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LEGGE 4 novembre 2005, n.230
Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari
e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori
universitari
testo in vigore dal: 20-11-2005
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. L'universita', sede della
formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in
modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa liberta'.
La gestione delle universita' si ispira ai principi di autonomia
e di responsabilita' nel quadro degli indirizzi fissati con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. I professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere
attivita' di ricerca e di didattica, con piena liberta' di scelta
dei temi e dei metodi delle ricerche nonche', nel rispetto della
programmazione universitaria di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2005, n. 43, dei contenuti e dell'impostazione culturale
dei propri corsi di insegnamento; i professori di materie cliniche
esercitano altresi', senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, funzioni assistenziali
inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca; i professori
esercitano infine liberamente attivita' di diffusione culturale
mediante conferenze, seminari, attivita' pubblicistiche ed editoriali
nel rispetto del mantenimento dei propri obblighi istituzionali.
3. Ai professori universitari compete la partecipazione agli organi
accademici e agli organi collegiali ufficiali riguardanti la didattica,
l'organizzazione e il coordinamento delle strutture didattiche
e di ricerca esistenti nella sede universitaria di appartenenza.
4. Il professore, a qualunque livello appartenga, nel periodo
dell'anno sabbatico, concesso ai sensi dell'articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' abilitato
senza restrizione alcuna alla presentazione di richieste e all'utilizzo
dei fondi per lo svolgimento delle attivita'.
5. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina concernente
il reclutamento dei professori universitari garantendo una selezione
adeguata alla qualita' delle funzioni da svolgere, il Governo
e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle
istituzioni universitarie, uno o piu' decreti legislativi attenendosi
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari,
procedure finalizzate al conseguimento della idoneita' scientifica
nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per
le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo
in particolare:
1) le modalita' per definire il numero massimo di soggetti che
possono conseguire l'idoneita' scientifica per ciascuna fascia
e per settori disciplinari pari al fabbisogno, indicato dalle
universita', incrementato di una quota non superiore al 40 per
cento, per cui e' garantita la relativa copertura finanziaria
e fermo restando che l'idoneita' non comporta diritto all'accesso
alla docenza, nonche' le procedure e i termini per l'indizione,
l'espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, da svolgere
presso le universita', assicurando la pubblicita' degli atti e
dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici; per ciascun
settore disciplinare deve comunque essere bandito almeno un posto
di idoneo per quinquennio per ciascuna fascia;
2) l'eleggibilita', ogni due anni, da parte di ciascun settore
scientifico-disciplinare, di una lista di commissari nazionali,
con opportune regole di non immediata rieleggibilita';
3) la formazione della commissione di ciascuna valutazione comparativa
mediante sorteggio di cinque commissari nazionali. Tutti gli oneri
relativi a ciascuna commissione di valutazione sono posti a carico
dell'ateneo ove si espleta la procedura, come previsto al numero
1);
4) la durata dell'idoneita' scientifica non superiore a quattro
anni, e il limite di ammissibilita' ai giudizi per coloro che,
avendovi partecipato, non conseguono l'idoneita';
b) sono stabiliti i criteri e le modalita' per riservare, nei
giudizi di idoneita' per la fascia dei professori ordinari, una
quota pari al 25 per cento aggiuntiva rispetto al contingente
di cui alla lettera a), numero 1), ai professori associati con
un'anzianita' di servizio non inferiore a quindici anni, compreso
il servizio prestato come professore associato non confermato,
maturata nell'insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare
oggetto del bando di concorso o in settori affini, con una priorita'
per i settori scientifico-disciplinari che non abbiano bandito
concorsi negli ultimi cinque anni;
c) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneita' per la
fascia dei professori associati e' riservata una quota del 15
per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera
a), numero 1), ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti
del ruolo ad esaurimento e ai ricercatori confermati che abbiano
svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio universitari.
Una ulteriore quota dell'1 per cento e' riservata ai tecnici laureati
gia' ammessi con riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneita'
per l'accesso al ruolo dei professori associati bandita ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici;
d) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneita' per la
fascia dei professori associati di cui alla lettera a), numero
1), l'incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire
l'idoneita' scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle
universita' e' pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno;
e) nelle prime due tornate dei giudizi di idoneita' per la fascia
dei professori ordinari di cui alla lettera a), numero 1), l'incremento
del numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneita'
scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle universita'
e' pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono bandite per la copertura dei posti di professore ordinario
e professore associato esclusivamente le procedure di cui al comma
5, lettera a). Sono fatte salve le procedure di valutazione comparativa
per posti di professore e ricercatore gia' bandite alla medesima
data. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di
procedure gia' espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano
l'idoneita' per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento.
La copertura dei posti di professore ordinario e di professore
associato da parte delle singole universita', mediante chiamata
dei docenti risultati idonei, tenuto conto anche di tutti gli
incrementi dei contingenti e di tutte le riserve previste dalle
lettere a), b), c), d) ed e) del comma 5, deve in ogni caso avvenire
nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'articolo
51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo
1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
7. Per la copertura dei posti di ricercatore sono bandite fino
al 30 settembre 2013 le procedure di cui alla legge 3 luglio 1998,
n. 210. In tali procedure sono valutati come titoli preferenziali
il dottorato di ricerca e le attivita' svolte in qualita' di assegnisti
e contrattisti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti postdottorato ai sensi della
legge 30 novembre 1989, n. 398, nonche' di contrattisti ai sensi
del comma 14 del presente articolo. L'assunzione di ricercatori
a tempo indeterminato ai sensi del presente comma e' subordinata
ai medesimi limiti e procedure previsti dal comma 6 per la copertura
dei posti di professore ordinario e associato.
8. Le universita' procedono alla copertura dei posti di professore
ordinario e associato a conclusione di procedure, disciplinate
con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa
dei candidati e la pubblicita' degli atti, riservate ai possessori
della idoneita' di cui al comma 5, lettera a). La delibera di
chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto
conto di quanto disposto dal comma 16, prevedendo il trattamento
economico iniziale attribuito ai professori di ruolo a tempo pieno
ovvero a tempo definito della corrispondente fascia, anche a carico
totale o parziale di altri soggetti pubblici o privati, mediante
la stipula di apposite convenzioni pluriennali di durata almeno
pari alla durata del rapporto. La quota degli oneri derivanti
dalla copertura dei posti di professore ordinario o associato
a carico delle universita' e' soggetta ai limiti e alle procedure
di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311.
9. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, le universita',
previa attestazione della sussistenza di adeguate risorse nei
rispettivi bilanci, possono procedere alla copertura di una percentuale
non superiore al 10 per cento dei posti di professore ordinario
e associato mediante chiamata diretta di studiosi stranieri, o
italiani impegnati all'estero, che abbiano conseguito all'estero
una idoneita' accademica di pari livello ovvero che, sulla base
dei medesimi requisiti, abbiano gia' svolto per chiamata diretta
autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca un periodo di docenza nelle universita' italiane,
e possono altresi' procedere alla copertura dei posti di professore
ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama,
cui e' attribuito il livello retributivo piu' alto spettante ai
professori ordinari. A tale fine le universita' formulano specifiche
proposte al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca che, previo parere del Consiglio universitario nazionale
(CUN), concede o rifiuta il nulla osta alla nomina.
10. Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell'ambito
delle relative disponibilita' di bilancio, previo espletamento
di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino
la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita' degli
atti, le universita' possono conferire incarichi di insegnamento
gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, nei corsi di studio
di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004,
n. 270, a soggetti italiani e stranieri, ad esclusione del personale
tecnico amministrativo delle universita', in possesso di adeguati
requisiti scientifici e professionali e a soggetti incaricati
all'interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata
attivita' di ricerca debitamente documentata, sulla base di criteri
e modalita' definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca con proprio decreto, sentiti la Conferenza dei
rettori delle universita' italiane (CRUI) e il CUN. Il relativo
trattamento economico e' determinato da ciascuna universita' nei
limiti delle compatibilita' di bilancio sulla base di parametri
stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica.
11. Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e
ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre
anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19
novembre 1990, n. 341, nonche' ai professori incaricati stabilizzati,
sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo
inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli
curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita
dai competenti organi accademici nonche' compiti di tutorato e
di didattica integrativa. Ad essi e' attribuito il titolo di professore
aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli.
Lo stesso titolo e' attribuito, per il periodo di durata dell'incarico,
ai ricercatori reclutati come previsto al comma 7, ove ad essi
siano affidati corsi o moduli curriculari.
12. Le universita' possono realizzare specifici programmi di ricerca
sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri
soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione
temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari
a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario
da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima
di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione,
a coloro che hanno conseguito l'idoneita' per la fascia dei professori
ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione
scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi e' riconosciuto,
per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico
ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni
economiche, ove previste dalla convenzione. I soggetti non possessori
dell'idoneita' nazionale non possono partecipare al processo di
formazione delle commissioni di cui al comma 5, lettera a), numero
3), ne' farne parte, e sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo
per l'accesso alle cariche di preside di facolta' e di rettore.
Le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative
risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a
titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma.
13. Le universita' possono stipulare convenzioni con imprese o
fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri
finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi
di ricerca affidati a professori universitari, con definizione
del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie
e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico,
nel rispetto degli impegni di istituto.
14. Per svolgere attivita' di ricerca e di didattica integrativa
le universita', previo espletamento di procedure disciplinate
con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa
dei candidati e la pubblicita' degli atti, possono instaurare
rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti
di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso
del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in
Italia o all'estero, o, per le facolta' di medicina e chirurgia,
del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori
di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano
comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo
procedure stabilite dalle universita'. I contratti hanno durata
massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva
di sei anni. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato
a quello degli attuali ricercatori confermati, e' determinato
da ciascuna universita' nei limiti delle compatibilita' di bilancio
e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di
ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento
di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato
ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attivita'
svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo
preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano
la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma
non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'articolo
51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano
ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento
dei corsi di studio nell'offerta formativa delle universita',
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
deve tenere conto del numero dei professori ordinari, associati
e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente
comma.
15. Il conseguimento dell'idoneita' scientifica di cui al comma
5, lettera a), costituisce titolo legittimante la partecipazione
ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri
e le modalita' stabiliti con decreto del Ministro per la funzione
pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, ed e' titolo valutabile nei concorsi pubblici
che prevedano la valutazione dei titoli.
16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il trattamento
economico dei professori universitari articolato secondo il regime
prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento
e' correlato all'espletamento delle attivita' scientifiche e all'impegno
per le altre attivita', fissato per il rapporto a tempo pieno
in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica
frontale, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250
ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale. Le ore
di didattica frontale possono variare sulla base dell'organizzazione
didattica e della specificita' e della diversita' dei settori
scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti, sulla
base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Ai professori a tempo pieno
e' attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti
delle disponibilita' di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori
di attivita' di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico
incarico, nonche' in relazione ai risultati conseguiti, secondo
i criteri e le modalita' definiti con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia
e delle finanze e il Ministro per la funzione pubblica. Per il
personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attivita'
assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta
fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle vigenti
disposizioni.
17. Per i professori ordinari e associati nominati secondo le
disposizioni della presente legge il limite massimo di eta' per
il collocamento a riposo e' determinato al termine dell'anno accademico
nel quale si e' compiuto il settantesimo anno di eta', ivi compreso
il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e successive modificazioni, ed e' abolito il collocamento
fuori ruolo per limiti di eta'.
18. I professori di materie cliniche in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni
assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento
e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno accademico
nel quale si e' compiuto il settantesimo anno di eta', ferma restando
l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e successive modificazioni.
19. I professori, i ricercatori universitari e gli assistenti
ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e
il trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno
aggiuntivo di tempo pieno. I professori possono optare per il
regime di cui al presente articolo e con salvaguardia dell'anzianita'
acquisita.
20. Per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato
di cui al comma 14, i dipendenti delle amministrazioni statali
sono collocati in aspettativa senza assegni ne' contribuzioni
previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in
cui tale posizione e' prevista dagli ordinamenti di appartenenza,
parimenti senza assegni ne' contributi previdenziali.
21. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, adottato di concerto con i Ministri dell'interno,
degli affari esteri e del lavoro e delle politiche sociali, sono
definite specifiche modalita' per favorire l'ingresso in Italia
dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea chiamati
a ricoprire posti di professore ordinario e associato ai sensi
dei commi 8 e 9, ovvero cui siano attribuiti gli incarichi di
cui ai commi 10 e 12.
22. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui al comma 5 sono abrogati l'articolo 12 della legge 19 novembre
1990, n. 341, e gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998,
n. 210. Relativamente al reclutamento dei ricercatori l'abrogazione
degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1998 decorre dal 30
settembre 2013. Sono comunque portate a compimento le procedure
in atto alla predetta data.
23. I decreti legislativi di cui al comma 5 sono adottati su proposta
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
il Ministro per la funzione pubblica, sentiti la CRUI e il CUN
e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere
entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi.
Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque
emanati. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo deve essere
corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
24. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 5 possono essere adottate, con il
rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le stesse
procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in
vigore.
25. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 novembre
2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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