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SENATO DELLA REPUBBLICA
Resoconto di martedì 10 maggio
2005
Presidenza del vice presidente
SALVI
Omissis ....
Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni,
del disegno di legge:
(3008) Riordino del Consiglio universitario
nazionale (ore 17,05)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della
discussione del disegno di legge n. 3008.
Ricordo che nella seduta pomeridiana del 4 maggio
il relatore ha integrato la relazione scritta ed è stata
dichiarata aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Monticone.
Ne ha facoltà.
MONTICONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli
colleghi, dopo la relazione molto chiara del senatore Bevilacqua,
vorrei soffermarmi su alcuni punti che hanno caratterizzato l'atteggiamento
del nostro Gruppo, e in generale dell'opposizione, sul riordino
del Consiglio universitario nazionale.
Il primo elemento che vorrei far presente, che ci
trova in qualche modo non in accordo con la relazione e con la proposta
che oggi ci viene presentata, riguarda la composizione del Consiglio
universitario nazionale.
La storia degli ultimi due decenni dell'attività
del Consiglio è stata caratterizzata non soltanto da un continuo
ricorso alla proroga degli eletti, ma anche dall'articolazione in
14 aree disciplinari.
Tale articolazione, composta per ciascuna area da
un rappresentante dei professori di prima fascia, da uno di seconda
fascia e da un ricercatore, poteva essere corrispondente a un certo
tipo di università di vent’anni fa. Oggi, con l’evolversi
delle università, con il crescere del numero dei docenti,
con il moltiplicarsi degli insegnamenti e con le ultime vicende
legate alla riforma universitaria (per specializzare, di fatto,
si è molto frammentata la scienza negli atenei), questa articolazione
in aree disciplinari così numerose è poco rispondente
alla situazione attuale.
In un certo senso, c’è bisogno, oggi,
di maggiore capacità di correlazione fra le diverse discipline,
proprio a fronte di un numero molto elevato di specializzazioni,
di modo che sia l’insegnamento, sia la ricerca universitaria
possano davvero contribuire alla complessiva evoluzione della scienza
e alla formazione dei giovani ricercatori.
Per questa ragione, l’opposizione, o comunque
parte di essa, ha ritenuto di proporre un drastico cambiamento nell’organizzazione
delle aree disciplinari. Si è pensato di prevedere sei grandi
aree disciplinari, a loro volta suddivise in tre aree di carattere
scientifico (delle scienze applicate) e tre aree di carattere umanistico
(delle scienze umane), in modo da favorire la convergenza, nella
gestione dell’università, dei diversi settori disciplinari
intorno ai grandi problemi della ricerca e della scienza e la composizione
degli sforzi collettivi.
La nostra proposta ha anche un altro fine: quello
cioè di far eleggere, per le sei aree, un rappresentante
della prima fascia, uno della seconda e uno dei ricercatori, e,
assolta questa funzione di rispetto dell’articolazione delle
fasce, lasciare invece agli altri cinque componenti, per ognuna
di queste grandi aree, la possibilità di un’elezione
indipendentemente dall’appartenenza alle singole fasce.
Ciò perché, in realtà, non è
l’appartenenza ad una fascia - la prima, la seconda o la terza
- che caratterizza la corrispondenza alle esigenze delle università,
né che corrisponde alla vitalità della ricerca scientifica,
perché ci possono essere grandi scienziati di prima fascia
e giovani scienziati che hanno capacità di innovazione nelle
altre due fasce, cioè nella seconda e in quella dei ricercatori.
Questa è la sostanza della proposta da noi
avanzata in alternativa alla attuale struttura portante del Consiglio
nazionale universitario. Ci rendiamo conto che in questo momento,
in cui il Consiglio nazionale universitario ha bisogno di una rapida,
nuova organizzazione, questa articolazione può comportare
qualche difficoltà nella sua applicazione immediata; tuttavia,
credo che, dopo tante proroghe del Consiglio nazionale universitario,
anche se si impiega qualche mese in più a realizzare una
prospettiva nuova, non si incida sostanzialmente sulla vita dell’università.
C’è poi una seconda nostra proposta
di fondo che, nell’ambito di diversi elementi positivi che
si possono comunque riscontrare nella relazione del senatore Bevilacqua
e nel progetto di legge, cerca di dare un’indicazione anche
di carattere generale.
Noi vorremmo che il Consiglio universitario nazionale
non fosse, per così dire, una componente di settore, di rappresentanza
di interessi settoriali, cioè gli interessi di tutte le università
messe insieme, del corpo docente e delle varie parti di gestione
dell’università (studenti e, ovviamente, personale),
ma che assumesse davvero la rappresentanza ufficiale del sistema
universitario.
Noi vorremmo che, rispetto agli altri organismi di
rappresentanza, alla Conferenza dei rettori, alle istituzioni preposte
alla valutazione e ad ulteriori organismi che hanno la responsabilità
di incidere sulla vita delle università, non ci fosse - come,
invece, si prevede nel disegno di legge - un rapporto di collegamento,
di interscambio, con presenze degli uni e degli altri rispettivamente
nei corpi e nelle istituzioni rappresentative e di controllo all’interno
del sistema universitario.
Vorremmo, invece, che il Consiglio universitario
nazionale avesse proprio una funzione di complessiva rappresentanza,
senza bisogno di essere in rapporti di relazione o di interferenza
reciproca con istituzioni che hanno altri compiti: di controllo,
di rappresentanza settoriale, e via dicendo.
A me pare che questi siano i due cardini che in un
provvedimento di riordino del Consiglio universitario nazionale
dovrebbero essere tenuti in considerazione per una vera riforma.
Vi sono poi alcuni aspetti secondari; credo, però,
che questo non dovrebbe essere soltanto un passo per un aggiustamento,
un disegno di legge per evitare le nuove proroghe del Consiglio
universitario nazionale, ma un provvedimento più aperto al
futuro. Oggi, a distanza di qualche tempo dalla sua introduzione
e dopo i provvedimenti presi dall’attuale Governo per la sua
applicazione, la riforma universitaria potrebbe essere riveduta,
migliorata e resa più consona alle attese e alla vita dell’università.
Questa è, in sintesi, la nostra opinione.
Credo che varrebbe la pena di spendere un po’
di tempo e di attenzione alla nostra proposta e ringrazio il relatore,
che ha avuto la cortesia di richiamare, con precisione, i nostri
suggerimenti. Tenendo conto anche dell’affare assegnato che
sarà posto all’ordine del giorno nella giornata di
domani, visto che oggi si deve già discutere comunque di
questo provvedimento, mi auguro che si abbia una visione un po’
meno provvisoria della soluzione del problema e più costruttiva
ed innovativa. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Garraffa).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore
Valditara. Ne ha facoltà.
VALDITARA (AN). Signor Presidente, signori Sottosegretari,
onorevoli colleghi, è con soddisfazione che registriamo l’avvio
a soluzione di questo disegno di legge di riforma del CUN; un provvedimento
che certamente si ispira ad una valutazione alta dell’università;
un provvedimento che, come recita d’altro canto l’articolo
1 del disegno di legge governativo, intende fare del CUN un organo
di rappresentanza dell’intero sistema universitario. Rappresentanza,
dunque, non delle singole istituzioni ma dell’università
nel suo complesso.
Allora vorrei sottolineare due sostantivi con riferimento
a questo disegno di legge, e cioè autonomia e rappresentanza.
Il CUN, quindi, sia come organo di forte espressione dell’autonomia
universitaria, sia come organo di rappresentanza dell’intero
sistema universitario.
Si esprime, pertanto, una concezione alta dell’università
che traspare da tutta una serie di norme che emergono in modo molto
chiaro dall’articolato.
Intanto devo dire che, per quanto riguarda il discorso
della strutturazione per aree, non posso non ricordare la diversità
di opinioni emersa in Commissione. Il Governo e la maggioranza hanno
ritenuto opportuna la presenza di quattordici aree proprio per garantire
una rappresentanza la maggiore possibile. L’opposizione aveva
invece proposto di contrarre queste aree riducendole a sei, ma in
questo modo certamente ci sarebbe stata una minore garanzia di rappresentatività.
Voglio ancora ricordare il comma 2 che sottolinea
come la mancata elezione anche di uno solo dei rappresentanti viene
ad inficiare la valida costituzione dell’organo. Ancora una
volta si vuole garantire la piena, effettiva e concreta rappresentanza,
la più ampia rappresentanza possibile dell’organo stesso.
Così ancora al comma 7 dell’articolo
1, laddove si stabilisce che, qualora il singolo componente perda
o modifichi il proprio status, si deve provvedere alla sua immediata
sostituzione. Ancora una volta si vuole garantire l’effettiva
rappresentatività di questo organo.
Vi sono poi altre norme che sono state inserite con
coerenza rispetto ad un disegno complessivo. Per esempio, quando
si dice che possono partecipare alle sedute del CUN ma senza diritto
di voto i componenti il Comitato nazionale di valutazione, il Consiglio
nazionale degli studenti universitari, e il Comitato di indirizzo
per la valutazione della ricerca (CIVR). Ebbene, da parte dell’opposizione
si era lamentata una differenza di trattamento. Questi delegati
potrebbero partecipare alle sedute ma non potrebbero votare, si
è detto.
Vi sarebbe dunque, secondo l’opposizione, una
incoerenza nel disegno complessivo. Invece io ritengo che tale coerenza
vi sia e sia piena, proprio per garantire la effettiva rappresentatività
del mondo universitario e dell’università nel suo complesso.
Il CIVR, per esempio, cioè il Comitato di indirizzo per la
valutazione della ricerca, così come ancora il CNVSU, sono
organismi che risentono di una nomina ministeriale e allora sarebbe
francamente curioso che, all’interno di un organismo rappresentativo
dell’autonomia dell’università nel suo complesso,
abbiano diritto di voto soggetti che sono di nomina ministeriale.
Ciò avrebbe costituito un grande vulnus nei
confronti dell’autonomia universitaria. Ancora: la stessa
possibilità di eleggere per un secondo mandato un candidato
che in precedenza abbia rappresentato una diversa categoria credo
sia assolutamente coerente, un po’ come quando si può
partecipare ad un’elezione per rappresentare un organismo
territoriale più ampio laddove si sia in precedenza rappresentato
l’organismo territoriale più ristretto. Anche in questo
caso, dunque, vi è coerenza proprio in relazione a quel principio
di effettiva rappresentanza che finora abbiamo sottolineato.
Un altro punto che credo sia molto importante riguarda
l’articolo 2, laddove si reintroduce la competenza del CUN
ad esprimere un parere obbligatorio di legittimità sugli
atti delle commissioni giudicatrici. Anche in questo caso vi è
un’opportuna innovazione al fine di garantire una piena trasparenza
degli atti concorsuali. A mio avviso è assolutamente improprio
che all’interno dell’università presso cui si
sono svolte determinate procedure concorsuali si provveda alla valutazione
di legittimità; un organo terzo, invece, può senz’altro
con maggiore serenità e trasparenza intervenire su questo
profilo.
Devo dire che anche sotto questo aspetto l’opposizione,
quanto meno alcuni dei suoi membri (penso invece, per esempio al
senatore Tessitore che in Commissione aveva concordato su questa
innovazione), si è espressa in termini assolutamente confliggenti
con quel principio di trasparenza che invece dovrebbe sempre ispirare
l’andamento della Pubblica Amministrazione.
Un altro aspetto che è stato oggetto di aspra
discussione in Commissione è stato quello relativo alla cosiddetta
Corte di disciplina, o, come ora si chiamerà, Collegio di
disciplina. Anche in questo caso è stato detto da parte di
qualcuno che sarebbe improprio attribuire al CUN questa competenza
e quindi vincolare l’attività dei rettori sulla base
di un giudizio di questo organismo. Io ho presente, però,
il Consiglio superiore della magistratura e credo che sia assolutamente
rispettoso dell’autonomia del sistema universitario, così
come avviene con il CSM nei confronti dei magistrati, attribuire
ad un organo di rappresentanza quale è il CUN il giudizio
disciplinare sui componenti dell’università stessa,
del mondo universitario stesso.
Quindi, la valutazione di un organo terzo mi pare
indispensabile, sull’esempio di quanto avviene per la magistratura.
D’altro canto, se dovessimo attribuire al rettore o comunque
ad un organo interno all’università il compito di esprimere
un giudizio di questo tipo, chiederei all’opposizione: siete
voi disposti ad immaginare che anche il preside di una scuola possa
prendere direttamente provvedimenti disciplinari nei confronti dei
docenti, magari sino al loro licenziamento? Credo che una conclusione
di questo tipo non sarebbe accolta neppure dai membri dell’opposizione;
non si vede per quale motivo l’università dovrebbe
avere un trattamento diverso.
In realtà, è chiaro che da questo provvedimento
e dalla discussione che si è svolta in Commissione emergono
due posizioni contrapposte. Nella passata legislatura l’allora
maggioranza, il centro sinistra, tentò di svalutare l’organismo
rappresentativo dell’università, il CUN, a tutto vantaggio
della conferenza dei rettori che ad oggi, tuttavia, è ancora
un’associazione privata, anche se le leggi le attribuiscono
sempre più competenze.
E’ chiara, dunque, la filosofia che ispira
questo provvedimento: quella di ridare una concezione alta all’università,
di ridare un significato forte al Consiglio Universitario Nazionale.
Una concezione alta, tra l’altro, che viene ribadita in tutti
i singoli passaggi: penso per esempio all'introduzione del principio
del contraddittorio per quanto riguarda il discorso del Collegio
di disciplina.
Quindi, vi è davvero una grande attenzione
in tutti i dettagli perché il Consiglio universitario nazionale
possa essere veramente un consiglio, come per esempio quello della
magistratura, che svolga una funzione di garanzia e di tutela dell’autonomia
del sistema universitario che qui si vuole valorizzare.
Per tutti questi motivi, devo dire che Alleanza Nazionale
condivide in pieno questo disegno di legge e lo appoggerà
nel suo iter parlamentare. (Applausi dal Gruppo AN).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore
Modica. Ne ha facoltà.
MODICA (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi,
sinceramente non mi sento di poter condividere l’entusiasmo
del collega che mi ha preceduto: se da questo disegno di legge qualcosa
traspare, è che non c’è una concezione alta
dell’università, ma una serie di norme minute di cui,
francamente non si sentiva il bisogno.
Esemplificherò ora questo punto di vista,
cominciando da quella che è un’anomalia di cui il Parlamento
dovrebbe preoccuparsi. Il Consiglio nazionale universitario viene
modificato (e serve una legge) ogni qualvolta scade: è la
terza volta consecutiva che legiferiamo al momento della scadenza
di quest’organo e modificando, per piccolezze e minuzie, la
sua disciplina.
Ma cos’ha che non va quest’organo democratico
di rappresentanza delle università? Cos’ha, per cui
non riesce a sopravvivere mai a nessun mandato senza una modifica?
Cos’ha quest’organo, che richiede proroghe ogni volta?
Siamo già, attualmente, a due anni completi di proroga e
il relatore propone che tale proroga sia sine die, fino a quando
cioè questa legge troverà approvazione e, in proposito,
faccio notare che siamo semplicemente in prima lettura. Ma cos’ha
quest’organo, per cui non riesce ad avere una sistemazione
definitiva nella normativa?
Ci si immaginerebbe che questa volta, con l’ammaestramento
che viene dalle esperienze passate, la maggioranza, il Ministro,
il Governo abbiano previsto modifiche sostanziali, che vadano al
nocciolo delle ragioni di evidente difficoltà. Per nulla:
la composizione rimane invariata; le competenze rimangono invariate;
perfino per la Corte di disciplina, che adesso si chiamerà
Collegio, vi sono modifiche di piccolissimo conto rispetto alla
vigente normativa.
Come opposizione, ci siamo allora posti due domande.
Ma non era il caso, come Parlamento, di assumere un’iniziativa
sì strategica, sì alta per l’università?
E poi - perché è il nostro mestiere - ma quali sono
le ragioni vere che hanno portato il Governo, il Ministro e la maggioranza
a proporre questo testo di legge? E vediamo un po’, cerchiamo
di capire, perché forse, capendo le vere ragioni, si può
cercare di avanzare proposte, mi auguro condivise, per migliorare
questo testo.
Si è detto che serviva una nuova definizione
del CUN. Può essere, anche se temo sempre le legislazioni
che vengono poste in essere per dare nuove definizioni. La definizione
scelta è "organo di rappresentanza del sistema universitario".
Attenzione: "organo", non "l’organo" o
"un organo", in modo da lasciare abbastanza equivoca la
definizione, tant’è vero che nella relazione che il
ministro Moratti presenta è scritto esplicitamente che sì,
il CUN è organo di rappresentanza del sistema universitario,
ma la Conferenza dei rettori è organo di rappresentanza delle
istituzioni universitarie. Piccola e difficile differenza da cogliere,
quella tra sistema universitario e istituzioni universitarie! È
chiaro che si sconta una difficoltà definitoria.
Inoltre, con riferimento alla composizione, si rimane
- deve essere una maledizione! - fermi a 14 aree (chissà
chi ha indicato questo numero per primo). Quattordici aree scientifiche:
non si può toccare questo numero e non si può modificare
la previsione che per ogni area sia presente un ricercatore, un
associato e un ordinario, ossia quanto di più corporativo
e frammentato disciplinarmente si possa immaginare. Se vogliamo
dare il senso di un organo che non rappresenta il sistema, ma le
discipline e le categorie, questo è il CUN quale sopravvive
alla sua normativa attuale con questa legge.
Il senatore Valditara ha detto poc’anzi che
questo garantisce una migliore rappresentanza. Senatore, amico e
collega Valditara: è il contrario! Vi porto un esempio, ovviamente
fittizio e non corrispondente alla realtà. Supponiamo che
in un'area economica ci sia un numero maggiore di docenti ordinari,
di associati e ricercatori: ad esempio, nel sub-settore economia
aziendale. Con piena e totale violazione del principio del voto
limitato, l'area sarà rappresentata per intero da tre docenti
dell'unico microsettore maggioritario.
In questo modo, senatore Valditara, si ottiene una
minore rappresentanza delle varie e variegate discipline di cui
è composto il nostro sistema. Vede, il sistema che abbiamo
proposto e che, come opposizione, continuiamo a proporre è
assai più coraggioso, assai meno corporativo, assai più
fondato dal punto di vista culturale di quello previsto nell'attuale
legge. Avremo, quindi, un organo che manterrà la sua natura
inevitabilmente corporativa e manterrà la sua natura inevitabilmente
iperdisciplinare.
Andiamo allora in cerca delle motivazioni di queste
modifiche. Forse - non voglio essere malizioso - la vera ragione
è nascosta in quell'abrogazione della norma che vietava la
rieleggibilità? L'ultima norma, ormai del 1997, che regola
l'attuale CUN, aveva fissato definitivamente, e ad evitare problemi,
che nessuno potesse essere membro del CUN per due mandati consecutivi,
anche perché i mandati sono stati storicamente di 7-8-9 anni.
Adesso questa norma viene cambiata: si elimina la
vecchia previsione e si permette, sia pure in modo parziale, una
rieleggibilità. Ma siamo sicuri, signori e colleghi della
maggioranza, che sia questo che serve, che sia questa la visione
alta del sistema universitario? Non è meglio, soprattutto
con CUN prorogati per anni, prevedere saggiamente, com'era, la non
rieleggibilità degli attuali e dei futuri membri del CUN?
Andiamo ancora in cerca di motivazioni. Possono partecipare,
senza diritto di voto, alle sedute del CUN i presidenti di altri
organi centrali di nomina ministeriale. Benissimo, ma serve una
legge per invitare a delle sedute delle persone che il Ministro
ha nominato a capo di organi previsti dal Ministero? Non credo proprio.
E serve una legge per consultare l'Accademia dei Lincei? Non mi
pare. E perché l'Accademia dei Lincei e non altre accademie,
altre istituzioni culturali di alto livello? Francamente non si
capisce; non è lì che dobbiamo cercare le ragioni
di questa legge.
Scorrendo, finalmente, troviamo dall'opposizione
una buonissima ragione. Lo diciamo tranquillamente, lo sanno i colleghi
della Commissione. Si prevede, giustamente e correttamente - è
un'idea intelligente e valida - che ci sia un rinnovo parziale biennale
in un mandato quadriennale, un po’ come capita in tanti organi
di altri Paesi, cioè che non vi siano rinnovi completi, ma
solo rinnovi parziali. Benissimo, siamo d’accordo, è
una bella norma, garantisce continuità. Peccato che l'abbiate
scritta in modo tecnicamente sbagliato, speriamo che si possa rimediare
almeno in Aula.
Continuiamo: il parere sugli atti concorsuali. Non
mi sembra - mi perdoneranno i colleghi che lo hanno proposto - che
questo garantisca la gran trasparenza di cui si parla. Io non sono
così convinto che il parere di colleghi delle discipline
garantisca più trasparenza che il parere di uffici tecnicamente
ben dotati di competenze e di esperienza per stabilire se gli atti
concorsuali siano legittimi o meno. Ma comunque, si vada avanti
tranquillamente, non è che ne facciamo una questione di principio;
si ritorni tranquillamente al parere del CUN, ma è un parere.
Anche se il senatore Valditara ha fatto finta di
non saperlo, il potere di approvare gli atti rimane, e non può
che rimanere, al rettore dell'università che ha bandito il
concorso. Ben venga dunque questo parere, anche se non credo che
sia sintomo automatico di trasparenza e che cambierà molto
delle abitudini professorali; è chiaro però che la
responsabilità - ed è giusto che sia così -
rimane all'università.
Vi è, infine, questo benedetto collegio disciplinare.
Anche qui - attenzione - le modifiche sono pochissime. Si è
riscritta la normativa, modificandola in passi piccolissimi. Abbiamo
convinto la maggioranza in Commissione, e siamo contenti che ci
abbia seguito su questo, che è bene che il presidente del
collegio sia il presidente del CUN.
Tuttavia, il punto delicato, forte, è il seguente:
nella situazione attuale, nell'università attuale, siamo
davvero sicuri che il collegio di disciplina debba avere una composizione
a fisarmonica, che dipende dalla persona sottoposta a procedimento
disciplinare? Che si restringa agli ordinari, se un ordinario deve
essere giudicato, e poi si allarghi agli associati, se è
un associato, o ai ricercatori, se è un ricercatore?
Siamo sicuri che, in una visione alta della nostra
università, questi privilegi - diciamolo sinceramente - di
tipo feudale debbano continuare a sopravvivere? Ne siamo proprio
sicuri? Non è preferibile pensare ad un collegio di disciplina
unico per chiunque venga sottoposto - speriamo nessuno - in futuro
ad un procedimento disciplinare che possa avere anche una continuità
giurisprudenziale - se vogliamo chiamarla in questo modo - e una
sicurezza di deliberazione?
Siamo convinti che questo debba essere ripensato
almeno in sede di esame degli emendamenti in Aula. E poi, sempre
a questo proposito, vogliamo ricordare che la responsabilità
definitiva del provvedimento disciplinare, della sanzione non è
del collegio di disciplina, bensì del rettore. Inoltre, fate
attenzione perchè la norma, così come è scritta,
potrebbe avere una strana conseguenza e pertanto deve essere assolutamente
modificata. Infatti, qualora il collegio non dovesse deliberare
entro 180 giorni, l'università, in mancanza di un suo provvedimento,
non potrebbe nemmeno irrogare le sanzioni disciplinari. Questa sorta
di silenzio-assoluzione non ci sembra corretta; bisogna assolutamente
intervenire almeno in fase di esame degli emendamenti.
E poi, colleghi, non facciamo la filosofia di questa
corte di disciplina. Chiunque è del mestiere ha presente
i vari casi in cui questo collegio ha comminato sanzioni assai inferiori
al necessario e quelli in cui ciò non è accaduto.
Vorrei ricordare solo un caso - si tratta di fatti
che pesano sulla storia dell'università - che vede coinvolto
un docente universitario scoperto a ricoprire due posizioni di ruolo,
una in Italia e una all'estero, al quale è stata irrogata
la sanzione veramente importante della sospensione di un mese dallo
stipendio. Questo signore è rimasto professore sia in Italia
che nel Paese straniero. Non difendiamo, pertanto, strutture che
possono dare origine a vicende di tal genere.
Concludo dicendo che siamo i primi ad essere convinti
che l'università ha bisogno di interventi normativi che sfoltiscano
l'attuale legislazione, che è pesante, stratificata ed inadatta
a far crescere liberamente l'università. Non sarà
però con queste - perdonatemi - leggine, che confermano l'attuale
normativa e la confondono con ulteriori norme ad incastro, che il
sistema universitario potrà uscire da quella crisi che lo
attanaglia, che è certamente finanziaria ma anche legislativa
e normativa. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
BEVILACQUA, relatore. Signor Presidente, rinuncio
alla replica.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante
del Governo.
APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'università e la ricerca. Signor Presidente, anche il Governo
non intende replicare.
PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuti i pareri
della 5a Commissione permanente, sospendo la seduta fino alle ore
18,15.
(La seduta, sospesa alle ore 17,40, è ripresa
alle ore 18,17).
Presidenza del vice presidente FISICHELLA
Riprendiamo i nostri lavori.
Do lettura del parere espresso dalla 5a Commissione
permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: "La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno
di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere
non ostativo nel presupposto che l'importo del gettone di presenza
per la partecipazione al Collegio di disciplina venga modulato in
modo tale da rispettare la quantificazione degli oneri indicata
nella relazione tecnica.
Esaminati, altresì, gli emendamenti trasmessi
esprime parere non ostativo ad eccezione delle proposte 1.23, 1.2,
1.100 e 1.102 sulle quali il parere è contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione".
Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto
dalla Commissione.
Passiamo all’esame dell’articolo 1, sul
quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori
ad illustrare.
MONTICONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, l'emendamento
1.2, come ho già avuto modo di sottolineare nel mio intervento
in discussione generale, tende a ristrutturare il Consiglio universitario
nazionale in sei grandi aree e costituisce uno dei punti qualificanti
della nostra proposta.
L'emendamento 1.11 si illustra da sé.
MODICA (DS-U). Signor Presidente, l'emendamento 1.100
è, grosso modo, analogo a quello illustrato dal senatore
Monticone e tenta di affermare il principio che la rappresentanza
avvenga per grandi aree disciplinari, ovviamente garantendo la presenza
delle tre fasce di personale docente: professori ordinari, associati
e ricercatori. Questo amplierebbe e renderebbe più effettiva
la presenza disciplinare.
L'emendamento 1.7 è volto a lasciare il Consiglio
universitario nazionale come organo di rappresentanza dei docenti.
L'emendamento 1.13 è di tipo tecnico ed è
relativo al fatto che, se si approvasse la rappresentanza non più
per categoria ma per area, occorrerebbe ovviamente sostituire le
parole in cui si fa riferimento alla fascia di docenti.
L'emendamento 1.16 ha la medesima ragione, per cui
non mi dilungo.
L'emendamento 1.17 è anch'esso di tipo tecnico:
il mandato in prima applicazione può essere o quadriennale
o sessennale - non entro nei dettagli perché è un
fatto tecnico - quindi proponiamo di sostituire la parola: "quadriennio"
che è imprecisa con l'altra: "mandato".
Illustro anche gli emendamenti a prima firma del
senatore Tessitore. L'emendamento 1.1 tende a passare ad una rappresentanza
a grandi aree, ma garantendo che vi siano tre aree a carattere umanistico
e tre aree a carattere scientifico e tecnologico, in modo da avere
una rappresentanza più equilibrata tra le due grandi partizioni
del sapere.
L’emendamento 1.5, sopprimendo la lettera d)
della composizione, tende a staccare il CUN dalla CRUI.
L’1.9 è un emendamento volto ad evitare
che partecipino, sia pure senza diritto di voto, alle sedute del
CUN i presidenti degli altri organi ministeriali.
L’emendamento 1.12 chiarisce come si fa a procedere
nel caso in cui vengano a mancare i rappresentanti dei professori
ordinari e associati.
Gli emendamenti 1.15 e 1.16 sono emendamenti tecnici
volti a escludere la parola "fascia".
L’emendamento 1.22 reca una norma che stabilisce
la non rieleggibilità degli attuali membri del CUN.
GUBERT (UDC). Signor Presidente, l’emendamento
1.101 fa riferimento a una diversa articolazione della rappresentanza.
Date le funzioni del CUN, mi domando perché, ad esempio,
i ricercatori non potrebbero aver fiducia in un professore ordinario
o associato, perché debbano per forza votare un ricercatore,
come se il problema non fosse quello di organizzare al meglio la
formazione universitaria, ma quello di rappresentare una categoria.
Capisco che le categorie sono importanti e hanno
diversi ruoli, tuttavia, credo che, una volta garantito alla categoria
il diritto di esprimere una scelta, l’eletto possa essere
anche di una categoria superiore. Ricordo, infatti, ai colleghi
del Senato che ciò che distingue il professore ordinario
dagli altri è la piena maturità scientifica; dunque,
chi altri, se non chi ha la piena maturità scientifica, potrebbe
al meglio governare o dare consigli per il governo del sistema universitario?
L’emendamento 1.101 tende dunque a conseguire
questo risultato e fa venir meno anche la distinzione troppo rigida
tra ricercatori, associati e ordinari, nel caso in cui uno dei rappresentanti
cambi il suo status.
L’emendamento 1.102, invece, ha a che fare
con la rappresentanza degli studenti. Il principio qui codificato
è che per ciascuna area disciplinare vi sia una rappresentanza
che conosce bene i problemi di quell’area e quindi riesce
ad esprimere un parere utile al governo dell’università.
Non si capisce perché per gli studenti ciò non possa
valere: perché per i professori sì e per gli studenti
no? Qual è la logica che sta dietro al numero di otto, invece,
che a quello delle aree professionali? (Brusìo in Aula. Richiami
del Presidente).
Ho sentito che la Commissione bilancio ha espresso
un parere addirittura ostativo, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, sull’emendamento 1.102, ma questo emendamento
potrebbe anche comportare un risparmio. Come fa la Commissione a
dire che comporta una maggiore spesa se i settori, ad esempio, sono
meno di otto? Infatti, si dice che i rappresentati dei settori sono
fino a quattordici, non si dice che sono esattamente quattordici.
E poi, così come si può dire che si modulano i gettoni
di presenza in base agli stanziamenti, con riferimento al consiglio
di disciplina, non capisco perché non si possa fare altrettanto
per quanto riguarda la partecipazione degli studenti al CUN, qualora
questi eccedessero il numero di otto.
Comunque, l’emendamento 1.102 tende ad affermare
che lo studente è una componente, a pari titolo delle altre,
di questo Consiglio, quanto meno per rappresentare un’area
disciplinare.
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante
del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
BEVILACQUA, relatore. Signor Presidente, sugli emendamenti
1.23, 1.2, 1.100 e 1.1 esprimo parere contrario, perché la
fissazione di un esiguo numero di aree di settori scientifico-disciplinari
non consente, ad avviso della maggioranza e del Governo, di garantire
la piena rappresentanza di tutte le componenti scientifiche del
sistema universitario.
Esprimo parere contrario sull’emendamento 1.101,
perché verrebbe alterato l’equilibrio della rappresentanza
delle varie categorie in ciascuna area.
Il parere è contrario anche sull’emendamento
1.102.
Quanto all’emendamento 1.5, il parere è
contrario in quanto il Governo non intende eliminare la rappresentanza
dei tre membri designati dalla Conferenza dei rettori delle università
italiane (CRUI).
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.7, 1.9,
1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15 e 1.16.
Il parere è invece favorevole sull’emendamento
1.17.
Sui restanti emendamenti, 1.19, 1.20 e 1.22, esprimo
parere contrario.
SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e
le politiche sociali. Signor Presidente, il Governo esprime parere
conforme a quello del relatore.
PRESIENTE. Stante il parere contrario espresso dalla
5a Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
l’emendamento 1.23 è improcedibile; questo, ovviamente,
salvo che quindici colleghi non ne chiedano la votazione.
Lo stesso vale per gli emendamenti 1.2 e 1.100.
Siamo giunti, quindi, all’emendamento 1.1,
su cui il relatore e la rappresentante del Governo hanno espresso
parere contrario.
MODICA (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MODICA (DS-U). Signor Presidente, chiedo che l’emendamento
1.23 sia posto in votazione, invitando quindici colleghi ad appoggiare
la mia richiesta, al fine di superare il parere contrario espresso
dalla 5a Commissione.
PRESIDENTE. Senatore Modica, ho già dichiarato
l’improcedibilità dell’emendamento 1.23. Infatti,
ho pronunciato le parole "salvo che quindici colleghi non ne
chiedano la votazione"; nessuno l’ha chiesta, per cui
sono passato all’emendamento 1.2 e quindi all’1.100.
MODICA (DS-U). Mi scusi, Presidente, io non l’ho
interrotta. Lei ha fatto una lista di emendamenti …
PRESIDENTE. Quindi, lei ha inteso il fatto che passassi
da un emendamento all’altro come un’elencazione di tutti
gli emendamenti, fino all’1.1, su cui è stato espresso
il parere contrario della 5a Commissione ex articolo 81 della Costituzione?
MODICA (DS-U). Io avevo già chiesto la parola.
PRESIDENTE. Va bene, allora facciamo così:
in base al principio dell’affidamento e della buona fede,
assumo che il collega abbia ritenuto che la mia fosse una semplice
elencazione.
Pertanto, invito il senatore segretario a verificare
se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata
dal senatore Modica, risulta appoggiata dal prescritto numero di
senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento
1.23, presentato dalla senatrice Soliani e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.
3008
PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 1.2, su
cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione.
Senatore Modica, anche in questo caso ne chiede la
votazione?
MODICA (DS-U). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Va bene; però, per il prosieguo
dei lavori, nel momento in cui sono passato ad un altro emendamento
non si torna indietro: deve essere ben chiaro.
Invito il senatore segretario a verificare se la
richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore
Modica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante
procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento
1.2, presentato dal senatore Monticone e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.
3008
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.100, su cui
la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo
81 della Costituzione.
MODICA (DS-U). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare
se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Modica, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
L'emendamento 1.100, pertanto, è improcedibile.
Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori
Tessitore e Modica.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal
senatore Gubert.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 1.102, su cui la 5a Commissione
ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
GUBERT (UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUBERT (UDC). Signor Presidente, si tratta di un
emendamento di buona ragionevolezza, al di là delle difficoltà
formali che forse possono esserci. Perché poi ci sia questa
asimmetria tra gli studenti e i professori mi risulta difficile
capirlo.
Pertanto, chiedo a quindici colleghi di appoggiare
la richiesta di votazione elettronica.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare
se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Gubert, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento
1.102, presentato dai senatori Gubert e Gaburro.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.
3008
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato
dal senatore Tessitore e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore
Modica e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore
Tessitore e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dai
senatori Tessitore e Modica.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11.
Verifica del numero legale
MODICA (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIENTE. Invito il senatore segretario a verificare
se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro
presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 18,36, è ripresa
alle ore 18,56)
Ripresa della discussione del disegno di legge n.
3008
PRESIENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri
lavori.
Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal
senatore Monticone e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dai
senatori Tessitore e Modica.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dal
senatore Modica e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.15.
MACONI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare
se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata
dal senatore Maconi, risulta appoggiata dal prescritto numero di
senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento
1.15, presentato dai senatori Tessitore e Modica.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.
3008
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato
dal senatore Modica e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dal
senatore Modica e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.19, presentato dai
senatori Tessitore e Modica.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.20.
MACONI (DS-U). Chiedo a 15 colleghi di sostenere
la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare
se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata
dal senatore Maconi, risulta appoggiata dal prescritto numero di
senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento
1.20, presentato dai senatori Tessitore e Modica.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.
3008
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento
1.22.
BEVILACQUA,relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BEVILACQUA, relatore. Signor Presidente, ho fatto
un errore di valutazione e mi sono sbagliato nell’esprimere
il parere sull’emendamento 1.22. Su questo emendamento esprimo
parere favorevole.
PRESIENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.22, presentato
dai senatori Tessitore e Modica.
È approvato.
Metto ai voti l’articolo 1, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all’esame dell’articolo 2, sul
quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori
ad illustrare.
MODICA (DS-U). Signor Presidente, ritiro l'emendamento
2.1.
L’emendamento 2.3 tende a sopprimere una delle
competenze del CUN che non ci sembra allineata con la sua natura
di rappresentanza disciplinare.
Con riferimento all’emendamento 2.2, se questa
competenza, cioè il parere sulla suddivisione del fondo di
finanziamento ordinario, deve essere, allora è conveniente
che il parere del CUN sia riferito all’intero fondo di finanziamento
ordinario e non solo alla quota di riequilibrio.
L’emendamento 2.4 è destinato a sopprimere
il comma 2, così come l’emendamento 2.5 il comma 3.
L’emendamento 2.100 è teso a far sì
che il parere del CUN sugli atti concorsuali avvenga su richiesta
delle università.
In subordine, qualora ciò non fosse accettato,
con l’emendamento 2.101 proponiamo che espresso comunque il
parere del CUN sugli atti concorsuali, l’università
può approvare o non approvare gli atti, ovviamente motivando
la difformità dal parere espresso dal CUN.
Illustrerò volentieri anche l'emendamento
2.10, presentato dal senatore Tessitore, che sottoscrivo e che fa
parte della stessa serie di emendamenti. Esso serve a dare una normativa
chiara nel caso in cui il CUN non pronunci il suo parere entro il
termine previsto. Esso è quindi un’altra formulazione,
leggermente diversa, dell’emendamento 2.101.
Gli emendamenti 2.12 e 2.102 sono collegati tra loro.
Infatti, nulla impedisce al CUN di chiedere il parere di qualunque
istituzione scientifica o culturale, e quindi il comma 5 è
superfluo; oppure, se si vuol mantenere tale comma, si propone che
lo si renda più generale, affermando che il CUN può
acquisire il parere di istituzioni culturali e scientifiche di competenza
riconosciuta a livello nazionale e internazionale, non solo dell’Accademia
dei Lincei e del CNR.
PRESIENTE. Invito il relatore e la rappresentante
del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
BEVILACQUA, relatore. Esprimo parere contrario sugli
emendamenti 2.2 e 2.3, perché la competenza del CUN sui criteri
di ripartizione del fondo di riequilibrio che si vorrebbe sopprimere
è prevista dalla vigente normativa, esattamente dall’articolo
17, comma 102, lettera b), della legge n. 127 del 1997.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.4 e
2.5.
Il parere è contrario anche sull'emendamento
2.100 perché il parere del CUN sulle procedure di valutazione
comparativa non può essere rimesso alla richiesta dell'università,
ma deve essere obbligatorio.
Il parere può invece essere favorevole sull'emendamento
2.101, purché si sopprimono le parole "esperita a sua
volta la valutazione di legittimità".
Il parere è contrario sugli emendamenti 2.10
e 2.12.
Per quanto riguarda l'emendamento 2.102, il mio parere
è favorevole a condizione che l'emendamento sia così
modificato: "Al comma 5 sostituire le parole: "di altri
enti pubblici di ricerca" con le seguenti: "di istituzioni
culturali e scientifiche di riconosciuta competenza a livello nazionale
ed internazionale".
SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e
le politiche sociali. Il mio parere è conforme a quello del
relatore.
PRESIENTE. Senatore Modica, accoglie le modifiche
proposte dal relatore ai suoi emendamenti 2.101 e 2.102?
MODICA (DS-U). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.1 è
stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore
Modica e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore
Modica e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore
Modica e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore
Modica e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal
senatore Modica.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.101 (testo 2), presentato
dal senatore Modica e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dai
senatori Tessitore e Modica.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dal
senatore Modica ed altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.102 (testo 2), presentato
dal senatore Modica e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono
stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
MODICA (DS-U). Signor Presidente, come i colleghi
sanno, l'articolo 3 riguarda il collegio di disciplina. Come ho
già detto nel mio intervento in discussione generale, a mio
giudizio, l'attuale normativa della corte di disciplina sarebbe
più che sufficiente a garantire la continuità della
normazione. Quindi, l'emendamento 3.1 è volto a sopprimere
un articolo che della normativa cambia poco.
L'emendamento 3.2 è puramente tecnico e prevede
che "in caso di impedimento o assenza dei membri effettivi
essi sono sostituiti dai corrispondenti supplenti".
L'emendamento 3.4 affronta un aspetto più
delicato e prevede non solo che il collegio di disciplina sia presieduto
dal presidente del CUN, ma anche che ne faccia parte il vice presidente
del CUN, il quale, a sua volta, presiede il collegio stesso in caso
di assenza del presidente.
Ciò serve - e lo riteniamo importante - per
collegare il collegio di disciplina alla composizione generale del
CUN; in questo modo, il collegio viene presieduto dal presidente
del CUN e, in caso di sua assenza, così come l'assemblea,
dal vice presidente del CUN. Quindi, tecnicamente lega - come noi
vorremmo - il collegio di disciplina al CUN per intero. Ricordo
che la norma, modificata in Commissione, prevede che il presidente
del CUN presiede il collegio senza supplenza del vice presidente.
L'emendamento 3.5 stabilisce che il presidente del
CUN può delegare il vice presidente a presiedere il collegio.
Con gli emendamenti 3.6 e 3.7 si intende sopprimere,
rispettivamente, il comma 2 dell'articolo 3, che conferma in qualche
modo la composizione a soffietto (è chiamata in tal modo
dal codice di disciplina), e, in subordine, il primo e secondo periodo
dello stesso comma, al fine di restituire alla norma la sua vera
essenza.
Se si rilegge la norma priva dei due periodi, risulta
che la composizione del CUN è unica, chiunque sia la persona
sottoposta a procedimento disciplinare, indipendentemente dal ruolo
e dalla categoria docente (parliamo solo di docenti). Riteniamo
questa una questione davvero importante; ad essa ho fatto già
cenno nel corso del mio intervento in discussione generale, sottolineando
la necessità di eliminare una sorta di privilegio feudale
esistente tra le varie fasce di professori.
Con l'emendamento 3.100 si intende stabilire che
le funzioni di relatore siano assolte in linea di massima dal rettore
dell'università, il quale ovviamente può delegare
un suo collega a rappresentarlo nel collegio di disciplina. In tal
modo si vuole rendere ancor più chiaro che il provvedimento
disciplinare è iniziato e concluso dall'università
presso cui insegna il docente. È, quindi, giusto che il relatore
del procedimento sia il rettore o un suo delegato piuttosto che
un funzionario non ben identificato.
L'emendamento 3.13 mira a sopprimere il terzo periodo
del comma 2. Con l'emendamento 3.8 si vuole riscrivere il comma
3 in modo più ordinato e coerente. In sostanza, si vuole
chiarire che l'azione disciplinare - come avviene tuttora - spetta
al rettore competente, il quale è però obbligato a
condurre un'istruttoria locale, ovviamente quando la sanzione sia
più grave della censura (come avviene attualmente).
Il procedimento disciplinare si deve svolgere nel
rispetto del principio del contraddittorio; le funzioni di relatore
devono essere assolte dal rettore dell'università interessata
o da un suo delegato e - fatto importante e nuovo in ordine logico
- la sanzione irrogata dal collegio non può essere inferiore
- io aggiungo può essere superiore - a quella stabilita dal
collegio, in quanto è l'università ad aver subìto
un danno dalla violazione della disciplina commessa dal docente
interessato.
Questi princìpi vengono ripresi anche negli
emendamenti successivi. L'emendamento 3.101 stabilisce che il rettore
può inviare gli atti al collegio di disciplina solo dopo
aver condotto un'istruttoria locale, e ciò al fine di responsabilizzare
l'ateneo di appartenenza.
Con l'emendamento 3.102 - può sembrare superfluo,
ma è invece importante e lo so per esperienza personale -
si intende evitare che il ricorso al collegio di disciplina possa
pregiudicare l'ateneo nel ricorrere ad altre sedi di giudizio civile
e penale, ovviamente nel caso di violazioni disciplinari particolarmente
gravi e significative civilmente e penalmente.
Con l'emendamento 3.14 si vuole evitare che, come
previsto nel testo attuale, nel caso di mancata delibera del collegio
di disciplina entro centottanta giorni, l'estinzione dell'azione
disciplinare. Con tale emendamento, invece, decorso tale termine,
l’azione disciplinare torna alla competenza dell’università
interessata, in modo da garantire in ogni caso la conclusione del
provvedimento disciplinare a cura dell’università stessa.
L’emendamento 3.15 è di carattere tecnico.
La norma prevede che si sospendano i termini del provvedimento disciplinare
quando il CUN o il collegio di disciplina decadano; ciò sembra
ragionevole per il CUN, ma irragionevole per il collegio. In pratica,
i termini per formare il nuovo collegio non devono essere conteggiati
nei termini del provvedimento disciplinare.
L’emendamento 3.17, infine, propone di sopprimere
il comma 6 dell’articolo 3 per semplificare la norma.
PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante
del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
BEVILACQUA, relatore. Esprimo parere contrario sugli
emendamenti 3.1, 3.2 (perché quanto vi si richiede è
già previsto alla fine del comma 2 dell’articolo 3);
3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.14 e 3.17.
Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti
3.100, 3.13, 3.101, 3.102 e 3.15.
SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e
le politiche sociali. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato
dal senatore Modica e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore
Modica e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore
Modica e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dai senatori
Tessitore e Modica.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore
Modica e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore
Modica e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal
senatore Modica e da altri senatori.
E’ approvato.
Risulta pertanto assorbito l’emendamento 3.13.
Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal senatore
Modica e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dal
senatore Modica e da altri senatori.
E’ approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.102, presentato dal
senatore Modica e da altri senatori.
E’ approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.14.
MODICA (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MODICA (DS-U). Signor Presidente, ritengo di dover
sostenere - forse con maggior chiarezza - questa norma, spiegandone
i motivi ai colleghi che eventualmente non fossero esattamente informati
della situazione. Quando un professore universitario commette un’infrazione
alla disciplina, l’università di appartenenza, nella
persona del rettore, compiuta un’istruttoria locale, in virtù
dell’emendamento appena approvato (del cui parere favorevole
ringrazio il relatore), trasmette gli atti del provvedimento disciplinare
al collegio di disciplina, il quale li esamina, sente gli interessati,
sente il relatore del provvedimento e poi propone una sanzione disciplinare
all’università interessata.
La norma, così come approvata in Commissione,
prevede che, qualora il collegio non deliberi entro 180 giorni,
il provvedimento disciplinare decade. L’università
che se ne era fatta promotrice, e che ha a mio parere il diritto
di perseguire disciplinarmente il professore universitario che abbia
commesso infrazioni disciplinari, si trova senza arma alcuna non
perché il collegio abbia "assolto" il docente,
ma solo perché quest'ultimo non si è pronunciato.
Ci sembra norma addirittura ovvia di procedura amministrativa
che, nel caso in cui il collegio non si pronunci, l’azione
ritorni alla competenza ed ai poteri dell’università
interessata per garantire che venga portato a conclusione il procedimento
disciplinare, evitando così che un semplice rallentamento
del lavoro del collegio di disciplina blocchi i provvedimenti disciplinari
delle università. Ci sembra - ripeto - una norma di normale
buon senso amministrativo oltre che, a nostro parere, addirittura
di dovere amministrativo.
Quindi, insistiamo per la votazione dell’emendamento,
previa verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIENTE. Invito il senatore segretario a verificare
se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro
presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n.
3008
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.14, presentato
dal senatore Modica e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.15, presentato dal
senatore Modica e da altri senatori.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.17.
MODICA (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare
se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata
dal senatore Modica, risulta appoggiata dal prescritto numero di
senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento
3.17, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.
3008
PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3, nel testo
emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono
stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
Ricordo che l'emendamento 4.2 è precluso dall'approvazione
dell'articolo 1.
MODICA (DS-U). Signor Presidente, l'emendamento 4.100
è di carattere tecnico e lo riteniamo importante e significativo.
Siamo soddisfatti che la maggioranza abbia individuato
una procedura di rinnovo parziale biennale del CUN: i suoi membri
vengono ogni biennio rinnovati per metà e ogni mandato è
quadriennale, un po' sull'esempio di analoghi organismi di altri
Paesi.
Naturalmente, in questo tipo di procedure la parte
che presenta maggiori difficoltà è quella transitoria
iniziale, perché bisogna chiarire chi dei primi eletti rimane
in carica per quattro anni, chi per due e chi per sei anni, in modo
da innescare il rinnovo parziale biennale.
La norma approvata in Commissione prevede che questa
scelta di membri del CUN, che hanno un mandato di durata diversa
da quella quadriennale solo in prima applicazione, si faccia in
base alla situazione anagrafica delle singole persone. Ciò
fa sì, da un lato, che gli elettori non possano sapere se
stanno votando per candidati che rimangono in carica per quattro
anni oppure per un lasso di tempo diverso, dall'altro, e forse è
l’aspetto più delicato, la scelta casuale su base anagrafica
della prima votazione darebbe luogo al fatto che il rinnovo biennale
avverrebbe sempre sulle stesse aree e fasce per le quali si è
stabilito il primo mandato con una banale verifica anagrafica.
Non ci sembra che questo metodo sia corretto, anche
perché potrebbe benissimo capitare che in una singola area
il professore ordinario sia anagraficamente più anziano e
quindi abbia un mandato di sei anni, mentre l'associato o il ricercatore
abbia un mandato di quattro anni. Questa situazione farebbe sì
che in quell'area si voti sempre separatamente per l’elezione
dell'ordinario e per l’elezione degli altri membri docenti
del CUN.
Più logico sarebbe che, antecedentemente alla
prima elezione, si stabilisse che metà delle aree avranno
un mandato lungo e l’altra metà un mandato ordinario.
Questo permetterebbe all’elettore di avere piena informazione
sulla durata del mandato di chi sta votando e, nei bienni successivi,
si manterrebbe sempre la stessa unità di area, con un ricorso
alle urne a bienni alterni per le singole aree.
Ci sembra, quindi, che questa norma renda più
chiaro ed efficiente il meccanismo accettabilissimo e soddisfacente
del rinnovo parziale biennale.
BEVILACQUA,relatore. Signor Presidente, il 4.101
è un emendamento obbligatorio, perché l’attuale
CUN è già scaduto il 30 aprile 2005 ed è necessario
prorogarlo fino all’insediamento del nuovo Consiglio.
PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante
del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
BEVILACQUA, relatore. Signor Presidente, il senatore
Modica ci ha convinto con le sue argomentazioni e quindi esprimo
parere favorevole all’emendamento 4.100, così come,
ovviamente, al 4.101.
SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e
le politiche sociali. Esprimo parere conforme a quello del relatore,
signor Presidente.
PRESIENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.100,
presentato dal senatore Modica e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l’emendamento 4.101, presentato
dal relatore.
È approvato.
Metto ai voti l’articolo 4, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all’esame dell’articolo 5, sul
quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori
ad illustrare.
MODICA (DS-U). Signor Presidente, ritiro l’emendamento
5.1 e illustro il 5.100.
Si tratta davvero di una minuzia, ma si può
cogliere questa occasione, in cui si parla di collegio di disciplina,
per risolvere un equivoco interpretativo che si trascina da decenni.
Nel Testo unico del 1933 è previsto - ed è
ragionevole - che il professore il quale sia stato riconosciuto
responsabile di un’infrazione disciplinare grave "non
può per dieci anni solari essere nominato rettore di università
o direttore d’istituto, preside di facoltà o scuola".
Orbene, questo "direttore d’istituto", nel lessico
universitario, ha due significati diversi: può voler dire
direttore di istituzione universitaria (come, per esempio, lo IUAV
di Venezia o la scuola Normale di Pisa); oppure può voler
dire, più banalmente, direttore di istituto scientifico (una
volta c’erano, adesso sono quasi spariti).
È il caso dunque di chiarire che questa limitazione
all’elettorato passivo a rettore si riferisce evidentemente
ai rettori universitari e ai direttori di istituzioni universitarie,
che sono, come è noto, parificati ai rettori.
Si tratta, quindi, di un emendamento esclusivamente
di corretta interpretazione di una vecchia norma.
PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante
del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
BEVILACQUA, relatore. Signor Presidente, sull’emendamento
5.100 mi rimetto all’Aula.
SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e
le politiche sociali. Anche il Governo si rimette all’Aula,
signor Presidente.
PRESIENTE. Ricordo che l’emendamento 5.1 è
stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 5.100, presentato
dal senatore Modica e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l’articolo 5, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo alla votazione finale.
MONTICONE (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONTICONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, il mio Gruppo
si asterrà su questo provvedimento, perché ritiene
che, anche grazie all'approvazione di alcuni emendamenti con parere
favorevole del relatore e del Governo, siano stati introdotti elementi
positivi all’istituzione del Consiglio nazionale universitario.
Rimane, tuttavia, manchevole quell’apporto di novità
al quale avevamo cercato di contribuire con la proposta di una diversa
organizzazione delle aree.
Per questa ragione, dunque, il nostro sarà
un voto di astensione.
VALDITARA (AN). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALDITARA (AN). Signor Presidente, il mio sarà
un intervento molto rapido, giusto per puntualizzare alcune osservazioni
che sono state fatte dal senatore Modica poco fa in sede di discussione
generale.
Il collega Modica non comprende il riferimento al
"sistema universitario" e sostiene che parlare di "istituzioni
universitarie" sarebbe stato più corretto. A me invece
pare che l’espressione "sistema universitario" sia
assolutamente condivisibile proprio perché ci si intende
qui riferire all’università nel suo complesso. Contrariamente
a quanto ritiene il senatore Modica, si tratta di due espressioni
senz’altro diverse; certamente è giustificata quella
usata nel disegno di legge.
Quanto alle quattordici aree, la previsione è
corretta e coerente con lo spirito del disegno di legge. Faccio
solo un esempio. Supponiamo che in un’area ci siano tanti
docenti e in un'altra pochi: fonderle significherebbe determinare
la soppressione della voce delle aree deboli a vantaggio delle aree
forti. Quindi, le discipline sono senz’altro più garantite
prevedendo un numero maggiore di aree e ancora una volta un sistema
quale quello previsto dal disegno di legge assicura una più
ampia rappresentatività rispetto a quello proposto dall’opposizione.
Mi siano consentite due ulteriori riflessioni. Il
senatore Modica dubita che il parere dei colleghi possa essere attendibile,
o comunque affidabile ai fini del giudizio del Collegio di disciplina,
e allora dubita anche della Costituzione, quando affida al CSM -
quindi a dei magistrati - il giudizio su altri magistrati.
Quanto poi alla proposta di un collegio di disciplina
unico per tutte le fasce, mi pare che si tratti di una soluzione
improponibile, in quanto esporrebbe a ricatti reciproci e non sarebbe
assolutamente conforme all’autonomia dei vari corpi che sono
in questo modo rappresentati.
Il giudizio sul provvedimento è senz’altro
favorevole, sia perché introduce un principio forte di rappresentanza,
sia perché assicura l’autonomia dell’università
e la trasparenza delle procedure, sia perché introduce garanzie
che in precedenza non esistevano.
Concludo, signor Presidente, osservando che l’opposizione
prosegue nel disegno di valorizzare la CRUI, che più risente
di equilibri politico-sindacali, a scapito del CUN, che invece è
l’organo rappresentativo dell’autonomia universitaria.
ASCIUTTI(FI). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, intervengo brevemente
perché è necessario che sia il Senato che la Camera
dei deputati approvino quanto prima le norme contenute in questo
provvedimento; si è in ritardo e il CUN chiaramente necessita
di una modifica sostanziale.
Il testo al nostro esame apporta questa modifica
sostanziale e, come hanno ricordato alcuni colleghi, soprattutto
marca una differenziazione con la CRUI che, oggi come oggi, è
un organo che, in mancanza di un riordino del CUN, ha forse occupato
spazi ad essa non correttamente attribuiti da norme.
Oggi possiamo solamente dire che Forza Italia voterà
a favore di questo disegno di legge, con l’augurio che la
Camera dei deputati possa concluderne quanto prima l'iter (speriamo
almeno prima dell’estate), trattandosi di un provvedimento
particolarmente urgente. (Applausi del senatore Bevilacqua).
COMPAGNA (UDC). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COMPAGNA (UDC). Signor Presidente, i senatori dell’UDC
non hanno motivo di esprimere un voto contrario su questo provvedimento.
Il nostro sarà dunque un voto favorevole, tanto più
che, a furia di prorogatio, il Consiglio universitario nazionale
ha perso ogni prestigio e ogni credibilità.
Eppure, proviamo molta malinconia, ad un anno dalla
conclusione della legislatura, non tanto per il percorso di questo
provvedimento in sé, quanto perché fra questo disegno
di legge, oggetto fin dal principio dell’attenzione del Senato,
e altri provvedimenti sul ruolo dei professori universitari e sulla
sua nuova articolazione, argomento interamente trattato nell’altro
ramo del Parlamento, nessun coordinamento si è riusciti a
stabilire in questi quattro anni.
Non ci appassiona molto questo nuovo volto del Consiglio
universitario nazionale rispetto alla Conferenza dei rettori. Non
c’è dubbio che, rispetto all’istituzione del
CUN, soprattutto nell’ultimo quinquennio, la Conferenza dei
rettori aveva guadagnato molta rappresentatività in termini
di sistema e può darsi - lo ha rilevato molto bene il relatore
- che questo provvedimento, riportando il CUN a quelle caratteristiche
di organo di rappresentanza del sistema universitario, precisi meglio,
invece, quel ruolo di rappresentanza degli atenei che va riconosciuto,
questo sì in via specifica ed esclusiva, alla Conferenza
dei rettori.
In questa circostanza, però, signor Presidente,
noi non possiamo non rimarcare la malinconia perché nei banchi
del Governo non è presente il Ministro dell’università,
in giornate nelle quali torna il più bieco antisemitismo
all’università di Torino. Insieme ad un collega di
un Gruppo diverso dal mio, il senatore Tonini, ho più volte
richiamato l’attenzione del Governo su ignobili ed odiosi
episodi di antisemitismo. (Applausi dei senatori Eufemi e Menardi).
L’anno scorso a Pisa, quindi a Firenze e la settimana scorsa
a Torino.
Insieme al collega Tonini abbiamo proposto al ministro
Moratti di investire della questione proprio i massimi organi della
libertà universitaria, il CUN e la Conferenza dei rettori.
Ne è seguito il silenzio e il disinteresse per la nostra
iniziativa. (Applausi della senatrice Pagano). Di qui la nostra
fiducia in un Governo che non voglia però abdicare, in nome
della più vile e pigra interpretazione dell’autonomia
universitaria, di fronte ad episodi che gridano vergogna, come quello
di una docente dell’università di Torino, della facoltà
di scienze politiche, che è stata contestata.
Ne hanno parlato il "Corriere della Sera",
i giornali israeliani e ne ha parlato anche la stampa internazionale.
Ci duole che da parte di un Governo al quale, e non per questo,
è condizionata la nostra fiducia, ci sia stato il massimo
disinteresse. Solitaria eccezione - lo dico senza spirito di partito
- le degnissime parole che il ministro Buttiglione ha pronunciato
ieri, alla presenza delle autorità di Torino, in Sinagoga,
il che sottolinea ancora di più l’assenza, il disinteresse
e l’insensibilità del ministro Moratti nei confronti
dell’interrogazione che, insieme al collega Tonini, con molto
garbo e molta educazione, le avevamo rivolto proprio per le sue
prerogative rispetto al Consiglio universitario nazionale e alla
Conferenza dei rettori. (Applausi dal Gruppo UDC e dei senatori
Nessa e Pagano).
BRIGNONE (LP). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRIGNONE (LP). Signor Presidente, molto più
pacatamente, colgo l’occasione della dichiarazione di voto
per ringraziare il relatore per il lavoro che ha svolto. Voglio
ringraziare anche i colleghi dell’opposizione che, con la
nota e indubbia competenza, hanno sicuramente contribuito a migliorare
il provvedimento, come dimostra anche l’accoglimento di diversi
loro emendamenti.
Tuttavia, al di là di alcune scelte non condivise,
quali, ad esempio, il numero delle aree scientifico-disciplinari,
occorre riconoscere che con questo disegno di legge il CUN, dopo
le varie e note proroghe, assume finalmente una fisionomia più
definita e un ruolo che è esaltato dal coordinamento della
sua attività con il sistema dell’università
e della ricerca, specie in situazioni di particolare complessità.
Per quanto concerne la definizione del numero dei
rappresentanti di docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo,
è ovvio che si è dovuto raggiungere un punto di equilibrio.
Si tratta di un equilibrio sicuramente delicato, ma che può
essere ritenuto soddisfacente e che comunque è garantito
anche dall’effettivo raccordo con gli organi universitari
che partecipano alle sedute del CUN.
Si sono altresì operate delle scelte relativamente
al secondo mandato; si sono individuati accorgimenti per il rinnovo
parziale, specie in prima applicazione, come suggerito accortamente
dal senatore Modica, un affinamento che è intervenuto anche
per le norme relative al collegio di disciplina.
In conclusione, il nostro voto è convintamente
favorevole e colgo l’occasione per associarmi all’auspicio,
espresso dal senatore Asciutti, che la Camera concluda sollecitamente
l’iter di questo disegno di legge. (Applausi dal Gruppo LP).
MODICA (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MODICA (DS-U). Signor Presidente, questo provvedimento
arriva al suo esito - e ne siamo riconoscenti al relatore e alla
maggioranza - con notevoli miglioramenti rispetto alla formulazione
con cui è entrato in quest’Aula: alcuni dati tecnici
sono stati migliorati, alcune scelte politiche serie sono state
fatte, e ne siamo ben contenti. Purtroppo, però, non si è
ritenuto di poter intervenire su altri punti importanti e cruciali
del testo.
Cito, innanzitutto, il punto che forse guida la nostra
riflessione complessiva come Democratici di Sinistra sul provvedimento:
il sistema di governo del sistema nazionale italiano - mi scuso
per la ripetizione - avrebbe bisogno di un intervento molto profondo.
Attualmente, la stratificazione di settant’anni di normativa
che si è abbattuta sul tema della governance universitaria
fa sì che i singoli atenei ed il sistema nel suo complesso
abbiano una forma di gestione, di governo, piuttosto confusa.
Era dunque l’occasione (peccato si sia persa)
per ripensarla con un provvedimento semplice nelle norme, ma rivoluzionario
- se vogliamo dire così - nella semplificazione della normativa
e nella presa d’atto della nuova situazione di autonomia che
si è creata dopo il 1989, un provvedimento che prendesse
meglio atto delle forme di governo del sistema.
Si è voluto intervenire sul CUN, che è
uno degli aspetti del governo del sistema, peraltro importantissimo,
ma non si è voluto (lo ripeto perché, secondo noi,
è l’aspetto più delicato del provvedimento)
liberare il CUN da una forma di rappresentanza totalmente corporativa,
in cui ciascuna persona ha un solo voto e si elegge una sola persona,
in palese violazione del principio del voto limitato.
Non solo, ma mantenendo nel tempo una anacronistica
suddivisione in 14 aree disciplinari (le une piccolissime e le altre
grandissime, le une omogenee e le altre disomogenee), si finisce
con il dare al CUN una sorta di funzionamento diviso, vorrei dire
appaltato, per settori e microsettori che non ne aiuta affatto la
natura ragionevole e giusta di organo di rappresentanza disciplinare
del sistema universitario. Questo sì che serve, questo purtroppo
non penso sarà possibile ottenere con l’attuale norma.
Alla fine, la composizione e le regole fondamentali, come ho già
detto, sono rimaste le stesse.
Questo è quindi un primo elemento di insoddisfazione
dei Democratici di Sinistra rispetto al provvedimento. Ma ce ne
sono altri: vorrei ricordare, ancora una volta, perché rimanga
agli atti e perché credo davvero che sia un sistema ormai
anacronistico, che sarebbe stato opportuno andare verso una concezione
unitaria, come è nelle università, come è negli
atti accademici, nei consigli di amministrazione, nei consigli di
facoltà. Sarebbe stato dunque molto più ragionevole,
e non conservatore (come è invece la norma prescelta), prevedere
che il collegio di disciplina ovviamente avesse rappresentanti di
tutte e tre le fasce, ma potesse giudicare in composizione unitaria
rispetto alla persona sottoposta a procedimento disciplinare. Era
una modifica questa che non avrebbe fatto cadere il mondo, ma che
avrebbe certamente dato un senso diverso da quello tradizionale
al Collegio di disciplina.
Vi è poi un’altra serie di norme che
ci potevano essere e non ci sono. Il tema, chiaramente, era diverso,
ma, se parliamo di governo del sistema, allora sì che occorreva,
ad esempio, immaginare norme adatte alla bipartizione del governo
del sistema tra CUN e CRUI, come riconosce la stessa relazione ministeriale
e come ha correttamente detto il senatore Compagna. Valeva la pena
di individuare, in modo totalmente terzo rispetto a questi organi
di rappresentanza del sistema e al Ministero, un’Agenzia di
valutazione.
Attualmente, uno degli aspetti fondamentali del governo
del sistema, la valutazione, è affidato ad un organo del
Ministero. A nostro giudizio, questo era un tema su cui si sarebbe
potuto intervenire, affrontando il governo del sistema universitario
nel suo complesso. Molto altro si potrebbe dire, ma non voglio tediarvi.
Pertanto, pur riconoscendo i notevoli miglioramenti
introdotti al testo nel passaggio in Aula, riteniamo di doverci
astenere, perché il provvedimento non ha dato una risposta
organica e innovativa al governo del sistema e ha mancato alcuni
punti di dettaglio su cui era opportuno intervenire.
PRESIENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende
autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari,
metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso, nel testo
emendato.
È approvato.
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