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SENATO DELLA REPUBBLICA

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 12 LUGLIO 2005
715ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 20,55.

IN SEDE CONSULTIVA

Omissis.....

(3497) Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio )

Il senatore FASOLINO (FI), in sostituzione del relatore Tarolli, illustra il disegno di legge in titolo, rilevando preliminarmente, per quanto di competenza, che, come segnalato anche dal Servizio del bilancio, per effetto delle modifiche intervenute nel corso dei lavori presso la Camera dei deputati, la relazione tecnica che accompagnava il disegno di legge in esame (Atto Camera n. 4735), non risulta più utilizzabile, per cui occorre valutare l’opportunità di richiedere un aggiornamento della stessa.

In merito all’articolo 1, comma 1, del provvedimento, come rilevato dal Servizio del bilancio, segnala che l’esercizio, da parte dei professori universitari di materie cliniche, di funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca, mancando il riferimento nella norma alle limitazioni vigenti per lo svolgimento dell’attività assistenziale da parte dei docenti universitari appare suscettibile di produrre maggiori oneri per effetto dell’estensione ad essi del trattamento proprio dei medici del Servizio sanitario nazionale. Ricorda, inoltre, che sulla suddetta norma, nel corso della prima lettura, si sono pronunciati in senso contrario sia il rappresentante del Governo che la Commissione bilancio della Camera dei deputati, che ha espresso parere favorevole condizionato alla soppressione della norma, condizione poi non recepita. Con riferimento al comma 3 del medesimo articolo 1, che prevede la possibilità per i professori universitari, nel corso dell’anno sabbatico, di continuare ad utilizzare i fondi per lo svolgimento delle attività, rileva che occorre acquisire chiarimenti circa la congruità delle risorse rispetto alle finalità da perseguire, atteso l’ampliamento della platea dei possibili utilizzatori di tali fondi. Per quanto concerne il sistema di valutazione nazionale dell’attività dei professori introdotto dall’articolo 2, fa presente che appare necessario acquisire informazioni sugli eventuali oneri relativi alle connesse procedure amministrative, la cui incertezza deriva anche dal fatto che la norma non precisa la frequenza con cui devono avvenire le valutazioni, che peraltro sono effettuate su richiesta dei docenti interessati.

Segnala poi il comma 1 dell’articolo 3, che delega il Governo ad emanare entro sei mesi la nuova disciplina del reclutamento dei professori universitari, secondo i principi e criteri direttivi ivi indicati. In particolare, per quanto concerne il criterio di delega di cui alla lettera a), numero 1, si prevede l’introduzione di procedure per il conseguimento dell’idoneità scientifica nazionale per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati entro il 30 giugno di ciascun anno, stabilendo il numero massimo di soggetti che possono conseguire l’idoneità scientifica e le relative procedure. Come rilevato dal Servizio del bilancio, occorre anzitutto valutare la compatibilità del nuovo meccanismo di selezione degli idonei con la clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 6, qualora il suddetto meccanismo possa determinare chiamate tra gli idonei in soprannumero rispetto al fabbisogno di docenti fissato autonomamente per ciascuna fascia e per settori disciplinari dalle singole università, che sono tuttavia obbligate a garantirne la copertura finanziaria. Al riguardo, ricorda che le università, per le spese in materia di personale di ruolo, non possono superare il 90 per cento della dotazione annua del proprio finanziamento a valere sul fondo ordinario statale per il finanziamento del sistema universitario, ai sensi dell’articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997 e dell’articolo 1, comma 105, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005). Posto che tali limiti di spesa non sono citati dalla norma di cui alla suddetta lettera a) del comma 1, per cui occorre valutare l’opportunità di inserire un espresso richiamo nella norma stessa, osserva che il Servizio del bilancio segnala l’esigenza di valutare attentamente le conseguenze finanziarie della suddetta norma, in quanto il numero massimo di soggetti per cui è possibile il riconoscimento dell’idoneità alla docenza non è semplicemente pari al fabbisogno organico da coprire - stimato, distintamente, per ogni ambito disciplinare -, ma viene incrementato del 20 per cento (peraltro, aumentato di un ulteriore 25 per cento e 15 per cento ai sensi delle successive lettere c) e d)).

Di conseguenza, ritiene che occorre valutare se tale previsione non sia suscettibile di ingenerare, per coloro che siano in detta aliquota, legittime aspettative di incarichi di insegnamento o di stabilizzazioni in ruolo (come peraltro già accaduto in passato con i cosiddetti "docenti incaricati stabilizzati" provenienti dalla "libera docenza"), che possano determinare una deroga ai vincoli, precedentemente richiamati, alla spesa di personale delle università fissati dalla legislazione vigente. I suddetti vincoli, infatti, non valgono, ovviamente, per la stipula di contratti a termine, e possono altresì essere derogati dagli atenei che abbiano ecceduto la misura massima della spesa di personale, che potrebbero comunque operare assunzioni mediante chiamate degli "idonei", seppure nel limite del 35 per cento delle cessazioni dal servizio, in un periodo transitorio della durata necessaria al rientro nel limite del 90 per cento fissato dalla legge (articolo 51, comma 4, secondo periodo della legge n. 449 del 1997). Analogamente, segnala la necessità di verificare se l’obbligo per gli atenei di bandire comunque non meno di un posto per quinquennio per ciascun settore disciplinare e per ciascuna fascia, non possa determinare nuovi o maggiori oneri per i suddetti enti. Sempre in merito alla lettera a), punti 2) e 3), occorre verificare se la provenienza nazionale e non locale dei commissari incaricati dei giudizi di idoneità, sia suscettibile di incidere sull’entità delle spese di missione e di indennità ad esse connesse. Riguardo al comma 1 dell’articolo 1, fa presente che occorre poi acquisire chiarimenti in merito agli effetti derivanti dall’attuazione dei criteri e principi di delega di cui alla successiva lettera c), circa l’eventuale riconoscimento dell’anzianità dei professori associati prevista per i giudizi di idoneità, anche all’atto dell’inquadramento a professore ordinario. Segnala inoltre la lettera e), chestabilisce che, ai fini della chiamata degli idonei per la fascia dei professori associati, una quota del 30 per cento delle risorse disponibili nei bilanci delle università per effetto della cessazione dal servizio di professori o ricercatori è destinata, per il periodo ivi indicato al finanziamento dei differenziali stipendiali tra il trattamento retributivo medio dei ricercatori confermati e quello dei professori associati. Il Servizio del bilancio, infatti, rileva che l’utilizzo della quota del 30 per cento dei citati risparmi, oltre a creare un vincolo alla flessibilità della gestione delle risorse finanziarie delle università, si risolve nell’ambito delle dotazioni a legislazione vigente, per cui occorre chiarire se le cessazioni che si verificano in corso d’anno non siano già incorporate nella previsione di spesa a legislazione vigente, nel qual caso la copertura mediante i relativi risparmi potrebbe non essere idonea, tenuto altresì conto che si tratterebbe di coprire un onere legislativamente predeterminato, da sostenersi nella eventualità della chiamata degli idonei nei concorsi, mediante risorse per loro natura variabili di anno in anno. Inoltre, occorre a suo avviso chiarire la compatibilità del suddetto meccanismo che, come detto, utilizza una quota pari al 30 per cento dei risparmi derivanti annualmente dalle cessazioni dal servizio del personale docente di ruolo, con l’impiego del 35 per cento delle medesime risorse, previsto dal citato articolo 51, comma 4, secondo periodo della legge n. 449 del 1997, per finanziare le assunzioni da parte delle università che abbiano pur superato il tetto massimo (obbligatorio) di spese per il personale sulla quota di propria spettanza a valere sul fondo ordinario nazionale, onde escludere un ulteriore ampliarsi della deroga in materia di assunzioni già prevista dalla legislazione vigente.

In merito all’articolo 4, comma 1, fa presente che occorre chiarire la compatibilità degli oneri derivanti dalle retribuzioni dei professori di ruolo ivi indicati con la possibilità di porre il relativo trattamento economico a carico totale o parziale di apposite convenzioni pluriennali di durata "almeno pari" al rapporto, posto che, nel caso di docenti di ruolo a tempo pieno, non sembra possibile definire anticipatamente la durata del rapporto stesso. Per quanto concerne il comma 2 dello stesso articolo 4, occorre acquisire conferma circa la congruità delle risorse disponibili in ordine all’attribuzione agli studiosi di chiara fama di un trattamento economico pari a quello più alto spettante ai professori ordinari, tenuto anche conto dell’avviso contrario espresso dal rappresentante del Governo presso l’altro ramo del Parlamento. Circa il comma 4, segnala l’esigenza di chiarire come si concilia la disposizione che prevede l’istituzione temporanea di posti di professore straordinario per un periodo non superiore a sei anni con quella che stabilisce la durata massima dell'incarico in tre anni, rinnovabile con nuova convenzione. Peraltro, rileva che la Commissione bilancio della Camera di deputati su questa norma e su quella del precedente comma 3, ha espresso parere contrario, in quanto suscettibili di creare situazioni di precariato e nuovi o maggiori oneri. In merito ai contratti di ricerca e didattica integrativa di cui al comma 6 dell’articolo 4, segnala che, come osservato dal Servizio del bilancio, la previsione del trattamento economico rapportato, di norma, a quello degli attuali ricercatori confermati appare suscettibile di creare maggiori oneri per la finanza pubblica nella misura in cui ad un incremento dei trattamenti economici dei ricercatori confermati può derivare un analogo incremento ai titolari dei contratti in parola. In ordine al comma 8, segnala che possono derivare nuovi o maggiori oneri dalla norma che fa salvo, per il personale medico universitario, lo speciale trattamento aggiuntivo previsto per lo svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale. Anche su tale norma, durante la prima lettura si sono pronunciati in senso contrario sia il rappresentante del Governo che la Commissione bilancio della Camera di deputati. In merito al comma 10, che fissa a settant’anni il limite massimo per il collocamento a risposo per i professori di materie cliniche che mantengono le funzioni assistenziali e primariali inscindibilmente con quelle di insegnamento e ricerca, sottolinea che il Servizio del bilancio rileva come ciò, derogando alla disciplina vigente in materia, recata dall’articolo 15-nonies del decreto legislativo n. 502 del 1992, potrebbe determinare richieste emulative da parte dei medici del Servizio sanitario nazionale, con ipotizzabili ripercussioni onerose sulla finanza pubblica (anche su tale norma, peraltro, presso la Camera di deputati si sono espressi in senso contrario sia il rappresentante del Governo che la Commissione bilancio).

In merito all’attribuzione del nuovo titolo del professore aggregato, prevista ai commi 3, 11 e 12 dell’articolo 4, ritiene necessario verificare che la stessa non comporti effettivamente oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, considerato che attualmente la figura di professore aggregato non è presente nel nostro ordinamento e che, come rilevato dal Servizio del bilancio, la sua assegnazione potrebbe creare istanze volte ad ottenere un nuovo inquadramento retributivo di tale personale, posto, tra l’altro, che il titolo di professore aggregato viene attribuito a categorie di personale con qualifiche e trattamenti retributivi differenti. Inoltre, occorre valutare i possibili oneri che potrebbero derivare per le università dall’esigenza di dover coprire con altro personale le funzioni attualmente svolte da coloro che acquisiranno il titolo di professore aggregato, nonché dall’istituzione delle commissioni competenti per le relative valutazioni di idoneità. Il Servizio del bilancio segnala poi i possibili effetti onerosi che potrebbero conseguire al riconoscimento della qualifica di professore aggregato per ricercatori ed incaricati a tempo determinato che svolgano attività didattica, da cui potrebbero derivare aspettative di stabilizzazione nel ruolo docente, come peraltro già accaduto in passato.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO deposita una nota della Ragioneria generale dello Stato sui profili finanziari del provvedimento in esame, sottolineando in ogni caso l’esigenza di predisporre un apposito aggiornamento della relazione tecnica sugli oneri del provvedimento stesso, nonché di riformulare la norma di copertura finanziaria, ritenendo non idonea la clausola di invarianza di spesa di cui all’articolo 6.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell’esame.

CIPUR
Segreteria Nazionale – Via Tilli, 58 06127 Perugia
Tel 075.5008753.50 Fax 075.5008851 e-mail cipur@tin.i
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