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Testo dell’emendamento
al Disegno di Legge del Senato della Repubblica N. 1749, proposto
da CIPUR- Confsal in merito al mantenimento in servizio dei ricercatori
universitari con 40 anni di contribuzione pensionistica
Si propone l’emendamento:
Dopo il comma 1 del Disegno di legge del Senato della
Repubblica N. 1749 è inserito il comma 1-bis:
1-bis Al comma 35-novies dell' art. 17 della Legge 3 agosto 2009,
n. 102, dopo le parole “ai professori” aggiungere
le parole “e ricercatori".
Impatto economico: il presente emendamento è
neutro economicamente, in quanto il costo prevedibile per il bilancio
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca equivale al risparmio per il bilancio dell’INPDAP,
conteggiando la non erogazione delle pensioni e il mancato introito
dei contributi previdenziali a carico dei ricercatori non pensionati
anticipatamente.
Impatto sulla legislazione vigente: nessuno.
Testi legislativi
di riferimento:
Senato della Repubblica - Legislatura 16º - Disegno di legge
N. 1749
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 3 agosto 2009,
n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi
n. 78 del 2009.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante
provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito
in legge, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102
(Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 - Supplemento ordinario
n. 140)
Art. 17.
Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti
35-novies. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere
dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta
anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui
all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto
individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso
di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente
in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata vigore della presente
disposizione, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno,
della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici
criteri e le modalita' applicative dei principi della disposizione
di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti
sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarita'
ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo
3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti
medici responsabili di struttura complessa».
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