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SENATO DELLA REPUBBLICA

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MARTEDÌ 13 Dicembre 2005
450ª Seduta (antimeridiana)


IN SEDE REFERENTE

(3008-B) Riordino del Consiglio universitario nazionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente BEVILACQUA (AN), il quale sottolinea anzitutto che il provvedimento in titolo, già accolto dal Senato in prima lettura, è stato è approvato, con talune modifiche, lo scorso 30 novembre anche dall’altro ramo del Parlamento.

Prima di entrare nel merito delle modifiche, egli rileva preliminarmente che esse, risultanti da un’attività emendativa trasversale svolta principalmente nel corso dell'esame presso la Commissione cultura, non hanno alterato l’architettura del provvedimento e i suoi contenuti principali. Tuttavia, l'approvazione di alcuni emendamenti specifici - quali quelli che hanno previsto la possibilità di prorogare gli attuali componenti del Consiglio e cancellato la non rieleggibilità immediata - hanno indotto le forze di opposizione (che al Senato in prima lettura si erano astenute) a votare conclusivamente in senso contrario al disegno di legge nel suo complesso.

Entrando nel dettaglio delle modifiche, egli segnala in primo luogo che, con riferimento alla composizione del Consiglio, è stato accolto un emendamento, presentato peraltro dalle forze di opposizione, secondo cui i rappresentanti degli studenti devono provenire da differenti facoltà.

Inoltre, onde riconoscere il ruolo del Coordinamento nazionale delle Conferenze dei presidi di facoltà all’interno del sistema universitario, è stato approvato un emendamento, anch’esso dei gruppi di opposizione, diretto ad attribuire anche a quest’ultimo un rappresentante in seno al CUN.

Il comma 6 è stato poi modificato nel senso di prevedere che i componenti elettivi del Consiglio (che secondo il testo approvato dal Senato non erano immediatamente rieleggibili in rappresentanza della stessa fascia o categoria) possono essere eletti per due volte consecutive. Si tratta di emendamento contestato dall'opposizione, sino al punto da farne derivare il voto contrario sul provvedimento nel suo complesso.

È stato indi riformulato il comma 8 dell’articolo 1, secondo cui l’esclusione dei componenti del Consiglio con qualifica di professore e ricercatore riguarda ora le commissioni giudicatrici che intervengono nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori e dei ricercatori. La precedente versione, che operava un richiamo alla legge n. 210 del 1998, non teneva infatti conto del riordino dello stato giuridico del personale docente nel frattempo intervenuto (legge n. 230 del 2005).

All’articolo 1 è stata infine accolta la soppressione dei commi 11 e 12. Il comma 11 era diretto a far sì che, ferma restando la durata quadriennale della carica di componente del CUN, si tenessero elezioni per il rinnovo parziale con cadenza biennale. Quanto al comma 12, esso stabiliva la non rieleggibilità dei componenti del CUN in carica al momento dell’entrata in vigore della legge. In particolare, la soppressione del comma 12 - consequenziale alla modifica apportata al comma 6 dell'articolo 1, in tema di rieleggibilità - è stata contestata dall'opposizione.

Con riferimento all’articolo 2, il relatore segnala talune minori modifiche, fra cui quella recata al comma 5, risultante da un emendamento dell’opposizione, secondo cui la richiesta del parere dell’Accademia nazionale dei Lincei, del CNR e di altre istituzioni culturali e scientifiche è preceduta dall’approvazione di un’apposita delibera del Consiglio.

All’articolo 3, è stato soppresso il comma 2, che prefigurava una composizione differenziata del collegio di disciplina, a seconda che il soggetto sottoposto al relativo procedimento fosse un ordinario, un associato o un ricercatore. Nelle intenzioni del relatore presso la Commissione cultura, presentatore di un emendamento soppressivo (peraltro identico ad altro sottoscritto da deputati dell’opposizione), in questo modo viene garantito il superamento di una connotazione rigidamente gerarchica e classista del collegio di disciplina, caratteristica della visione piramidale del sistema universitario.

Per quanto concerne l’articolo 4, recante norme transitorie e finali, nel corso dell’esame in Commissione cultura è stata accolta una proposta emendativa, a cui la Commissione bilancio aveva subordinato il parere favorevole, secondo la quale le spese di funzionamento del CUN sono finanziate con gli ordinari stanziamenti a legislazione vigente.

Nel corso dell’esame in Aula, che ha sostanzialmente confermato il testo accolto in Commissione, all'articolo 4 sono state poi apportate minori modifiche (al comma 2), che tengono conto, in sede di prima applicazione della legge, dell’evenienza che il numero dei componenti eletti in rappresentanza di aree di settori scientifico-disciplinari (che all’articolo 1, comma 1, lettera a),si prevedono in numero non superiore a 14) possa essere dispari.

Infine, la rubrica dell’articolo 5 è stata opportunamente riformulata al fine di conformarla all’effettivo contenuto normativo.

In considerazione dell’opportunità di evitare il ricorso ad un’ulteriore proroga del CUN (in scadenza il prossimo 31 dicembre) che ne indebolirebbe ulteriormente la credibilità e il prestigio con riferimento alla sua rappresentatività del mondo universitario, nonché del carattere trasversale di molte delle modifiche accolte presso l'altro ramo del Parlamento, il relatore auspica conclusivamente una sollecita approvazione definitiva del provvedimento in titolo.

Su proposta del presidente ASCIUTTI (FI), la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo alle ore 18 di oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CIPUR
Segreteria Nazionale – Via Tilli, 58 06127 Perugia
Tel 075.5008753.50 Fax 075.5008851 e-mail cipur@tin.i
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