali è
previsto, oltre al supporto della Segreteria Nazionale nei
termini previsti dal Regolamento, un contributo anticipato
determinato dal C.C. per le Sedi che ne fanno richiesta. Per
le elezioni di carattere Nazionale la Segreteria Nazionale
è incaricata di redigere, su testo preventavamente
concordato con i candidati, ed inoltrare le comunicazioni
elettorali (max due nel corso della campagna per ogni candidato)
dei candidati. Il Delegato ai rapporti con le Sedi dovrà
provvedere, di concerto con il P.N. e la Giunta Nazionale,
alla redazione e distribuzione di opportuni manifesti elettorali.
3-
Per rendere operative le indicazioni del comma precedente,
il Delegato alla gestaone della Segreteria Nazionale dovrà
provvedere a fare redigere ed aggiornare indirizzari etichettabili
per raggruppamenta disciplinari sia nazionali che per Ateneo.
In particolare oltre agli indirizzari postali, vanno precostituite
liste di e-mail con lo stesso criterio.
4-
Gli eletti in un Organo Istituzionale, se in numero superiore
a 3, eleggono un proprio interno un coordinatore che, in particolare,
tiene i collegamenta con il P.N. e la Giunta Nazionale.
5-
Agli eletti a cariche nazionali è riconosciuto il rimborso
delle spese sostenute e documentate relative alle funzioni
svolte per le quali non sia istituzionalmente previsto un
rimborso oltre che di quelle relative a momenti di coordinamento
dovuti alla rappresentanza sindacale negli Organi medesimi.
ART.
21 -FINANZIAMENTA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
1-
L'Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività
per il raggiungimento degli scopi di cui all'Art. 2, con:
-
quote associative;
-
eventuali lasciti e donazioni ed ogni altro provento destinato
alla attivatà;
-
contributi vari compatibili con gli scopi statutari.
ART.
22 -SCIOGLIMENTO DEL CIPUR
1-
Lo scioglimento del CIPUR può avvenire solo per proposta
della maggioranza dei due terzi del Consiglio Centrale approvata
dall'A.G. Straordinaria. A maggioranza dei due terzi il Consiglio
Centrale decide sulla destinazione degli eventuali beni patrimoniali,
mobili come da inventario ed immobili di proprietà
della Associazione.
ART.
23 -EFFICACIA STATUTO
Il
presente Statuto è approvato dal Consiglio Centrale
e successivamente ratificato dall' A.G.. La sua efficacia
è immediata dopo l'approvazione del C.C..
2-
Per quanto non espressamente prevasto dal presente Statuto,
si fa riferimento alle norme vagenta ed ai regolamenta di
attuazione, da emanarsi da parte del C.C. entro sei mesi.
3-
Il presente Statuto è stato approvato dal Consiglio
Centrale l'11 dicembre 1998
INDICE
Art.
1 Denominazione, durata e sede Pag. 2
Art.
2 Scopi della Associazione Pag. 2
Art.
3 Soci della Associazione Pag. 2
Art.4
Adesione alla Associazione Pag. 2
Art.
5 Gli Organi della Associazione Pag. 3
Art.
6 L'Assemblea Generale Pag. 4
Art.
7 Le Sedi di Ateneo - Loro istituzione - Le Assemblee di Sede
Pag. 4
Art.
8 Il Presidente ed il Vice Presidente di Sede - Giunte o Direzioni
locali Pag. 5
Art.
9 Il Consiglio Centrale Pag. 6
Art.
10 Il Presidente Nazionale e i Vice Presidenti Nazionali Pag.
8
Art.
11 Redazione dell'O.d.G. del C.C. - Convocazione del C.C.
Pag. 8
Art.
12 Il Tesoriere Nazionale Pag. 9
Art.
13 La Giunta Nazionale Pag. 9
Art.
14 Sezioni Nazionali Pag. 11
Art.
15 Esercizi sociali Pag. 12
Art.
16 Il Collegio dei Revisori dei conti Pag. 12
Art.
17 Il Collegio dei Probiviri Pag. 12
Art.
18 Finanziamento delle Sedi Pag. 13
Art.
19 Coperture di spesa - Fondo di Presidenza.- Finanziamento
degli Organi sociali Pag. 13
Art.
20 Elezioni agli Organi Universitari Pag. 14
Art.
21 Finanziamenti per il Funzionamento della Associazione Pag.
14
Art.
22 Scioglimento del C.I.P.U.R. Pag. 15
Art.
23 Efficacia dello Statuto Pag. 15
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