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SENATO DELLA REPUBBLICA
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI
(7ª)
MARTEDÌ 13 Dicembre 2005
450ª Seduta (antimeridiana)
IN SEDE REFERENTE
(3008-B) Riordino del Consiglio universitario
nazionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati
(Esame e rinvio)
Riferisce alla Commissione il presidente BEVILACQUA
(AN), il quale sottolinea anzitutto che il provvedimento in titolo,
già accolto dal Senato in prima lettura, è stato
è approvato, con talune modifiche, lo scorso 30 novembre
anche dall’altro ramo del Parlamento.
Prima di entrare nel merito delle modifiche, egli
rileva preliminarmente che esse, risultanti da un’attività
emendativa trasversale svolta principalmente nel corso dell'esame
presso la Commissione cultura, non hanno alterato l’architettura
del provvedimento e i suoi contenuti principali. Tuttavia, l'approvazione
di alcuni emendamenti specifici - quali quelli che hanno previsto
la possibilità di prorogare gli attuali componenti del
Consiglio e cancellato la non rieleggibilità immediata
- hanno indotto le forze di opposizione (che al Senato in prima
lettura si erano astenute) a votare conclusivamente in senso contrario
al disegno di legge nel suo complesso.
Entrando nel dettaglio delle modifiche, egli segnala
in primo luogo che, con riferimento alla composizione del Consiglio,
è stato accolto un emendamento, presentato peraltro dalle
forze di opposizione, secondo cui i rappresentanti degli studenti
devono provenire da differenti facoltà.
Inoltre, onde riconoscere il ruolo del Coordinamento
nazionale delle Conferenze dei presidi di facoltà all’interno
del sistema universitario, è stato approvato un emendamento,
anch’esso dei gruppi di opposizione, diretto ad attribuire
anche a quest’ultimo un rappresentante in seno al CUN.
Il comma 6 è stato poi modificato nel senso
di prevedere che i componenti elettivi del Consiglio (che secondo
il testo approvato dal Senato non erano immediatamente rieleggibili
in rappresentanza della stessa fascia o categoria) possono essere
eletti per due volte consecutive. Si tratta di emendamento contestato
dall'opposizione, sino al punto da farne derivare il voto contrario
sul provvedimento nel suo complesso.
È stato indi riformulato il comma 8 dell’articolo
1, secondo cui l’esclusione dei componenti del Consiglio
con qualifica di professore e ricercatore riguarda ora le commissioni
giudicatrici che intervengono nelle procedure preordinate al reclutamento
dei professori e dei ricercatori. La precedente versione, che
operava un richiamo alla legge n. 210 del 1998, non teneva infatti
conto del riordino dello stato giuridico del personale docente
nel frattempo intervenuto (legge n. 230 del 2005).
All’articolo 1 è stata infine accolta
la soppressione dei commi 11 e 12. Il comma 11 era diretto a far
sì che, ferma restando la durata quadriennale della carica
di componente del CUN, si tenessero elezioni per il rinnovo parziale
con cadenza biennale. Quanto al comma 12, esso stabiliva la non
rieleggibilità dei componenti del CUN in carica al momento
dell’entrata in vigore della legge. In particolare, la soppressione
del comma 12 - consequenziale alla modifica apportata al comma
6 dell'articolo 1, in tema di rieleggibilità - è
stata contestata dall'opposizione.
Con riferimento all’articolo 2, il relatore
segnala talune minori modifiche, fra cui quella recata al comma
5, risultante da un emendamento dell’opposizione, secondo
cui la richiesta del parere dell’Accademia nazionale dei
Lincei, del CNR e di altre istituzioni culturali e scientifiche
è preceduta dall’approvazione di un’apposita
delibera del Consiglio.
All’articolo 3, è stato soppresso
il comma 2, che prefigurava una composizione differenziata del
collegio di disciplina, a seconda che il soggetto sottoposto al
relativo procedimento fosse un ordinario, un associato o un ricercatore.
Nelle intenzioni del relatore presso la Commissione cultura, presentatore
di un emendamento soppressivo (peraltro identico ad altro sottoscritto
da deputati dell’opposizione), in questo modo viene garantito
il superamento di una connotazione rigidamente gerarchica e classista
del collegio di disciplina, caratteristica della visione piramidale
del sistema universitario.
Per quanto concerne l’articolo 4, recante
norme transitorie e finali, nel corso dell’esame in Commissione
cultura è stata accolta una proposta emendativa, a cui
la Commissione bilancio aveva subordinato il parere favorevole,
secondo la quale le spese di funzionamento del CUN sono finanziate
con gli ordinari stanziamenti a legislazione vigente.
Nel corso dell’esame in Aula, che ha sostanzialmente
confermato il testo accolto in Commissione, all'articolo 4 sono
state poi apportate minori modifiche (al comma 2), che tengono
conto, in sede di prima applicazione della legge, dell’evenienza
che il numero dei componenti eletti in rappresentanza di aree
di settori scientifico-disciplinari (che all’articolo 1,
comma 1, lettera a),si prevedono in numero non superiore a 14)
possa essere dispari.
Infine, la rubrica dell’articolo 5 è
stata opportunamente riformulata al fine di conformarla all’effettivo
contenuto normativo.
In considerazione dell’opportunità
di evitare il ricorso ad un’ulteriore proroga del CUN (in
scadenza il prossimo 31 dicembre) che ne indebolirebbe ulteriormente
la credibilità e il prestigio con riferimento alla sua
rappresentatività del mondo universitario, nonché
del carattere trasversale di molte delle modifiche accolte presso
l'altro ramo del Parlamento, il relatore auspica conclusivamente
una sollecita approvazione definitiva del provvedimento in titolo.
Su proposta del presidente ASCIUTTI (FI), la Commissione
conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti
al disegno di legge in titolo alle ore 18 di oggi.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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