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SENATO DELLA REPUBBLICA
BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 12 LUGLIO 2005
715ª Seduta (notturna)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia
e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 20,55.
IN SEDE CONSULTIVA
Omissis.....
(3497)
Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari
e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori
universitari, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio )
Il senatore FASOLINO (FI), in sostituzione del
relatore Tarolli, illustra il disegno di legge in titolo, rilevando
preliminarmente, per quanto di competenza, che, come segnalato
anche dal Servizio del bilancio, per effetto delle modifiche intervenute
nel corso dei lavori presso la Camera dei deputati, la relazione
tecnica che accompagnava il disegno di legge in esame (Atto Camera
n. 4735), non risulta più utilizzabile, per cui occorre
valutare l’opportunità di richiedere un aggiornamento
della stessa.
In merito all’articolo 1, comma 1, del provvedimento,
come rilevato dal Servizio del bilancio, segnala che l’esercizio,
da parte dei professori universitari di materie cliniche, di funzioni
assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca,
mancando il riferimento nella norma alle limitazioni vigenti per
lo svolgimento dell’attività assistenziale da parte
dei docenti universitari appare suscettibile di produrre maggiori
oneri per effetto dell’estensione ad essi del trattamento
proprio dei medici del Servizio sanitario nazionale. Ricorda,
inoltre, che sulla suddetta norma, nel corso della prima lettura,
si sono pronunciati in senso contrario sia il rappresentante del
Governo che la Commissione bilancio della Camera dei deputati,
che ha espresso parere favorevole condizionato alla soppressione
della norma, condizione poi non recepita. Con riferimento al comma
3 del medesimo articolo 1, che prevede la possibilità per
i professori universitari, nel corso dell’anno sabbatico,
di continuare ad utilizzare i fondi per lo svolgimento delle attività,
rileva che occorre acquisire chiarimenti circa la congruità
delle risorse rispetto alle finalità da perseguire, atteso
l’ampliamento della platea dei possibili utilizzatori di
tali fondi. Per quanto concerne il sistema di valutazione nazionale
dell’attività dei professori introdotto dall’articolo
2, fa presente che appare necessario acquisire informazioni sugli
eventuali oneri relativi alle connesse procedure amministrative,
la cui incertezza deriva anche dal fatto che la norma non precisa
la frequenza con cui devono avvenire le valutazioni, che peraltro
sono effettuate su richiesta dei docenti interessati.
Segnala poi il comma 1 dell’articolo 3, che
delega il Governo ad emanare entro sei mesi la nuova disciplina
del reclutamento dei professori universitari, secondo i principi
e criteri direttivi ivi indicati. In particolare, per quanto concerne
il criterio di delega di cui alla lettera a), numero 1, si prevede
l’introduzione di procedure per il conseguimento dell’idoneità
scientifica nazionale per le fasce dei professori ordinari e dei
professori associati entro il 30 giugno di ciascun anno, stabilendo
il numero massimo di soggetti che possono conseguire l’idoneità
scientifica e le relative procedure. Come rilevato dal Servizio
del bilancio, occorre anzitutto valutare la compatibilità
del nuovo meccanismo di selezione degli idonei con la clausola
di invarianza finanziaria di cui all’articolo 6, qualora
il suddetto meccanismo possa determinare chiamate tra gli idonei
in soprannumero rispetto al fabbisogno di docenti fissato autonomamente
per ciascuna fascia e per settori disciplinari dalle singole università,
che sono tuttavia obbligate a garantirne la copertura finanziaria.
Al riguardo, ricorda che le università, per le spese in
materia di personale di ruolo, non possono superare il 90 per
cento della dotazione annua del proprio finanziamento a valere
sul fondo ordinario statale per il finanziamento del sistema universitario,
ai sensi dell’articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del
1997 e dell’articolo 1, comma 105, della legge n. 311 del
2004 (legge finanziaria 2005). Posto che tali limiti di spesa
non sono citati dalla norma di cui alla suddetta lettera a) del
comma 1, per cui occorre valutare l’opportunità di
inserire un espresso richiamo nella norma stessa, osserva che
il Servizio del bilancio segnala l’esigenza di valutare
attentamente le conseguenze finanziarie della suddetta norma,
in quanto il numero massimo di soggetti per cui è possibile
il riconoscimento dell’idoneità alla docenza non
è semplicemente pari al fabbisogno organico da coprire
- stimato, distintamente, per ogni ambito disciplinare -, ma viene
incrementato del 20 per cento (peraltro, aumentato di un ulteriore
25 per cento e 15 per cento ai sensi delle successive lettere
c) e d)).
Di conseguenza, ritiene che occorre valutare se
tale previsione non sia suscettibile di ingenerare, per coloro
che siano in detta aliquota, legittime aspettative di incarichi
di insegnamento o di stabilizzazioni in ruolo (come peraltro già
accaduto in passato con i cosiddetti "docenti incaricati
stabilizzati" provenienti dalla "libera docenza"),
che possano determinare una deroga ai vincoli, precedentemente
richiamati, alla spesa di personale delle università fissati
dalla legislazione vigente. I suddetti vincoli, infatti, non valgono,
ovviamente, per la stipula di contratti a termine, e possono altresì
essere derogati dagli atenei che abbiano ecceduto la misura massima
della spesa di personale, che potrebbero comunque operare assunzioni
mediante chiamate degli "idonei", seppure nel limite
del 35 per cento delle cessazioni dal servizio, in un periodo
transitorio della durata necessaria al rientro nel limite del
90 per cento fissato dalla legge (articolo 51, comma 4, secondo
periodo della legge n. 449 del 1997). Analogamente, segnala la
necessità di verificare se l’obbligo per gli atenei
di bandire comunque non meno di un posto per quinquennio per ciascun
settore disciplinare e per ciascuna fascia, non possa determinare
nuovi o maggiori oneri per i suddetti enti. Sempre in merito alla
lettera a), punti 2) e 3), occorre verificare se la provenienza
nazionale e non locale dei commissari incaricati dei giudizi di
idoneità, sia suscettibile di incidere sull’entità
delle spese di missione e di indennità ad esse connesse.
Riguardo al comma 1 dell’articolo 1, fa presente che occorre
poi acquisire chiarimenti in merito agli effetti derivanti dall’attuazione
dei criteri e principi di delega di cui alla successiva lettera
c), circa l’eventuale riconoscimento dell’anzianità
dei professori associati prevista per i giudizi di idoneità,
anche all’atto dell’inquadramento a professore ordinario.
Segnala inoltre la lettera e), chestabilisce che, ai fini della
chiamata degli idonei per la fascia dei professori associati,
una quota del 30 per cento delle risorse disponibili nei bilanci
delle università per effetto della cessazione dal servizio
di professori o ricercatori è destinata, per il periodo
ivi indicato al finanziamento dei differenziali stipendiali tra
il trattamento retributivo medio dei ricercatori confermati e
quello dei professori associati. Il Servizio del bilancio, infatti,
rileva che l’utilizzo della quota del 30 per cento dei citati
risparmi, oltre a creare un vincolo alla flessibilità della
gestione delle risorse finanziarie delle università, si
risolve nell’ambito delle dotazioni a legislazione vigente,
per cui occorre chiarire se le cessazioni che si verificano in
corso d’anno non siano già incorporate nella previsione
di spesa a legislazione vigente, nel qual caso la copertura mediante
i relativi risparmi potrebbe non essere idonea, tenuto altresì
conto che si tratterebbe di coprire un onere legislativamente
predeterminato, da sostenersi nella eventualità della chiamata
degli idonei nei concorsi, mediante risorse per loro natura variabili
di anno in anno. Inoltre, occorre a suo avviso chiarire la compatibilità
del suddetto meccanismo che, come detto, utilizza una quota pari
al 30 per cento dei risparmi derivanti annualmente dalle cessazioni
dal servizio del personale docente di ruolo, con l’impiego
del 35 per cento delle medesime risorse, previsto dal citato articolo
51, comma 4, secondo periodo della legge n. 449 del 1997, per
finanziare le assunzioni da parte delle università che
abbiano pur superato il tetto massimo (obbligatorio) di spese
per il personale sulla quota di propria spettanza a valere sul
fondo ordinario nazionale, onde escludere un ulteriore ampliarsi
della deroga in materia di assunzioni già prevista dalla
legislazione vigente.
In merito all’articolo 4, comma 1, fa presente
che occorre chiarire la compatibilità degli oneri derivanti
dalle retribuzioni dei professori di ruolo ivi indicati con la
possibilità di porre il relativo trattamento economico
a carico totale o parziale di apposite convenzioni pluriennali
di durata "almeno pari" al rapporto, posto che, nel
caso di docenti di ruolo a tempo pieno, non sembra possibile definire
anticipatamente la durata del rapporto stesso. Per quanto concerne
il comma 2 dello stesso articolo 4, occorre acquisire conferma
circa la congruità delle risorse disponibili in ordine
all’attribuzione agli studiosi di chiara fama di un trattamento
economico pari a quello più alto spettante ai professori
ordinari, tenuto anche conto dell’avviso contrario espresso
dal rappresentante del Governo presso l’altro ramo del Parlamento.
Circa il comma 4, segnala l’esigenza di chiarire come si
concilia la disposizione che prevede l’istituzione temporanea
di posti di professore straordinario per un periodo non superiore
a sei anni con quella che stabilisce la durata massima dell'incarico
in tre anni, rinnovabile con nuova convenzione. Peraltro, rileva
che la Commissione bilancio della Camera di deputati su questa
norma e su quella del precedente comma 3, ha espresso parere contrario,
in quanto suscettibili di creare situazioni di precariato e nuovi
o maggiori oneri. In merito ai contratti di ricerca e didattica
integrativa di cui al comma 6 dell’articolo 4, segnala che,
come osservato dal Servizio del bilancio, la previsione del trattamento
economico rapportato, di norma, a quello degli attuali ricercatori
confermati appare suscettibile di creare maggiori oneri per la
finanza pubblica nella misura in cui ad un incremento dei trattamenti
economici dei ricercatori confermati può derivare un analogo
incremento ai titolari dei contratti in parola. In ordine al comma
8, segnala che possono derivare nuovi o maggiori oneri dalla norma
che fa salvo, per il personale medico universitario, lo speciale
trattamento aggiuntivo previsto per lo svolgimento delle attività
assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale. Anche
su tale norma, durante la prima lettura si sono pronunciati in
senso contrario sia il rappresentante del Governo che la Commissione
bilancio della Camera di deputati. In merito al comma 10, che
fissa a settant’anni il limite massimo per il collocamento
a risposo per i professori di materie cliniche che mantengono
le funzioni assistenziali e primariali inscindibilmente con quelle
di insegnamento e ricerca, sottolinea che il Servizio del bilancio
rileva come ciò, derogando alla disciplina vigente in materia,
recata dall’articolo 15-nonies del decreto legislativo n.
502 del 1992, potrebbe determinare richieste emulative da parte
dei medici del Servizio sanitario nazionale, con ipotizzabili
ripercussioni onerose sulla finanza pubblica (anche su tale norma,
peraltro, presso la Camera di deputati si sono espressi in senso
contrario sia il rappresentante del Governo che la Commissione
bilancio).
In merito all’attribuzione del nuovo titolo
del professore aggregato, prevista ai commi 3, 11 e 12 dell’articolo
4, ritiene necessario verificare che la stessa non comporti effettivamente
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, considerato che attualmente
la figura di professore aggregato non è presente nel nostro
ordinamento e che, come rilevato dal Servizio del bilancio, la
sua assegnazione potrebbe creare istanze volte ad ottenere un
nuovo inquadramento retributivo di tale personale, posto, tra
l’altro, che il titolo di professore aggregato viene attribuito
a categorie di personale con qualifiche e trattamenti retributivi
differenti. Inoltre, occorre valutare i possibili oneri che potrebbero
derivare per le università dall’esigenza di dover
coprire con altro personale le funzioni attualmente svolte da
coloro che acquisiranno il titolo di professore aggregato, nonché
dall’istituzione delle commissioni competenti per le relative
valutazioni di idoneità. Il Servizio del bilancio segnala
poi i possibili effetti onerosi che potrebbero conseguire al riconoscimento
della qualifica di professore aggregato per ricercatori ed incaricati
a tempo determinato che svolgano attività didattica, da
cui potrebbero derivare aspettative di stabilizzazione nel ruolo
docente, come peraltro già accaduto in passato.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO deposita
una nota della Ragioneria generale dello Stato sui profili finanziari
del provvedimento in esame, sottolineando in ogni caso l’esigenza
di predisporre un apposito aggiornamento della relazione tecnica
sugli oneri del provvedimento stesso, nonché di riformulare
la norma di copertura finanziaria, ritenendo non idonea la clausola
di invarianza di spesa di cui all’articolo 6.
Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene
di rinviare il seguito dell’esame. |