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CAMERA DEI DEPUTATI
Comitato per la legislazione - Resoconto
di mercoledì 19 ottobre 2005
Presidenza del presidente Vincenzo SINISCALCHI.
La seduta comincia alle 14.50.
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO
Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori
universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento
dei professori universitari.
(C. 4735/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione. - Parere con osservazioni).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Vincenzo SINISCALCHI, presidente, constatata l'assenza
del Governo anche in relazione ad un provvedimento delicato ed oggetto
di particolare attenzione da parte dei mezzi di informazione quale
quello all'ordine del giorno della seduta odierna, invita il relatore
ad illustrare la proposta di parere.
Sergio MATTARELLA, relatore, ricorda che sul provvedimento
in esame il Comitato, nel corso dell'esame in prima lettura, aveva
già espresso il proprio parere nella seduta del 16 settembre
2004 e, su un nuovo testo trasmesso dalla Commissione competente,
nella seduta del 18 maggio 2005. Pertanto, tenuto conto che l'esame
si limita alle sole parti del testo modificate dal Senato, illustra
la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 4735-B, limitatamente alle parti
modificate dal Senato e ricordato che il Comitato, nel corso dell'esame
in prima lettura, aveva già espresso il proprio parere nella
seduta del 16 settembre 2004 e, su un nuovo testo trasmesso dalla
Commissione competente, nella seduta del 18 maggio 2005;
evidenziato che il testo reca una delega al Governo ad adottare,
entro sei mesi, decreti legislativi in materia di reclutamento dei
professori universitari;
rilevato, in particolare, che al Senato è stato approvato,
con voto di fiducia, un emendamento interamente sostitutivo del
testo, che risulta ora composto di un solo articolo, strutturato
in 25 commi in cui sono confluiti - con modifiche - cinque dei 6
articoli presenti nel testo approvato dalla Camera, rendendo così
più difficile l'analisi e la lettura delle disposizioni,
circostanza che rappresenta una modalità di
produzione normativa non conforme alle esigenze di fruibilità
e conoscibilità della normativa vigente;
auspicato che si provveda a corredare il testo, in sede di pubblicazione,
di sintetiche note a margine «che indichino in modo sommario
il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi», secondo
quanto previsto dall'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico sulla
pubblicazione degli atti normativi statali (decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092);
segnalato che esso reca disposizioni che contengono richiami normativi
effettuati in forma generica, per le quali sarebbe invece opportuno,
ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio (in particolare,
al comma 14, penultimo periodo, ed al comma 16, ultimo periodo,
si fa generico riferimento alle disposizioni vigenti - rispettivamente
- in materia di assegni di ricerca e di trattamento aggiuntivo per
il personale medico universitario che svolga funzioni assistenziali
per conto del Servizio sanitario nazionale);
alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento
osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione
e il riordinamento della legislazione vigente:
al comma 22, secondo periodo - che fa decorrere dal 30 settembre
2013 l'abrogazione, «relativamente al reclutamento dei ricercatori»,
degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1998, che è invece
disposta in termini generali dal primo periodo del medesimo comma
(sostanzialmente non modificato dal Senato) - dovrebbe valutarsi
l'opportunità di una riformulazione della disposizione al
fine di individuare con maggiore precisione e partitamente le singole
disposizioni dei citati articoli, per le quali l'effetto abrogativo
è differito al 2013;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
al comma 10 - che consente il conferimento di incarichi di insegnamento
«a soggetti italiani e stranieri, ad esclusione del personale
tecnico amministrativo delle università, in possesso di adeguati
requisiti scientifici e professionali e a soggetti incaricati all'interno
di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività
di ricerca debitamente documentata» - dovrebbe valutarsi l'opportunità
di chiarire il significato dell'espressione «soggetti incaricati
all'interno di strutture universitarie», al fine di definire
con maggiore precisione l'ambito di applicazione della disposizione».
Vincenzo SINISCALCHI, presidente, concorda sull'opportunità
di rivolgere - in ragione dell'elevato numero di commi presenti
nell'articolo unico - l'invito alla Presidenza del Consiglio dei
ministri a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma
3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, in ordine alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
di un testo corredato da sintetiche note a margine. Invita, inoltre
il relatore a valutare se l'osservazione riferita al comma 10 sia
idonea a segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di chiarire
non solo l'ambito soggettivo ma anche l'ambito oggettivo dell'espressione
«soggetti incaricati all'interno di strutture universitarie».
Sergio MATTARELLA, relatore, osserva che, a suo avviso,
nella proposta di parere risulti evidenziato in modo sufficientemente
chiaro come l'espressione adottata sia suscettibile di ingenerare
dubbi in ordine al suo concreto ambito applicativo.
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 15.10.
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