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CAMERA DEI DEPUTATI
VII Commissione - Resoconto di mercoledì
19 ottobre 2005
Allegato:
EMENDAMENTI
IN SEDE REFERENTE
Mercoledì 19 ottobre 2005. - Presidenza del
presidente Ferdinando ADORNATO, indi del vicepresidente Guglielmo
ROSITANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'università e la ricerca Valentina Aprea.
La seduta comincia alle 14.10.
Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori
universitari.
C. 4735-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo,
il 18 ottobre 2005.
Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che sono
stati presentati emendamenti riferiti al disegno di legge in esame
(vedi allegato).
Ricorda quindi che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del regolamento,
nel corso del riesame di progetti di legge già approvati
dalla Camera e rinviati dal Senato, la Camera delibera soltanto
«sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti
ad esse conseguenti».
In applicazione di tale disposizione regolamentare devono quindi
essere considerati inammissibili i seguenti emendamenti, che introducono
disposizioni non direttamente conseguenti alle modifiche apportate
dal Senato: l'emendamento Titti De Simone 1.38, che autorizza la
trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei contratti a
tempo determinato con particolari categorie di personale universitario;
gli emendamenti Titti De Simone 1.35, 1.34 e 1.33 e Grignaffini
1.32, che, modificando o sostituendo il comma 7 dell'articolo unico,
sono volti a prevedere l'istituzione di una terza fascia di professori
universitari, nonché gli emendamenti, Colasio 1.25 e Grignaffini
1.26, connessi a quelli già richiamati, volti a sostituire
nel testo alcuni riferimenti ai ricercatori con riferimenti ai professori
di terza fascia; l'emendamento Lolli 1.31, che sopprime gli ultimi
due periodi del comma 11, in quanto soppressivo di un periodo (il
penultimo) solo parzialmente modificato dal Senato; l'emendamento
sarebbe invece ammissibile se riformulato limitando la soppressione
al solo ultimo periodo del comma 11; gli emendamenti Fatuzzo 1.36
e Palumbo 1.37, che dettano ulteriori disposizioni in ordine al
trattamento economico del personale medico universitario che svolge
funzioni assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale.
Segnala infine l'emendamento Colasio 1.18, volto a sopprimere il
termine del 30 settembre 2013 fino al quale sono bandite procedure
per il reclutamento di ricercatori a tempo indeterminato. Al proposito
rileva che il testo approvato dalla Camera prevedeva sostanzialmente
la messa ad esaurimento del ruolo dei ricercatori a tempo indeterminato,
disponendo che, dalla data di entrata in vigore della nuova legge,
non fossero più bandite procedure per la loro assunzione;
il testo approvato dal Senato ha confermato tale decisione, salvo
differire al 30 settembre 2013 la data in cui cesseranno di essere
bandite tali procedure; da questo punto di vista, la soppressione
di tale termine - ove, come sembra, sia volta a trasformare in disciplina
a regime una disciplina derogatoria introdotta in via transitoria
dal Senato - contrasterebbe con le decisioni già assunte
sul punto da entrambe le Camere. In quest'ottica, anche tale emendamento
deve quindi essere considerato inammissibile.
Andrea MARTELLA (DS-U) esprime assoluta contrarietà
in ordine al testo in titolo, che a suo avviso non introduce alcun
elemento positivo e innovativo, ma risulta invece suscettibile di
arrecare notevoli danni alle università, impedendo la soluzione
delle problematiche più gravi che le investono e che attendono
da tempo di essere adeguatamente affrontate.
Nel ricordare l'articolato iter del provvedimento, lungamente discusso
presso i due rami del Parlamento, rileva come la sua formulazione
attuale risulti addirittura peggiorativa, essendo state eliminate,
nel corso dell'esame al Senato, le condivisibili disposizioni relative
all'istituzione di un valido sistema di valutazione, atto a garantire
ed incentivare il miglioramento qualitativo della didattica e della
ricerca espletate all'interno delle istituzioni universitarie.
Dichiarandosi fermamente convinto dell'opportunità del ritiro
del provvedimento in esame, sottolinea come esso sia profondamente
avversato da tutte le componenti del mondo accademico, che ormai
da mesi si sono mobilitate, e ne denuncia la totale inadeguatezza.
Ritiene altresì che non possa in alcun modo sottacersi il
grave vulnus costituzionale presente nel testo, che prevede che
l'autonomia delle università sia esercitata nel quadro degli
indirizzi fissati con decreto ministeriale, contraddicendo i princìpi
di cui all'articolo 33 della Costituzione. Nel rilevare come in
tal modo si realizzi una discutibile subordinazione dell'autonomia
delle università agli indirizzi discrezionali del Governo,
reclama con forza la necessità che siano poste in essere
le condizioni per garantire il pieno rispetto e la massima salvaguardia
della autonomia universitaria, che si estrinseca nelle ineludibili
funzioni di autogoverno e autogestione.
Ravvisa inoltre un ulteriore profilo di incostituzionalità
nel corpus del provvedimento, che ritiene inficiato dalla mancanza
di copertura finanziaria, con conseguente violazione dei princìpi
contemplati nell'articolo 81 della Costituzione, reputando grave
che gli oneri finanziari siano in toto posti a carico delle istituzioni
universitarie. Ritiene che tali previsioni acquisiscano una connotazione
ancora più discutibile, ove si consideri anche quanto previsto
nel disegno di legge finanziaria, all'esame del Senato, in cui è
prevista una diminuzione del Fondo di finanziamento ordinario delle
università di 55 milioni di euro rispetto allo scorso anno,
nonché una decurtazione di 60 milioni di euro del Fondo per
l'edilizia universitaria, lasciandosi altresì a carico dei
bilanci degli atenei gli oneri derivanti dagli adeguamenti stipendiali
del personale docente e tecnico-amministrativo.
Nell'osservare come si prefiguri in tal modo un rischioso quadro
di ingestibilità delle istituzioni universitarie, ribadisce
il proprio profondo sconcerto per l'impianto complessivo del provvedimento,
che - a conferma della mera virtualità delle intenzioni del
Ministro Moratti di dar luogo ad una riforma realmente seria ed
efficace del settore - non delinea alcun percorso virtuoso atto
a premiare il merito e l'eccellenza, soddisfacendo piuttosto discutibili
interessi particolaristici, come provato dalla previsione di numerose
riserve concorsuali.
Ritiene altresì che le dichiarazioni del Ministro, secondo
cui occorre intervenire per incoraggiare i giovani ad intraprendere
la carriera universitaria, abbiano valenza esclusivamente propagandistica.
Ciò è a suo avviso confermato dal fatto che nel testo
in titolo non è prevista alcuna misura che si ponga in tale
condivisibile direzione, delineandosi invece un percorso particolarmente
lungo e tortuoso per accedere alla carriera universitaria. Nel ricordare
come anche il presidente della Conferenza dei rettori delle università
italiane, nel corso dell'audizione informale svoltasi la scorsa
settimana, abbia posto con preoccupazione l'accento su tale grave
aspetto, esprime il convincimento che si pongano in tal modo le
condizioni per incentivare la fuga di cervelli all'estero.
Nel rilevare poi come non sia offerta alcuna valida soluzione al
problema dei ricercatori universitari, esprime notevoli riserve
in ordine alla previsione che sia ad essi conferito il titolo di
professore aggregato, denunciandone la connotazione meramente formale,
priva di positive ricadute sostanziali sul loro status. Dichiarandosi
fermamente convinto della necessità di procedere all'istituzione
della terza fascia della docenza universitaria, osserva con profonda
preoccupazione come non si provveda al riconoscimento del prezioso
e fondamentale ruolo svolto dai circa 20 mila ricercatori all'interno
delle università italiane, mortificandosi gravemente il loro
operato.
Osserva altresì come la più volte dichiarata intenzione
del Ministro di ripristinare la procedura dei concorsi espletata
a livello nazionale, al fine di superare il provincialismo e le
deprecabili piaghe del clientelismo e del nepotismo imperanti nella
vita degli atenei, sia disattesa dal testo in titolo, in cui si
conferma il sistema attualmente vigente, basato sull'espletamento
delle valutazioni comparative a livello locale.
Lamenta inoltre il fatto che nel corso dell'esame al Senato sia
stata espunta la condivisibile disposizione, presente nel testo
licenziato dalla Camera, concernente l'introduzione di un sistema
di valutazione, sottolineando l'opportunità della reintroduzione
di tale significativa previsione, pregiudiziale ad assicurare il
reale miglioramento qualitativo degli atenei italiani.
Ribadendo il proprio giudizio di inadeguatezza in ordine al testo
in esame, che non risulta porre le condizioni atte a consentire
l'innalzamento della ricerca e della didattica delle università,
al fine di consentire ad esse di competere adeguatamente con le
istituzioni europee ed internazionali, sottolinea con forza la necessità
che se ne interrompa l'iter, avviando una seria e approfondita discussione
con tutto il mondo accademico, le cui istanze sono purtroppo rimaste
sino ad ora inascoltate.
Franca BIMBI (MARGH-U), nel rilevare come il testo
in titolo sia, a suo avviso, connotato da evidenti profili di disorganicità
e confusione, osserva come ciò testimoni l'approssimazione
e la superficialità con cui il Governo ha costantemente affrontato
la delicata materia in esame, agendo in maniera unilaterale, eludendo
in tal modo il fondamentale principio della dialettica con l'istituzione
parlamentare, nonché il prezioso confronto con i soggetti
su cui la riforma è destinata a dispiegare i suoi effetti.
Rilevando altresì come il percorso ivi delineato per l'accesso
alla carriera universitaria non risponda a criteri di logicità
e come le disposizioni che lo definiscono non appaiano di facile
comprensione, ritiene che esso risponda piuttosto ad interessi microsettoriali,
e ostacoli qualsiasi tentativo di avviare la modernizzazione del
sistema e la sua convergenza con il panorama europeo.
Nel segnalare come le rappresentanze del mondo accademico siano
concordi nel censurare con forza i contenuti del testo in esame,
rileva con sconcerto come esso risponda ad una incomprensibile logica
punitiva, atteso che non delinea alcun percorso atto a incentivare
e promuovere l'ingresso di giovani meritevoli all'interno delle
istituzioni universitarie.
Lamentando inoltre la mancanza di copertura finanziaria del provvedimento,
reputa preoccupante che gli oneri finanziari siano posti totalmente
a carico degli atenei, che già versano in condizioni economiche
piuttosto problematiche. Non manca poi di sottolineare come anche
il disegno di legge finanziaria, all'esame del Senato, penalizzi
il settore, continuando a lasciare a carico degli atenei gli oneri
derivanti dagli adeguamenti stipendiali del personale docente e
tecnico-amministrativo, prevedendo altresì una decurtazione
di 55 milioni di euro del Fondo di finanziamento ordinario delle
università e di 60 milioni di euro del Fondo per l'edilizia
universitaria. Osserva poi come, benché sia previsto che
una quota del 5 per mille sull'imposta dei redditi venga destinata
al volontariato e alla ricerca, non sia fornita alcuna garanzia
sulla sua entità e sulle modalità di distribuzione.
Parimenti grave è che sia stabilito il versamento allo Stato
degli importi accantonati in seguito al decreto taglia-spese del
2002, e che, in riferimento all'IRAP, non sia prevista alcuna decurtazione
dell'imponibile, in particolare per le spese di ricerca.
Rileva altresì come il provvedimento non indichi percorsi
volti ad assicurare l'innalzamento della qualità degli atenei,
non valorizzando le importanti attività di ricerca e didattica
poste in essere al loro interno, disattendendo in tal modo la realizzazione
degli irrinunciabili obiettivi di arricchimento e miglioramento
della formazione universitaria dei giovani studenti, chiamati a
rispondere alle complesse sfide dell'odierna società della
conoscenza, caratterizzata da un alto tasso di innovazione tecnologica.
Nell'osservare inoltre come non siano introdotti elementi innovativi
in riferimento alla didattica, che risulta pertanto ancorata alle
metodologie tradizionali, sottolinea la necessità che si
intervenga al fine di garantire l'espletamento di tale attività
secondo l'impostazione propria dei Paesi connotati dai più
evoluti sistemi universitari.
Censura inoltre il fatto che non sia previsto alcun riconoscimento
per la categoria dei ricercatori, che risultano gravemente penalizzati
anche a seguito della prevista abrogazione dell'articolo 12 della
legge n. 341 del 1990, cui consegue l'impossibilità di svolgere
funzioni di insegnamento e di fungere da relatori nelle discussioni
delle tesi di laurea. Ritenendo al riguardo necessario istituire
la terza fascia della docenza universitaria, lamenta che si attribuisca
a tale importante categoria il mero titolo di professore aggregato,
disconoscendosi il prezioso ruolo svolto nelle università,
testimoniato sovente dalla collaborazione a ricerche internazionali,
da prestigiose pubblicazioni scientifiche e dall'espletamento dell'attività
di insegnamento.
Nel ritenere che anche il possesso del dottorato di ricerca debba
essere adeguatamente valorizzato, constata con profonda preoccupazione
come nel testo in titolo appaiano gravemente mutilate l'autonomia
della ricerca e della didattica, sottolineando con forza la necessità
che tali preminenti attività debbano essere ampiamente salvaguardate.
Reputa inoltre pregiudiziale al reale innalzamento della qualità
degli atenei che sia introdotto un valido sistema di valutazione,
esprimendo il fermo convincimento che esso rappresenti lo strumento
più consono a garantire un'efficace e proficua competizione
tra le medesime istituzioni universitarie, incentivandone contestualmente
la cooperazione, come elementi fondamentali per l'avanzamento culturale
del Paese. Osserva infatti come la globalizzazione richieda la presenza
di strumenti di valutazione che consentano un adeguato confronto,
ritenendo che questo rappresenti una valida occasione di sviluppo
nazionale, promuovendo rilevanti innovazioni scientifiche. Ritiene
che la valutazione debba anche presiedere ai passaggi di carriera,
con conseguenti differenziazioni stipendiali, tese a premiare i
soggetti più meritevoli.
Si dichiara convinta che soltanto con l'introduzione di trasparenti
procedure valutative si possa assicurare il superamento del nepotismo
e del localismo, distorsioni del sistema universitario che il testo
in titolo non provvede in alcun modo a superare, anche a causa della
delineazione di un discutibile percorso concorsuale.
Dopo aver anch'ella sottolineato il grave profilo di incostituzionalità
presente nel comma 1 del testo in titolo, ribadisce la propria piena
contrarietà in ordine al provvedimento in esame, che non
risponde ai più urgenti bisogni delle università,
non ponendo le condizioni per valorizzare la carriera universitaria,
l'imprescindibile nesso tra la didattica e la ricerca, postulato
fondamentale ai fini dell'accrescimento qualitativo degli atenei.
Non vi sono, a suo avviso, elementi atti a incentivare il necessario
ammodernamento delle istituzioni universitarie, chiamate a rispondere
alle sfide della competizione scientifica ed economico-produttiva
che si pone a livello internazionale, con conseguente grave impoverimento
della loro preziosa attività.
Walter TOCCI (DS-U) intende denunciare la singolare
contraddizione tra le più volte dichiarate intenzioni del
Ministro di dar luogo ad una riforma ispirata ai criteri della meritocrazia
e quanto invece previsto nel testo in titolo, caratterizzato principalmente
dall'introduzione di una serie di quote di riserva per le prossime
procedure concorsuali.
Osserva peraltro come anche il dichiarato intento di incentivare
i giovani alla carriera universitaria sia gravemente disatteso,
considerato che il provvedimento in esame non agevola in alcun modo
l'accesso a tale carriera, riproducendo in sostanza il lungo e difficoltoso
percorso attualmente esistente, in cui si perviene all'eventuale
stabilizzazione della posizione giuridico-economica solo in età
avanzata.
Constata poi con profondo sconcerto come non sia offerta alcuna
soluzione alla delicata problematica attinente ai ricercatori, il
cui importante ruolo di ricerca e didattica espletato all'interno
delle università risulta incomprensibilmente mortificato,
prevedendosi esclusivamente il riconoscimento di un titolo meramente
formale, quello di professore aggregato, che tra l'altro, dopo le
modifiche introdotte dal Senato, è attribuito discontinuamente,
solo per i periodi in cui vengono effettivamente svolte funzioni
di docenza. Non manca altresì di sottolineare come la prevista
messa ad esaurimento del ruolo dei ricercatori a partire dal 2013
rappresenti una pura fictio, atteso che risulta altamente improbabile
che una disposizione di tale tenore possa non esse modificata o
annullata nell'ampio lasso temporale da essa previsto. Ritiene che,
in sostanza, dopo tante discussioni, la maggioranza e il Governo
abbiano deciso di non fare niente, rinviando qualsiasi reale intervento
sulla situazione dei ricercatori ai prossimi anni.
Ritiene altresì fondamentale che si superi il diffuso, ma
errato convincimento che il testo in titolo disponga il ritorno
ai concorsi nazionali, atteso che solo le idoneità vengono
conseguite a tale livello, lasciandosi l'espletamento delle valutazioni
comparative - e quindi delle vere e proprie assunzioni - al livello
locale: non solo non si pongono, a suo avviso, le condizioni per
superare gli interessi clientelari e nepotistici, ma addirittura
si assecondano e meglio soddisfano le discutibili istanze corporative
di determinati soggetti.
Sottolinea inoltre la necessità che sia reintrodotta la disposizione
relativa al sistema di valutazione, espunta nel corso dell'esame
al Senato, considerando essenziale che sia prevista l'istituzione
di un'apposita autorità indipendente, che assicuri la qualità
dell'offerta degli atenei nazionali. Non manca al proposito di avanzare
l'ipotesi che gli interessi particolaristici e clientelari che si
celano dietro il recente discutibile proliferare di istituzioni
universitarie all'interno del Paese, anche promosse da autorevoli
personaggi politici, impediscano l'istituzione di un valido e rigoroso
sistema di valutazione, che potrebbe invece garantire il miglioramento
qualitativo delle università.
Rilevando quindi come non vi sia alcun elemento innovativo nel testo
in titolo, che invece perpetua le attuali distorsioni del sistema
universitario, osserva come non si sia di fronte ad alcuna riforma,
contrariamente a quanto dichiarato in più occasioni in maniera
propagandistica dal Ministro.
Invita infine il Governo a prendere atto di tale grave situazione,
ritenendo che debbano essere fornite risposte chiare e univoche,
considerato che esso è responsabile di fronte al Paese, che
attende da tempo una riforma seria ed efficace, purtroppo mancante
nel testo in titolo.
Mario PEPE (FI), relatore, ritiene che la situazione
apocalittica dipinta dal deputato Tocci e dagli altri esponenti
dell'opposizione fin qui intervenuti dipenda essenzialmente dai
gravi errori commessi nella politica universitaria nel corso delle
legislature precedenti a quella in corso. Il provvedimento in esame
si propone proprio di porre rimedio alle gravi storture determinate
da tali errori, e in primo luogo dall'«ope legis» con
cui, negli anni Ottanta, è stato introdotto nell'università
un altissimo numero di professori universitari, che ha di fatto
impedito il necessario ricambio generazionale e il passaggio di
ruolo dei ricercatori che sono stati via via reclutati. L'intervento
proposto, pertanto, nel correggere l'impostazione di fondo del sistema,
si preoccupa anche di offrire un'opportunità di «promozione»
al ruolo dei professori associati anche per tutte quelle categorie
di personale, a partire dai ricercatori, che per troppi anni, e
proprio negli anni della loro maggiore produttività scientifica,
non hanno avuto la possibilità di partecipare a concorsi
per l'avanzamento di carriera. In quest'ottica, ritiene, è
non solo legittimo, ma doveroso, prevedere transitoriamente un ampliamento
del numero delle idoneità che possono essere conferite e
l'istituzione di quote di riserva in favore di specifiche categorie
di personale.
Alba SASSO (DS-U), espresse preliminarmente notevoli
riserva in ordine alla posizione della questione di fiducia sul
testo in titolo nel corso dell'esame al Senato, lamenta come ciò
sia un'ulteriore testimonianza del discutibile modus operandi del
Governo, che si muove con approssimazione e superficialità
in un settore così complesso e delicato, come quello in esame,
che richiede la massima attenzione, stante le ripercussioni che
eventuali interventi innovativi al suo interno sono destinate ad
avere nella comunità accademica del Paese.
Censurando altresì il fatto che il testo in esame sia caratterizzato
dalla presenza di norme di non facile comprensione, ritiene che
esse siano anche espressione di deprecabili interessi corporativi,
non giovando in tal modo al perseguimento di quegli irrinunciabili
obiettivi che dovrebbe essere perseguiti da una riforma realmente
volta all'innalzamento qualitativo delle istituzioni universitarie.
Constatando con viva preoccupazione come non sia delineata alcuna
valida soluzione per i problemi che investono le università
nazionali, rileva altresì come non vengano poste le condizioni
per consentire ad esse di rispondere alle sfide dell'attuale società
della conoscenza, in cui si pretende che i giovani siano altamente
competenti e posseggano un valido bagaglio culturale che consenta
di esercitare loro in maniera consapevole i fondamentali diritti
ad essi riconosciuti.
Nel rilevare come le attuali gravi problematiche che investono la
vita delle università nazionali siano principalmente causate
dalla mancanza nel corso della legislatura di adeguati interventi
atti a porvi rimedio, osserva come il loro declino e la deriva verso
la perdita delle più grandi tradizioni ad esse afferenti
non siano in alcun modo presi in considerazione nel testo in titolo,
che risulta gravemente eludere le questioni più delicate
e annose. Lamenta poi in particolare il fatto che non sia valorizzata
la ricerca, né delineati percorsi virtuosi atti a soddisfare
le crescenti esigenze della popolazione studentesca, che richiede
di essere educata e formata in maniera proficua e valida, lungi
da tentazioni «aziendalistiche».
Considerando anch'ella essenziale l'introduzione di un valido sistema
di valutazione, esprime il convincimento che questo, così
come l'istituzione di un'apposita authority, possa garantire un
arricchimento qualitativo delle istituzioni universitarie, chiamate
a esplicare in maniera seria e rigorosa le preminenti e fondamentali
funzioni ad esse proprie.
Nello stigmatizzare il fatto che non sia riconosciuto il prezioso
ruolo svolto dai ricercatori universitari, esprime notevoli riserve
sul conferimento del mero titolo di professore aggregato, non mancando
altresì di sottolineare come non venga incentivato in alcun
modo l'accesso alla carriera universitaria, scoraggiando i giovani
meritevoli dall'intraprenderne il tortuoso e difficile percorso.
Denunciando altresì la mancanza di copertura finanziaria
del provvedimento in titolo, lamenta anche il fatto che venga gravemente
penalizzata l'autonomia universitaria, inferendosi un duro colpo
ai dettami costituzionali in materia.
Censura infine la disorganicità del testo in esame, che appare
improntato a confusione e approssimazione, dichiarandosi convinta
che, ove approvato, esso arrecherebbe danni irreparabili alle istituzioni
universitarie, aggravandone significativamente i problemi.
Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U) segnala che il decreto-legge
n. 211 del 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale di ieri e noto
come decreto «taglia-spese», reca - a quanto le risulta
- una ulteriore significativa riduzione delle risorse destinate
alle università, prevedendo tagli per 85 milioni di euro
sulle spese di investimento e per 71 milioni di euro sulle spese
di funzionamento. Ritiene che questo sia un elemento fondamentale
per valutare anche la sostenibilità del provvedimento in
esame, sottolineando come molte delle disposizioni da esso recate
siano destinate inevitabilmente a incidere sui bilanci delle università,
e che sembra francamente impossibile che esse possano farvi fronte,
anche alla luce dei nuovi tagli da lei denunciati. Chiede pertanto
che il Governo fornisca i necessari chiarimenti in ordine alla situazione
descritta.
Il sottosegretario Valentina APREA si riserva di
fornire i chiarimenti richiesti all'esito dei necessari approfondimenti.
Mario PEPE (FI), relatore, esprime parere contrario
su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno
di legge ritenuti ammissibili dalla presidenza.
Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere
conforme al relatore.
Walter TOCCI (DS-U), intervenendo in ordine all'emendamento
1.1, di cui è primo firmatario, denuncia la cattiva formulazione
del testo in titolo, e in particolare del primo periodo del comma
1, prospettando l'opportunità di far riferimento, anziché
alla formazione del sapere, all'elaborazione del medesimo. Ritiene
che tale termine risulti più pregnante, enucleando in maniera
più chiara l'importante funzione che l'università
è deputata a svolgere.
Alba SASSO (DS-U) rileva come il comma 1 del testo
in esame presenti evidenti elementi di approssimazione terminologica
e linguistica. In particolare, a suo avviso, l'espressione «formazione
[...] del sapere» risulta scorretta ed ambigua, dovendosi
piuttosto parlare di «elaborazione del sapere»; parimenti
scorretta, a suo avviso, risulta la locuzione «trasmissione
critica del sapere», considerato che «critico»
è un attributo che si attaglia più al sapere stesso
che alla sua trasmissione. Ritiene quindi che dovrebbero essere
accolti gli emendamenti volti a garantire una più chiara
formulazione del testo, e che, più in generale, sarebbe opportuna
una sua radicale revisione, anche sul piano linguistico e formale.
Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U), nel concordare con
i rilievi del deputato Sasso, rileva come le approssimazioni formali
e linguistiche evidenziate siano una chiara testimonianza della
scarsa attenzione e della leggerezza con cui il Governo e la maggioranza
hanno affrontato questa delicata tematica. Il comma 1, peraltro,
come già evidenziato, pone anche ben più sostanziali
questioni di legittimità costituzionale, che necessitano
di un intervento emendativo. Raccomanda quindi vivamente l'approvazione
degli emendamenti presentati dal suo gruppo a tale comma, sottolineando
in particolare la soluzione proposta con l'emendamento 1.3, che
delinea un nuovo e più corretto punto di equilibrio tra autonomia
universitaria e interventi governativi di indirizzo, prevedendo
che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca individui ogni tre anni gli obiettivi strategici che devono
essere perseguiti dal sistema universitario, recependo le indicazioni
provenienti in materia dall'Unione europea e garantendo un adeguato
coinvolgimento del mondo accademico e dello stesso Parlamento. La
riformulazione del comma prospettata dall'emendamento consentirebbe
insomma, a suo avviso, di raggiungere gli stessi obiettivi perseguiti
dal testo attuale, ma in un contesto più consono ed appropriato
ed evitando i rischi di incostituzionalità che lo caratterizzano.
La Commissione respinge l'emendamento Tocci 1.1.
Franca BIMBI (MARGH-U), nel raccomandare l'approvazione
dell'emendamento 1.2, di cui è prima firmataria, ricorda
che i gruppi di opposizione, nel corso della precedente lettura
alla Camera, avevano fatto ogni sforzo per migliorare l'impianto
complessivo del provvedimento, anche presentando emendamenti che
chiarissero i princìpi di fondo cui si ispira il sistema
universitario e i diritti e doveri che caratterizzano la funzione
docente. Da questo punto di vista, il testo fin qui elaborato da
Camera e Senato risulta ancora gravemente carente. In particolare,
i princìpi di fondo sono attualmente limitati al solo comma
1 del testo, che riproduce molto parzialmente i contenuti dell'articolo
1 licenziato dalla Commissione per l'Aula nella prima lettura alla
Camera. Sarebbe invece necessario un ben più ampio intervento
di ridefinizione delle modalità con cui si esplica l'autonomia
universitaria nella gestione delle risorse e della didattica, alla
luce degli importanti cambiamenti che stanno attraversando il mondo
universitario, sia sul piano ordinamentale (a partire dall'introduzione
del nuovo ordinamento del cosiddetto «3+2»), sia su
quello delle concrete esigenze didattiche e di ricerca. Nel nuovo
contesto è a suo avviso necessario un ripensamento degli
stessi concetti di libertà delle scelte didattiche e di ricerca,
su cui il testo in esame non dice nulla, limitandosi soltanto a
deferire al Ministro l'individuazione di indirizzi entro cui l'autonomia
universitaria dovrebbe esplicarsi - con una disposizione, peraltro,
che appare anche di dubbia costituzionalità, come è
stato più volte sottolineato. Occorre invece che il legislatore
introduca precise disposizioni per promuovere un cambiamento del
modo con cui i professori esercitano la propria libertà didattica,
assicurando che essa si adegui ai nuovi ordinamenti in modo organico
e armonico e tenga pienamente conto delle esigenze e delle necessità
degli studenti. È necessaria, a suo avviso, che vi sia una
presa di responsabilità collettiva da parte del corpo docente
universitario per muovere con decisione in questa direzione, ma
ciò può realmente avvenire solo se la riforma in discussione
fornirà chiare indicazioni in tal senso. Mancando invece
tutto questo dal testo in esame, ritiene che, anche sotto questo
profilo, si dimostri una volta di più l'inadeguatezza dell'intervento
voluto dal Governo e dalla maggioranza, e ribadisce che, in particolare,
il comma 1 in esame viola non solo la Costituzione, ma anche il
buon senso.
La Commissione respinge l'emendamento Bimbi 1.2.
Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U) raccomanda l'approvazione
dell'emendamento
1.3, di cui è prima firmataria, sottolineando
come esso prospetti una diversa formulazione del secondo periodo
del comma 1, la quale - pur facendo salvo l'intento sostanziale
del testo attuale - ne garantisce peraltro la conformità
alle norme costituzionali che tutelano l'autonomia universitaria.
Ritiene pertanto che l'emendamento dovrebbe risultare accettabile
dalla maggioranza e dal Governo, e chiede che essi modifichino il
parere contrario precedentemente espresso.
Mario PEPE (FI), relatore, ribadisce il parere contrario
sull'emendamento 1.3, sottolineando che, al di là di qualsiasi
valutazione di merito sui contenuti dell'emendamento, tale parere
è motivato anche dall'esigenza di giungere alla più
rapida approvazione del provvedimento, evitando che esso debba tornare
nuovamente al Senato.
La Commissione respinge l'emendamento Grignaffini
1.3.
Ferdinando ADORNATO, presidente, in considerazione
dell'impossibilità di concludere, nella seduta in corso,
l'esame degli emendamenti prima della ripresa dei lavori dell'Assemblea,
propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani,
giovedì 20 ottobre 2005, ricordando che in tale seduta la
Commissione dovrà comunque procedere al conferimento del
mandato al relatore, come stabilito in sede di ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, in considerazione dell'iscrizione
del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire
dal prossimo lunedì 24 ottobre. La Commissione concorda.
Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U) chiede che sia modificato
l'orario della seduta di domani, già convocata per le ore
9, in considerazione del fatto che alla medesima ora è previsto
lo svolgimento di una importante riunione politica che coinvolgerà
tutti i deputati dei gruppi di opposizione.
Ferdinando ADORNATO, presidente, rinvia pertanto
il seguito dell'esame alla seduta di domani, giovedì 20 ottobre
2005, fissandone l'orario, in accoglimento della richiesta del deputato
Grignaffini, alle ore 8.45.
La seduta termina alle 16.45.
Allegato : EMENDAMENTI
ART. 1.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola:
formazione con la seguente: elaborazione.
1. 1.Tocci, Bimbi, Grignaffini, Colasio, Martella, Rusconi, Sasso,
Capitelli, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli, Carra, Volpini,
Gambale, Pistone, Villetti, Titti De Simone, Bulgarelli.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
1. 2.Bimbi, Tocci, Grignaffini, Colasio, Martella, Rusconi, Sasso,
Capitelli, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli, Carra, Volpini,
Gambale, Pistone, Villetti, Titti De Simone, Bulgarelli.
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il
seguente:
La gestione delle università si conforma ai princìpi
di autonomia e responsabilità di cui all'articolo 33 della
Costituzione, perseguendo gli obiettivi strategici del sistema universitario
fissati ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, nel recepimento delle indicazioni
degli organismi dell'Unione europea competenti in materia di università
e ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN), la
Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI),
gli organismi nazionali preposti alla valutazione del sistema universitario
e le Commissioni parlamentari competenti per materia.
1. 3.Grignaffini, Bimbi, Tocci, Colasio, Martella, Rusconi, Sasso,
Capitelli, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli, Carra, Volpini,
Gambale, Pistone, Titti De Simone, Bulgarelli.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole
da: nel quadro fino alla fine del comma.
1. 4.Rusconi, Grignaffini, Colasio, Bimbi, Tocci, Martella, Sasso,
Capitelli, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli, Carra, Volpini,
Gambale, Pistone, Villetti, Titti De Simone, Bulgarelli.
Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: princìpi
aggiungere la seguente: costituzionali.
1. 5.Capitelli, Colasio, Martella, Grignaffini, Bimbi, Tocci, Rusconi,
Sasso, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli, Carra, Volpini, Gambale,
Pistone, Villetti, Titti De Simone, Bulgarelli.
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine,
le parole: , recependo la raccomandazione della Commissione europea
dell'11 marzo 2005, nota come Carta dei diritti e dei doveri dei
ricercatori.
1. 6.Rusconi, Martella, Colasio, Grignaffini, Bimbi, Tocci, Sasso,
Capitelli, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli, Carra, Volpini,
Gambale, Pistone, Villetti, Titti De Simone, Bulgarelli.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. L'attività didattica e di ricerca è soggetta
a valutazione nell'ambito del relativo sistema nazionale sulla base
dei seguenti princìpi, tenendo anche conto delle valutazioni
che le singole università effettuano nei confronti dei propri
professori:
a) per quanto riguarda la ricerca, sono valutate l'innovazione scientifica
e culturale e la qualità, l'intensità e la continuità
della produzione scientifica e della sua diffusione a livello nazionale
e internazionale;
b) per quanto riguarda la didattica, sono valutati la qualità,
la capacità comunicativa, l'impegno e la dedizione dell'attività
di insegnamento condotta nei corsi di studio universitari ad ogni
livello, nelle iniziative di orientamento e tutorato degli studenti,
in particolare per la preparazione delle tesi di laurea magistrale
e di dottorato di ricerca, e nell'avviamento dei giovani alla ricerca;
c) per quanto riguarda la gestione, è valutata l'efficacia
di azione nei compiti di responsabilità assunti per la direzione
o il coordinamento di strutture universitarie, permanenti o temporanee,
afferenti al proprio ateneo o al sistema universitario nazionale
o internazionale;
d) la valutazione è effettuata su richiesta degli interessati
ed è affidata a professori universitari esperti del settore
scientifico-disciplinare e alle autorità accademiche, secondo
procedure stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca;
e) nel caso di valutazione negativa o di mancata richiesta di valutazione
nei termini definiti ai sensi della lettera d), la progressione
economica del professore interessato rimane sospesa fino al successivo
giudizio valutativo. Nel caso di mancata richiesta di valutazione
per un periodo di otto anni, il professore interessato è
sospeso dall'impiego ovvero, ove possibile, collocato a riposo;
f) sono esclusi dalla valutazione, durante il relativo mandato,
i professori chiamati a far parte del Consiglio universitario nazionale
(CUN), del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario
o del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e i
professori che ricoprano le cariche di rettore, preside o direttore
di dipartimento, nonché i professori collocati in aspettativa
ai sensi delle disposizioni vigenti, per la durata dell'aspettativa
stessa.
4-ter. È istituito il sistema nazionale di
valutazione della qualità delle attività universitarie
mediante la trasformazione del Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario (CNVSU) e del Comitato per gli indirizzi
della ricerca (CIVR) in Autorità indipendente per la valutazione
del sistema universitario. L'Autorità opera in conformità
ai princìpi di indipendenza, di autonomia organizzativa e
di trasparenza e pubblicità degli atti nel rispetto dell'autonomia
delle università e della libertà di ricerca e di insegnamento
dei docenti.
4-quater. Sono compiti dell'Autorità:
a) la valutazione esterna della ricerca, della didattica e delle
università, o di singole strutture didattiche o di ricerca,
anche interdipartimentali o interatenei, con riferimento all'efficienza,
all'efficacia e alla qualità delle attività e delle
strutture;
b) la valutazione dello stato del sistema universitario nel suo
insieme, anche in comparazione con i sistemi universitari europei
ed extra-europei;
c) la promozione e la diffusione della cultura della qualità
e delle metodologie della valutazione, con particolare riferimento
all'autovalutazione negli atenei e in tutte le strutture e attività
universitarie;
d) la realizzazione di banche dati e la circolazione dei flussi
informativi all'interno e all'esterno delle università e
del sistema universitario nel suo insieme;
e) l'indirizzo e la vigilanza sull'espletamento, da parte delle
università, delle funzioni ad esse attribuite in materia
di valutazione periodica delle attività di ricerca, didattiche
e organizzative svolte da ciascun professore;
f) la vigilanza sulla completezza e la correttezza delle informazioni
al pubblico degli atenei in materia di offerta formativa e di servizi
e strutture per l'utenza;
g) la definizione delle condizioni e dei requisiti per la costituzione
o il riconoscimento di nuove università o di particolari
strutture didattiche e di ricerca, con riferimento soprattutto ai
centri e alle iniziative di eccellenza, e per l'accreditamento dei
corsi di studio, nonché la verifica circa la sussistenza
nei singoli casi delle condizioni e dei requisiti prefissati e la
vigilanza sulla loro permanenza nel tempo.
4-quinquies. In prima attuazione, l'Autorità
assume le funzioni già attribuite al CNVSU e al CIVR, limitatamente,
quanto a quest'ultimo, alla ricerca in ambito universitario, con
esclusione delle attività consultive di qualsiasi tipo svolte
da tali organismi per il Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca.
4-sexies. L'Autorità rende pubblici i risultati delle proprie
rilevazioni ed analisi mediante un rapporto annuale al Parlamento
e al Governo. L'Autorità è costituita da cinque membri,
anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza nel
campo della valutazione, scelti in una pluralità di settori
metodologici e disciplinari, anche in ambito non accademico, con
particolare riferimento al mondo della cultura, dell'economia e
delle professioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, soggetta al parere vincolante delle competenti Commissioni
parlamentari a maggioranza dei due terzi dei rispettivi membri.
Per quattro dei cinque componenti la nomina avviene sulla base di
terne di nominativi designati distintamente dal Consiglio universitario
nazionale (CUN), dalla Conferenza dei rettori delle università
italiane (CRUI), dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(CNEL) e dall'Associazione europea dei rettori (AER). I componenti
dell'Autorità durano in carica quattro anni e sono rinnovabili,
per una quota non inferiore alla metà e non superiore ai
due terzi, per non più di un ulteriore mandato. Il Presidente
dell'Autorità è eletto, a maggioranza assoluta, dai
componenti della stessa. L'ufficio di componente dell'Autorità
è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro o di consulenza,
diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, con università
italiane o con il Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca. I professori universitari in servizio in università
italiane e i dipendenti di università italiane o del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca che siano
nominati componenti dell'Autorità sono collocati in aspettativa
senza assegni. Per il triennio immediatamente successivo alla cessazione
dall'ufficio di componente dell'Autorità, i professori universitari
che ne abbiano fatto parte non possono ricoprire la carica di rettore
di università italiane, né far parte delle commissioni
di valutazione comparativa per l'idoneità dei professori
universitari o per la nomina in ruolo degli stessi. Alla copertura
delle spese di funzionamento dell'Autorità si provvede mediante
assegnazione all'Autorità stessa di una quota annua pari
al due per mille del fondo per il finanziamento ordinario delle
università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre
1993, n. 537. Con apposito decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo
procede, in conformità ai princìpi e criteri contenuti
nel presente comma, all'attivazione delle procedure di costituzione
dell'Autorità.
1. 7.Grignaffini, Bimbi, Chiaromonte, Giulietti, Rusconi, Martella,
Colasio, Tocci, Sasso, Capitelli, Carli, Lolli, Volpini, Gambale,
Pistone, Villetti, Titti De Simone, Bulgarelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. È istituito un sistema nazionale di valutazione, mediante
la trasformazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, del Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario (CNVSU) e del Comitato per gli indirizzi
della ricerca (CIVR) in apposita «Agenzia nazionale per la
valutazione del sistema universitario», come agenzia autonoma
e indipendente, con funzioni di authority per la valutazione esterna
della ricerca, della didattica e degli atenei, nonché del
sistema universitario nel suo insieme. All'Agenzia sono attribuiti,
in prima attuazione, i compiti e le funzioni attualmente svolti,
per l'ambito universitario, dai precitati organismi. L'Agenzia rende
pubblici, mediante un rapporto annuale al Parlamento, i risultati
delle proprie rilevazioni ed analisi.
1. 29.Bimbi, Martella, Grignaffini, Tocci, Lolli, Chiaromonte, Giulietti,
Sasso, Capitelli, Carli, Pistone, Titti De Simone, Colasio, Rusconi,
Carra, Volpini, Gambale, Bulgarelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'attività didattica e di ricerca è soggetta
a valutazione nell'ambito del relativo sistema nazionale sulla base
dei seguenti princìpi, tenendo anche conto delle valutazioni
che le singole università effettuano nei confronti dei propri
professori:
a) per quanto riguarda la ricerca, sono valutate l'innovazione scientifica
e culturale e la qualità, l'intensità e la continuatà
della produzione scientifica e della sua diffusione a livello nazionale
e internazionale;
b) per quanto riguarda la didattica, sono valutati la qualità,
la capacità comunicativa, l'impegno e la dedizione dell'attività
di insegnamento condotta nei corsi di studio universitari ad ogni
livello, nelle iniziative di orientamento e tutorato degli studenti,
in particolare per la preparazione delle tesi di laurea magistrale
e di dottorato di ricerca, e nell'avviamento dei giovani alla ricerca;
c) per quanto riguarda la gestione, è valutata l'efficacia
di azione nei compiti di responsabilità assunti per la direzione
o il coordinamento di strutture universitarie, permanenti o temporanee,
afferenti al proprio ateneo o al sistema universitario nazionale
o internazionale.
1. 30.Bimbi, Martella, Grignaffini, Tocci, Lolli, Chiaromonte, Giulietti,
Sasso, Capitelli, Carli, Pistone, Titti De Simone, Colasio, Rusconi,
Carra, Volpini, Gambale, Bulgarelli.
Al comma 5, lettera a), numero 1), sostituire la
parola: 40 con la seguente: 20.
1. 8.Colasio, Chiaromonte, Bimbi, Giulietti, Rusconi, Martella,
Grignaffini, Tocci, Sasso, Capitelli, Carli, Lolli, Carra, Volpini,
Gambale, Pistone, Titti De Simone, Bulgarelli.
Al comma 5, lettera a), numero 3), primo periodo,
aggiungere, in fine, le parole: , con esclusione dei docenti dell'ateneo
che ha bandito la procedura concorsuale.
1. 9.Lolli, Colasio, Chiaromonte, Bimbi, Giulietti, Rusconi, Martella,
Grignaffini, Tocci, Sasso, Capitelli, Carli, Carra, Volpini, Gambale,
Pistone, Titti De Simone, Bulgarelli.
Al comma 5, lettera a), numero 3), sopprimere il
secondo periodo.
1. 10.Bimbi, Lolli, Colasio, Chiaromonte, Giulietti, Rusconi, Martella,
Grignaffini, Tocci, Sasso, Capitelli, Carli, Carra, Volpini, Gambale,
Pistone, Titti De Simone, Bulgarelli.
Al comma 5, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere
il seguente:
3-bis) il mantenimento, in quanto compatibile, delle disposizioni
di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni.
1. 11.Carli, Bimbi, Lolli, Colasio, Chiaromonte, Giulietti, Rusconi,
Martella, Grignaffini, Tocci, Sasso, Capitelli, Carra, Volpini,
Gambale, Pistone, Titti De Simone, Bulgarelli.
Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) i settori scientifico-disciplinari di cui alla lettera a)
sono suscettibili di ridefinizione per riduzione e accorpamento,
salvo che per le discipline più marcatamente specialistiche.
1. 12.Bimbi, Carli, Lolli, Colasio, Chiaromonte, Giulietti, Rusconi,
Martella, Grignaffini, Tocci, Sasso, Capitelli, Carra, Volpini,
Gambale, Pistone, Titti De Simone, Bulgarelli.
Al comma 5, lettera b), sopprimere le parole da:
con una priorità fino alla fine della lettera.
1. 13.Grignaffini, Martella, Bimbi, Carli, Lolli, Colasio, Chiaromonte,
Giulietti, Rusconi, Tocci, Sasso, Capitelli, Carra, Volpini, Gambale,
Pistone, Titti De Simone, Bulgarelli.
Al comma 5, lettera c), sopprimere le parole: agli
assistenti del ruolo ad esaurimento.
1. 14.Volpini, Martella, Bimbi, Carli, Lolli, Colasio, Chiaromonte,
Giulietti, Rusconi, Grignaffini, Tocci, Sasso, Capitelli, Carra,
Gambale, Pistone, Villetti, Titti De Simone, Bulgarelli.
Al comma 5, sopprimere la lettera e).
1. 15.Grignaffini, Tocci, Volpini, Martella, Bimbi, Chiaromonte,
Carli, Lolli, Colasio, Giulietti, Rusconi, Sasso, Capitelli, Carra,
Gambale, Pistone, Villetti, Titti De Simone, Bulgarelli.
Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole:
e professore associato.
1. 16.Bimbi, Tocci, Volpini, Martella, Carli, Lolli, Colasio, Chiaromonte,
Giulietti, Rusconi, Grignaffini, Sasso, Capitelli, Carra, Gambale,
Pistone, Titti De Simone, Bulgarelli.
Al comma 6, quarto periodo, sopprimere le parole
da: tenuto conto fino a: del comma 5.
1. 17.Martella, Bimbi, Tocci, Volpini, Carli, Lolli, Colasio, Chiaromonte,
Giulietti, Rusconi, Grignaffini, Sasso, Capitelli, Carra, Gambale,
Pistone, Villetti, Titti De Simone, Bulgarelli.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le università sono autorizzate a trasformare in contratti
a tempo indeterminato i contratti a tempo determinato già
in essere alla data del 1o gennaio 1998 relativi al personale addetto
ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalità dei
servizi di supporto all'attività di laboratorio e di ricerca
dei medesimi atenei.
1. 38. Titti De Simone.
Sostituire il comma 7 con i seguenti:
7. II ruolo unico dei professori universitari è articolato
in tre fasce.
7-bis. Gli attuali ricercatori universitari sono inquadrati a domanda
nella terza fascia del ruolo unico dei professori universitari.
7-ter. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento e i laureati dell'area
tecnico-scientifica che abbiano svolto almeno tre anni di attività
didattica sono inquadrati a domanda nella terza fascia dei ruolo
unico di professori universitari.
7-quater. II passaggio da una fascia ad altra dei ruolo unico di
professore universitario avviene previa valutazione richiesta da
ogni professore ad una commissione di valutazione nazionale, unica
per ogni settore scientifico-disciplinare.
1. 35. Titti De Simone.
Sostituire il comma 7 con i seguenti:
7. II ruolo dei ricercatori è trasformato in terza fascia
del ruolo dei professori universitari. I ricercatori universitari
assumono la denominazione di «professori universitari di terza
fascia», conservando l'anzianità pregressa e il trattamento
economico in godimento. Le stesse disposizioni si applicano agli
assistenti del ruolo ad esaurimento.
7-bis. I professori universitari di terza fascia, nella unità
della funzione docente, sono utilizzati didatticamente dagli organi
didattici ai quali afferiscono, nell'ambito del monte ore previsto
dalla normativa vigente e dei settore disciplinare di appartenenza
o dei settori affini, con deliberazioni assunte con il consenso
degli interessati; hanno elettorato attivo per tutte le cariche
accademiche e partecipano con diritto di voto ai consigli di facoltà,
di corso di laurea, di dipartimento e di scuola di specializzazione,
salvo che per le deliberazioni che concernono le persone dei professori
di prima e seconda fascia.
7-ter. L'elettorato passivo dei professori di terza fascia e la
loro partecipazione agli organi di governo accademico è definita
dagli statuti delle università.
7-quater. I professori di seconda fascia sono eleggibili a tutte
le cariche accademiche salvo che a quella di rettore.
1. 34. Titti De Simone.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. II ruolo dei ricercatori è trasformato in ruolo dei professori
di terza fascia. I professori di terza fascia hanno gli stessi diritti
e doveri dei professori associati e ordinari, fatte salve le riserve
di legge.
1. 33. Titti De Simone.
Al comma 7, sostituire le parole da: ricercatore
fino a: 3 luglio 1998, n. 210 con le seguenti: professore di terza
fascia sono bandite le procedure di valutazione comparativa previste
per i ricercatori universitari dalla legge 3 luglio 1998, n. 210,
e successive modificazioni, integrata con lo svolgimento di una
prova didattica. Nelle procedure di valutazione comparativa per
la copertura dei posti di professore ordinario e di professore associato,
i professori di terza fascia sono esonerati dalla prova didattica.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono
essere bandite valutazioni comparative di cui alla legge 3 luglio
1998, n. 210, e successive modificazioni, per l'accesso al ruolo
dei ricercatori.
Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. È istituita la terza fascia del ruolo dei professori
universitari. Nella terza fascia sono inquadrati a domanda i ricercatori
universitari che abbiano svolto almeno tre anni di docenza nell'ultimo
quinquennio, o ne completino lo svolgimento entro i due anni successivi
all'entrata in vigore della presente legge. Per i ricercatori che
non abbiano svolto attività di docenza l'inquadramento nella
terza fascia è subordinato ad un giudizio idoneativo da parte
della facoltà di appartenenza sulla base di apposito regolamento
adottato dal senato accademico.
7-ter. I professori di terza fascia sono componenti degli organi
accademici e partecipano alle relative deliberazioni, eccetto quelle
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g), della legge 3 luglio
1998, n. 210, e successive modificazioni, concernenti le procedure
per la nomina in ruolo dei professori di prima e seconda fascia,
nonché quelle relative ai trasferimenti dei medesimi e alle
designazioni dei componenti delle commissioni per la valutazione
comparativa per la copertura di posti di prima e
seconda fascia, e, in generale, quelle relative alle persone dei
professori di prima e seconda fascia. Ai professori di terza fascia
spetta l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche. Il
loro elettorato passivo è regolato dagli statuti dei singoli
atenei. Ai professori di terza fascia si applicano le disposizioni
vigenti per i professori di prima e seconda fascia in materia di
verifiche periodiche dell'attività didattica e scientifica,
di trasferimenti, di alternanza dei periodi di insegnamento e ricerca,
di congedi per attività didattiche e scientifiche, nonché
di accesso ai fondi per la ricerca. Ai professori di terza fascia
si applica il regime di impegno orario in vigore per i ricercatori
universitari.
1. 32. Grignaffini, Colasio, Martella, Bimbi, Tocci, Volpini, Carli,
Lolli, Chiaromonte, Giulietti, Rusconi, Sasso, Capitelli, Carra,
Gambale, Pistone, Titti De Simone, Bulgarelli.
Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole:
fino al 30 settembre 2013.
1. 18. Colasio, Martella, Bimbi, Tocci, Volpini, Carli, Lolli, Chiaromonte,
Giulietti, Rusconi, Grignaffini, Sasso, Capitelli, Carra, Gambale,
Pistone, Villetti, Titti De Simone, Bulgarelli.
Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole
da: nonché di fino a: presente articolo.
1. 28. Martella, Bimbi, Grignaffini, Colasio, Tocci, Lolli, Volpini,
Chiaromonte, Giulietti, Rusconi, Sasso, Capitelli, Carra, Gambale,
Carli, Pistone, Titti De Simone, Bulgarelli.
Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 19. Colasio, Grignaffini, Martella, Bimbi, Tocci, Volpini, Carli,
Lolli, Chiaromonte, Giulietti, Rusconi, Sasso, Capitelli, Carra,
Gambale, Pistone, Villetti, Titti De Simone, Bulgarelli.
Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole da:
previa fino a: rispettivi bilanci.
1. 20. Grignaffini, Bimbi, Tocci, Colasio, Sasso, Martella, Volpini,
Carli, Lolli, Chiaromonte, Giulietti, Rusconi, Capitelli, Carra,
Gambale, Pistone, Titti De Simone, Bulgarelli.
Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole
da: e a soggetti fino a: debitamente documentata.
1. 21. Sasso, Volpini, Tocci, Colasio, Grignaffini, Martella, Bimbi,
Lolli, Chiaromonte, Giulietti, Rusconi, Carli, Capitelli, Carra,
Gambale, Pistone, Titti De Simone, Bulgarelli.
Al comma 11, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
1. 31. Lolli, Volpini, Tocci, Colasio, Grignaffini, Martella, Bimbi,
Chiaromonte, Giulietti, Rusconi, Sasso, Capitelli, Carra, Gambale,
Carli, Pistone, Villetti, Titti De Simone, Bulgarelli.
Al comma 14, secondo periodo, sostituire le parole:
sei anni con le seguenti: quattro anni.
1. 22. Bimbi, Lolli, Volpini, Tocci, Colasio, Grignaffini, Martella,
Chiaromonte, Giulietti, Rusconi, Sasso, Capitelli, Carra, Gambale,
Carli, Pistone, Titti De Simone, Bulgarelli.
Al comma 14, sesto periodo, sostituire le parole:
non sono cumulabili con con la seguente: sostituiscono.
1. 23. Carra, Tocci, Bimbi, Lolli, Volpini, Colasio, Grignaffini,
Martella, Chiaromonte, Giulietti, Rusconi, Sasso, Capitelli, Gambale,
Carli, Pistone, Titti De Simone, Bulgarelli.
Al comma 14, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 24. Tocci, Bimbi, Lolli, Volpini, Colasio, Grignaffini, Martella,
Chiaromonte, Giulietti, Rusconi, Sasso, Capitelli, Carra, Gambale,
Carli, Pistone, Villetti, Titti De Simone, Bulgarelli.
Al comma 14, ultimo periodo, sostituire le parole
da: e aggregati, fino alla fine del comma, con le seguenti: e dei
professori di terza fascia.
1. 25. Colasio, Tocci, Bimbi, Lolli, Volpini, Grignaffini, Martella,
Chiaromonte, Giulietti, Rusconi, Sasso, Capitelli, Carra, Gambale,
Carli, Pistone, Villetti, Titti De Simone, Bulgarelli.
Al comma 16, ultimo periodo, aggiungere, in fine,
le parole: , in particolare l'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 761 del 1979 equiparante a tutte le voci degli
stipendi della dirigenza ospedaliera sempre adeguati agli incrementi
dai contratti nazionali, aggiungendovi inoltre e per intero tutte
le indennità ed accessori spettanti, secondo anche l'articolo
6 del decreto legislativo n. 517 del 1999 onde attuarne i criteri
di congruità e proporzione ai contratti nazionali.
1. 36. Fatuzzo.
Al comma 16, aggiungere, in fine, le parole: equiparanti
a tutte le voci degli stipendi della dirigenza ospedaliera sempre
adeguati agli incrementi dai contratti nazionali, aggiungendovi
inoltre e per intero tutte le indennità ed accessori spettanti.
1. 37. Palumbo.
Al comma 22, sostituire il secondo periodo con il
seguente:
Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 3 luglio 1998,
n. 210, per le valutazioni comparative relative alla copertura dei
posti di ricercatore che continuano ad applicarsi per il reclutamento
dei professori di terza fascia.
1. 26. Grignaffini, Bimbi, Colasio, Tocci, Lolli, Volpini, Martella,
Chiaromonte, Giulietti, Rusconi, Sasso, Capitelli, Carra, Gambale,
Carli, Pistone, Villetti, Titti De Simone, Bulgarelli.
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