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CAMERA DEI DEPUTATI

VII Commissione - Resoconto di mercoledì 19 ottobre 2005

 

Allegato: EMENDAMENTI

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 ottobre 2005. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO, indi del vicepresidente Guglielmo ROSITANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta comincia alle 14.10.

Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari.
C. 4735-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 18 ottobre 2005.

Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti riferiti al disegno di legge in esame (vedi allegato).
Ricorda quindi che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del regolamento, nel corso del riesame di progetti di legge già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato, la Camera delibera soltanto «sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti».
In applicazione di tale disposizione regolamentare devono quindi essere considerati inammissibili i seguenti emendamenti, che introducono disposizioni non direttamente conseguenti alle modifiche apportate dal Senato: l'emendamento Titti De Simone 1.38, che autorizza la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato con particolari categorie di personale universitario; gli emendamenti Titti De Simone 1.35, 1.34 e 1.33 e Grignaffini 1.32, che, modificando o sostituendo il comma 7 dell'articolo unico, sono volti a prevedere l'istituzione di una terza fascia di professori universitari, nonché gli emendamenti, Colasio 1.25 e Grignaffini 1.26, connessi a quelli già richiamati, volti a sostituire nel testo alcuni riferimenti ai ricercatori con riferimenti ai professori di terza fascia; l'emendamento Lolli 1.31, che sopprime gli ultimi due periodi del comma 11, in quanto soppressivo di un periodo (il penultimo) solo parzialmente modificato dal Senato; l'emendamento sarebbe invece ammissibile se riformulato limitando la soppressione al solo ultimo periodo del comma 11; gli emendamenti Fatuzzo 1.36 e Palumbo 1.37, che dettano ulteriori disposizioni in ordine al trattamento economico del personale medico universitario che svolge funzioni assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale.
Segnala infine l'emendamento Colasio 1.18, volto a sopprimere il termine del 30 settembre 2013 fino al quale sono bandite procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo indeterminato. Al proposito rileva che il testo approvato dalla Camera prevedeva sostanzialmente la messa ad esaurimento del ruolo dei ricercatori a tempo indeterminato, disponendo che, dalla data di entrata in vigore della nuova legge, non fossero più bandite procedure per la loro assunzione; il testo approvato dal Senato ha confermato tale decisione, salvo differire al 30 settembre 2013 la data in cui cesseranno di essere bandite tali procedure; da questo punto di vista, la soppressione di tale termine - ove, come sembra, sia volta a trasformare in disciplina a regime una disciplina derogatoria introdotta in via transitoria dal Senato - contrasterebbe con le decisioni già assunte sul punto da entrambe le Camere. In quest'ottica, anche tale emendamento deve quindi essere considerato inammissibile.

Andrea MARTELLA (DS-U) esprime assoluta contrarietà in ordine al testo in titolo, che a suo avviso non introduce alcun elemento positivo e innovativo, ma risulta invece suscettibile di arrecare notevoli danni alle università, impedendo la soluzione delle problematiche più gravi che le investono e che attendono da tempo di essere adeguatamente affrontate.
Nel ricordare l'articolato iter del provvedimento, lungamente discusso presso i due rami del Parlamento, rileva come la sua formulazione attuale risulti addirittura peggiorativa, essendo state eliminate, nel corso dell'esame al Senato, le condivisibili disposizioni relative all'istituzione di un valido sistema di valutazione, atto a garantire ed incentivare il miglioramento qualitativo della didattica e della ricerca espletate all'interno delle istituzioni universitarie.
Dichiarandosi fermamente convinto dell'opportunità del ritiro del provvedimento in esame, sottolinea come esso sia profondamente avversato da tutte le componenti del mondo accademico, che ormai da mesi si sono mobilitate, e ne denuncia la totale inadeguatezza.
Ritiene altresì che non possa in alcun modo sottacersi il grave vulnus costituzionale presente nel testo, che prevede che l'autonomia delle università sia esercitata nel quadro degli indirizzi fissati con decreto ministeriale, contraddicendo i princìpi di cui all'articolo 33 della Costituzione. Nel rilevare come in tal modo si realizzi una discutibile subordinazione dell'autonomia delle università agli indirizzi discrezionali del Governo, reclama con forza la necessità che siano poste in essere le condizioni per garantire il pieno rispetto e la massima salvaguardia della autonomia universitaria, che si estrinseca nelle ineludibili funzioni di autogoverno e autogestione.
Ravvisa inoltre un ulteriore profilo di incostituzionalità nel corpus del provvedimento, che ritiene inficiato dalla mancanza di copertura finanziaria, con conseguente violazione dei princìpi contemplati nell'articolo 81 della Costituzione, reputando grave che gli oneri finanziari siano in toto posti a carico delle istituzioni universitarie. Ritiene che tali previsioni acquisiscano una connotazione ancora più discutibile, ove si consideri anche quanto previsto nel disegno di legge finanziaria, all'esame del Senato, in cui è prevista una diminuzione del Fondo di finanziamento ordinario delle università di 55 milioni di euro rispetto allo scorso anno, nonché una decurtazione di 60 milioni di euro del Fondo per l'edilizia universitaria, lasciandosi altresì a carico dei bilanci degli atenei gli oneri derivanti dagli adeguamenti stipendiali del personale docente e tecnico-amministrativo.
Nell'osservare come si prefiguri in tal modo un rischioso quadro di ingestibilità delle istituzioni universitarie, ribadisce il proprio profondo sconcerto per l'impianto complessivo del provvedimento, che - a conferma della mera virtualità delle intenzioni del Ministro Moratti di dar luogo ad una riforma realmente seria ed efficace del settore - non delinea alcun percorso virtuoso atto a premiare il merito e l'eccellenza, soddisfacendo piuttosto discutibili interessi particolaristici, come provato dalla previsione di numerose riserve concorsuali.
Ritiene altresì che le dichiarazioni del Ministro, secondo cui occorre intervenire per incoraggiare i giovani ad intraprendere la carriera universitaria, abbiano valenza esclusivamente propagandistica. Ciò è a suo avviso confermato dal fatto che nel testo in titolo non è prevista alcuna misura che si ponga in tale condivisibile direzione, delineandosi invece un percorso particolarmente lungo e tortuoso per accedere alla carriera universitaria. Nel ricordare come anche il presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane, nel corso dell'audizione informale svoltasi la scorsa settimana, abbia posto con preoccupazione l'accento su tale grave aspetto, esprime il convincimento che si pongano in tal modo le condizioni per incentivare la fuga di cervelli all'estero.
Nel rilevare poi come non sia offerta alcuna valida soluzione al problema dei ricercatori universitari, esprime notevoli riserve in ordine alla previsione che sia ad essi conferito il titolo di professore aggregato, denunciandone la connotazione meramente formale, priva di positive ricadute sostanziali sul loro status. Dichiarandosi fermamente convinto della necessità di procedere all'istituzione della terza fascia della docenza universitaria, osserva con profonda preoccupazione come non si provveda al riconoscimento del prezioso e fondamentale ruolo svolto dai circa 20 mila ricercatori all'interno delle università italiane, mortificandosi gravemente il loro operato.
Osserva altresì come la più volte dichiarata intenzione del Ministro di ripristinare la procedura dei concorsi espletata a livello nazionale, al fine di superare il provincialismo e le deprecabili piaghe del clientelismo e del nepotismo imperanti nella vita degli atenei, sia disattesa dal testo in titolo, in cui si conferma il sistema attualmente vigente, basato sull'espletamento delle valutazioni comparative a livello locale.
Lamenta inoltre il fatto che nel corso dell'esame al Senato sia stata espunta la condivisibile disposizione, presente nel testo licenziato dalla Camera, concernente l'introduzione di un sistema di valutazione, sottolineando l'opportunità della reintroduzione di tale significativa previsione, pregiudiziale ad assicurare il reale miglioramento qualitativo degli atenei italiani.
Ribadendo il proprio giudizio di inadeguatezza in ordine al testo in esame, che non risulta porre le condizioni atte a consentire l'innalzamento della ricerca e della didattica delle università, al fine di consentire ad esse di competere adeguatamente con le istituzioni europee ed internazionali, sottolinea con forza la necessità che se ne interrompa l'iter, avviando una seria e approfondita discussione con tutto il mondo accademico, le cui istanze sono purtroppo rimaste sino ad ora inascoltate.

Franca BIMBI (MARGH-U), nel rilevare come il testo in titolo sia, a suo avviso, connotato da evidenti profili di disorganicità e confusione, osserva come ciò testimoni l'approssimazione e la superficialità con cui il Governo ha costantemente affrontato la delicata materia in esame, agendo in maniera unilaterale, eludendo in tal modo il fondamentale principio della dialettica con l'istituzione parlamentare, nonché il prezioso confronto con i soggetti su cui la riforma è destinata a dispiegare i suoi effetti.
Rilevando altresì come il percorso ivi delineato per l'accesso alla carriera universitaria non risponda a criteri di logicità e come le disposizioni che lo definiscono non appaiano di facile comprensione, ritiene che esso risponda piuttosto ad interessi microsettoriali, e ostacoli qualsiasi tentativo di avviare la modernizzazione del sistema e la sua convergenza con il panorama europeo.
Nel segnalare come le rappresentanze del mondo accademico siano concordi nel censurare con forza i contenuti del testo in esame, rileva con sconcerto come esso risponda ad una incomprensibile logica punitiva, atteso che non delinea alcun percorso atto a incentivare e promuovere l'ingresso di giovani meritevoli all'interno delle istituzioni universitarie.
Lamentando inoltre la mancanza di copertura finanziaria del provvedimento, reputa preoccupante che gli oneri finanziari siano posti totalmente a carico degli atenei, che già versano in condizioni economiche piuttosto problematiche. Non manca poi di sottolineare come anche il disegno di legge finanziaria, all'esame del Senato, penalizzi il settore, continuando a lasciare a carico degli atenei gli oneri derivanti dagli adeguamenti stipendiali del personale docente e tecnico-amministrativo, prevedendo altresì una decurtazione di 55 milioni di euro del Fondo di finanziamento ordinario delle università e di 60 milioni di euro del Fondo per l'edilizia universitaria. Osserva poi come, benché sia previsto che una quota del 5 per mille sull'imposta dei redditi venga destinata al volontariato e alla ricerca, non sia fornita alcuna garanzia sulla sua entità e sulle modalità di distribuzione. Parimenti grave è che sia stabilito il versamento allo Stato degli importi accantonati in seguito al decreto taglia-spese del 2002, e che, in riferimento all'IRAP, non sia prevista alcuna decurtazione dell'imponibile, in particolare per le spese di ricerca.
Rileva altresì come il provvedimento non indichi percorsi volti ad assicurare l'innalzamento della qualità degli atenei, non valorizzando le importanti attività di ricerca e didattica poste in essere al loro interno, disattendendo in tal modo la realizzazione degli irrinunciabili obiettivi di arricchimento e miglioramento della formazione universitaria dei giovani studenti, chiamati a rispondere alle complesse sfide dell'odierna società della conoscenza, caratterizzata da un alto tasso di innovazione tecnologica. Nell'osservare inoltre come non siano introdotti elementi innovativi in riferimento alla didattica, che risulta pertanto ancorata alle metodologie tradizionali, sottolinea la necessità che si intervenga al fine di garantire l'espletamento di tale attività secondo l'impostazione propria dei Paesi connotati dai più evoluti sistemi universitari.
Censura inoltre il fatto che non sia previsto alcun riconoscimento per la categoria dei ricercatori, che risultano gravemente penalizzati anche a seguito della prevista abrogazione dell'articolo 12 della legge n. 341 del 1990, cui consegue l'impossibilità di svolgere funzioni di insegnamento e di fungere da relatori nelle discussioni delle tesi di laurea. Ritenendo al riguardo necessario istituire la terza fascia della docenza universitaria, lamenta che si attribuisca a tale importante categoria il mero titolo di professore aggregato, disconoscendosi il prezioso ruolo svolto nelle università, testimoniato sovente dalla collaborazione a ricerche internazionali, da prestigiose pubblicazioni scientifiche e dall'espletamento dell'attività di insegnamento.
Nel ritenere che anche il possesso del dottorato di ricerca debba essere adeguatamente valorizzato, constata con profonda preoccupazione come nel testo in titolo appaiano gravemente mutilate l'autonomia della ricerca e della didattica, sottolineando con forza la necessità che tali preminenti attività debbano essere ampiamente salvaguardate.
Reputa inoltre pregiudiziale al reale innalzamento della qualità degli atenei che sia introdotto un valido sistema di valutazione, esprimendo il fermo convincimento che esso rappresenti lo strumento più consono a garantire un'efficace e proficua competizione tra le medesime istituzioni universitarie, incentivandone contestualmente la cooperazione, come elementi fondamentali per l'avanzamento culturale del Paese. Osserva infatti come la globalizzazione richieda la presenza di strumenti di valutazione che consentano un adeguato confronto, ritenendo che questo rappresenti una valida occasione di sviluppo nazionale, promuovendo rilevanti innovazioni scientifiche. Ritiene che la valutazione debba anche presiedere ai passaggi di carriera, con conseguenti differenziazioni stipendiali, tese a premiare i soggetti più meritevoli.
Si dichiara convinta che soltanto con l'introduzione di trasparenti procedure valutative si possa assicurare il superamento del nepotismo e del localismo, distorsioni del sistema universitario che il testo in titolo non provvede in alcun modo a superare, anche a causa della delineazione di un discutibile percorso concorsuale.
Dopo aver anch'ella sottolineato il grave profilo di incostituzionalità presente nel comma 1 del testo in titolo, ribadisce la propria piena contrarietà in ordine al provvedimento in esame, che non risponde ai più urgenti bisogni delle università, non ponendo le condizioni per valorizzare la carriera universitaria, l'imprescindibile nesso tra la didattica e la ricerca, postulato fondamentale ai fini dell'accrescimento qualitativo degli atenei. Non vi sono, a suo avviso, elementi atti a incentivare il necessario ammodernamento delle istituzioni universitarie, chiamate a rispondere alle sfide della competizione scientifica ed economico-produttiva che si pone a livello internazionale, con conseguente grave impoverimento della loro preziosa attività.

Walter TOCCI (DS-U) intende denunciare la singolare contraddizione tra le più volte dichiarate intenzioni del Ministro di dar luogo ad una riforma ispirata ai criteri della meritocrazia e quanto invece previsto nel testo in titolo, caratterizzato principalmente dall'introduzione di una serie di quote di riserva per le prossime procedure concorsuali.
Osserva peraltro come anche il dichiarato intento di incentivare i giovani alla carriera universitaria sia gravemente disatteso, considerato che il provvedimento in esame non agevola in alcun modo l'accesso a tale carriera, riproducendo in sostanza il lungo e difficoltoso percorso attualmente esistente, in cui si perviene all'eventuale stabilizzazione della posizione giuridico-economica solo in età avanzata.
Constata poi con profondo sconcerto come non sia offerta alcuna soluzione alla delicata problematica attinente ai ricercatori, il cui importante ruolo di ricerca e didattica espletato all'interno delle università risulta incomprensibilmente mortificato, prevedendosi esclusivamente il riconoscimento di un titolo meramente formale, quello di professore aggregato, che tra l'altro, dopo le modifiche introdotte dal Senato, è attribuito discontinuamente, solo per i periodi in cui vengono effettivamente svolte funzioni di docenza. Non manca altresì di sottolineare come la prevista messa ad esaurimento del ruolo dei ricercatori a partire dal 2013 rappresenti una pura fictio, atteso che risulta altamente improbabile che una disposizione di tale tenore possa non esse modificata o annullata nell'ampio lasso temporale da essa previsto. Ritiene che, in sostanza, dopo tante discussioni, la maggioranza e il Governo abbiano deciso di non fare niente, rinviando qualsiasi reale intervento sulla situazione dei ricercatori ai prossimi anni.
Ritiene altresì fondamentale che si superi il diffuso, ma errato convincimento che il testo in titolo disponga il ritorno ai concorsi nazionali, atteso che solo le idoneità vengono conseguite a tale livello, lasciandosi l'espletamento delle valutazioni comparative - e quindi delle vere e proprie assunzioni - al livello locale: non solo non si pongono, a suo avviso, le condizioni per superare gli interessi clientelari e nepotistici, ma addirittura si assecondano e meglio soddisfano le discutibili istanze corporative di determinati soggetti.
Sottolinea inoltre la necessità che sia reintrodotta la disposizione relativa al sistema di valutazione, espunta nel corso dell'esame al Senato, considerando essenziale che sia prevista l'istituzione di un'apposita autorità indipendente, che assicuri la qualità dell'offerta degli atenei nazionali. Non manca al proposito di avanzare l'ipotesi che gli interessi particolaristici e clientelari che si celano dietro il recente discutibile proliferare di istituzioni universitarie all'interno del Paese, anche promosse da autorevoli personaggi politici, impediscano l'istituzione di un valido e rigoroso sistema di valutazione, che potrebbe invece garantire il miglioramento qualitativo delle università.
Rilevando quindi come non vi sia alcun elemento innovativo nel testo in titolo, che invece perpetua le attuali distorsioni del sistema universitario, osserva come non si sia di fronte ad alcuna riforma, contrariamente a quanto dichiarato in più occasioni in maniera propagandistica dal Ministro.
Invita infine il Governo a prendere atto di tale grave situazione, ritenendo che debbano essere fornite risposte chiare e univoche, considerato che esso è responsabile di fronte al Paese, che attende da tempo una riforma seria ed efficace, purtroppo mancante nel testo in titolo.

Mario PEPE (FI), relatore, ritiene che la situazione apocalittica dipinta dal deputato Tocci e dagli altri esponenti dell'opposizione fin qui intervenuti dipenda essenzialmente dai gravi errori commessi nella politica universitaria nel corso delle legislature precedenti a quella in corso. Il provvedimento in esame si propone proprio di porre rimedio alle gravi storture determinate da tali errori, e in primo luogo dall'«ope legis» con cui, negli anni Ottanta, è stato introdotto nell'università un altissimo numero di professori universitari, che ha di fatto impedito il necessario ricambio generazionale e il passaggio di ruolo dei ricercatori che sono stati via via reclutati. L'intervento proposto, pertanto, nel correggere l'impostazione di fondo del sistema, si preoccupa anche di offrire un'opportunità di «promozione» al ruolo dei professori associati anche per tutte quelle categorie di personale, a partire dai ricercatori, che per troppi anni, e proprio negli anni della loro maggiore produttività scientifica, non hanno avuto la possibilità di partecipare a concorsi per l'avanzamento di carriera. In quest'ottica, ritiene, è non solo legittimo, ma doveroso, prevedere transitoriamente un ampliamento del numero delle idoneità che possono essere conferite e l'istituzione di quote di riserva in favore di specifiche categorie di personale.

Alba SASSO (DS-U), espresse preliminarmente notevoli riserva in ordine alla posizione della questione di fiducia sul testo in titolo nel corso dell'esame al Senato, lamenta come ciò sia un'ulteriore testimonianza del discutibile modus operandi del Governo, che si muove con approssimazione e superficialità in un settore così complesso e delicato, come quello in esame, che richiede la massima attenzione, stante le ripercussioni che eventuali interventi innovativi al suo interno sono destinate ad avere nella comunità accademica del Paese.
Censurando altresì il fatto che il testo in esame sia caratterizzato dalla presenza di norme di non facile comprensione, ritiene che esse siano anche espressione di deprecabili interessi corporativi, non giovando in tal modo al perseguimento di quegli irrinunciabili obiettivi che dovrebbe essere perseguiti da una riforma realmente volta all'innalzamento qualitativo delle istituzioni universitarie.
Constatando con viva preoccupazione come non sia delineata alcuna valida soluzione per i problemi che investono le università nazionali, rileva altresì come non vengano poste le condizioni per consentire ad esse di rispondere alle sfide dell'attuale società della conoscenza, in cui si pretende che i giovani siano altamente competenti e posseggano un valido bagaglio culturale che consenta di esercitare loro in maniera consapevole i fondamentali diritti ad essi riconosciuti.
Nel rilevare come le attuali gravi problematiche che investono la vita delle università nazionali siano principalmente causate dalla mancanza nel corso della legislatura di adeguati interventi atti a porvi rimedio, osserva come il loro declino e la deriva verso la perdita delle più grandi tradizioni ad esse afferenti non siano in alcun modo presi in considerazione nel testo in titolo, che risulta gravemente eludere le questioni più delicate e annose. Lamenta poi in particolare il fatto che non sia valorizzata la ricerca, né delineati percorsi virtuosi atti a soddisfare le crescenti esigenze della popolazione studentesca, che richiede di essere educata e formata in maniera proficua e valida, lungi da tentazioni «aziendalistiche».
Considerando anch'ella essenziale l'introduzione di un valido sistema di valutazione, esprime il convincimento che questo, così come l'istituzione di un'apposita authority, possa garantire un arricchimento qualitativo delle istituzioni universitarie, chiamate a esplicare in maniera seria e rigorosa le preminenti e fondamentali funzioni ad esse proprie.
Nello stigmatizzare il fatto che non sia riconosciuto il prezioso ruolo svolto dai ricercatori universitari, esprime notevoli riserve sul conferimento del mero titolo di professore aggregato, non mancando altresì di sottolineare come non venga incentivato in alcun modo l'accesso alla carriera universitaria, scoraggiando i giovani meritevoli dall'intraprenderne il tortuoso e difficile percorso.
Denunciando altresì la mancanza di copertura finanziaria del provvedimento in titolo, lamenta anche il fatto che venga gravemente penalizzata l'autonomia universitaria, inferendosi un duro colpo ai dettami costituzionali in materia.
Censura infine la disorganicità del testo in esame, che appare improntato a confusione e approssimazione, dichiarandosi convinta che, ove approvato, esso arrecherebbe danni irreparabili alle istituzioni universitarie, aggravandone significativamente i problemi.

Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U) segnala che il decreto-legge n. 211 del 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale di ieri e noto come decreto «taglia-spese», reca - a quanto le risulta - una ulteriore significativa riduzione delle risorse destinate alle università, prevedendo tagli per 85 milioni di euro sulle spese di investimento e per 71 milioni di euro sulle spese di funzionamento. Ritiene che questo sia un elemento fondamentale per valutare anche la sostenibilità del provvedimento in esame, sottolineando come molte delle disposizioni da esso recate siano destinate inevitabilmente a incidere sui bilanci delle università, e che sembra francamente impossibile che esse possano farvi fronte, anche alla luce dei nuovi tagli da lei denunciati. Chiede pertanto che il Governo fornisca i necessari chiarimenti in ordine alla situazione descritta.

Il sottosegretario Valentina APREA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti all'esito dei necessari approfondimenti.

Mario PEPE (FI), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge ritenuti ammissibili dalla presidenza.

Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere conforme al relatore.

Walter TOCCI (DS-U), intervenendo in ordine all'emendamento 1.1, di cui è primo firmatario, denuncia la cattiva formulazione del testo in titolo, e in particolare del primo periodo del comma 1, prospettando l'opportunità di far riferimento, anziché alla formazione del sapere, all'elaborazione del medesimo. Ritiene che tale termine risulti più pregnante, enucleando in maniera più chiara l'importante funzione che l'università è deputata a svolgere.

Alba SASSO (DS-U) rileva come il comma 1 del testo in esame presenti evidenti elementi di approssimazione terminologica e linguistica. In particolare, a suo avviso, l'espressione «formazione [...] del sapere» risulta scorretta ed ambigua, dovendosi piuttosto parlare di «elaborazione del sapere»; parimenti scorretta, a suo avviso, risulta la locuzione «trasmissione critica del sapere», considerato che «critico» è un attributo che si attaglia più al sapere stesso che alla sua trasmissione. Ritiene quindi che dovrebbero essere accolti gli emendamenti volti a garantire una più chiara formulazione del testo, e che, più in generale, sarebbe opportuna una sua radicale revisione, anche sul piano linguistico e formale.

Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U), nel concordare con i rilievi del deputato Sasso, rileva come le approssimazioni formali e linguistiche evidenziate siano una chiara testimonianza della scarsa attenzione e della leggerezza con cui il Governo e la maggioranza hanno affrontato questa delicata tematica. Il comma 1, peraltro, come già evidenziato, pone anche ben più sostanziali questioni di legittimità costituzionale, che necessitano di un intervento emendativo. Raccomanda quindi vivamente l'approvazione degli emendamenti presentati dal suo gruppo a tale comma, sottolineando in particolare la soluzione proposta con l'emendamento 1.3, che delinea un nuovo e più corretto punto di equilibrio tra autonomia universitaria e interventi governativi di indirizzo, prevedendo che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individui ogni tre anni gli obiettivi strategici che devono essere perseguiti dal sistema universitario, recependo le indicazioni provenienti in materia dall'Unione europea e garantendo un adeguato coinvolgimento del mondo accademico e dello stesso Parlamento. La riformulazione del comma prospettata dall'emendamento consentirebbe insomma, a suo avviso, di raggiungere gli stessi obiettivi perseguiti dal testo attuale, ma in un contesto più consono ed appropriato ed evitando i rischi di incostituzionalità che lo caratterizzano.

La Commissione respinge l'emendamento Tocci 1.1.

Franca BIMBI (MARGH-U), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 1.2, di cui è prima firmataria, ricorda che i gruppi di opposizione, nel corso della precedente lettura alla Camera, avevano fatto ogni sforzo per migliorare l'impianto complessivo del provvedimento, anche presentando emendamenti che chiarissero i princìpi di fondo cui si ispira il sistema universitario e i diritti e doveri che caratterizzano la funzione docente. Da questo punto di vista, il testo fin qui elaborato da Camera e Senato risulta ancora gravemente carente. In particolare, i princìpi di fondo sono attualmente limitati al solo comma 1 del testo, che riproduce molto parzialmente i contenuti dell'articolo 1 licenziato dalla Commissione per l'Aula nella prima lettura alla Camera. Sarebbe invece necessario un ben più ampio intervento di ridefinizione delle modalità con cui si esplica l'autonomia universitaria nella gestione delle risorse e della didattica, alla luce degli importanti cambiamenti che stanno attraversando il mondo universitario, sia sul piano ordinamentale (a partire dall'introduzione del nuovo ordinamento del cosiddetto «3+2»), sia su quello delle concrete esigenze didattiche e di ricerca. Nel nuovo contesto è a suo avviso necessario un ripensamento degli stessi concetti di libertà delle scelte didattiche e di ricerca, su cui il testo in esame non dice nulla, limitandosi soltanto a deferire al Ministro l'individuazione di indirizzi entro cui l'autonomia universitaria dovrebbe esplicarsi - con una disposizione, peraltro, che appare anche di dubbia costituzionalità, come è stato più volte sottolineato. Occorre invece che il legislatore introduca precise disposizioni per promuovere un cambiamento del modo con cui i professori esercitano la propria libertà didattica, assicurando che essa si adegui ai nuovi ordinamenti in modo organico e armonico e tenga pienamente conto delle esigenze e delle necessità degli studenti. È necessaria, a suo avviso, che vi sia una presa di responsabilità collettiva da parte del corpo docente universitario per muovere con decisione in questa direzione, ma ciò può realmente avvenire solo se la riforma in discussione fornirà chiare indicazioni in tal senso. Mancando invece tutto questo dal testo in esame, ritiene che, anche sotto questo profilo, si dimostri una volta di più l'inadeguatezza dell'intervento voluto dal Governo e dalla maggioranza, e ribadisce che, in particolare, il comma 1 in esame viola non solo la Costituzione, ma anche il buon senso.

La Commissione respinge l'emendamento Bimbi 1.2.

Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento

1.3, di cui è prima firmataria, sottolineando come esso prospetti una diversa formulazione del secondo periodo del comma 1, la quale - pur facendo salvo l'intento sostanziale del testo attuale - ne garantisce peraltro la conformità alle norme costituzionali che tutelano l'autonomia universitaria. Ritiene pertanto che l'emendamento dovrebbe risultare accettabile dalla maggioranza e dal Governo, e chiede che essi modifichino il parere contrario precedentemente espresso.

Mario PEPE (FI), relatore, ribadisce il parere contrario sull'emendamento 1.3, sottolineando che, al di là di qualsiasi valutazione di merito sui contenuti dell'emendamento, tale parere è motivato anche dall'esigenza di giungere alla più rapida approvazione del provvedimento, evitando che esso debba tornare nuovamente al Senato.

La Commissione respinge l'emendamento Grignaffini 1.3.

Ferdinando ADORNATO, presidente, in considerazione dell'impossibilità di concludere, nella seduta in corso, l'esame degli emendamenti prima della ripresa dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani, giovedì 20 ottobre 2005, ricordando che in tale seduta la Commissione dovrà comunque procedere al conferimento del mandato al relatore, come stabilito in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in considerazione dell'iscrizione del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo lunedì 24 ottobre. La Commissione concorda.

Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U) chiede che sia modificato l'orario della seduta di domani, già convocata per le ore 9, in considerazione del fatto che alla medesima ora è previsto lo svolgimento di una importante riunione politica che coinvolgerà tutti i deputati dei gruppi di opposizione.

Ferdinando ADORNATO, presidente, rinvia pertanto il seguito dell'esame alla seduta di domani, giovedì 20 ottobre 2005, fissandone l'orario, in accoglimento della richiesta del deputato Grignaffini, alle ore 8.45.

La seduta termina alle 16.45.

 


Allegato : EMENDAMENTI


ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: formazione con la seguente: elaborazione.
1. 1.Tocci, Bimbi, Grignaffini, Colasio, Martella, Rusconi, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli, Carra, Volpini, Gambale, Pistone, Villetti, Titti De Simone, Bulgarelli.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
1. 2.Bimbi, Tocci, Grignaffini, Colasio, Martella, Rusconi, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli, Carra, Volpini, Gambale, Pistone, Villetti, Titti De Simone, Bulgarelli.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:
La gestione delle università si conforma ai princìpi di autonomia e responsabilità di cui all'articolo 33 della Costituzione, perseguendo gli obiettivi strategici del sistema universitario fissati ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel recepimento delle indicazioni degli organismi dell'Unione europea competenti in materia di università e ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN), la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), gli organismi nazionali preposti alla valutazione del sistema universitario e le Commissioni parlamentari competenti per materia.
1. 3.Grignaffini, Bimbi, Tocci, Colasio, Martella, Rusconi, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli, Carra, Volpini, Gambale, Pistone, Titti De Simone, Bulgarelli.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: nel quadro fino alla fine del comma.
1. 4.Rusconi, Grignaffini, Colasio, Bimbi, Tocci, Martella, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli, Carra, Volpini, Gambale, Pistone, Villetti, Titti De Simone, Bulgarelli.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: princìpi aggiungere la seguente: costituzionali.
1. 5.Capitelli, Colasio, Martella, Grignaffini, Bimbi, Tocci, Rusconi, Sasso, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli, Carra, Volpini, Gambale, Pistone, Villetti, Titti De Simone, Bulgarelli.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , recependo la raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005, nota come Carta dei diritti e dei doveri dei ricercatori.
1. 6.Rusconi, Martella, Colasio, Grignaffini, Bimbi, Tocci, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli, Carra, Volpini, Gambale, Pistone, Villetti, Titti De Simone, Bulgarelli.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. L'attività didattica e di ricerca è soggetta a valutazione nell'ambito del relativo sistema nazionale sulla base dei seguenti princìpi, tenendo anche conto delle valutazioni che le singole università effettuano nei confronti dei propri professori:
a) per quanto riguarda la ricerca, sono valutate l'innovazione scientifica e culturale e la qualità, l'intensità e la continuità della produzione scientifica e della sua diffusione a livello nazionale e internazionale;
b) per quanto riguarda la didattica, sono valutati la qualità, la capacità comunicativa, l'impegno e la dedizione dell'attività di insegnamento condotta nei corsi di studio universitari ad ogni livello, nelle iniziative di orientamento e tutorato degli studenti, in particolare per la preparazione delle tesi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, e nell'avviamento dei giovani alla ricerca;
c) per quanto riguarda la gestione, è valutata l'efficacia di azione nei compiti di responsabilità assunti per la direzione o il coordinamento di strutture universitarie, permanenti o temporanee, afferenti al proprio ateneo o al sistema universitario nazionale o internazionale;
d) la valutazione è effettuata su richiesta degli interessati ed è affidata a professori universitari esperti del settore scientifico-disciplinare e alle autorità accademiche, secondo procedure stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
e) nel caso di valutazione negativa o di mancata richiesta di valutazione nei termini definiti ai sensi della lettera d), la progressione economica del professore interessato rimane sospesa fino al successivo giudizio valutativo. Nel caso di mancata richiesta di valutazione per un periodo di otto anni, il professore interessato è sospeso dall'impiego ovvero, ove possibile, collocato a riposo;
f) sono esclusi dalla valutazione, durante il relativo mandato, i professori chiamati a far parte del Consiglio universitario nazionale (CUN), del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario o del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e i professori che ricoprano le cariche di rettore, preside o direttore di dipartimento, nonché i professori collocati in aspettativa ai sensi delle disposizioni vigenti, per la durata dell'aspettativa stessa.

4-ter. È istituito il sistema nazionale di valutazione della qualità delle attività universitarie mediante la trasformazione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) e del Comitato per gli indirizzi della ricerca (CIVR) in Autorità indipendente per la valutazione del sistema universitario. L'Autorità opera in conformità ai princìpi di indipendenza, di autonomia organizzativa e di trasparenza e pubblicità degli atti nel rispetto dell'autonomia delle università e della libertà di ricerca e di insegnamento dei docenti.
4-quater. Sono compiti dell'Autorità:
a) la valutazione esterna della ricerca, della didattica e delle università, o di singole strutture didattiche o di ricerca, anche interdipartimentali o interatenei, con riferimento all'efficienza, all'efficacia e alla qualità delle attività e delle strutture;
b) la valutazione dello stato del sistema universitario nel suo insieme, anche in comparazione con i sistemi universitari europei ed extra-europei;
c) la promozione e la diffusione della cultura della qualità e delle metodologie della valutazione, con particolare riferimento all'autovalutazione negli atenei e in tutte le strutture e attività universitarie;
d) la realizzazione di banche dati e la circolazione dei flussi informativi all'interno e all'esterno delle università e del sistema universitario nel suo insieme;
e) l'indirizzo e la vigilanza sull'espletamento, da parte delle università, delle funzioni ad esse attribuite in materia di valutazione periodica delle attività di ricerca, didattiche e organizzative svolte da ciascun professore;
f) la vigilanza sulla completezza e la correttezza delle informazioni al pubblico degli atenei in materia di offerta formativa e di servizi e strutture per l'utenza;
g) la definizione delle condizioni e dei requisiti per la costituzione o il riconoscimento di nuove università o di particolari strutture didattiche e di ricerca, con riferimento soprattutto ai centri e alle iniziative di eccellenza, e per l'accreditamento dei corsi di studio, nonché la verifica circa la sussistenza nei singoli casi delle condizioni e dei requisiti prefissati e la vigilanza sulla loro permanenza nel tempo.

4-quinquies. In prima attuazione, l'Autorità assume le funzioni già attribuite al CNVSU e al CIVR, limitatamente, quanto a quest'ultimo, alla ricerca in ambito universitario, con esclusione delle attività consultive di qualsiasi tipo svolte da tali organismi per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4-sexies. L'Autorità rende pubblici i risultati delle proprie rilevazioni ed analisi mediante un rapporto annuale al Parlamento e al Governo. L'Autorità è costituita da cinque membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione, scelti in una pluralità di settori metodologici e disciplinari, anche in ambito non accademico, con particolare riferimento al mondo della cultura, dell'economia e delle professioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, soggetta al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari a maggioranza dei due terzi dei rispettivi membri. Per quattro dei cinque componenti la nomina avviene sulla base di terne di nominativi designati distintamente dal Consiglio universitario nazionale (CUN), dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e dall'Associazione europea dei rettori (AER). I componenti dell'Autorità durano in carica quattro anni e sono rinnovabili, per una quota non inferiore alla metà e non superiore ai due terzi, per non più di un ulteriore mandato. Il Presidente dell'Autorità è eletto, a maggioranza assoluta, dai componenti della stessa. L'ufficio di componente dell'Autorità è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro o di consulenza, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, con università italiane o con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I professori universitari in servizio in università italiane e i dipendenti di università italiane o del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che siano nominati componenti dell'Autorità sono collocati in aspettativa senza assegni. Per il triennio immediatamente successivo alla cessazione dall'ufficio di componente dell'Autorità, i professori universitari che ne abbiano fatto parte non possono ricoprire la carica di rettore di università italiane, né far parte delle commissioni di valutazione comparativa per l'idoneità dei professori universitari o per la nomina in ruolo degli stessi. Alla copertura delle spese di funzionamento dell'Autorità si provvede mediante assegnazione all'Autorità stessa di una quota annua pari al due per mille del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Con apposito decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo procede, in conformità ai princìpi e criteri contenuti nel presente comma, all'attivazione delle procedure di costituzione dell'Autorità.
1. 7.Grignaffini, Bimbi, Chiaromonte, Giulietti, Rusconi, Martella, Colasio, Tocci, Sasso, Capitelli, Carli, Lolli, Volpini, Gambale, Pistone, Villetti, Titti De Simone, Bulgarelli.


Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. È istituito un sistema nazionale di valutazione, mediante la trasformazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) e del Comitato per gli indirizzi della ricerca (CIVR) in apposita «Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario», come agenzia autonoma e indipendente, con funzioni di authority per la valutazione esterna della ricerca, della didattica e degli atenei, nonché del sistema universitario nel suo insieme. All'Agenzia sono attribuiti, in prima attuazione, i compiti e le funzioni attualmente svolti, per l'ambito universitario, dai precitati organismi. L'Agenzia rende pubblici, mediante un rapporto annuale al Parlamento, i risultati delle proprie rilevazioni ed analisi.
1. 29.Bimbi, Martella, Grignaffini, Tocci, Lolli, Chiaromonte, Giulietti, Sasso, Capitelli, Carli, Pistone, Titti De Simone, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale, Bulgarelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'attività didattica e di ricerca è soggetta a valutazione nell'ambito del relativo sistema nazionale sulla base dei seguenti princìpi, tenendo anche conto delle valutazioni che le singole università effettuano nei confronti dei propri professori:
a) per quanto riguarda la ricerca, sono valutate l'innovazione scientifica e culturale e la qualità, l'intensità e la continuatà della produzione scientifica e della sua diffusione a livello nazionale e internazionale;
b) per quanto riguarda la didattica, sono valutati la qualità, la capacità comunicativa, l'impegno e la dedizione dell'attività di insegnamento condotta nei corsi di studio universitari ad ogni livello, nelle iniziative di orientamento e tutorato degli studenti, in particolare per la preparazione delle tesi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, e nell'avviamento dei giovani alla ricerca;
c) per quanto riguarda la gestione, è valutata l'efficacia di azione nei compiti di responsabilità assunti per la direzione o il coordinamento di strutture universitarie, permanenti o temporanee, afferenti al proprio ateneo o al sistema universitario nazionale o internazionale.
1. 30.Bimbi, Martella, Grignaffini, Tocci, Lolli, Chiaromonte, Giulietti, Sasso, Capitelli, Carli, Pistone, Titti De Simone, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale, Bulgarelli.

Al comma 5, lettera a), numero 1), sostituire la parola: 40 con la seguente: 20.
1. 8.Colasio, Chiaromonte, Bimbi, Giulietti, Rusconi, Martella, Grignaffini, Tocci, Sasso, Capitelli, Carli, Lolli, Carra, Volpini, Gambale, Pistone, Titti De Simone, Bulgarelli.

Al comma 5, lettera a), numero 3), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , con esclusione dei docenti dell'ateneo che ha bandito la procedura concorsuale.
1. 9.Lolli, Colasio, Chiaromonte, Bimbi, Giulietti, Rusconi, Martella, Grignaffini, Tocci, Sasso, Capitelli, Carli, Carra, Volpini, Gambale, Pistone, Titti De Simone, Bulgarelli.

Al comma 5, lettera a), numero 3), sopprimere il secondo periodo.
1. 10.Bimbi, Lolli, Colasio, Chiaromonte, Giulietti, Rusconi, Martella, Grignaffini, Tocci, Sasso, Capitelli, Carli, Carra, Volpini, Gambale, Pistone, Titti De Simone, Bulgarelli.

Al comma 5, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
3-bis) il mantenimento, in quanto compatibile, delle disposizioni di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni.
1. 11.Carli, Bimbi, Lolli, Colasio, Chiaromonte, Giulietti, Rusconi, Martella, Grignaffini, Tocci, Sasso, Capitelli, Carra, Volpini, Gambale, Pistone, Titti De Simone, Bulgarelli.

Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) i settori scientifico-disciplinari di cui alla lettera a) sono suscettibili di ridefinizione per riduzione e accorpamento, salvo che per le discipline più marcatamente specialistiche.
1. 12.Bimbi, Carli, Lolli, Colasio, Chiaromonte, Giulietti, Rusconi, Martella, Grignaffini, Tocci, Sasso, Capitelli, Carra, Volpini, Gambale, Pistone, Titti De Simone, Bulgarelli.

Al comma 5, lettera b), sopprimere le parole da: con una priorità fino alla fine della lettera.
1. 13.Grignaffini, Martella, Bimbi, Carli, Lolli, Colasio, Chiaromonte, Giulietti, Rusconi, Tocci, Sasso, Capitelli, Carra, Volpini, Gambale, Pistone, Titti De Simone, Bulgarelli.

Al comma 5, lettera c), sopprimere le parole: agli assistenti del ruolo ad esaurimento.
1. 14.Volpini, Martella, Bimbi, Carli, Lolli, Colasio, Chiaromonte, Giulietti, Rusconi, Grignaffini, Tocci, Sasso, Capitelli, Carra, Gambale, Pistone, Villetti, Titti De Simone, Bulgarelli.

Al comma 5, sopprimere la lettera e).
1. 15.Grignaffini, Tocci, Volpini, Martella, Bimbi, Chiaromonte, Carli, Lolli, Colasio, Giulietti, Rusconi, Sasso, Capitelli, Carra, Gambale, Pistone, Villetti, Titti De Simone, Bulgarelli.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: e professore associato.
1. 16.Bimbi, Tocci, Volpini, Martella, Carli, Lolli, Colasio, Chiaromonte, Giulietti, Rusconi, Grignaffini, Sasso, Capitelli, Carra, Gambale, Pistone, Titti De Simone, Bulgarelli.

Al comma 6, quarto periodo, sopprimere le parole da: tenuto conto fino a: del comma 5.
1. 17.Martella, Bimbi, Tocci, Volpini, Carli, Lolli, Colasio, Chiaromonte, Giulietti, Rusconi, Grignaffini, Sasso, Capitelli, Carra, Gambale, Pistone, Villetti, Titti De Simone, Bulgarelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le università sono autorizzate a trasformare in contratti a tempo indeterminato i contratti a tempo determinato già in essere alla data del 1o gennaio 1998 relativi al personale addetto ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalità dei servizi di supporto all'attività di laboratorio e di ricerca dei medesimi atenei.
1. 38. Titti De Simone.

Sostituire il comma 7 con i seguenti:
7. II ruolo unico dei professori universitari è articolato in tre fasce.
7-bis. Gli attuali ricercatori universitari sono inquadrati a domanda nella terza fascia del ruolo unico dei professori universitari.
7-ter. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento e i laureati dell'area tecnico-scientifica che abbiano svolto almeno tre anni di attività didattica sono inquadrati a domanda nella terza fascia dei ruolo unico di professori universitari.
7-quater. II passaggio da una fascia ad altra dei ruolo unico di professore universitario avviene previa valutazione richiesta da ogni professore ad una commissione di valutazione nazionale, unica per ogni settore scientifico-disciplinare.
1. 35. Titti De Simone.

Sostituire il comma 7 con i seguenti:
7. II ruolo dei ricercatori è trasformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari. I ricercatori universitari assumono la denominazione di «professori universitari di terza fascia», conservando l'anzianità pregressa e il trattamento economico in godimento. Le stesse disposizioni si applicano agli assistenti del ruolo ad esaurimento.
7-bis. I professori universitari di terza fascia, nella unità della funzione docente, sono utilizzati didatticamente dagli organi didattici ai quali afferiscono, nell'ambito del monte ore previsto dalla normativa vigente e dei settore disciplinare di appartenenza o dei settori affini, con deliberazioni assunte con il consenso degli interessati; hanno elettorato attivo per tutte le cariche accademiche e partecipano con diritto di voto ai consigli di facoltà, di corso di laurea, di dipartimento e di scuola di specializzazione, salvo che per le deliberazioni che concernono le persone dei professori di prima e seconda fascia.
7-ter. L'elettorato passivo dei professori di terza fascia e la loro partecipazione agli organi di governo accademico è definita dagli statuti delle università.
7-quater. I professori di seconda fascia sono eleggibili a tutte le cariche accademiche salvo che a quella di rettore.
1. 34. Titti De Simone.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. II ruolo dei ricercatori è trasformato in ruolo dei professori di terza fascia. I professori di terza fascia hanno gli stessi diritti e doveri dei professori associati e ordinari, fatte salve le riserve di legge.
1. 33. Titti De Simone.

Al comma 7, sostituire le parole da: ricercatore fino a: 3 luglio 1998, n. 210 con le seguenti: professore di terza fascia sono bandite le procedure di valutazione comparativa previste per i ricercatori universitari dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, integrata con lo svolgimento di una prova didattica. Nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore ordinario e di professore associato, i professori di terza fascia sono esonerati dalla prova didattica. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere bandite valutazioni comparative di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, per l'accesso al ruolo dei ricercatori.

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. È istituita la terza fascia del ruolo dei professori universitari. Nella terza fascia sono inquadrati a domanda i ricercatori universitari che abbiano svolto almeno tre anni di docenza nell'ultimo quinquennio, o ne completino lo svolgimento entro i due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge. Per i ricercatori che non abbiano svolto attività di docenza l'inquadramento nella terza fascia è subordinato ad un giudizio idoneativo da parte della facoltà di appartenenza sulla base di apposito regolamento adottato dal senato accademico.
7-ter. I professori di terza fascia sono componenti degli organi accademici e partecipano alle relative deliberazioni, eccetto quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g), della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, concernenti le procedure per la nomina in ruolo dei professori di prima e seconda fascia, nonché quelle relative ai trasferimenti dei medesimi e alle designazioni dei componenti delle commissioni per la valutazione comparativa per la copertura di posti di prima e seconda fascia, e, in generale, quelle relative alle persone dei professori di prima e seconda fascia. Ai professori di terza fascia spetta l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche. Il loro elettorato passivo è regolato dagli statuti dei singoli atenei. Ai professori di terza fascia si applicano le disposizioni vigenti per i professori di prima e seconda fascia in materia di verifiche periodiche dell'attività didattica e scientifica, di trasferimenti, di alternanza dei periodi di insegnamento e ricerca, di congedi per attività didattiche e scientifiche, nonché di accesso ai fondi per la ricerca. Ai professori di terza fascia si applica il regime di impegno orario in vigore per i ricercatori universitari.
1. 32. Grignaffini, Colasio, Martella, Bimbi, Tocci, Volpini, Carli, Lolli, Chiaromonte, Giulietti, Rusconi, Sasso, Capitelli, Carra, Gambale, Pistone, Titti De Simone, Bulgarelli.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: fino al 30 settembre 2013.
1. 18. Colasio, Martella, Bimbi, Tocci, Volpini, Carli, Lolli, Chiaromonte, Giulietti, Rusconi, Grignaffini, Sasso, Capitelli, Carra, Gambale, Pistone, Villetti, Titti De Simone, Bulgarelli.

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: nonché di fino a: presente articolo.
1. 28. Martella, Bimbi, Grignaffini, Colasio, Tocci, Lolli, Volpini, Chiaromonte, Giulietti, Rusconi, Sasso, Capitelli, Carra, Gambale, Carli, Pistone, Titti De Simone, Bulgarelli.

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 19. Colasio, Grignaffini, Martella, Bimbi, Tocci, Volpini, Carli, Lolli, Chiaromonte, Giulietti, Rusconi, Sasso, Capitelli, Carra, Gambale, Pistone, Villetti, Titti De Simone, Bulgarelli.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole da: previa fino a: rispettivi bilanci.
1. 20. Grignaffini, Bimbi, Tocci, Colasio, Sasso, Martella, Volpini, Carli, Lolli, Chiaromonte, Giulietti, Rusconi, Capitelli, Carra, Gambale, Pistone, Titti De Simone, Bulgarelli.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole da: e a soggetti fino a: debitamente documentata.
1. 21. Sasso, Volpini, Tocci, Colasio, Grignaffini, Martella, Bimbi, Lolli, Chiaromonte, Giulietti, Rusconi, Carli, Capitelli, Carra, Gambale, Pistone, Titti De Simone, Bulgarelli.

Al comma 11, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
1. 31. Lolli, Volpini, Tocci, Colasio, Grignaffini, Martella, Bimbi, Chiaromonte, Giulietti, Rusconi, Sasso, Capitelli, Carra, Gambale, Carli, Pistone, Villetti, Titti De Simone, Bulgarelli.

Al comma 14, secondo periodo, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: quattro anni.
1. 22. Bimbi, Lolli, Volpini, Tocci, Colasio, Grignaffini, Martella, Chiaromonte, Giulietti, Rusconi, Sasso, Capitelli, Carra, Gambale, Carli, Pistone, Titti De Simone, Bulgarelli.

Al comma 14, sesto periodo, sostituire le parole: non sono cumulabili con con la seguente: sostituiscono.
1. 23. Carra, Tocci, Bimbi, Lolli, Volpini, Colasio, Grignaffini, Martella, Chiaromonte, Giulietti, Rusconi, Sasso, Capitelli, Gambale, Carli, Pistone, Titti De Simone, Bulgarelli.

Al comma 14, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 24. Tocci, Bimbi, Lolli, Volpini, Colasio, Grignaffini, Martella, Chiaromonte, Giulietti, Rusconi, Sasso, Capitelli, Carra, Gambale, Carli, Pistone, Villetti, Titti De Simone, Bulgarelli.

Al comma 14, ultimo periodo, sostituire le parole da: e aggregati, fino alla fine del comma, con le seguenti: e dei professori di terza fascia.
1. 25. Colasio, Tocci, Bimbi, Lolli, Volpini, Grignaffini, Martella, Chiaromonte, Giulietti, Rusconi, Sasso, Capitelli, Carra, Gambale, Carli, Pistone, Villetti, Titti De Simone, Bulgarelli.

Al comma 16, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , in particolare l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 equiparante a tutte le voci degli stipendi della dirigenza ospedaliera sempre adeguati agli incrementi dai contratti nazionali, aggiungendovi inoltre e per intero tutte le indennità ed accessori spettanti, secondo anche l'articolo 6 del decreto legislativo n. 517 del 1999 onde attuarne i criteri di congruità e proporzione ai contratti nazionali.
1. 36. Fatuzzo.

Al comma 16, aggiungere, in fine, le parole: equiparanti a tutte le voci degli stipendi della dirigenza ospedaliera sempre adeguati agli incrementi dai contratti nazionali, aggiungendovi inoltre e per intero tutte le indennità ed accessori spettanti.
1. 37. Palumbo.

Al comma 22, sostituire il secondo periodo con il seguente:
Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, per le valutazioni comparative relative alla copertura dei posti di ricercatore che continuano ad applicarsi per il reclutamento dei professori di terza fascia.
1. 26. Grignaffini, Bimbi, Colasio, Tocci, Lolli, Volpini, Martella, Chiaromonte, Giulietti, Rusconi, Sasso, Capitelli, Carra, Gambale, Carli, Pistone, Villetti, Titti De Simone, Bulgarelli.

 

CIPUR
Segreteria Nazionale – Via Tilli, 58 06127 Perugia
Tel 075.5008753.50 Fax 075.5008851 e-mail cipur@tin.it

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