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IL
PARERE DEL GIURISTA - Osservazioni sull’art.
3 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147 concernente
Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio
dell’anno scolastico 2007-2008 ed in materia di
concorsi per ricercatori universitari.
di Fiorella D'Angeli
In sede di conversione del decreto-legge
n. 147/2007,
all’art. 3, 1° comma, che prevede il trasferimento
agli Atenei dell’importo di 20.000.000 Euro per
l’anno 2007 ad incremento del fondo di finanziamento
ordinario dell’Università per garantire una
più ampia assunzione di ricercatori, con apposito
emendamento approvato in questi giorni dalla Camera e
dal Senato (1) è stato aggiunto il seguente comma:
1-bis. «La qualità dell’attività
scientifica e didattica dei ricercatori assunti dalle
Università a seguito di concorsi banditi successivamente
all’entrata in vigore della presente legge è
sottoposta dopo 3 anni dalla data di assunzione alla valutazione
dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR) di cui all’articolo
1, comma 137, del decreto–legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
In caso di valutazione negativa il Ministero dell’università
e della ricerca, in sede di ripartizione del fondo di
finanziamento ordinario dell’università per
gli esami successivi, provvede a detrarre dalla quota
spettante all’università interessata una
quota pari al trattamento economico complessivo medio
dei ricercatori universitari. La valutazione è
ripetuta dopo ulteriori tre anni».
La formulazione di questa norma aggiuntiva desta preoccupazione
e perplessità per i seguenti motivi:
A) Impropria appare l’utilizzazione dello strumento
del decreto-legge che, ai sensi dell’art. 76 della
Costituzione, è ammissibile nei soli casi straordinari
di necessità ed urgenza, circostanze queste che
nella specie non sembrano ricorrere.
B) Sconcertante si prospetta l’attribuzione della
valutazione dell’attività scientifica e didattica
dei singoli ricercatori all’ANVUR, organismo inesistente
in quanto non ancora definito né operante, essendo
il relativo Regolamento attinente alla sua struttura e
al suo funzionamento in corso di definizione.
C) Preoccupante
si delinea l’accentramento nell’ANVUR della
valutazione dell’attività
scientifica e didattica dei singoli ricercatori in quanto
costituisce un’indiretta violazione dell’autonomia
universitaria sotto il profilo della libertà d’insegnamento
e di ricerca, diritti costituzionalmente garantiti dall’art
33 della Costituzione. Infatti nel momento in cui l’organismo
in questione, ma non si conosce ancora attraverso chi
e con quali specifiche competenze, formula un giudizio
(negativo o positivo) sull’operato del ricercatore,
esercita contestualmente un indebito sindacato sulle linee
di ricerca scientifica e didattica perseguite dal singolo
Ateneo nella propria programmazione e dal corpo docente
che coordina ed indirizza il lavoro del ricercatore appena
assunto.
D) Peraltro, ancora una volta avuto riguardo ai parametri
costituzionali, appare non giustificabile e inficiato
di irrazionalità manifesta il contenuto della norma
laddove pretende di sanzionare economicamente gli Atenei
sulla base di un giudizio negativo riferito alla qualità
dell’attività scientifica e/o didattica dei
ricercatori, stante che allo stato della vigente legislazione,
il sistema di reclutamento di costoro si basa su giudizi
espressi da Commissioni, sia pure locali, ma in maggioranza
elette a livello nazionale da tutto il corpo accademico
con il conseguente obbligo per l’Ateneo che ha bandito
il concorso di assumere il ricercatore vincitore (art.2,
legge n. 210/1998).
Da qui la non configurabilità di alcuna responsabilità
per avere operato una scelta sbagliata imputabile all’Ateneo
nel caso in cui il ricercatore risulti inadeguato all’assolvimento
dei propri compiti in ambito scientifico e/o didattico.
E) Infine, sul piano dell’opportunità, non
si può non rilevare l’assurdità della
norma che non ha effetto abrogante dell’attuale
meccanismo di conferma in ruolo del ricercatore, il quale
dopo tre anni è soggetto ad una valutazione da
parte di una Commissione nazionale composta da tre professori
di ruolo (2) valutazione ripetibile, se sfavorevole, una
sola volta dopo un biennio con decadenza dal ruolo a fronte
di ulteriore giudizio negativo. Questa, infatti, ingenera
una anomala sovrapposizione di competenze tra la predetta
Commissione e l’organismo (ANVUR) deputato a giudicare
la medesima attività scientifica e didattica del
ricercatore in vista dell’eventuale irrogazione
a danno dell’Ateneo, ritenuto colpevole di ciò
che non ha fatto, della sanzione economica già
ricordata.
Senza poi dire della situazione sconcertante che si potrebbe
determinare se i giudizi sull’operato del ricercatore
formulati contestualmente dalla Commissione di conferma
e dall’ANVUR fossero divergenti, ipotesi questa
tutt’altro che remota.
Ciò premesso, resta solo da auspicare l’immediata
abrogazione della norma in esecuzione dell’ordine
del giorno formulato in Senato in sede di conversione
della legge (seduta del 18 ottobre c.a.) su iniziativa
dello stesso governo che, a fronte della presentazione
di un emendamento soppressivo (3), ha assunto l’impegno
di procedere all’eliminazione della disposizione
normativa in questione in un prossimo provvedimento legislativo.
Prof. Avv. Fiorella D’Angeli
Ordinario di Diritto civile
Coordinatore Area 12 del CUN
(1) Il citato emendamento è stato
proposto alla Camera dei Deputati da Tocci, Tessitore
ed altri, nonché illustrato dal Sottosegretario
del MUR Prof. Luciano Modica nella seduta del 26 settembre
c.a.
(2) Art. 31, D.P.R. n. 382/1980.
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IL
PARERE DELGIURISTA
PRESENTATA AL CUN UNA MOZIONE SULL’ART. 12 DEL DL
248/07
[9 gennaio 2008]
Il dissennato e presuntuoso
ritorno a meccanismi idoneativi (D.L. 248 del 31/12/2007),
sgraditi perfino all’allora Ministro Berlinguer
– è da scommettere certamente più
vicino idealmente a quelli di cui alla L. 230/05, mai
applicati perché sgraditi all’attuale Ministro
(così va, nel Bel Paese) - segue ad un blocco
annuale del reclutamento di professori di I e II fascia.
Di ciò il Ministro sembra gloriarsi, come reputa
di fare anche per altri inusitati e vessatori recenti
interventi sullo stato giuridico dei professori universitari
(p.e., lo
scippo del fuori ruolo-giàabolito
dalla L. 230/05 -alla coda di chi ne aveva diritto).
Ma al di là del merito, lo sconvolgente è
che il Ministro ed il suo “entourage” non
sanno nemmeno scrivere in modo chiaro e senza ambiguità,
potenziali contraddizioni o inutili riferimenti, i provvedimenti
che stanno loro a cuore. Da ciò la motivazione
della mozione, che i consiglieri CUN Prof. Fiorella D’Angeli
e Prof. Vittorio Mangione, hanno redatto nella seduta
CUN del 9 gennaio 2008, formalmente proposta dalla Prof.ssa
Avv. Fiorella D’Angeli e fatta propria dal Prof.
Vittorio Mangione, trasformata dalla presidenza del CUN
in raccomandazione al Ministro da sottoporre “brevi
manu”.
Di seguito il testo della Mozione,
che in particolare si riferisce al comma 2 del D.L. n.
248 del 31 dicembre 2007”:
IL CUN
Visto l’art.12, comma 2,
del D.L. n. 248 del 31.12.2007 con cui l’applicazione
della disciplina relativa alle procedure di reclutamento
dei professori di I e II fascia di cui alla legge n. 210/1998
ed al D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 e successive modificazioni
(art. 1, comma 2 bis, del D.L. 31.1.2005 n.7, convertito
in legge n. 43 del 2005), viene prorogata al 31 dicembre
2008;
Visto in particolare l’ultima parte
del comma 2 dell’art. 12 del predetto D.L. che dispone
“gli organi accademici delle Università nell’ambito
delle rispettive competenze, possono indire, entro il
30 giugno 2008, le relative procedure di valutazione comparativa”;
Considerato che il generico riferimento
agli “organi accademici delle Università,
nell’ambito delle rispettive competenze …”,
appare inopportuno e del tutto superfluo;
Atteso, inoltre, che l’indicazione
del termine del 30 giugno 2008 per l’indizione dei
bandi relativi alle procedure di valutazione comparativa
costituisce una evidente incongruenza con le indicazioni
del diverso termine di applicazione della disciplina di
reclutamento dei professori di prima e seconda fascia,
nella stessa disposizione legislativa, fissata al 31 dicembre
2008;
Richiama l’attenzione dell’
On.le Ministro sulla necessità di eliminare le
segnalate incongruenze proponendo, in sede di conversione
del D.L. in questione, i seguenti emendamenti alla citata
norma:
a) sostituire l’espressione “gli organi accademici
delle Università, nell’ambito delle rispettive
competenze” con l’espressione “le Università”;
b) sostituire il termine “30 giugno 2008”
con il termine “31 dicembre 2008”.
Roma, 9 gennaio 2008
Firmato Prof. Avv. Fiorella D’Angeli
La sottoscrive
Firmato Prof. Vittorio Mangione
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