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PARERE DEL GIURISTA
Osservazioni sull’art.
3 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147 concernente Disposizioni
urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno
scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori
universitari.
In sede di conversione del decreto-legge
n. 147/2007, all’art. 3, 1° comma, che prevede il trasferimento
agli Atenei dell’importo di 20.000.000 Euro per l’anno
2007 ad incremento del fondo di finanziamento ordinario dell’Università
per garantire una più ampia assunzione di ricercatori,
con apposito emendamento approvato in questi giorni dalla Camera
e dal Senato (1) è stato aggiunto il seguente comma: 1-bis.
«La qualità dell’attività scientifica
e didattica dei ricercatori assunti dalle Università a
seguito di concorsi banditi successivamente all’entrata
in vigore della presente legge è sottoposta dopo 3 anni
dalla data di assunzione alla valutazione dell’Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)
di cui all’articolo 1, comma 137, del decreto–legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286. In caso di valutazione negativa il Ministero dell’università
e della ricerca, in sede di ripartizione del fondo di finanziamento
ordinario dell’università per gli esami successivi,
provvede a detrarre dalla quota spettante all’università
interessata una quota pari al trattamento economico complessivo
medio dei ricercatori universitari. La valutazione è ripetuta
dopo ulteriori tre anni».
La formulazione di questa norma aggiuntiva desta preoccupazione
e perplessità per i seguenti motivi:
A) Impropria appare l’utilizzazione dello strumento del
decreto-legge che, ai sensi dell’art. 76 della Costituzione,
è ammissibile nei soli casi straordinari di necessità
ed urgenza, circostanze queste che nella specie non sembrano ricorrere.
B) Sconcertante si prospetta l’attribuzione della valutazione
dell’attività scientifica e didattica dei singoli
ricercatori all’ANVUR, organismo inesistente in quanto non
ancora definito né operante, essendo il relativo Regolamento
attinente alla sua struttura e al suo funzionamento in corso di
definizione.
C) Preoccupante si delinea l’accentramento nell’ANVUR
della valutazione dell’attività scientifica e didattica
dei singoli ricercatori in quanto costituisce un’indiretta
violazione dell’autonomia universitaria sotto il profilo
della libertà d’insegnamento e di ricerca, diritti
costituzionalmente garantiti dall’art 33 della Costituzione.
Infatti nel momento in cui l’organismo in questione, ma
non si conosce ancora attraverso chi e con quali specifiche competenze,
formula un giudizio (negativo o positivo) sull’operato del
ricercatore, esercita contestualmente un indebito sindacato sulle
linee di ricerca scientifica e didattica perseguite dal singolo
Ateneo nella propria programmazione e dal corpo docente che coordina
ed indirizza il lavoro del ricercatore appena assunto.
D) Peraltro, ancora una volta avuto riguardo ai parametri costituzionali,
appare non giustificabile e inficiato di irrazionalità
manifesta il contenuto della norma laddove pretende di sanzionare
economicamente gli Atenei sulla base di un giudizio negativo riferito
alla qualità dell’attività scientifica e/o
didattica dei ricercatori, stante che allo stato della vigente
legislazione, il sistema di reclutamento di costoro si basa su
giudizi espressi da Commissioni, sia pure locali, ma in maggioranza
elette a livello nazionale da tutto il corpo accademico con il
conseguente obbligo per l’Ateneo che ha bandito il concorso
di assumere il ricercatore vincitore (art.2, legge n. 210/1998).
Da qui la non configurabilità di alcuna responsabilità
per avere operato una scelta sbagliata imputabile all’Ateneo
nel caso in cui il ricercatore risulti inadeguato all’assolvimento
dei propri compiti in ambito scientifico e/o didattico.
E) Infine, sul piano dell’opportunità, non si può
non rilevare l’assurdità della norma che non ha effetto
abrogante dell’attuale meccanismo di conferma in ruolo del
ricercatore, il quale dopo tre anni è soggetto ad una valutazione
da parte di una Commissione nazionale composta da tre professori
di ruolo (2) valutazione ripetibile, se sfavorevole, una sola
volta dopo un biennio con decadenza dal ruolo a fronte di ulteriore
giudizio negativo. Questa, infatti, ingenera una anomala sovrapposizione
di competenze tra la predetta Commissione e l’organismo
(ANVUR) deputato a giudicare la medesima attività scientifica
e didattica del ricercatore in vista dell’eventuale irrogazione
a danno dell’Ateneo, ritenuto colpevole di ciò che
non ha fatto, della sanzione economica già ricordata.
Senza poi dire della situazione sconcertante che si potrebbe determinare
se i giudizi sull’operato del ricercatore formulati contestualmente
dalla Commissione di conferma e dall’ANVUR fossero divergenti,
ipotesi questa tutt’altro che remota.
Ciò premesso, resta solo da auspicare l’immediata
abrogazione della norma in esecuzione dell’ordine del giorno
formulato in Senato in sede di conversione della legge (seduta
del 18 ottobre c.a.) su iniziativa dello stesso governo che, a
fronte della presentazione di un emendamento soppressivo (3),
ha assunto l’impegno di procedere all’eliminazione
della disposizione normativa in questione in un prossimo provvedimento
legislativo.
Prof. Avv. Fiorella D’Angeli
Ordinario di Diritto civile
Coordinatore Area 12 del CUN
(1) Il citato emendamento
è stato proposto alla Camera dei Deputati da Tocci, Tessitore
ed altri, nonché illustrato dal Sottosegretario del MUR
Prof. Luciano Modica nella seduta del 26 settembre c.a.
(2) Art. 31, D.P.R. n. 382/1980.
(3) La soppressione della norma è stata proposta dal Senatore
Valditara, ma anche il Ministro Mussi in Commissione VII Senato,
nella seduta del 9 ottobre 2007, aveva espresso in merito alcune
perplessità ritenendo che “la formulazione attuale
della norma possa determinare rischi e contraddizioni”.
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