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ART.
7 - LE ASSOCIAZIONI DI SEDI DI ATENEO - LORO
ISTITUZIONE - LE ASSEMBLEE DI SEDE
1- La Associazione di Sede di Ateneo, una per
Ateneo, è costituita da almeno dieci
soci ordinari dipendenti dell'Ateneo. L'Assemblea
di Sede è formata da tutti i soci della
Associazione di Sede. I soci ordinari in regola
con il pagamento delle quote associative hanno
diritto di voto nella Assemblea di Sede e partecipano
all'attività regolamentare ed amministrativa
dell'Associazione secondo le norme del presente
Statuto e del Regolamento della Sede (Art. 8).
Possono costituirsi Associazioni di Sede relative
a più Atenei.
2- Le Associazioni di Sedi di Ateneo costituite
sono iscritte nell'Elenco delle Associazioni
di Sedi CIPUR custodito nei locali della Sede
Nazionale ed aggiornato a cura del Delegato
ai rapporti con le Sedi.
3- Per attivare una nuova Associazione di Sede
i soci promotori, in numero non inferiore a
due, convocano in Assemblea i soci ordinari
con all'o.d.g. la costituzione della Associazione
di Sede CIPUR e la elezione del Presidente di
Sede. La Assemblea procede anzitutto alla elezione
del Presidente della Assemblea e del Segretario.
Procede, quindi alla elezione del Presidente
di Sede che entra immediatamente in carica a
tutti gli effetti. Una copia del processo verbale
di tali eventi viene inviata, a firma del Presidente
dell'Assemblea, del Segretario e del Presidente
eletto, al P.N. che pone la questione all'o.d.g.
della Giunta Nazionale nella riunione immediatamente
successiva. Costatata la regolarità delle
procedure, la Giunta Nazionale prende atto della
costituzione della nuova Sede facendone menzione
nei propri processi verbali ed approva il suo
inserimento nell'elenco delle Sedi CIPUR. Alla
prima seduta del C.C. tali atti sono ratificati
dal C.C. con la astensione del Presidente della
nuova Sede.
4- I soci onorari ed i sostenitori hanno diritto
di partecipare alle Assemblee di Sede con voto
consultivo e non godono dell'elettorato attivo
e passivo.
5- Le Assemblea di Sede è convocata e
presieduta dal Presidente della Associazione
di Sede (Art. 8) per iniziativa autonoma o dietro
richiesta scritta di almeno un quinto degli
iscritti alla Sede o di un terzo dei membri
della Giunta o Direzione, se costituita. La
convocazione dev'essere effettuata per iscritto
con almeno cinque giorni di preavviso.
6- L'assemblea di Sede elegge all'inizio di
ogni sessione un Segretario e, se convocata
per la elezione del Presidente di Sede, un Presidente
dell'Assemblea.
7- L'Assemblea di Sede ha funzioni consultive
e propositive su tutti i temi riguardanti le
attività e le finalità dell'Associazione
a livello nazionale ed ha funzioni deliberanti
su problemi e tematiche di carattere locale;
essa deve essere convocata almeno una volta
all'anno.
8- Le decisioni vengono adottate a maggioranza
dai presenti e i voti sono espressi per alzata
di mano. Per soli aspetti consultivi e propositivi,
la partecipazione alla Assemblea può
essere estesa anche ai non iscritti al CIPUR.
Non sono ammesse deleghe.
9- Le deliberazioni assunte non possono essere
in contrasto con le direttive ufficialmente
adottate dagli Organi centrali.
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(Statuto
Cipur) |