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SENATO DELLA REPUBBLICA

Resoconto di martedì 10 maggio 2005

Presidenza del vice presidente SALVI


Omissis ....

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(3008) Riordino del Consiglio universitario nazionale (ore 17,05)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3008.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 4 maggio il relatore ha integrato la relazione scritta ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Monticone. Ne ha facoltà.

MONTICONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo la relazione molto chiara del senatore Bevilacqua, vorrei soffermarmi su alcuni punti che hanno caratterizzato l'atteggiamento del nostro Gruppo, e in generale dell'opposizione, sul riordino del Consiglio universitario nazionale.

Il primo elemento che vorrei far presente, che ci trova in qualche modo non in accordo con la relazione e con la proposta che oggi ci viene presentata, riguarda la composizione del Consiglio universitario nazionale.

La storia degli ultimi due decenni dell'attività del Consiglio è stata caratterizzata non soltanto da un continuo ricorso alla proroga degli eletti, ma anche dall'articolazione in 14 aree disciplinari.

Tale articolazione, composta per ciascuna area da un rappresentante dei professori di prima fascia, da uno di seconda fascia e da un ricercatore, poteva essere corrispondente a un certo tipo di università di vent’anni fa. Oggi, con l’evolversi delle università, con il crescere del numero dei docenti, con il moltiplicarsi degli insegnamenti e con le ultime vicende legate alla riforma universitaria (per specializzare, di fatto, si è molto frammentata la scienza negli atenei), questa articolazione in aree disciplinari così numerose è poco rispondente alla situazione attuale.

In un certo senso, c’è bisogno, oggi, di maggiore capacità di correlazione fra le diverse discipline, proprio a fronte di un numero molto elevato di specializzazioni, di modo che sia l’insegnamento, sia la ricerca universitaria possano davvero contribuire alla complessiva evoluzione della scienza e alla formazione dei giovani ricercatori.

Per questa ragione, l’opposizione, o comunque parte di essa, ha ritenuto di proporre un drastico cambiamento nell’organizzazione delle aree disciplinari. Si è pensato di prevedere sei grandi aree disciplinari, a loro volta suddivise in tre aree di carattere scientifico (delle scienze applicate) e tre aree di carattere umanistico (delle scienze umane), in modo da favorire la convergenza, nella gestione dell’università, dei diversi settori disciplinari intorno ai grandi problemi della ricerca e della scienza e la composizione degli sforzi collettivi.

La nostra proposta ha anche un altro fine: quello cioè di far eleggere, per le sei aree, un rappresentante della prima fascia, uno della seconda e uno dei ricercatori, e, assolta questa funzione di rispetto dell’articolazione delle fasce, lasciare invece agli altri cinque componenti, per ognuna di queste grandi aree, la possibilità di un’elezione indipendentemente dall’appartenenza alle singole fasce.

Ciò perché, in realtà, non è l’appartenenza ad una fascia - la prima, la seconda o la terza - che caratterizza la corrispondenza alle esigenze delle università, né che corrisponde alla vitalità della ricerca scientifica, perché ci possono essere grandi scienziati di prima fascia e giovani scienziati che hanno capacità di innovazione nelle altre due fasce, cioè nella seconda e in quella dei ricercatori.

Questa è la sostanza della proposta da noi avanzata in alternativa alla attuale struttura portante del Consiglio nazionale universitario. Ci rendiamo conto che in questo momento, in cui il Consiglio nazionale universitario ha bisogno di una rapida, nuova organizzazione, questa articolazione può comportare qualche difficoltà nella sua applicazione immediata; tuttavia, credo che, dopo tante proroghe del Consiglio nazionale universitario, anche se si impiega qualche mese in più a realizzare una prospettiva nuova, non si incida sostanzialmente sulla vita dell’università.

C’è poi una seconda nostra proposta di fondo che, nell’ambito di diversi elementi positivi che si possono comunque riscontrare nella relazione del senatore Bevilacqua e nel progetto di legge, cerca di dare un’indicazione anche di carattere generale.

Noi vorremmo che il Consiglio universitario nazionale non fosse, per così dire, una componente di settore, di rappresentanza di interessi settoriali, cioè gli interessi di tutte le università messe insieme, del corpo docente e delle varie parti di gestione dell’università (studenti e, ovviamente, personale), ma che assumesse davvero la rappresentanza ufficiale del sistema universitario.

Noi vorremmo che, rispetto agli altri organismi di rappresentanza, alla Conferenza dei rettori, alle istituzioni preposte alla valutazione e ad ulteriori organismi che hanno la responsabilità di incidere sulla vita delle università, non ci fosse - come, invece, si prevede nel disegno di legge - un rapporto di collegamento, di interscambio, con presenze degli uni e degli altri rispettivamente nei corpi e nelle istituzioni rappresentative e di controllo all’interno del sistema universitario.

Vorremmo, invece, che il Consiglio universitario nazionale avesse proprio una funzione di complessiva rappresentanza, senza bisogno di essere in rapporti di relazione o di interferenza reciproca con istituzioni che hanno altri compiti: di controllo, di rappresentanza settoriale, e via dicendo.

A me pare che questi siano i due cardini che in un provvedimento di riordino del Consiglio universitario nazionale dovrebbero essere tenuti in considerazione per una vera riforma.

Vi sono poi alcuni aspetti secondari; credo, però, che questo non dovrebbe essere soltanto un passo per un aggiustamento, un disegno di legge per evitare le nuove proroghe del Consiglio universitario nazionale, ma un provvedimento più aperto al futuro. Oggi, a distanza di qualche tempo dalla sua introduzione e dopo i provvedimenti presi dall’attuale Governo per la sua applicazione, la riforma universitaria potrebbe essere riveduta, migliorata e resa più consona alle attese e alla vita dell’università. Questa è, in sintesi, la nostra opinione.

Credo che varrebbe la pena di spendere un po’ di tempo e di attenzione alla nostra proposta e ringrazio il relatore, che ha avuto la cortesia di richiamare, con precisione, i nostri suggerimenti. Tenendo conto anche dell’affare assegnato che sarà posto all’ordine del giorno nella giornata di domani, visto che oggi si deve già discutere comunque di questo provvedimento, mi auguro che si abbia una visione un po’ meno provvisoria della soluzione del problema e più costruttiva ed innovativa. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Garraffa).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valditara. Ne ha facoltà.

VALDITARA (AN). Signor Presidente, signori Sottosegretari, onorevoli colleghi, è con soddisfazione che registriamo l’avvio a soluzione di questo disegno di legge di riforma del CUN; un provvedimento che certamente si ispira ad una valutazione alta dell’università; un provvedimento che, come recita d’altro canto l’articolo 1 del disegno di legge governativo, intende fare del CUN un organo di rappresentanza dell’intero sistema universitario. Rappresentanza, dunque, non delle singole istituzioni ma dell’università nel suo complesso.

Allora vorrei sottolineare due sostantivi con riferimento a questo disegno di legge, e cioè autonomia e rappresentanza. Il CUN, quindi, sia come organo di forte espressione dell’autonomia universitaria, sia come organo di rappresentanza dell’intero sistema universitario.

Si esprime, pertanto, una concezione alta dell’università che traspare da tutta una serie di norme che emergono in modo molto chiaro dall’articolato.

Intanto devo dire che, per quanto riguarda il discorso della strutturazione per aree, non posso non ricordare la diversità di opinioni emersa in Commissione. Il Governo e la maggioranza hanno ritenuto opportuna la presenza di quattordici aree proprio per garantire una rappresentanza la maggiore possibile. L’opposizione aveva invece proposto di contrarre queste aree riducendole a sei, ma in questo modo certamente ci sarebbe stata una minore garanzia di rappresentatività.

Voglio ancora ricordare il comma 2 che sottolinea come la mancata elezione anche di uno solo dei rappresentanti viene ad inficiare la valida costituzione dell’organo. Ancora una volta si vuole garantire la piena, effettiva e concreta rappresentanza, la più ampia rappresentanza possibile dell’organo stesso.

Così ancora al comma 7 dell’articolo 1, laddove si stabilisce che, qualora il singolo componente perda o modifichi il proprio status, si deve provvedere alla sua immediata sostituzione. Ancora una volta si vuole garantire l’effettiva rappresentatività di questo organo.

Vi sono poi altre norme che sono state inserite con coerenza rispetto ad un disegno complessivo. Per esempio, quando si dice che possono partecipare alle sedute del CUN ma senza diritto di voto i componenti il Comitato nazionale di valutazione, il Consiglio nazionale degli studenti universitari, e il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR). Ebbene, da parte dell’opposizione si era lamentata una differenza di trattamento. Questi delegati potrebbero partecipare alle sedute ma non potrebbero votare, si è detto.

Vi sarebbe dunque, secondo l’opposizione, una incoerenza nel disegno complessivo. Invece io ritengo che tale coerenza vi sia e sia piena, proprio per garantire la effettiva rappresentatività del mondo universitario e dell’università nel suo complesso. Il CIVR, per esempio, cioè il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, così come ancora il CNVSU, sono organismi che risentono di una nomina ministeriale e allora sarebbe francamente curioso che, all’interno di un organismo rappresentativo dell’autonomia dell’università nel suo complesso, abbiano diritto di voto soggetti che sono di nomina ministeriale.

Ciò avrebbe costituito un grande vulnus nei confronti dell’autonomia universitaria. Ancora: la stessa possibilità di eleggere per un secondo mandato un candidato che in precedenza abbia rappresentato una diversa categoria credo sia assolutamente coerente, un po’ come quando si può partecipare ad un’elezione per rappresentare un organismo territoriale più ampio laddove si sia in precedenza rappresentato l’organismo territoriale più ristretto. Anche in questo caso, dunque, vi è coerenza proprio in relazione a quel principio di effettiva rappresentanza che finora abbiamo sottolineato.

Un altro punto che credo sia molto importante riguarda l’articolo 2, laddove si reintroduce la competenza del CUN ad esprimere un parere obbligatorio di legittimità sugli atti delle commissioni giudicatrici. Anche in questo caso vi è un’opportuna innovazione al fine di garantire una piena trasparenza degli atti concorsuali. A mio avviso è assolutamente improprio che all’interno dell’università presso cui si sono svolte determinate procedure concorsuali si provveda alla valutazione di legittimità; un organo terzo, invece, può senz’altro con maggiore serenità e trasparenza intervenire su questo profilo.

Devo dire che anche sotto questo aspetto l’opposizione, quanto meno alcuni dei suoi membri (penso invece, per esempio al senatore Tessitore che in Commissione aveva concordato su questa innovazione), si è espressa in termini assolutamente confliggenti con quel principio di trasparenza che invece dovrebbe sempre ispirare l’andamento della Pubblica Amministrazione.

Un altro aspetto che è stato oggetto di aspra discussione in Commissione è stato quello relativo alla cosiddetta Corte di disciplina, o, come ora si chiamerà, Collegio di disciplina. Anche in questo caso è stato detto da parte di qualcuno che sarebbe improprio attribuire al CUN questa competenza e quindi vincolare l’attività dei rettori sulla base di un giudizio di questo organismo. Io ho presente, però, il Consiglio superiore della magistratura e credo che sia assolutamente rispettoso dell’autonomia del sistema universitario, così come avviene con il CSM nei confronti dei magistrati, attribuire ad un organo di rappresentanza quale è il CUN il giudizio disciplinare sui componenti dell’università stessa, del mondo universitario stesso.

Quindi, la valutazione di un organo terzo mi pare indispensabile, sull’esempio di quanto avviene per la magistratura. D’altro canto, se dovessimo attribuire al rettore o comunque ad un organo interno all’università il compito di esprimere un giudizio di questo tipo, chiederei all’opposizione: siete voi disposti ad immaginare che anche il preside di una scuola possa prendere direttamente provvedimenti disciplinari nei confronti dei docenti, magari sino al loro licenziamento? Credo che una conclusione di questo tipo non sarebbe accolta neppure dai membri dell’opposizione; non si vede per quale motivo l’università dovrebbe avere un trattamento diverso.

In realtà, è chiaro che da questo provvedimento e dalla discussione che si è svolta in Commissione emergono due posizioni contrapposte. Nella passata legislatura l’allora maggioranza, il centro sinistra, tentò di svalutare l’organismo rappresentativo dell’università, il CUN, a tutto vantaggio della conferenza dei rettori che ad oggi, tuttavia, è ancora un’associazione privata, anche se le leggi le attribuiscono sempre più competenze.

E’ chiara, dunque, la filosofia che ispira questo provvedimento: quella di ridare una concezione alta all’università, di ridare un significato forte al Consiglio Universitario Nazionale. Una concezione alta, tra l’altro, che viene ribadita in tutti i singoli passaggi: penso per esempio all'introduzione del principio del contraddittorio per quanto riguarda il discorso del Collegio di disciplina.

Quindi, vi è davvero una grande attenzione in tutti i dettagli perché il Consiglio universitario nazionale possa essere veramente un consiglio, come per esempio quello della magistratura, che svolga una funzione di garanzia e di tutela dell’autonomia del sistema universitario che qui si vuole valorizzare.

Per tutti questi motivi, devo dire che Alleanza Nazionale condivide in pieno questo disegno di legge e lo appoggerà nel suo iter parlamentare. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Modica. Ne ha facoltà.

MODICA (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sinceramente non mi sento di poter condividere l’entusiasmo del collega che mi ha preceduto: se da questo disegno di legge qualcosa traspare, è che non c’è una concezione alta dell’università, ma una serie di norme minute di cui, francamente non si sentiva il bisogno.

Esemplificherò ora questo punto di vista, cominciando da quella che è un’anomalia di cui il Parlamento dovrebbe preoccuparsi. Il Consiglio nazionale universitario viene modificato (e serve una legge) ogni qualvolta scade: è la terza volta consecutiva che legiferiamo al momento della scadenza di quest’organo e modificando, per piccolezze e minuzie, la sua disciplina.

Ma cos’ha che non va quest’organo democratico di rappresentanza delle università? Cos’ha, per cui non riesce a sopravvivere mai a nessun mandato senza una modifica? Cos’ha quest’organo, che richiede proroghe ogni volta? Siamo già, attualmente, a due anni completi di proroga e il relatore propone che tale proroga sia sine die, fino a quando cioè questa legge troverà approvazione e, in proposito, faccio notare che siamo semplicemente in prima lettura. Ma cos’ha quest’organo, per cui non riesce ad avere una sistemazione definitiva nella normativa?

Ci si immaginerebbe che questa volta, con l’ammaestramento che viene dalle esperienze passate, la maggioranza, il Ministro, il Governo abbiano previsto modifiche sostanziali, che vadano al nocciolo delle ragioni di evidente difficoltà. Per nulla: la composizione rimane invariata; le competenze rimangono invariate; perfino per la Corte di disciplina, che adesso si chiamerà Collegio, vi sono modifiche di piccolissimo conto rispetto alla vigente normativa.

Come opposizione, ci siamo allora posti due domande. Ma non era il caso, come Parlamento, di assumere un’iniziativa sì strategica, sì alta per l’università? E poi - perché è il nostro mestiere - ma quali sono le ragioni vere che hanno portato il Governo, il Ministro e la maggioranza a proporre questo testo di legge? E vediamo un po’, cerchiamo di capire, perché forse, capendo le vere ragioni, si può cercare di avanzare proposte, mi auguro condivise, per migliorare questo testo.

Si è detto che serviva una nuova definizione del CUN. Può essere, anche se temo sempre le legislazioni che vengono poste in essere per dare nuove definizioni. La definizione scelta è "organo di rappresentanza del sistema universitario". Attenzione: "organo", non "l’organo" o "un organo", in modo da lasciare abbastanza equivoca la definizione, tant’è vero che nella relazione che il ministro Moratti presenta è scritto esplicitamente che sì, il CUN è organo di rappresentanza del sistema universitario, ma la Conferenza dei rettori è organo di rappresentanza delle istituzioni universitarie. Piccola e difficile differenza da cogliere, quella tra sistema universitario e istituzioni universitarie! È chiaro che si sconta una difficoltà definitoria.

Inoltre, con riferimento alla composizione, si rimane - deve essere una maledizione! - fermi a 14 aree (chissà chi ha indicato questo numero per primo). Quattordici aree scientifiche: non si può toccare questo numero e non si può modificare la previsione che per ogni area sia presente un ricercatore, un associato e un ordinario, ossia quanto di più corporativo e frammentato disciplinarmente si possa immaginare. Se vogliamo dare il senso di un organo che non rappresenta il sistema, ma le discipline e le categorie, questo è il CUN quale sopravvive alla sua normativa attuale con questa legge.

Il senatore Valditara ha detto poc’anzi che questo garantisce una migliore rappresentanza. Senatore, amico e collega Valditara: è il contrario! Vi porto un esempio, ovviamente fittizio e non corrispondente alla realtà. Supponiamo che in un'area economica ci sia un numero maggiore di docenti ordinari, di associati e ricercatori: ad esempio, nel sub-settore economia aziendale. Con piena e totale violazione del principio del voto limitato, l'area sarà rappresentata per intero da tre docenti dell'unico microsettore maggioritario.

In questo modo, senatore Valditara, si ottiene una minore rappresentanza delle varie e variegate discipline di cui è composto il nostro sistema. Vede, il sistema che abbiamo proposto e che, come opposizione, continuiamo a proporre è assai più coraggioso, assai meno corporativo, assai più fondato dal punto di vista culturale di quello previsto nell'attuale legge. Avremo, quindi, un organo che manterrà la sua natura inevitabilmente corporativa e manterrà la sua natura inevitabilmente iperdisciplinare.

Andiamo allora in cerca delle motivazioni di queste modifiche. Forse - non voglio essere malizioso - la vera ragione è nascosta in quell'abrogazione della norma che vietava la rieleggibilità? L'ultima norma, ormai del 1997, che regola l'attuale CUN, aveva fissato definitivamente, e ad evitare problemi, che nessuno potesse essere membro del CUN per due mandati consecutivi, anche perché i mandati sono stati storicamente di 7-8-9 anni.

Adesso questa norma viene cambiata: si elimina la vecchia previsione e si permette, sia pure in modo parziale, una rieleggibilità. Ma siamo sicuri, signori e colleghi della maggioranza, che sia questo che serve, che sia questa la visione alta del sistema universitario? Non è meglio, soprattutto con CUN prorogati per anni, prevedere saggiamente, com'era, la non rieleggibilità degli attuali e dei futuri membri del CUN?

Andiamo ancora in cerca di motivazioni. Possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del CUN i presidenti di altri organi centrali di nomina ministeriale. Benissimo, ma serve una legge per invitare a delle sedute delle persone che il Ministro ha nominato a capo di organi previsti dal Ministero? Non credo proprio. E serve una legge per consultare l'Accademia dei Lincei? Non mi pare. E perché l'Accademia dei Lincei e non altre accademie, altre istituzioni culturali di alto livello? Francamente non si capisce; non è lì che dobbiamo cercare le ragioni di questa legge.

Scorrendo, finalmente, troviamo dall'opposizione una buonissima ragione. Lo diciamo tranquillamente, lo sanno i colleghi della Commissione. Si prevede, giustamente e correttamente - è un'idea intelligente e valida - che ci sia un rinnovo parziale biennale in un mandato quadriennale, un po’ come capita in tanti organi di altri Paesi, cioè che non vi siano rinnovi completi, ma solo rinnovi parziali. Benissimo, siamo d’accordo, è una bella norma, garantisce continuità. Peccato che l'abbiate scritta in modo tecnicamente sbagliato, speriamo che si possa rimediare almeno in Aula.

Continuiamo: il parere sugli atti concorsuali. Non mi sembra - mi perdoneranno i colleghi che lo hanno proposto - che questo garantisca la gran trasparenza di cui si parla. Io non sono così convinto che il parere di colleghi delle discipline garantisca più trasparenza che il parere di uffici tecnicamente ben dotati di competenze e di esperienza per stabilire se gli atti concorsuali siano legittimi o meno. Ma comunque, si vada avanti tranquillamente, non è che ne facciamo una questione di principio; si ritorni tranquillamente al parere del CUN, ma è un parere.

Anche se il senatore Valditara ha fatto finta di non saperlo, il potere di approvare gli atti rimane, e non può che rimanere, al rettore dell'università che ha bandito il concorso. Ben venga dunque questo parere, anche se non credo che sia sintomo automatico di trasparenza e che cambierà molto delle abitudini professorali; è chiaro però che la responsabilità - ed è giusto che sia così - rimane all'università.

Vi è, infine, questo benedetto collegio disciplinare. Anche qui - attenzione - le modifiche sono pochissime. Si è riscritta la normativa, modificandola in passi piccolissimi. Abbiamo convinto la maggioranza in Commissione, e siamo contenti che ci abbia seguito su questo, che è bene che il presidente del collegio sia il presidente del CUN.

Tuttavia, il punto delicato, forte, è il seguente: nella situazione attuale, nell'università attuale, siamo davvero sicuri che il collegio di disciplina debba avere una composizione a fisarmonica, che dipende dalla persona sottoposta a procedimento disciplinare? Che si restringa agli ordinari, se un ordinario deve essere giudicato, e poi si allarghi agli associati, se è un associato, o ai ricercatori, se è un ricercatore?

Siamo sicuri che, in una visione alta della nostra università, questi privilegi - diciamolo sinceramente - di tipo feudale debbano continuare a sopravvivere? Ne siamo proprio sicuri? Non è preferibile pensare ad un collegio di disciplina unico per chiunque venga sottoposto - speriamo nessuno - in futuro ad un procedimento disciplinare che possa avere anche una continuità giurisprudenziale - se vogliamo chiamarla in questo modo - e una sicurezza di deliberazione?

Siamo convinti che questo debba essere ripensato almeno in sede di esame degli emendamenti in Aula. E poi, sempre a questo proposito, vogliamo ricordare che la responsabilità definitiva del provvedimento disciplinare, della sanzione non è del collegio di disciplina, bensì del rettore. Inoltre, fate attenzione perchè la norma, così come è scritta, potrebbe avere una strana conseguenza e pertanto deve essere assolutamente modificata. Infatti, qualora il collegio non dovesse deliberare entro 180 giorni, l'università, in mancanza di un suo provvedimento, non potrebbe nemmeno irrogare le sanzioni disciplinari. Questa sorta di silenzio-assoluzione non ci sembra corretta; bisogna assolutamente intervenire almeno in fase di esame degli emendamenti.

E poi, colleghi, non facciamo la filosofia di questa corte di disciplina. Chiunque è del mestiere ha presente i vari casi in cui questo collegio ha comminato sanzioni assai inferiori al necessario e quelli in cui ciò non è accaduto.

Vorrei ricordare solo un caso - si tratta di fatti che pesano sulla storia dell'università - che vede coinvolto un docente universitario scoperto a ricoprire due posizioni di ruolo, una in Italia e una all'estero, al quale è stata irrogata la sanzione veramente importante della sospensione di un mese dallo stipendio. Questo signore è rimasto professore sia in Italia che nel Paese straniero. Non difendiamo, pertanto, strutture che possono dare origine a vicende di tal genere.

Concludo dicendo che siamo i primi ad essere convinti che l'università ha bisogno di interventi normativi che sfoltiscano l'attuale legislazione, che è pesante, stratificata ed inadatta a far crescere liberamente l'università. Non sarà però con queste - perdonatemi - leggine, che confermano l'attuale normativa e la confondono con ulteriori norme ad incastro, che il sistema universitario potrà uscire da quella crisi che lo attanaglia, che è certamente finanziaria ma anche legislativa e normativa. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BEVILACQUA, relatore. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signor Presidente, anche il Governo non intende replicare.

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuti i pareri della 5a Commissione permanente, sospendo la seduta fino alle ore 18,15.

(La seduta, sospesa alle ore 17,40, è ripresa alle ore 18,17).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Riprendiamo i nostri lavori.

Do lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che l'importo del gettone di presenza per la partecipazione al Collegio di disciplina venga modulato in modo tale da rispettare la quantificazione degli oneri indicata nella relazione tecnica.

Esaminati, altresì, gli emendamenti trasmessi esprime parere non ostativo ad eccezione delle proposte 1.23, 1.2, 1.100 e 1.102 sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione".

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all’esame dell’articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MONTICONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, l'emendamento 1.2, come ho già avuto modo di sottolineare nel mio intervento in discussione generale, tende a ristrutturare il Consiglio universitario nazionale in sei grandi aree e costituisce uno dei punti qualificanti della nostra proposta.

L'emendamento 1.11 si illustra da sé.

MODICA (DS-U). Signor Presidente, l'emendamento 1.100 è, grosso modo, analogo a quello illustrato dal senatore Monticone e tenta di affermare il principio che la rappresentanza avvenga per grandi aree disciplinari, ovviamente garantendo la presenza delle tre fasce di personale docente: professori ordinari, associati e ricercatori. Questo amplierebbe e renderebbe più effettiva la presenza disciplinare.

L'emendamento 1.7 è volto a lasciare il Consiglio universitario nazionale come organo di rappresentanza dei docenti.

L'emendamento 1.13 è di tipo tecnico ed è relativo al fatto che, se si approvasse la rappresentanza non più per categoria ma per area, occorrerebbe ovviamente sostituire le parole in cui si fa riferimento alla fascia di docenti.

L'emendamento 1.16 ha la medesima ragione, per cui non mi dilungo.

L'emendamento 1.17 è anch'esso di tipo tecnico: il mandato in prima applicazione può essere o quadriennale o sessennale - non entro nei dettagli perché è un fatto tecnico - quindi proponiamo di sostituire la parola: "quadriennio" che è imprecisa con l'altra: "mandato".

Illustro anche gli emendamenti a prima firma del senatore Tessitore. L'emendamento 1.1 tende a passare ad una rappresentanza a grandi aree, ma garantendo che vi siano tre aree a carattere umanistico e tre aree a carattere scientifico e tecnologico, in modo da avere una rappresentanza più equilibrata tra le due grandi partizioni del sapere.

L’emendamento 1.5, sopprimendo la lettera d) della composizione, tende a staccare il CUN dalla CRUI.

L’1.9 è un emendamento volto ad evitare che partecipino, sia pure senza diritto di voto, alle sedute del CUN i presidenti degli altri organi ministeriali.

L’emendamento 1.12 chiarisce come si fa a procedere nel caso in cui vengano a mancare i rappresentanti dei professori ordinari e associati.

Gli emendamenti 1.15 e 1.16 sono emendamenti tecnici volti a escludere la parola "fascia".

L’emendamento 1.22 reca una norma che stabilisce la non rieleggibilità degli attuali membri del CUN.

GUBERT (UDC). Signor Presidente, l’emendamento 1.101 fa riferimento a una diversa articolazione della rappresentanza. Date le funzioni del CUN, mi domando perché, ad esempio, i ricercatori non potrebbero aver fiducia in un professore ordinario o associato, perché debbano per forza votare un ricercatore, come se il problema non fosse quello di organizzare al meglio la formazione universitaria, ma quello di rappresentare una categoria.

Capisco che le categorie sono importanti e hanno diversi ruoli, tuttavia, credo che, una volta garantito alla categoria il diritto di esprimere una scelta, l’eletto possa essere anche di una categoria superiore. Ricordo, infatti, ai colleghi del Senato che ciò che distingue il professore ordinario dagli altri è la piena maturità scientifica; dunque, chi altri, se non chi ha la piena maturità scientifica, potrebbe al meglio governare o dare consigli per il governo del sistema universitario?

L’emendamento 1.101 tende dunque a conseguire questo risultato e fa venir meno anche la distinzione troppo rigida tra ricercatori, associati e ordinari, nel caso in cui uno dei rappresentanti cambi il suo status.

L’emendamento 1.102, invece, ha a che fare con la rappresentanza degli studenti. Il principio qui codificato è che per ciascuna area disciplinare vi sia una rappresentanza che conosce bene i problemi di quell’area e quindi riesce ad esprimere un parere utile al governo dell’università. Non si capisce perché per gli studenti ciò non possa valere: perché per i professori sì e per gli studenti no? Qual è la logica che sta dietro al numero di otto, invece, che a quello delle aree professionali? (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).

Ho sentito che la Commissione bilancio ha espresso un parere addirittura ostativo, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento 1.102, ma questo emendamento potrebbe anche comportare un risparmio. Come fa la Commissione a dire che comporta una maggiore spesa se i settori, ad esempio, sono meno di otto? Infatti, si dice che i rappresentati dei settori sono fino a quattordici, non si dice che sono esattamente quattordici. E poi, così come si può dire che si modulano i gettoni di presenza in base agli stanziamenti, con riferimento al consiglio di disciplina, non capisco perché non si possa fare altrettanto per quanto riguarda la partecipazione degli studenti al CUN, qualora questi eccedessero il numero di otto.

Comunque, l’emendamento 1.102 tende ad affermare che lo studente è una componente, a pari titolo delle altre, di questo Consiglio, quanto meno per rappresentare un’area disciplinare.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BEVILACQUA, relatore. Signor Presidente, sugli emendamenti 1.23, 1.2, 1.100 e 1.1 esprimo parere contrario, perché la fissazione di un esiguo numero di aree di settori scientifico-disciplinari non consente, ad avviso della maggioranza e del Governo, di garantire la piena rappresentanza di tutte le componenti scientifiche del sistema universitario.

Esprimo parere contrario sull’emendamento 1.101, perché verrebbe alterato l’equilibrio della rappresentanza delle varie categorie in ciascuna area.

Il parere è contrario anche sull’emendamento 1.102.

Quanto all’emendamento 1.5, il parere è contrario in quanto il Governo non intende eliminare la rappresentanza dei tre membri designati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15 e 1.16.

Il parere è invece favorevole sull’emendamento 1.17.

Sui restanti emendamenti, 1.19, 1.20 e 1.22, esprimo parere contrario.

SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 1.23 è improcedibile; questo, ovviamente, salvo che quindici colleghi non ne chiedano la votazione.

Lo stesso vale per gli emendamenti 1.2 e 1.100.

Siamo giunti, quindi, all’emendamento 1.1, su cui il relatore e la rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

MODICA (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODICA (DS-U). Signor Presidente, chiedo che l’emendamento 1.23 sia posto in votazione, invitando quindici colleghi ad appoggiare la mia richiesta, al fine di superare il parere contrario espresso dalla 5a Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Modica, ho già dichiarato l’improcedibilità dell’emendamento 1.23. Infatti, ho pronunciato le parole "salvo che quindici colleghi non ne chiedano la votazione"; nessuno l’ha chiesta, per cui sono passato all’emendamento 1.2 e quindi all’1.100.

MODICA (DS-U). Mi scusi, Presidente, io non l’ho interrotta. Lei ha fatto una lista di emendamenti …

PRESIDENTE. Quindi, lei ha inteso il fatto che passassi da un emendamento all’altro come un’elencazione di tutti gli emendamenti, fino all’1.1, su cui è stato espresso il parere contrario della 5a Commissione ex articolo 81 della Costituzione?

MODICA (DS-U). Io avevo già chiesto la parola.

PRESIDENTE. Va bene, allora facciamo così: in base al principio dell’affidamento e della buona fede, assumo che il collega abbia ritenuto che la mia fosse una semplice elencazione.

Pertanto, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Modica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.23, presentato dalla senatrice Soliani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3008

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 1.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Senatore Modica, anche in questo caso ne chiede la votazione?

MODICA (DS-U). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Va bene; però, per il prosieguo dei lavori, nel momento in cui sono passato ad un altro emendamento non si torna indietro: deve essere ben chiaro.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Modica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Monticone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3008

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MODICA (DS-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Modica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L'emendamento 1.100, pertanto, è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Tessitore e Modica.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 1.102, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GUBERT (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (UDC). Signor Presidente, si tratta di un emendamento di buona ragionevolezza, al di là delle difficoltà formali che forse possono esserci. Perché poi ci sia questa asimmetria tra gli studenti e i professori mi risulta difficile capirlo.

Pertanto, chiedo a quindici colleghi di appoggiare la richiesta di votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Gubert, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.102, presentato dai senatori Gubert e Gaburro.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3008

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Tessitore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Tessitore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dai senatori Tessitore e Modica.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11.

Verifica del numero legale

MODICA (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,36, è ripresa alle ore 18,56)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3008

PRESIENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Monticone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dai senatori Tessitore e Modica.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.15.

MACONI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maconi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.15, presentato dai senatori Tessitore e Modica.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3008

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.19, presentato dai senatori Tessitore e Modica.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.20.

MACONI (DS-U). Chiedo a 15 colleghi di sostenere la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maconi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.20, presentato dai senatori Tessitore e Modica.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3008

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.22.

BEVILACQUA,relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA, relatore. Signor Presidente, ho fatto un errore di valutazione e mi sono sbagliato nell’esprimere il parere sull’emendamento 1.22. Su questo emendamento esprimo parere favorevole.

PRESIENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.22, presentato dai senatori Tessitore e Modica.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MODICA (DS-U). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.1.

L’emendamento 2.3 tende a sopprimere una delle competenze del CUN che non ci sembra allineata con la sua natura di rappresentanza disciplinare.

Con riferimento all’emendamento 2.2, se questa competenza, cioè il parere sulla suddivisione del fondo di finanziamento ordinario, deve essere, allora è conveniente che il parere del CUN sia riferito all’intero fondo di finanziamento ordinario e non solo alla quota di riequilibrio.

L’emendamento 2.4 è destinato a sopprimere il comma 2, così come l’emendamento 2.5 il comma 3.

L’emendamento 2.100 è teso a far sì che il parere del CUN sugli atti concorsuali avvenga su richiesta delle università.

In subordine, qualora ciò non fosse accettato, con l’emendamento 2.101 proponiamo che espresso comunque il parere del CUN sugli atti concorsuali, l’università può approvare o non approvare gli atti, ovviamente motivando la difformità dal parere espresso dal CUN.

Illustrerò volentieri anche l'emendamento 2.10, presentato dal senatore Tessitore, che sottoscrivo e che fa parte della stessa serie di emendamenti. Esso serve a dare una normativa chiara nel caso in cui il CUN non pronunci il suo parere entro il termine previsto. Esso è quindi un’altra formulazione, leggermente diversa, dell’emendamento 2.101.

Gli emendamenti 2.12 e 2.102 sono collegati tra loro. Infatti, nulla impedisce al CUN di chiedere il parere di qualunque istituzione scientifica o culturale, e quindi il comma 5 è superfluo; oppure, se si vuol mantenere tale comma, si propone che lo si renda più generale, affermando che il CUN può acquisire il parere di istituzioni culturali e scientifiche di competenza riconosciuta a livello nazionale e internazionale, non solo dell’Accademia dei Lincei e del CNR.

PRESIENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BEVILACQUA, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.2 e 2.3, perché la competenza del CUN sui criteri di ripartizione del fondo di riequilibrio che si vorrebbe sopprimere è prevista dalla vigente normativa, esattamente dall’articolo 17, comma 102, lettera b), della legge n. 127 del 1997.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.4 e 2.5.

Il parere è contrario anche sull'emendamento 2.100 perché il parere del CUN sulle procedure di valutazione comparativa non può essere rimesso alla richiesta dell'università, ma deve essere obbligatorio.

Il parere può invece essere favorevole sull'emendamento 2.101, purché si sopprimono le parole "esperita a sua volta la valutazione di legittimità".

Il parere è contrario sugli emendamenti 2.10 e 2.12.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.102, il mio parere è favorevole a condizione che l'emendamento sia così modificato: "Al comma 5 sostituire le parole: "di altri enti pubblici di ricerca" con le seguenti: "di istituzioni culturali e scientifiche di riconosciuta competenza a livello nazionale ed internazionale".

SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Il mio parere è conforme a quello del relatore.

PRESIENTE. Senatore Modica, accoglie le modifiche proposte dal relatore ai suoi emendamenti 2.101 e 2.102?

MODICA (DS-U). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.1 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Modica.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.101 (testo 2), presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dai senatori Tessitore e Modica.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dal senatore Modica ed altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.102 (testo 2), presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MODICA (DS-U). Signor Presidente, come i colleghi sanno, l'articolo 3 riguarda il collegio di disciplina. Come ho già detto nel mio intervento in discussione generale, a mio giudizio, l'attuale normativa della corte di disciplina sarebbe più che sufficiente a garantire la continuità della normazione. Quindi, l'emendamento 3.1 è volto a sopprimere un articolo che della normativa cambia poco.

L'emendamento 3.2 è puramente tecnico e prevede che "in caso di impedimento o assenza dei membri effettivi essi sono sostituiti dai corrispondenti supplenti".

L'emendamento 3.4 affronta un aspetto più delicato e prevede non solo che il collegio di disciplina sia presieduto dal presidente del CUN, ma anche che ne faccia parte il vice presidente del CUN, il quale, a sua volta, presiede il collegio stesso in caso di assenza del presidente.

Ciò serve - e lo riteniamo importante - per collegare il collegio di disciplina alla composizione generale del CUN; in questo modo, il collegio viene presieduto dal presidente del CUN e, in caso di sua assenza, così come l'assemblea, dal vice presidente del CUN. Quindi, tecnicamente lega - come noi vorremmo - il collegio di disciplina al CUN per intero. Ricordo che la norma, modificata in Commissione, prevede che il presidente del CUN presiede il collegio senza supplenza del vice presidente.

L'emendamento 3.5 stabilisce che il presidente del CUN può delegare il vice presidente a presiedere il collegio.

Con gli emendamenti 3.6 e 3.7 si intende sopprimere, rispettivamente, il comma 2 dell'articolo 3, che conferma in qualche modo la composizione a soffietto (è chiamata in tal modo dal codice di disciplina), e, in subordine, il primo e secondo periodo dello stesso comma, al fine di restituire alla norma la sua vera essenza.

Se si rilegge la norma priva dei due periodi, risulta che la composizione del CUN è unica, chiunque sia la persona sottoposta a procedimento disciplinare, indipendentemente dal ruolo e dalla categoria docente (parliamo solo di docenti). Riteniamo questa una questione davvero importante; ad essa ho fatto già cenno nel corso del mio intervento in discussione generale, sottolineando la necessità di eliminare una sorta di privilegio feudale esistente tra le varie fasce di professori.

Con l'emendamento 3.100 si intende stabilire che le funzioni di relatore siano assolte in linea di massima dal rettore dell'università, il quale ovviamente può delegare un suo collega a rappresentarlo nel collegio di disciplina. In tal modo si vuole rendere ancor più chiaro che il provvedimento disciplinare è iniziato e concluso dall'università presso cui insegna il docente. È, quindi, giusto che il relatore del procedimento sia il rettore o un suo delegato piuttosto che un funzionario non ben identificato.

L'emendamento 3.13 mira a sopprimere il terzo periodo del comma 2. Con l'emendamento 3.8 si vuole riscrivere il comma 3 in modo più ordinato e coerente. In sostanza, si vuole chiarire che l'azione disciplinare - come avviene tuttora - spetta al rettore competente, il quale è però obbligato a condurre un'istruttoria locale, ovviamente quando la sanzione sia più grave della censura (come avviene attualmente).

Il procedimento disciplinare si deve svolgere nel rispetto del principio del contraddittorio; le funzioni di relatore devono essere assolte dal rettore dell'università interessata o da un suo delegato e - fatto importante e nuovo in ordine logico - la sanzione irrogata dal collegio non può essere inferiore - io aggiungo può essere superiore - a quella stabilita dal collegio, in quanto è l'università ad aver subìto un danno dalla violazione della disciplina commessa dal docente interessato.

Questi princìpi vengono ripresi anche negli emendamenti successivi. L'emendamento 3.101 stabilisce che il rettore può inviare gli atti al collegio di disciplina solo dopo aver condotto un'istruttoria locale, e ciò al fine di responsabilizzare l'ateneo di appartenenza.

Con l'emendamento 3.102 - può sembrare superfluo, ma è invece importante e lo so per esperienza personale - si intende evitare che il ricorso al collegio di disciplina possa pregiudicare l'ateneo nel ricorrere ad altre sedi di giudizio civile e penale, ovviamente nel caso di violazioni disciplinari particolarmente gravi e significative civilmente e penalmente.

Con l'emendamento 3.14 si vuole evitare che, come previsto nel testo attuale, nel caso di mancata delibera del collegio di disciplina entro centottanta giorni, l'estinzione dell'azione disciplinare. Con tale emendamento, invece, decorso tale termine, l’azione disciplinare torna alla competenza dell’università interessata, in modo da garantire in ogni caso la conclusione del provvedimento disciplinare a cura dell’università stessa.

L’emendamento 3.15 è di carattere tecnico. La norma prevede che si sospendano i termini del provvedimento disciplinare quando il CUN o il collegio di disciplina decadano; ciò sembra ragionevole per il CUN, ma irragionevole per il collegio. In pratica, i termini per formare il nuovo collegio non devono essere conteggiati nei termini del provvedimento disciplinare.

L’emendamento 3.17, infine, propone di sopprimere il comma 6 dell’articolo 3 per semplificare la norma.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BEVILACQUA, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2 (perché quanto vi si richiede è già previsto alla fine del comma 2 dell’articolo 3); 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.14 e 3.17.

Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 3.100, 3.13, 3.101, 3.102 e 3.15.

SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dai senatori Tessitore e Modica.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

E’ approvato.

Risulta pertanto assorbito l’emendamento 3.13.

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

E’ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.102, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

E’ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.14.

MODICA (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODICA (DS-U). Signor Presidente, ritengo di dover sostenere - forse con maggior chiarezza - questa norma, spiegandone i motivi ai colleghi che eventualmente non fossero esattamente informati della situazione. Quando un professore universitario commette un’infrazione alla disciplina, l’università di appartenenza, nella persona del rettore, compiuta un’istruttoria locale, in virtù dell’emendamento appena approvato (del cui parere favorevole ringrazio il relatore), trasmette gli atti del provvedimento disciplinare al collegio di disciplina, il quale li esamina, sente gli interessati, sente il relatore del provvedimento e poi propone una sanzione disciplinare all’università interessata.

La norma, così come approvata in Commissione, prevede che, qualora il collegio non deliberi entro 180 giorni, il provvedimento disciplinare decade. L’università che se ne era fatta promotrice, e che ha a mio parere il diritto di perseguire disciplinarmente il professore universitario che abbia commesso infrazioni disciplinari, si trova senza arma alcuna non perché il collegio abbia "assolto" il docente, ma solo perché quest'ultimo non si è pronunciato.

Ci sembra norma addirittura ovvia di procedura amministrativa che, nel caso in cui il collegio non si pronunci, l’azione ritorni alla competenza ed ai poteri dell’università interessata per garantire che venga portato a conclusione il procedimento disciplinare, evitando così che un semplice rallentamento del lavoro del collegio di disciplina blocchi i provvedimenti disciplinari delle università. Ci sembra - ripeto - una norma di normale buon senso amministrativo oltre che, a nostro parere, addirittura di dovere amministrativo.

Quindi, insistiamo per la votazione dell’emendamento, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3008

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.14, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.15, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.17.

MODICA (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Modica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.17, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3008

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Ricordo che l'emendamento 4.2 è precluso dall'approvazione dell'articolo 1.

MODICA (DS-U). Signor Presidente, l'emendamento 4.100 è di carattere tecnico e lo riteniamo importante e significativo.

Siamo soddisfatti che la maggioranza abbia individuato una procedura di rinnovo parziale biennale del CUN: i suoi membri vengono ogni biennio rinnovati per metà e ogni mandato è quadriennale, un po' sull'esempio di analoghi organismi di altri Paesi.

Naturalmente, in questo tipo di procedure la parte che presenta maggiori difficoltà è quella transitoria iniziale, perché bisogna chiarire chi dei primi eletti rimane in carica per quattro anni, chi per due e chi per sei anni, in modo da innescare il rinnovo parziale biennale.

La norma approvata in Commissione prevede che questa scelta di membri del CUN, che hanno un mandato di durata diversa da quella quadriennale solo in prima applicazione, si faccia in base alla situazione anagrafica delle singole persone. Ciò fa sì, da un lato, che gli elettori non possano sapere se stanno votando per candidati che rimangono in carica per quattro anni oppure per un lasso di tempo diverso, dall'altro, e forse è l’aspetto più delicato, la scelta casuale su base anagrafica della prima votazione darebbe luogo al fatto che il rinnovo biennale avverrebbe sempre sulle stesse aree e fasce per le quali si è stabilito il primo mandato con una banale verifica anagrafica.

Non ci sembra che questo metodo sia corretto, anche perché potrebbe benissimo capitare che in una singola area il professore ordinario sia anagraficamente più anziano e quindi abbia un mandato di sei anni, mentre l'associato o il ricercatore abbia un mandato di quattro anni. Questa situazione farebbe sì che in quell'area si voti sempre separatamente per l’elezione dell'ordinario e per l’elezione degli altri membri docenti del CUN.

Più logico sarebbe che, antecedentemente alla prima elezione, si stabilisse che metà delle aree avranno un mandato lungo e l’altra metà un mandato ordinario. Questo permetterebbe all’elettore di avere piena informazione sulla durata del mandato di chi sta votando e, nei bienni successivi, si manterrebbe sempre la stessa unità di area, con un ricorso alle urne a bienni alterni per le singole aree.

Ci sembra, quindi, che questa norma renda più chiaro ed efficiente il meccanismo accettabilissimo e soddisfacente del rinnovo parziale biennale.

BEVILACQUA,relatore. Signor Presidente, il 4.101 è un emendamento obbligatorio, perché l’attuale CUN è già scaduto il 30 aprile 2005 ed è necessario prorogarlo fino all’insediamento del nuovo Consiglio.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BEVILACQUA, relatore. Signor Presidente, il senatore Modica ci ha convinto con le sue argomentazioni e quindi esprimo parere favorevole all’emendamento 4.100, così come, ovviamente, al 4.101.

SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Esprimo parere conforme a quello del relatore, signor Presidente.

PRESIENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.100, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.101, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MODICA (DS-U). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 5.1 e illustro il 5.100.

Si tratta davvero di una minuzia, ma si può cogliere questa occasione, in cui si parla di collegio di disciplina, per risolvere un equivoco interpretativo che si trascina da decenni.

Nel Testo unico del 1933 è previsto - ed è ragionevole - che il professore il quale sia stato riconosciuto responsabile di un’infrazione disciplinare grave "non può per dieci anni solari essere nominato rettore di università o direttore d’istituto, preside di facoltà o scuola". Orbene, questo "direttore d’istituto", nel lessico universitario, ha due significati diversi: può voler dire direttore di istituzione universitaria (come, per esempio, lo IUAV di Venezia o la scuola Normale di Pisa); oppure può voler dire, più banalmente, direttore di istituto scientifico (una volta c’erano, adesso sono quasi spariti).

È il caso dunque di chiarire che questa limitazione all’elettorato passivo a rettore si riferisce evidentemente ai rettori universitari e ai direttori di istituzioni universitarie, che sono, come è noto, parificati ai rettori.

Si tratta, quindi, di un emendamento esclusivamente di corretta interpretazione di una vecchia norma.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BEVILACQUA, relatore. Signor Presidente, sull’emendamento 5.100 mi rimetto all’Aula.

SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Anche il Governo si rimette all’Aula, signor Presidente.

PRESIENTE. Ricordo che l’emendamento 5.1 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 5.100, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MONTICONE (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTICONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, il mio Gruppo si asterrà su questo provvedimento, perché ritiene che, anche grazie all'approvazione di alcuni emendamenti con parere favorevole del relatore e del Governo, siano stati introdotti elementi positivi all’istituzione del Consiglio nazionale universitario. Rimane, tuttavia, manchevole quell’apporto di novità al quale avevamo cercato di contribuire con la proposta di una diversa organizzazione delle aree.

Per questa ragione, dunque, il nostro sarà un voto di astensione.

VALDITARA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (AN). Signor Presidente, il mio sarà un intervento molto rapido, giusto per puntualizzare alcune osservazioni che sono state fatte dal senatore Modica poco fa in sede di discussione generale.

Il collega Modica non comprende il riferimento al "sistema universitario" e sostiene che parlare di "istituzioni universitarie" sarebbe stato più corretto. A me invece pare che l’espressione "sistema universitario" sia assolutamente condivisibile proprio perché ci si intende qui riferire all’università nel suo complesso. Contrariamente a quanto ritiene il senatore Modica, si tratta di due espressioni senz’altro diverse; certamente è giustificata quella usata nel disegno di legge.

Quanto alle quattordici aree, la previsione è corretta e coerente con lo spirito del disegno di legge. Faccio solo un esempio. Supponiamo che in un’area ci siano tanti docenti e in un'altra pochi: fonderle significherebbe determinare la soppressione della voce delle aree deboli a vantaggio delle aree forti. Quindi, le discipline sono senz’altro più garantite prevedendo un numero maggiore di aree e ancora una volta un sistema quale quello previsto dal disegno di legge assicura una più ampia rappresentatività rispetto a quello proposto dall’opposizione.

Mi siano consentite due ulteriori riflessioni. Il senatore Modica dubita che il parere dei colleghi possa essere attendibile, o comunque affidabile ai fini del giudizio del Collegio di disciplina, e allora dubita anche della Costituzione, quando affida al CSM - quindi a dei magistrati - il giudizio su altri magistrati.

Quanto poi alla proposta di un collegio di disciplina unico per tutte le fasce, mi pare che si tratti di una soluzione improponibile, in quanto esporrebbe a ricatti reciproci e non sarebbe assolutamente conforme all’autonomia dei vari corpi che sono in questo modo rappresentati.

Il giudizio sul provvedimento è senz’altro favorevole, sia perché introduce un principio forte di rappresentanza, sia perché assicura l’autonomia dell’università e la trasparenza delle procedure, sia perché introduce garanzie che in precedenza non esistevano.

Concludo, signor Presidente, osservando che l’opposizione prosegue nel disegno di valorizzare la CRUI, che più risente di equilibri politico-sindacali, a scapito del CUN, che invece è l’organo rappresentativo dell’autonomia universitaria.

ASCIUTTI(FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, intervengo brevemente perché è necessario che sia il Senato che la Camera dei deputati approvino quanto prima le norme contenute in questo provvedimento; si è in ritardo e il CUN chiaramente necessita di una modifica sostanziale.

Il testo al nostro esame apporta questa modifica sostanziale e, come hanno ricordato alcuni colleghi, soprattutto marca una differenziazione con la CRUI che, oggi come oggi, è un organo che, in mancanza di un riordino del CUN, ha forse occupato spazi ad essa non correttamente attribuiti da norme.

Oggi possiamo solamente dire che Forza Italia voterà a favore di questo disegno di legge, con l’augurio che la Camera dei deputati possa concluderne quanto prima l'iter (speriamo almeno prima dell’estate), trattandosi di un provvedimento particolarmente urgente. (Applausi del senatore Bevilacqua).

COMPAGNA (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (UDC). Signor Presidente, i senatori dell’UDC non hanno motivo di esprimere un voto contrario su questo provvedimento. Il nostro sarà dunque un voto favorevole, tanto più che, a furia di prorogatio, il Consiglio universitario nazionale ha perso ogni prestigio e ogni credibilità.

Eppure, proviamo molta malinconia, ad un anno dalla conclusione della legislatura, non tanto per il percorso di questo provvedimento in sé, quanto perché fra questo disegno di legge, oggetto fin dal principio dell’attenzione del Senato, e altri provvedimenti sul ruolo dei professori universitari e sulla sua nuova articolazione, argomento interamente trattato nell’altro ramo del Parlamento, nessun coordinamento si è riusciti a stabilire in questi quattro anni.

Non ci appassiona molto questo nuovo volto del Consiglio universitario nazionale rispetto alla Conferenza dei rettori. Non c’è dubbio che, rispetto all’istituzione del CUN, soprattutto nell’ultimo quinquennio, la Conferenza dei rettori aveva guadagnato molta rappresentatività in termini di sistema e può darsi - lo ha rilevato molto bene il relatore - che questo provvedimento, riportando il CUN a quelle caratteristiche di organo di rappresentanza del sistema universitario, precisi meglio, invece, quel ruolo di rappresentanza degli atenei che va riconosciuto, questo sì in via specifica ed esclusiva, alla Conferenza dei rettori.

In questa circostanza, però, signor Presidente, noi non possiamo non rimarcare la malinconia perché nei banchi del Governo non è presente il Ministro dell’università, in giornate nelle quali torna il più bieco antisemitismo all’università di Torino. Insieme ad un collega di un Gruppo diverso dal mio, il senatore Tonini, ho più volte richiamato l’attenzione del Governo su ignobili ed odiosi episodi di antisemitismo. (Applausi dei senatori Eufemi e Menardi). L’anno scorso a Pisa, quindi a Firenze e la settimana scorsa a Torino.

Insieme al collega Tonini abbiamo proposto al ministro Moratti di investire della questione proprio i massimi organi della libertà universitaria, il CUN e la Conferenza dei rettori. Ne è seguito il silenzio e il disinteresse per la nostra iniziativa. (Applausi della senatrice Pagano). Di qui la nostra fiducia in un Governo che non voglia però abdicare, in nome della più vile e pigra interpretazione dell’autonomia universitaria, di fronte ad episodi che gridano vergogna, come quello di una docente dell’università di Torino, della facoltà di scienze politiche, che è stata contestata.

Ne hanno parlato il "Corriere della Sera", i giornali israeliani e ne ha parlato anche la stampa internazionale. Ci duole che da parte di un Governo al quale, e non per questo, è condizionata la nostra fiducia, ci sia stato il massimo disinteresse. Solitaria eccezione - lo dico senza spirito di partito - le degnissime parole che il ministro Buttiglione ha pronunciato ieri, alla presenza delle autorità di Torino, in Sinagoga, il che sottolinea ancora di più l’assenza, il disinteresse e l’insensibilità del ministro Moratti nei confronti dell’interrogazione che, insieme al collega Tonini, con molto garbo e molta educazione, le avevamo rivolto proprio per le sue prerogative rispetto al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza dei rettori. (Applausi dal Gruppo UDC e dei senatori Nessa e Pagano).

BRIGNONE (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGNONE (LP). Signor Presidente, molto più pacatamente, colgo l’occasione della dichiarazione di voto per ringraziare il relatore per il lavoro che ha svolto. Voglio ringraziare anche i colleghi dell’opposizione che, con la nota e indubbia competenza, hanno sicuramente contribuito a migliorare il provvedimento, come dimostra anche l’accoglimento di diversi loro emendamenti.

Tuttavia, al di là di alcune scelte non condivise, quali, ad esempio, il numero delle aree scientifico-disciplinari, occorre riconoscere che con questo disegno di legge il CUN, dopo le varie e note proroghe, assume finalmente una fisionomia più definita e un ruolo che è esaltato dal coordinamento della sua attività con il sistema dell’università e della ricerca, specie in situazioni di particolare complessità.

Per quanto concerne la definizione del numero dei rappresentanti di docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo, è ovvio che si è dovuto raggiungere un punto di equilibrio. Si tratta di un equilibrio sicuramente delicato, ma che può essere ritenuto soddisfacente e che comunque è garantito anche dall’effettivo raccordo con gli organi universitari che partecipano alle sedute del CUN.

Si sono altresì operate delle scelte relativamente al secondo mandato; si sono individuati accorgimenti per il rinnovo parziale, specie in prima applicazione, come suggerito accortamente dal senatore Modica, un affinamento che è intervenuto anche per le norme relative al collegio di disciplina.

In conclusione, il nostro voto è convintamente favorevole e colgo l’occasione per associarmi all’auspicio, espresso dal senatore Asciutti, che la Camera concluda sollecitamente l’iter di questo disegno di legge. (Applausi dal Gruppo LP).

MODICA (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODICA (DS-U). Signor Presidente, questo provvedimento arriva al suo esito - e ne siamo riconoscenti al relatore e alla maggioranza - con notevoli miglioramenti rispetto alla formulazione con cui è entrato in quest’Aula: alcuni dati tecnici sono stati migliorati, alcune scelte politiche serie sono state fatte, e ne siamo ben contenti. Purtroppo, però, non si è ritenuto di poter intervenire su altri punti importanti e cruciali del testo.

Cito, innanzitutto, il punto che forse guida la nostra riflessione complessiva come Democratici di Sinistra sul provvedimento: il sistema di governo del sistema nazionale italiano - mi scuso per la ripetizione - avrebbe bisogno di un intervento molto profondo. Attualmente, la stratificazione di settant’anni di normativa che si è abbattuta sul tema della governance universitaria fa sì che i singoli atenei ed il sistema nel suo complesso abbiano una forma di gestione, di governo, piuttosto confusa.

Era dunque l’occasione (peccato si sia persa) per ripensarla con un provvedimento semplice nelle norme, ma rivoluzionario - se vogliamo dire così - nella semplificazione della normativa e nella presa d’atto della nuova situazione di autonomia che si è creata dopo il 1989, un provvedimento che prendesse meglio atto delle forme di governo del sistema.

Si è voluto intervenire sul CUN, che è uno degli aspetti del governo del sistema, peraltro importantissimo, ma non si è voluto (lo ripeto perché, secondo noi, è l’aspetto più delicato del provvedimento) liberare il CUN da una forma di rappresentanza totalmente corporativa, in cui ciascuna persona ha un solo voto e si elegge una sola persona, in palese violazione del principio del voto limitato.

Non solo, ma mantenendo nel tempo una anacronistica suddivisione in 14 aree disciplinari (le une piccolissime e le altre grandissime, le une omogenee e le altre disomogenee), si finisce con il dare al CUN una sorta di funzionamento diviso, vorrei dire appaltato, per settori e microsettori che non ne aiuta affatto la natura ragionevole e giusta di organo di rappresentanza disciplinare del sistema universitario. Questo sì che serve, questo purtroppo non penso sarà possibile ottenere con l’attuale norma. Alla fine, la composizione e le regole fondamentali, come ho già detto, sono rimaste le stesse.

Questo è quindi un primo elemento di insoddisfazione dei Democratici di Sinistra rispetto al provvedimento. Ma ce ne sono altri: vorrei ricordare, ancora una volta, perché rimanga agli atti e perché credo davvero che sia un sistema ormai anacronistico, che sarebbe stato opportuno andare verso una concezione unitaria, come è nelle università, come è negli atti accademici, nei consigli di amministrazione, nei consigli di facoltà. Sarebbe stato dunque molto più ragionevole, e non conservatore (come è invece la norma prescelta), prevedere che il collegio di disciplina ovviamente avesse rappresentanti di tutte e tre le fasce, ma potesse giudicare in composizione unitaria rispetto alla persona sottoposta a procedimento disciplinare. Era una modifica questa che non avrebbe fatto cadere il mondo, ma che avrebbe certamente dato un senso diverso da quello tradizionale al Collegio di disciplina.

Vi è poi un’altra serie di norme che ci potevano essere e non ci sono. Il tema, chiaramente, era diverso, ma, se parliamo di governo del sistema, allora sì che occorreva, ad esempio, immaginare norme adatte alla bipartizione del governo del sistema tra CUN e CRUI, come riconosce la stessa relazione ministeriale e come ha correttamente detto il senatore Compagna. Valeva la pena di individuare, in modo totalmente terzo rispetto a questi organi di rappresentanza del sistema e al Ministero, un’Agenzia di valutazione.

Attualmente, uno degli aspetti fondamentali del governo del sistema, la valutazione, è affidato ad un organo del Ministero. A nostro giudizio, questo era un tema su cui si sarebbe potuto intervenire, affrontando il governo del sistema universitario nel suo complesso. Molto altro si potrebbe dire, ma non voglio tediarvi.

Pertanto, pur riconoscendo i notevoli miglioramenti introdotti al testo nel passaggio in Aula, riteniamo di doverci astenere, perché il provvedimento non ha dato una risposta organica e innovativa al governo del sistema e ha mancato alcuni punti di dettaglio su cui era opportuno intervenire.

PRESIENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

CIPUR
Segreteria Nazionale – Via Tilli, 58 06127 Perugia
Tel 075.5008753.50 Fax 075.5008851 e-mail cipur@tin.it

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