- Confsal
|Home Page|

 

Testo dell’emendamento al Disegno di Legge del Senato della Repubblica N. 1749, proposto da CIPUR- Confsal in merito al mantenimento in servizio dei ricercatori universitari con 40 anni di contribuzione pensionistica

Si propone l’emendamento:
Dopo il comma 1 del Disegno di legge del Senato della Repubblica N. 1749 è inserito il comma 1-bis:
1-bis Al comma 35-novies dell' art. 17 della Legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole “ai professori” aggiungere le parole “e ricercatori".

Impatto economico: il presente emendamento è neutro economicamente, in quanto il costo prevedibile per il bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca equivale al risparmio per il bilancio dell’INPDAP, conteggiando la non erogazione delle pensioni e il mancato introito dei contributi previdenziali a carico dei ricercatori non pensionati anticipatamente.

Impatto sulla legislazione vigente: nessuno.

 

Testi legislativi di riferimento:

Senato della Repubblica - Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1749
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102
(Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 - Supplemento ordinario n. 140)
Art. 17.
Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti
35-novies. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata vigore della presente disposizione, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalita' applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarita' ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa».


CIPUR
Segreteria Nazionale – Via Tilli, 58 06127 Perugia
Tel 075.5008753.50 Fax 075.5008851 e-mail cipur@tin.i
t

|Inizio Pagina|         |Home Page|