RICORSO CIPUR SULLA RICOSTRUZIONE DEL LIVELLO
STIPENDIALE POST BLOCCO DEGLI SCATTI
(RICORSO E- 2011)
I MOTIVI E LA TIPOLOGIA DELL’AZIONE
Il CIPUR ha espletato tutti i tentativi possibili per far
eliminare, mediante un intervento legislativo, quella parte
del comma 21 dell’art. 9, secondo periodo, del D.L.
78/2010, convertito con la L. 122/2010, che recita “Per
il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni
di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli
anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni,
ai fini esclusivamente giuridici.”. In altri termini,
per professori e ricercatori universitari il livello stipendiale
successivo al blocco degli scatti è identico a quello
precedente il blocco: ai fini della progressione retributiva
i tre anni di blocco si riverberano in una diminuzione della
retribuzione in tutto l’arco della carriera.
In totale contrasto con ciò, per il
personale di cui alla legge n. 27/1981( Magistrati, avvocati
dell’Avvocatura dello Stato etc.) al successivo comma
22 si stabilisce invece che “ … Nei confronti
del predetto personale non si applicano le disposizioni di
cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo.”. In altri
termini, per questi privilegiati, alla fine del periodo di
blocco degli scatti il livello stipendiale risulta aggiornato
a quello che sarebbe stato in assenza di blocco.
Tale differenza di trattamento, che induce
un danno che va ben al di là del blocco triennale degli
automatismi e che si riflette su tutto il prosieguo della
progressione stipendiale, costituisce una inaccettabile discriminazione
che all’interno del pubblico impiego non contrattualizzato
si perpetra nei soli nostri confronti.
I nostri sforzi, non tesi quindi ad allontanare
da noi il calice amaro del blocco degli scatti (che ci vede
vittime insieme a tutto il pubblico impiego contrattualizzato
e non) non hanno avuto esito. Come preannunciato, quindi,
il CIPUR propone ai colleghi di ricorrere per via giudiziaria
(Ricorso E-2011) al fine di contestare la legittimità
del combinato disposto dai due periodi dei commi 21 e 22 dell’art.
9 (sopra riportati) del D.L. 78/2010 convertito con la L.
122/10.
I ricorsi saranno presentati ai TAR competenti
per territorio. Per tale motivo sarà operativamente
possibile proporli solo per le sedi nelle quali il numero
degli aderenti risulterà al di sopra di 25. Nel caso
tale soglia non venisse raggiunta, agli eventuali richiedenti
la adesione verrà rimborsato il contributo, di cui
al successivo punto 1, versato (diminuito del 10% per spese
di segreteria).
0- CHI NON PUÒ ADERIRE
Sono esclusi dal ricorso i colleghi che SIANO RICORRENTI IN
ALTRI RICORSI RELATIVI AGLI SCATTI CHE CONTENGANO UNA SUBORDINATA
CHE PREVEDA, nel caso di mantenimento degli scatti, L’AGGIORNAMENTO
DEL LIVELLO STIPENDIALE A QUELLO CHE SAREBBE STATO IN ASSENZA
DI BLOCCO
1- CHI PUÒ ADERIRE, MODALITA’
DI ADESIONE, CONTRIBUTO
Il ricorso, cui si aderisce PREVIA ISCRIZIONE AL CIPUR (scarica
la scheda di adesione ) è rivolto a
tutti i professori e ricercati universitari. Rammentiamo che
più carriera si ha davanti più alto è
il danno attualmente previsto.
L’adesione si attua con il versamento di un contributo
di euro 200,00 da corrispondersi tramite bonifico bancario
sul c.c. bancario CIPUR n. 602050 della BCC - Banca di Mantignana,
filiale di Via Settevalli Perugia, ABI: 08630 – CAB:
03000 – CIN: U – IBAN: IT88 U 08630 03000 000000602050,
con causale: “contributo per l’adesione al ricorso
E/2011” entro il 31 ottobre 2011.
COPIA DEL BONIFICO EFFETTUATO E COPIA DELL'EVENTUALE
ISCRIZIONE AL CIPUR DEVONO ESSERE INVIATE VIA FAX al n. 075-5008851
( SI PREGA DI VERIFICARE IL BUON ESITO DELL'INVIO AL N. 0755008750)
O VIA E MAIL ALL'INDIRIZZO CIPUR@TIN.IT, AVENDO CURA DI INDICARE
CON CHIAREZZA NOME, COGNOME, NUMERO TELEFONICO ED INDIRIZZO
E-MAIL, POSIZIONE RICOPERTA, UNIVERSITÀ E DIPARTIMENTO
DI APPARTENENZA, RECAPITO POSTALE.
Il contributo è richiesto come parziale contribuzione
alle spese sostenute dal CIPUR nella sua qualità di
promotore del ricorso a favore degli aderenti.
2- RACCOLTA DELLE DELEGHE
Le istruzioni per le modalità della raccolta delle
deleghe e degli ulteriori adempimenti necessari per dare il
via alla azione in essere verranno tempestivamente inviate
AI SOLI ADERENTI AL RICORSO.
Gli aderenti sono pregati di tenere rapporti diretti solo
con la Segreteria Nazionale del CIPUR e non contattare l’Avvocato
consulente del CIPUR e tantomeno gli avvocati domiciliatari
che avranno il solo compito di raccogliere le firme di delega
e depositare l’atto.
Prof. Vittorio Mangione