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SENATO DELLA REPUBBLICA
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI
(7ª)
MARTEDÌ 19 LUGLIO 2005
411ª Seduta (pomeridiana)
Documenti allegati:
Emendamenti
all'art. 3
Integrazione
all'ordine del giorno
Presidenza del Presidente
ASCIUTTI
Interviene il vice ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca Ricevuto.
La seduta inizia alle ore 14,35.
IN SEDE REFERENTE
(3497)
Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari
e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori
universitari, approvato dalla Camera dei deputati
(604) TESSITORE ed altri. - Modifiche alla legge
3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori
e dei professori universitari di ruolo
(692) COMPAGNA. - Istituzione della terza fascia
del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia
di ordinamento delle università
(850) EUFEMI ed altri. - Disposizioni urgenti sulla
docenza universitaria
(946) ASCIUTTI ed altri. - Nuovi doveri e nuovi
diritti dei professori universitari
(1091) GABURRO ed altri. - Norme in materia di
concorsi per professori universitari
(1137) BUCCIERO. - Norme in materia di nomina a
professore universitario associato
(1150) Tommaso SODANO ed altri. - Provvedimenti
urgenti per l'istituzione della terza fascia docente
(1163) FRAU. - Modifica all' articolo 1 della legge
14 gennaio 1999, n. 4, in materia di riconoscimento ai tecnici
laureati vincitori di concorso della qualifica di ricercatore
universitario confermato
(1416) TESSITORE ed altri. - Norme sullo stato
giuridico della docenza universitaria
(1764) CUTRUFO. - Inquadramento dei ricercatori
universitari nel ruolo di professore associato di seconda fascia
(1920) VALDITARA ed altri. - Disposizioni recanti
modificazioni allo stato giuridico dei professori, trasformazione
del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del ricercatore
universitario a contratto
(2827) TATO' e DANZI. - Norme in materia di idoneità
a professore associato
(2856) BUCCIERO e SPECCHIA. - Norme interpretative
dell' articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall' articolo 6 della
legge 9 dicembre 1985, n. 705 e dell' articolo 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativo all' ulteriore
permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario
(3127) TATO'. - Norme in materia di idoneità
e inquadramento nel ruolo di professore associato
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta
pomeridiana del 14 luglio scorso, nel corso della quale - ricorda
il PRESIDENTE - era iniziata l'illustrazione delle proposte emendative
riferite all'articolo 2.
Il senatore TESSITORE (DS-U) tiene a precisare
che nel suo intervento svolto nella precedente seduta, con il
quale stigmatizzava l'avvenuta diffusione, ad opera degli Uffici
del Ministero dell'istruzione, delle proposte emendative a firma
del Presidente relatore, aveva esplicitamente qualificato la prassi
mediatica seguita dal ministro Moratti come tenace quanto vano
tentativo di comunicare agli ignari le presunte "magnifiche
sorti e progressive" del suo Ministero. Si tratta infatti
di una citazione che egli ritiene doveroso precisare per riguardo
al Ministro.
Chiede inoltre di sapere se il Ministro, a seguito
della richiesta che egli stesso aveva avanzato in quell'occasione,
intende o meno intervenire in Commissione onde esprimere il suo
rammarico per l'accaduto.
Passando ad illustrare gli emendamenti presentati
all'articolo 2, il senatore si sofferma anzitutto sull'emendamento
2.34, nonché sull'emendamento aggiuntivo 2.0.3 ad esso
collegato, diretti a proporre un sistema di valutazione alternativo
rispetto a quello attualmente previsto nel testo. In particolare,
l'emendamento 2.34 è volto ad istituire un'Autorità
di valutazione terza rispetto all'università e al Governo,
sulla base del principio già previsto nella risoluzione
conclusiva dell'affare assegnato in materia di università.
Si tratta, a suo avviso, di un elemento determinante per la ridefinizione
dello stato giuridico della docenza universitaria, del resto condiviso
dai principali soggetti intervenuti nel corso delle audizioni
svoltesi in sede di Ufficio di presidenza.
L'istituzione di una Autorità indipendente
a garanzia di un sistema di valutazione rigoroso e progressivo
può peraltro contribuire a semplificare e sdrammatizzare
altre importanti questioni che destano molte preoccupazioni, quali
le modalità di svolgimento dei concorsi e il rischio di
sovrapposizione fra l'avanzamento di carriera e l'accesso all'università.
Quanto ai costi connessi all'istituzione dell'Autorità,
il senatore fa altresì presente che essi sono coperti dalla
contestuale soppressione, prevista dall'emendamento in esame,
del Comitato nazionale della valutazione del sistema universitario
(CNVSU) e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca
(CIVR), tanto più che essi svolgono attività che
- per molti versi - sono destinate, a suo avviso, a sovrapporsi.
Anche nel caso dell'istituzione, recata all'emendamento
2.0.3, presso ogni ateneo di nuclei di valutazione dell'attività
didattica, della ricerca e dell'amministrazione, gli oneri sono
in parte previsti per finanziare strutture analoghe già
operanti, in alcuni casi con notevoli costi.
Proseguendo la disamina dell'emendamento 2.34,
il senatore rileva che l'attività valutativa concerne la
dimensione strutturale del sistema, senza tuttavia coinvolgere
l'attività dei singoli docenti.
Detta valutazione, egli prosegue, è svolta
sulla base di specifici parametri, formulati dalla stessa Autorità
e recepiti in apposito decreto ministeriale.
Altro aspetto qualificante è la diffusione
degli obiettivi, dei criteri e dei risultati dell'Autorità,
attraverso la definizione di un'apposita relazione annuale da
trasmettere al Parlamento, al Ministero e alle università,
chiamate a discuterla in sede di senato accademico e di consiglio
di amministrazione.
A conferma del carattere di terzietà dell'organismo,
l'emendamento stabilisce che esso non possa essere composto da
professori universitari né dirigenti ministeriali, salvo
che non siano in quiescenza.
Fra i componenti, che devono essere selezionati
sulla base di riconosciuta competenza professionale e di elevata
qualità culturale, si prevedono sino a tre esperti di nazionalità
non italiana. Si tratta, prosegue il senatore, di scelta opportuna
in considerazione, da un lato, dell'arretratezza italiana rispetto
alla cultura della valutazione e, dall'altro, dell'esigenza di
definire forme strutturate di relazioni e scambi di esperienze
con Paesi esteri.
Quanto al mandato dei componenti dell'Autorità,
esso è di quattro anni e non può essere immediatamente
rinnovabile alla scadenza.
Va poi rilevato che le università hanno
l'obbligo di fornire all'organismo indipendente le informazioni
concernenti gli insegnamenti impartiti, nonché i risultati
delle ricerche, sulla base di criteri stabiliti dallo stesso.
Dopo aver ribadito che l'emendamento 2.0.3, diretto
ad istituire nuclei di valutazione presso ogni ateneo, risulta
strettamente connesso al sistema di valutazione sancito all'emendamento
2.34, il senatore - senza sollecitare forme di moralismo - giudica
comunque opportuna la previsione di norme sanzionatorie in caso
di mancata sottoposizione alle procedure di valutazione ovvero
in caso di valutazione negativa.
Egli dà poi conto delle altre proposte emendative
a sua firma che, a differenza di quelle testé illustrate,
si limitano a suggerire interventi migliorativi delle soluzioni
prospettate nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Quanto all'emendamento 2.54, esso è volto
a riformulare la lettera f) del comma 1, nel senso di escludere
dall'attività di valutazione solo i docenti universitari
collocati in aspettativa o fuori ruolo per l'esercizio di altre
funzioni pubbliche, come ad esempio lo svolgimento del mandato
parlamentare. Non ritiene infatti che tale esclusione debba investire
i docenti che, ancorché chiamati a svolgere funzioni di
rettore, preside ovvero componente di organismi universitari,
continuano a svolgere attività didattica e di ricerca nelle
università.
La senatrice ACCIARINI (DS-U) fa preliminarmente
presente che, mentre talune proposte emendative dell'opposizione
definiscono delle soluzioni alternative rispetto a quelle recate
nel disegno di legge in esame, ve ne sono altre che propongono
modifiche correttive, nell'ottica di "riduzione del danno".
Al riguardo, sottolinea che si soffermerà sugli emendamenti
presentati al fine di offrire un contributo per l'individuazione
di scelte condivisibili dalle forze politiche e che accettano
parte della filosofia sottesa all'articolo 2.
Fra questi, ella dà anzitutto conto dell'emendamento
2.36, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo
per la definizione delle modalità di valutazione universitaria.
Si tratta - ella osserva - di una scelta che testimonia la volontà
di individuare soluzioni trasversali, tanto più che - com'è
noto - le forze di opposizione non sono generalmente a favore
di tale strumento.
Fra i principi e i criteri direttivi ai quali l'Esecutivo
è chiamato ad attenersi, vi è peraltro la previsione
di un parere sul futuro schema di decreto da parte dei principali
organismi del sistema universitario e delle Commissioni parlamentari
competenti, onde assicurare una disciplina condivisa.
La proposta emendativa, ella prosegue, intende
altresì definire il soggetto chiamato a compiere la valutazione,
i soggetti destinatari della stessa, nonché le conseguenze
derivanti dall'espletamento di tali attività. Quanto al
primo aspetto, è introdotto un organismo indipendente sia
rispetto alle università, sia rispetto al Ministero, superando
così l'autoreferenzialità della valutazione, conseguente
all'attuale formulazione della lettera d) del comma 1.
L'introduzione di un sistema di valutazione siffatto
rappresenta, a suo giudizio, una novità importante, anche
con riferimento ad altre tematiche, quali quelle del reclutamento
e del progresso della carriera.
Dopo aver stigmatizzato l'attuale versione dell'articolo
2, così come accolto dalla Camera dei deputati, nonostante
nel corso dell'esame fossero emerse talune convergenze, ella sottolinea
l'importanza di stabilire chiari principi per la valutazione della
produzione scientifica e dell'attività didattica. In particolare,
critica i criteri per la valutazione dell'attività di ricerca
e dell'attività didattica recati alle lettere a) e b) del
comma 1, atteso che essi risultano generici, non tengono conto
dell'esperienza dell'autovalutazione (soprattutto per la didattica
e per i compiti gestionali) già in atto e hanno il limite
di inserirsi in un contesto autoreferenziale (senza il coinvolgimento
di valutatori stranieri).
La senatrice dà poi conto dell'emendamento
2.8, volto a sopprimere la richiamata lettera b) del comma 1,
nonché dell'emendamento 2.13 che - nell'eventualità
della mancata soppressione della medesima lettera - è diretto
a sopprimere il riferimento alla "capacità comunicativa".
Pur riconoscendo che il docente universitario debba possedere
un'adeguata capacità comunicativa, ella lamenta infatti
che l'inserimento di un simile criterio nel testo, in assenza
peraltro di un'adeguata definizione, si presta a inevitabili distorsioni.
Quanto all'emendamento 2.10, soppressivo della
lettera d), esso sottende un giudizio critico nei confronti delle
norme secondo cui la valutazione è effettuata su richiesta
degli interessati ed affidata a professori universitari sulla
base di quanto stabilito da apposito decreto ministeriale.
La senatrice conclude illustrando l'emendamento
2.0.2, che articola il ruolo dei professori universitari in tre
fasce, che a suo avviso dà giusta dignità a tutti
coloro che svolgono attività di insegnamento e ricerca.
La senatrice Vittoria FRANCO (DS-U) illustra l'emendamento
2.37, volto - come già il 2.34 illustrato dal senatore
Tessitore e il 2.36 illustrato dalla senatrice Acciarini - ad
istituire un sistema di valutazione assai più efficace
e qualificato di quello delineato dall'articolo 2 del disegno
di legge n. 3497. Al riguardo, ella ritiene infatti che occorra
compiere un passo avanti onde sbloccare la situazione di impasse
venutasi a creare nelle università e riconosciuta da molti
dei soggetti auditi dall'Ufficio di Presidenza, fra cui in primo
luogo la Conferenza dei rettori (CRUI).
La valutazione è del resto la colonna portante
di una riforma dello stato giuridico della docenza universitaria
che si ponga l'obiettivo di adeguare il sistema alle nuove domande
culturali e sociali, nonché di porre le condizioni per
la società della conoscenza.
A tal fine, ella ritiene indispensabile promuovere
la mobilità sociale e contribuire allo sviluppo del territorio,
rafforzando la responsabilità sia del sistema che dell'individuo.
Né può esservi alcun meccanismo concorsuale davvero
efficace in assenza di un adeguato sistema di valutazione.
Di contro, un modello trasparente ed affidabile
consente di raggiungere i livelli più elevati nella ricerca,
nella didattica, nei servizi, nella qualità dei laureati.
Ella ribadisce pertanto l'esigenza di sostituire
l'articolo 2 con il testo proposto dall'emendamento 2.37, che
prevede anzitutto il coinvolgimento della CRUI, del CUN e delle
Commissioni parlamentari competenti ai fini della redazione di
un decreto legislativo ad hoc.
L'emendamento valorizza altresì, prosegue
la senatrice, l'autovalutazione dell'attività didattica
e mantiene soggetti alla valutazione quei docenti, che pur chiamati
ad incarichi di governo dell'università, conservino comunque
compiti didattici e di ricerca. Esso specifica inoltre che l'organismo
di valutazione deve essere terzo sia rispetto alle università
che rispetto al Ministro, in un'ottica di assoluta indipendenza
rafforzata - fra l'altro - dall'acquisizione del parere di esperti
stranieri.
Si tratta, a suo giudizio, di una proposta volta
a migliorare la qualità universitaria a partire dai meccanismi
di reclutamento, in una prospettiva del tutto antitetica a quella
dell'inquadramento ope legis sottesa invece al disegno di legge
n. 3497.
I restanti emendamenti all'articolo 2 si danno
per illustrati.
Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti
riferiti all'articolo 3 del disegno di legge n. 3497, pubblicati
in allegato al presente resoconto.
La senatrice ACCIARINI (DS-U) illustra il 3.69,
interamente soppressivo dell'articolo 3.
In tema di reclutamento, ella rammenta infatti
l'esperienza della scorsa legislatura, quando la scelta fra concorsi
nazionali e procedure locali cadde in favore dei concorsi locali,
in nome dell'autonomia universitaria. Tale sistema ha tuttavia
mostrato i suoi limiti, sicchè già all'inizio di
questa legislatura alcuni senatori di opposizione presentarono
disegni di legge in favore del vincitore unico, a testimonianza
di un dibattito molto vivace.
La strada imboccata dal disegno di legge n. 3497
è tuttavia ancora diversa: l'idoneità scientifica
nazionale distinta per le due fasce su cui si intende articolare
la docenza (ordinari e associati) rischia infatti, in assenza
di un efficace sistema di valutazione, di rappresentare una sorta
di restaurazione, anche al di là dell'effettiva volontà
politica.
E' del resto indubbio che l'articolo 3, nel testo
attuale, non innova rispetto al passato, ma anzi si cura prevalentemente
di stabilizzare alcune fasce protette offrendo garanzie legate
all'anzianità. Pur comprendendo le esigenze delle molteplici
categorie di natura residuale a vario titolo operanti nel sistema,
ella ritiene tuttavia che ciò determinerà il blocco
delle università e sollecita pertanto la soppressione dell'articolo.
Rinnova indi il proprio disagio ad illustrare gli
emendamenti in assenza del parere della Commissione bilancio.
Troppi sono infatti i profili, fra cui ad esempio l'incremento
delle idoneità rispetto ai posti disponibili, su cui è
indispensabile avere dati certi, tanto per la minoranza quanto
per la maggioranza.
Il senatore TESSITORE (DS-U) illustra anzitutto
l'emendamento 3.70, che reca una dimensione innovativa della cui
problematicità egli stesso si dichiara convinto, ma su
cui sollecita comunque un dibattito.
L'emendamento prevede infatti l'inquadramento dei
docenti sui vari segmenti su cui sono attualmente organizzati
gli ordinamenti didattici dell'università, senza gerarchie,
nella consapevolezza che non sia possibile svolgere un corso universitario
se non in stretto collegamento con le sue funzioni e la sua destinazione.
Se il legislatore non deve disciplinare la metodologia
didattica, occorre tuttavia, a suo giudizio, che ne imponga la
presa in considerazione, rispetto al modello di università
che intende conseguire.
Né l'inquadramento proposto equivale ad
una immobilizzazione duratura.
L'emendamento è del resto collegato con
il 3.0.2 che, in una dimensione altrettanto problematica, definisce
i compiti dei docenti.
Egli si sofferma indi sul 3.0.3 e sul 3.89, presentati
in linea con le risultanze dell'affare assegnato in materia universitaria,
con particolare riferimento all'accesso alla docenza. Al fine
di creare una soluzione di continuità egli ritiene infatti
indispensabile prevedere dapprima il vincitore unico, cui deve
corrispondere la possibilità di non chiamata da parte degli
atenei; indi, a regime, egli si dichiara favorevole alla lista
nazionale di idoneità, a condizione tuttavia che abbia
carattere aperto. Ciò, in un'ottica di valutazione rigorosa,
che sdrammatizzerebbe fra l'altro la tematica concorsuale. Inoltre,
detto meccanismo - che, in linea con la risoluzione sull'affare
assegnato, darebbe vita ad un sistema davvero meritocratico -
coniugherebbe tre esigenze fondamentali: il coinvolgimento della
comunità scientifica, la dimensione disciplinare, l'interesse
delle facoltà.
Quanto all'emendamento 3.130, egli ne sottolinea
il carattere di concessione al contingente. Esso prevede infatti
che, in prima attuazione, sia data precedenza alla richiesta di
bandi di concorso per le discipline coperte da professori associati
o aggregati. Sottolinea tuttavia che non si tratta in alcun modo
di inquadramenti ope legis, bensì solo di un privilegio
accordato a determinati ambiti disciplinari.
L'emendamento 3.134 reca invece indicazioni importanti
ai fini dell'accesso dei giovani alla carriera universitaria,
prevedendo a tal fine forme contrattuali a termine. Egli ritiene
infatti che la ricerca non sia favorita dalla precarietà,
ma richieda al contrario stabilità, benchè governata
da rigorosi criteri di valutazione.
Passando ad illustrare l'emendamento 3.111, egli
rileva che se dalle commissioni d'esame debbono essere esclusi
i professori della sede che ha bandito il concorso, occorre anche
escludere i docenti che hanno pubblicazioni insieme ai candidati.
Ciò, evidentemente nel caso in cui si scelga di non intervenire
più drasticamente sull'articolo 3. Altri emendamenti, prosegue,
sono poi presentati nella medesima ottica di riduzione del danno
rispetto all'attuale testo dell'articolo 3.
Rinnova conclusivamente l'invito alla Commissione
in generale e al Presidente relatore in particolare a rivolgere
attenzione alle proposte testè illustrate, di cui ribadisce
il carattere problematico e su cui sollecita pertanto un confronto.
La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) illustra anzitutto
l'emendamento 3.44, interamente soppressivo dell'articolo. Ritiene
infatti che l'articolo 3 sia privo di due elementi essenziali:
una prospettiva innovativa forte e la ricognizione del fabbisogno
effettivo. Il criterio adottato risulta del resto riduttivo e
inidoneo ad aprire l'università a nuove energie. In tal
senso, sollecita la soppressione integrale dell'articolo che determina
solo maggiore precarietà attraverso aggiustamenti talvolta
fantasiosi e comunque sempre a costo zero.
In luogo di un intervento saggio e lungimirante,
l'articolo 3 reca infatti misure confuse e generiche senza chiarire
la missione dell'università e i criteri attraverso cui
conseguirla.
Anche il termine per l'emanazione del decreto legislativo
appare troppo esiguo ed in tal senso raccomanda l'estensione ad
almeno 12 mesi (emendamento 3.45). Inoltre, raccomanda un più
ampio coinvolgimento del CUN e della CRUI, nonché una maggiore
trasparenza delle procedure.
Soffermandosi indi sugli emendamenti più
propositivi, illustra anzitutto il 3.47, che apre maggiori prospettive
per i giovani, e il 3.43, secondo cui i regolamenti elettorali
devono assicurare la rappresentanza di entrambi i sessi tra gli
eletti al fine di non sprecare le grandi energie intellettuali
delle donne.
Il senatore TATO' (AN) illustra gli emendamenti
a sua firma soffermandosi in particolare sul 3.9, relativo agli
assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento, sul 3.8, volto a
sanare una ingiustizia perpetrata a danno degli ex contrattisti
medici, e sul 3.1, teso a far coincidere la presa di servizio
con la nomina in ruolo.
Quanto infine al 3.2, esso è volto a fare
giustizia per i ricercatori universitari confermati esclusi dalla
partecipazione ai concorsi in quanto non ricorrenti. Si tratta,
sottolinea, di norma di equità, rispetto alla quale l'esposizione
economica dello Stato è minima in quanto si tratta di soggetti
ormai prossimi al pensionamento.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi
rinviato.
INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO
Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno
delle sedute già convocate per la settimana in corso è
integrato con l'esame, in sede consultiva, del Documento di programmazione
economico-finanziaria, su cui la Commissione dovrà esprimere
il proprio parere entro giovedì prossimo, 21 luglio.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 16,30.
EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 3 DEL DDL N.
3497
3.44
SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE
Sopprimere l'articolo.
_____________
3.69
ACCIARINI, MODICA, TESSITORE, D'ANDREA, CORTIANA,
MONTICONE, SOLIANI, MANIERI, PAGLIARULO, BETTA, TOGNI, FRANCO
V., PAGANO
Sopprimere l'articolo.
_____________
3.70
TESSITORE, MANIERI, MONTICONE, SOLIANI, BETTA,ACCIARINI,
TOGNI, PAGANO, CORTIANA, PAGLIARULO, FRANCO V., D'ANDREA, MODICA
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 3. - (Inquadramento dei docenti). -
1. I docenti di ogni ordine e grado sono immessi in ruolo in base
alle procedure previste dalla normativa vigente e sono inquadrati
in uno dei settori scientifico-disciplinari così come definiti
dall’articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e successive modificazioni, all’interno di ciascuna
facoltà, nei corsi di laurea triennali, nei corsi di laurea
specialistici o magistrali o nei corsi per la formazione superiore
post-universitaria.
2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati,
in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche delle strutture
di didattica e ricerca, anche in considerazione delle tipologie
e disponibilità delle strutture stesse. Su richiesta dei
docenti e in ragione delle esigenze delle suddette strutture gli
inquadramenti previsti dal comma 1 possono essere rivisti dopo
tre anni di insegnamento.
3. Gli statuti degli atenei possono prevedere
l’inquadramento dei docenti in altre forme di strutture
didattiche e di ricerca, previa delibera degli organi competenti,
adottata con maggioranza qualificata, e in base al parere favorevole
del Consiglio universitario nazionale (CUN). In relazione agli
inquadramenti conseguiti i docenti sono tenuti a garantire adeguati
contenuti e modalità della didattica.
4. Tutti i docenti devono aderire ad un dipartimento,
in base alle competenze disciplinari e in conformità degli
statuti degli atenei e dei connessi regolamenti.
5. La titolarità e il godimento dei fondi
da parte dei docenti di ricerca sono connessi all’inquadramento
in un dipartimento.
6. Alle procedure di chiamate da concorsi o per
trasferimento dei professori ordinari partecipano solo i professori
ordinari; a quelle dei professori associati, soltanto i professori
ordinari ed associati; a quelle dei professori aggregati, i professori
delle tre fasce".
_____________
3.71
MODICA, MANIERI MONTICONE, ACCIARINI, TESSITORE,
CORTIANA, FRANCO V., SOLIANI, PAGANO, D'ANDREA, BETTA, TOGNI
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 3. - (Riordino delle procedure di valutazione
comparativa di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210). - 1. II
ruolo dei professori universitari è articolato in fasce
di professore ordinario, professore associato e professore di
terza fascia. La fascia di professore ordinario e il relativo
titolo corrispondono al più alto grado di maturità
scientifica.
2. II Governo, con uno o più decreti, da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentiti la Conferenza dei rettori delle università
italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN),
e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, riordina le procedure con cui le università provvedono
alla costituzione delle commissioni giudicatrici delle valutazioni
comparative di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive
modificazioni, e alla copertura dei relativi posti di ruolo, sulla
base dei seguenti principi e criteri:
a) le valutazioni comparative sono bandite per
settori scientifico-disciplinari o gruppi di settori scientifico-disciplinari
affini, elencati in apposito decreto ministeriale, in modo che
a ciascun settore o gruppo di settori affini afferiscano non meno
di cinquanta professori ordinari;
b) i professori universitari, distintamente per
fascia e gruppi di settori scientifico-disciplinari affini, provvedono
ogni due anni ad eleggere fra di loro coloro che sono designati
ad assumere il ruolo di valutatori e garanti della valutazione
in tutte le valutazioni comparative che si svolgono nel successivo
biennio in numero pari al venti per cento degli elettori; trascorso
il biennio, i professori interessati non sono più rieleggibili,
nemmeno per settori scientifico-disciplinari diversi, per le due
successive tornate elettorali;
c) i professori universitari eletti ad assumere
il ruolo di valutatori e garanti della valutazione hanno diritto,
a richiesta, ad aver ridotti o sospesi i propri impegni didattici
per il biennio corrispondente;
d) le università, per formare le commissioni
giudicatrici di ciascuna valutazione comparativa, ne sorteggiano
i membri all'interno dei professori eletti di cui alle lettere
precedenti, escludendo comunque i professori dell'ateneo che bandisce
la valutazione comparativa;
e) le commissioni giudicatrici sono tenute ad assicurare
la pubblicità degli atti e l'imparzialità e trasparenza
di giudizio, utilizzando nel proprio lavoro di valutazione criteri
oggettivi omogenei, nonché il parere comparativo sui candidati
o su gruppi di candidati espresso in forma scritta da esperti
internazionali, di cui almeno due stranieri, garantendo loro l'anonimato;
f) ciascuna commissione indica all'università
esclusivamente il candidato giudicato più meritevole a
seguito della valutazione, ferma restando la possibilità
per l'ateneo di non procedere alla sua chiamata con delibera motivata.
3. Per la copertura dei posti dei professori della
terza fascia si applica la procedura di valutazione comparativa
prevista per i ricercatori universitari dalla legge 3 luglio 1998,
n. 210, e successive modificazioni, integrata con lo svolgimento
di una prova didattica. Nelle procedure di valutazione comparativa
per la copertura di posti di professore di prima e seconda fascia
i professori di terza fascia sono esonerati dalla prova didattica.
4. Sono fatte salve le procedure di valutazione
comparativa per posti di professore e ricercatore già bandite
alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2.
I candidati giudicati idonei e non chiamati a seguito di procedure
già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano
l'idoneità per un periodo di quattro anni."
_____________
3.72
FRANCO V., MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO
Alla rubrica sostituire le parole "del reclutamento"
con le seguenti "dello stato giuridico"
_____________
3.73
FRANCO V., MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO
Alla rubrica sostituire le parole "dei professori"
con le seguenti "dei docenti".
Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano,
le parole "dei professori" con le seguenti "dei
docenti".
_____________
3.74
FRANCO V., MODICA, PAGANO, ACCIARINI, TESSITORE
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Allo scopo di procedere al riordino della
disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari
garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni
da svolgere, il Governo è delegato ad adottare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel
rispetto dell’autonomia delle istituzioni universitarie,
uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) il Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari,
procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica
nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per
le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo
in particolare:
1) le procedure e i termini per l’indizione, l’espletamento
e la conclusione dei giudizi idoneativi, assicurando la pubblicità
degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici;
2) l’eleggibilità, ogni due anni,
da parte di ciascun settore scientifico-disciplinare, di una commissione
di sette membri, di cui almeno tre stranieri, con opportune regole
di non immediata rieleggibilità;
3) il mantenimento, in quanto compatibili, delle
disposizioni di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive
modificazioni;
4) la durata dell’idoneità scientifica,
non superiore a cinque anni;
b) i settori scientifico-disciplinari di cui alla
lettera a) sono suscettibili di ridefinizione per riduzione e
accorpamento, salvo che per le discipline più marcatamente
specialistiche;
c) le università bandiscono procedure concorsuali
di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore
aggregato, nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari
di cui alle lettere a) e b);
d) il Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca definisce con proprio decreto le modalità
per la elezione e la composizione delle commissioni giudicatrici
per le procedure concorsuali di cui alla lettera c), nonché
le modalità per la loro indizione ed il loro espletamento,
assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati
dalle commissioni giudicatrici."
____________
3.76
TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO V., MODICA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Allo scopo di procedere al riordino della
disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari
garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni
da svolgere, il Governo è delegato ad adottare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel
rispetto dell’autonomia delle istituzioni universitarie,
uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) il Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari,
procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica
nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per
le fasce dei professori ordinari, e dei professori associati,
stabilendo in particolare:
1) le procedure e i termini per l’indizione, l’espletamento
e la conclusione dei giudizi idoneativi, assicurando la pubblicità
degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici;
2) l’eleggibilità, ogni due anni,
da parte di ciascun settore scientifico-disciplinare, di una commissione
di sette membri, di cui almeno tre stranieri, con opportune regole
di non immediata rieleggibilità;
3) il mantenimento, in quanto compatibili, delle
disposizioni di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive
modificazioni;
4) la durata dell’idoneità scientifica,
non superiore a cinque anni;
b) i settori scientifico-disciplinari di cui alla
lettera a) sono suscettibili di ridefinizione per riduzione e
accorpamento, salvo che per le discipline più marcatamente
specialistiche".
____________
3.75
ACCIARINI, FRANCO V., MODICA, PAGANO, TESSITORE
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Allo scopo di procedere al riordino della
disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari
garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni
da svolgere, il Governo è delegato ad adottare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel
rispetto dell’autonomia delle istituzioni universitarie,
uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) il Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari,
procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica
nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per
le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo
in particolare:
1) le procedure e i termini per l’indizione, l’espletamento
e la conclusione dei giudizi idoneativi, assicurando la pubblicità
degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici;
2) l’eleggibilità, ogni due anni,
da parte di ciascun settore scientifico-disciplinare, di una commissione
di sette membri, di cui almeno tre stranieri, con opportune regole
di non immediata rieleggibilità;
3) il mantenimento, in quanto compatibili, delle
disposizioni di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive
modificazioni;
4) la durata dell’idoneità scientifica,
non superiore a cinque anni".
____________
3.78
ACCIARINI, MODICA, TESSITORE, MONTICONE, BETTA,
PAGLIARULO, CORTIANA, D'ANDREA, TOGNI, SOLIANI, PAGANO, MANIERI,
FRANCO V.
Prima del comma 1, premettere il seguente:
"01. Il ruolo dei professori universitari
comprende le fasce di professore ordinario, professore associato
e professore di terza fascia."
Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sostituire
le parole: "e dei professori associati" con le seguenti:
", dei professori associati e dei professori di terza fascia".
_____________
3.77
MONTICONE, ACCIARINI, MODICA, CORTIANA, BETTA,
TOGNI, SOLIANI, TESSITORE, D'ANDREA, MANIERI, FRANCO V., PAGANO,
PAGLIARULO
Sopprimere il comma 1.
_____________
3.79
FRANCO V., MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO
Al comma 1, alinea, sostituire le parole "al
riordino della disciplina concernente il reclutamento" con
le seguenti "alla riforma dello stato giuridico".
_____________
3.80
FRANCO V., TESSITORE, MODICA, ACCIARINI, PAGANO
Al comma 1, alinea, sostituire le parole "entro
sei mesi" con le seguenti "entro dodici mesi".
_____________
3.45
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE,
Vittoria FRANCO, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO,
TOGNI, MANIERI
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "sei
mesi" con le seguenti: "dodici mesi".
_____________
3.81
MODICA, BETTA, FRANCO V., MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI,
CORTIANA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO, D'ANDREA,
Al comma 1, alinea, sostituire le parole "istituzioni
universitarie" con la seguente: "università".
_____________
3.84
TOGNI, ACCIARINI, SOLIANI, MODICA, CORTIANA, MONTICONE,
BETTA, TESSITORE, D'ANDREA, MANIERI, FRANCO V., PAGANO
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
_____________
3.82
PAGANO, ACCIARINI, FRANCO V., TESSITORE, MODICA
Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
"a) il Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca indica entro il 31 marzo di ciascun anno il numero
di vacanze di posti per ciascun settore scientifico- disciplinare
e ciascuna università evidenziandone le caratteristiche:
ovvero se assenti oppure presenti in forma di contratto, di supplenza,
di mutazione, assegnato per incarico, in base a quanto previsto
dall’articolo 4, comma 3;
a-bis) il Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari,
procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica
nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno in una unica tornata
nazionale, distintamente per le fasce dei professori ordinari
e dei professori associati, stabilendo in particolare:
1) le modalità per definire il numero massimo
di soggetti che possono conseguire l’idoneità scientifica
per ciascuna fascia e per settori disciplinari, pari al fabbisogno,
indicato dalle università e rapportato al numero di posti
vacanti di cui alla lettera a), incrementato di una quota ulteriore
non superiore al 20 per cento, nonchè le procedure e i
termini per l’indizione, l’espletamento e la conclusione
dei giudizi idoneativi, assicurando la pubblicità degli
atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici; per
ciascun settore disciplinare deve comunque essere bandito non
meno di un posto per quinquennio per ciascuna fascia;
2) l’eleggibilità, ogni due anni,
da parte di ciascun settore scientifico-disciplinare, di una lista
di commissari nazionali, con opportune regole di non immediata
rieleggibilità;
3) il mantenimento, in quanto compatibili, delle
disposizioni di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive
modificazioni;
4) la durata dell’idoneità scientifica,
non superiore a quattro anni, e il limite di ammissibilità
ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono
l’idoneità."
____________
3.83
FRANCO V., PAGANO, ACCIARINI, TESSITORE, MODICA
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) il Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca indica entro il 31 marzo di ciascun anno il numero
di vacanze di posti per ciascun settore scientifico- disciplinare
e ciascuna università evidenziandone le caratteristiche:
ovvero se assenti oppure presenti in forma di contratto, di supplenza,
di mutazione, assegnato per incarico, in base a quanto previsto
dall’articolo 4, comma 3;"
____________
3.86
ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, FRANCO V., PAGANO
Al comma 1, lettera a), dopo le parole "per
settori scientifico-disciplinari", aggiungere le seguenti
"o gruppi di settori scientifico-disciplinari affini"
_____________
3.87
ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, FRANCO V., PAGANO
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "entro
il 30 giugno di ciascun anno" con la seguente "annualmente".
_____________
3.46
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE,
Vittoria FRANCO, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO,
TOGNI, MANIERI
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "e
dei professori associati" con le seguenti: ", dei professori
associati e dei professori di terza fascia".
_____________
3.85
TESSITORE, BETTA, MODICA, CORTIANA, MANIERI, MONTICONE,
SOLIANI, ACCIARINI, TOGNI, PAGLIARULO, FRANCO V., PAGANO, D'ANDREA
Al comma 1, lettera a), dopo le parole "professori
associati", aggiungere le seguenti: "e dei professori
aggregati".
_____________
3.88
SOLIANI, FRANCO V., CORTIANA, MONTICONE, BETTA,
TOGNI, ACCIARINI, MODICA, TESSITORE, PAGLIARULO, D'ANDREA, MANIERI,
PAGANO
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere
le lettere c), d) ed e).
____________
3.41
MODICA, SOLIANI, ACCIARINI, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, Vittoria
FRANCO, CORTIANA
Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri 1),
2) 3), 4) e 5) con i seguenti:
"1) che l'idoneità scientifica per
ciascuna fascia e settori disciplinari costituisce titolo per
l'accesso alle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento
nei singoli atenei, di cui alla legge n. 210 del 1998, e non dà
diritto all'immissione in ruolo;
2) le modalità di elezione dei componenti
delle commissioni giudicatrici per gruppi di settori scientifico-disciplinari
affini, nonché le regole di non rieleggibilità;
3) le procedure e i termini per l’indizione,
l’espletamento e la conclusione dei giudizi d'idoneità,
da svolgere presso le università, assicurando la pubblicità
degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici;".
_____________
3.89
TESSITORE, MODICA, MONTICONE, BETTA, ACCIARINI,
CORTIANA, FRANCO V., SOLIANI, PAGANO, MANIERI, D'ANDREA, TOGNI,
PAGLIARULO
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1)
con il seguente:
"1) nelle more dell'attuazione del sistema
disciplinato dalla presente legge, e, in ogni caso, non oltre
tre anni dalla data della sua entrata in vigore, ai ruoli universitari
si accederà mediante procedura di valutazione disciplinata
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, e sulla base dei seguenti
criteri:
a) formazione di liste nazionali di idonei per
ciascuna fascia, determinate da commissioni di valutazione di
area;
b) temporaneità delle suddette liste di
idonei;
c) periodica formulazione delle liste medesime;
d) chiamata diretta da parte delle università
interessate secondo criteri espressi nella loro autonomia e sulla
base di valutazioni di docenti anche non appartenenti alle
università medesime;"
_____________
3.90
MODICA, BETTA, FRANCO V., MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI,
CORTIANA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO, D'ANDREA
Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le
parole da "le modalità" a "nonché".
_____________
3.91
FRANCO V., ACCIARINI, PAGANO, MODICA, TESSITORE
Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le
seguenti parole: "incrementato di una quota ulteriore non
superiore al 20 per cento".
_____________
3.26
ASCIUTTI, relatore
Al comma 1, lettera a), n. 1), sostituire le parole:
"una quota ulteriore non superiore al 20 per cento"
con le seguenti: "una quota non superiore al 100 per cento".
Conseguentemente, alla lettera e), sopprimere il
primo periodo.
___________
3.36
FAVARO
Al comma 1, lettera a), n. 1), sostituire le parole:
"una quota ulteriore non superiore al 20 per cento",
con le seguenti: "una quota non superiore al 40 per cento".
___________
3.92
FRANCO V., ACCIARINI, PAGANO, MODICA, TESSITORE
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le
parole: "al 20 per cento" con le seguenti: "al
15 per cento".
_____________
3.48
SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI
Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le
parole "nonché le procedure e i termini per l'indizione,
l'espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, da svolgere
presso le università, assicurando la pubblicità
degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici".
_____________
3.93
FRANCO V., ACCIARINI, PAGANO, MODICA, TESSITORE
Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole:
"giudizi idoneativi" aggiungere le seguenti: "alla
docenza universitaria"
_____________
3.94
D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, TOGNI, FRANCO V., PAGLIARULO,
CORTIANA, MONTICONE, SOLIANI, MODICA, TESSITORE, PAGANO, MANIERI
Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le
parole da: "da svolgere presso le università"
fino alla fine del numero.
_____________
3.22 (nuovo testo)
VALDITARA, FAVARO
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le
parole: "da svolgere presso le università" con
le seguenti: "da svolgere per ogni settore disciplinare presso
una università individuata secondo modalità stabilite
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca".
_____________
3.95
FRANCO V., MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO
Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole
"assicurando la pubblicità degli atti e" aggiungere
le seguenti "l'imparzialità e la trasparenza".
_____________
3.96
TESSITORE, PAGLIARULO, BETTA, MODICA, MANIERI,
MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO V., SOLIANI, PAGANO,
D'ANDREA
Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le
parole da "per ciascun settore" fino alla fine del numero.
_____________
3.51
D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI
Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le
seguenti parole: "per ciascun settore disciplinare deve comunque
essere bandito non meno di un posto per quinquennio per ciascuna
fascia"
_____________
3.97
PAGANO, FRANCO V., ACCIARINI, MODICA, TESSITORE
Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole:
"per ciascun settore" aggiungere la seguente: "scientifico".
_____________
3.27
ASCIUTTI, relatore
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le
parole "non meno" con la seguente: "almeno".
_____________
3.49
MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la
parola "quinquennio" con "decennio".
_____________
3.98
PAGANO, FRANCO V., ACCIARINI, MODICA, TESSITORE
Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole:
"per ciascuna fascia aggiungere le seguenti: dei professori
ordinari e associati".
_____________
3.50
MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA
Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere infine
le seguenti parole: " , nei limiti delle disponibilità
di bilancio delle singole università"
_____________
3.100
MODICA, D'ANDREA, BETTA, FRANCO V., MANIERI, MONTICONE,
ACCIARINI, CORTIANA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO
Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2),
3), 4), 5).
_____________
3.101
MODICA, BETTA, FRANCO V., MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI,
CORTIANA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO, D'ANDREA
Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2),
3), 4).
_____________
3.28
ASCIUTTI, relatore
Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri 2),
3) e 4), con i seguenti:
"2) l’eleggibilità, per ciascun
settore scientifico disciplinare, di una lista di commissari comprendente
anche professori in quiescenza e docenti designati da atenei dell’Unione
Europea, con opportune regole di non immediata rieleggibilità;
3) la formazione delle commissioni giudicatrici
per ogni tornata di giudizi di idoneità nazionale e per
ciascun settore scientifico disciplinare, mediante sorteggio di
commissari in numero da cinque a nove, ricompresi nelle liste
di cui al n. 2);"
_____________
3.102
PAGANO, FRANCO V., ACCIARINI, MODICA, TESSITORE
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le
parole: "l'eleggibilità" con le seguenti: "le
modalità per l'elezione periodica" e sopprimere le
parole: ", ogni due anni,"
_____________
3.103
PAGANO, FRANCO V., ACCIARINI, MODICA, TESSITORE
Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le
seguenti parole: ", ogni due anni,"
_____________
3.14
VALDITARA, FAVARO
Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere
le seguenti parole: "ogni due anni".
_____________
3.104
FRANCO V., MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le
parole "ogni due anni" con le seguenti "ogni tre
anni"
_____________
3.18
BEVILACQUA
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le
parole: "ogni due anni" con le seguenti: "ogni
anno".
_____________
3.20
EUFEMI
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le
parole: "ogni due anni" con le seguenti: "ogni
anno".
_____________
3.40
VALDITARA, FAVARO
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le
parole: "di una lista di commissari nazionali" con le
seguenti: "di un numero di commissari nazionali pari al doppio
di quelli sorteggiati ai sensi del successivo n. 3)".
_____________
3.105
PAGANO, MODICA, FRANCO V., ACCIARINI, TESSITORE
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le
parole: "con opportune regole di non immediata rieleggibilità"
con le seguenti: "rieleggibili per non più di una
volta".
_____________
3.19
EUFEMI
Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere
in fine il seguente periodo: "L'elettorato attivo e passivo
è costituito dai professori delle due fasce degli ordinari
e degli associati, ad esclusione dei professori fuori ruolo".
_____________
3.106
MANIERI, TESSITORE, MONTICONE, PAGLIARULO, ACCIARINI,
TOGNI, MODICA, CORTIANA, FRANCO V., SOLIANI, PAGANO, BETTA, D'ANDREA
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
_____________
3.107
TESSITORE, MODICA, ACCIARINI, FRANCO V., PAGANO
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3)
con il seguente:
"3) la formazione della commissione nazionale
composta di cinque, sette e nove membri in relazione al numero
di idoneità nazionali da assegnare per ciascun settore
scientifico-disciplinare. I membri della commissione sono individuati
per sorteggio nell'ambito della lista di commissari di cui al
numero 2);"
____________
3.108
FRANCO V., MODICA, PAGANO, ACCIARINI, TESSITORE
Al comma 1, lettera a), numero 3), alle parole:
"la formazione" premettere le seguenti: "le modalità
per"
_____________
3.3
TATO'
Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole:
"ciascuna valutazione comparativa" inserire le seguenti:
"locale per la chiamata di cui all'articolo 4, comma 1".
_____________
3.16
VALDITARA, FAVARO
Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le
parole: "di cinque commissari nazionali" con le seguenti:
"di commissari nazionali in numero da cinque a nove".
_____________
3.110
FRANCO V., MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO
Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire la
parola "cinque" con la seguente "nove"
_____________
3.109
ACCIARINI, MODICA, PAGANO, FRANCO V., TESSITORE
Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire la
parola: "cinque" con la seguente: "sette"
_____________
3.15
VALDITARA, FAVARO
Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere
le parole da: ", con esclusione" fino a: "procedura
concorsuale".
_____________
3.111
TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO, MODICA, FRANCO V.
Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere infine
le seguenti parole: "e di quelli che hanno pubblicazioni
insieme ai candidati"
____________
3.29
ASCIUTTI, relatore
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
_____________
3.17
VALDITARA, FAVARO
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
_____________
3.112
ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, PAGANO, FRANCO V.
Al comma 1, lettera a), numero 4), sopprimere le
seguenti parole: ", in quanto compatibili,".
_____________
3.113
ACCIARINI, FRANCO V., PAGANO, MODICA, TESSITORE
Al comma 1, lettera a), dopo il punto 4) aggiungere
il seguente:
"4 bis) la definizione, per ciascun settore
scientifico-disciplinare, da parte del Comitato di indirizzo per
la valutazione della ricerca, dei requisiti minimi della produzione
scientifica dei candidati, da possedere per l’ammissione
al giudizio idoneativo;".
____________
3.114
MODICA, D'ANDREA, BETTA, FRANCO V., MANIERI, MONTICONE,
ACCIARINI, CORTIANA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).
_____________
3.115
ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, PAGANO, FRANCO V.
Al comma 1, lettera a), numero 5), sopprimere le
seguenti parole: "non superiore a quattro anni,"
_____________
3.116
PAGANO, FRANCO V., MODICA, ACCIARINI, TESSITORE
Al comma 1, lettera a), numero 5), sostituire le
parole "a quattro anni" con le seguenti "a cinque
anni".
_____________
3.117
MONTICONE, MODICA, D'ANDREA, BETTA, FRANCO V.,
MANIERI, ACCIARINI, CORTIANA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE,
TOGNI, PAGANO
Al comma 1, lettera a), numero 5), sopprimere le
parole da "e il limite" a "non conseguono l’idoneità".
_____________
3.118
ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, PAGANO, FRANCO V.
Al comma 1, lettera a), numero 5), sopprimere le
seguenti parole: ", avendovi partecipato,"
_____________
3.6
TATO'
Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente
numero:
"5-bis) l’esonero dalla prova didattica,
ove prevista, per i candidati che l’abbiano già sostenuta
o che abbiano avuto in almeno tre anni accademici la responsabilità
didattica di un insegnamento nei corsi di studi di cui all’articolo
1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e all’articolo 3
del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca 3 novembre 1991, n. 509, anche per supplenza o
affidamento a titolo gratuito;"
_____________
3.30
ASCIUTTI, relatore
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
_____________
3.158
VALDITARA, FAVARO
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
_____________
3.119
TESSITORE, BETTA, MODICA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI,
TOGNI, CORTIANA, SOLIANI, D'ANDREA, PAGANO, PAGLIARULO, FRANCO
V.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
_____________
3.120
ACCIARINI, FRANCO V., PAGANO, TESSITORE, MODICA
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) i settori scientifico-disciplinari di
cui alla lettera a) sono suscettibili di ridefinizione per riduzione
e accorpamento, salvo che per le discipline più marcatamente
specialistiche, al massimo sei mesi prima dell’indizione
della prima tornata dei giudizi idoneativi, di cui alla lettera
a);"
____________
3.121
FRANCO V. , MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO
Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti
parole: "di cui alla lettera a)".
_____________
3.122
FRANCO V., MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole "per
riduzione e accorpamento".
_____________
3.52
BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti
parole: " , salvo che per le discipline più marcatamente
specialistiche".
_____________
3.123
TESSITORE, PAGANO, MODICA, ACCIARINI, FRANCO V.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole "salvo
che per le discipline più marcatamente specialistiche".
___________
3.124
FRANCO V. , MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO
Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti
parole:"più marcatamente".
_____________
3.125
PAGANO, FRANCO V., MODICA, ACCIARINI, TESSITORE
Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola "marcatamente".
____________
3.53
BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, il
seguente periodo: ". I provvedimenti di ridefinizione sono
adottati dal Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca previo parere vincolante del CUN".
_____________
3.126
BETTA, MODICA, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO,
D'ANDREA, FRANCO V., MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA,
PAGLIARULO
Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) ed e).
_____________
3.127
MODICA, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO, D'ANDREA,
BETTA, FRANCO V., MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, PAGLIARULO
Al comma 1, sostituire le lettere c), d) ed e)
con le seguenti:
"c) le modalità con cui le università
reclutano professori ordinari o associati mediante procedure di
valutazione comparativa regolate dai propri statuti e regolamenti,
prevedendo comunque che l’accesso a tali procedure sia riservato
ai soggetti in possesso dell’idoneità scientifica
nazionale e che le commissioni giudicatrici siano composte mediante
sorteggio da liste di commissari nazionali eletti ogni due anni
da parte dei professori di ciascun settore scientifico-disciplinare
e non immediatamente rieleggibili, con esclusione degli eventuali
commissari nazionali appartenenti all’ateneo che bandisce
la procedura;
c-bis) le modalità e le procedure con cui
le università promuovono professori già in servizio
presso l’ateneo da una fascia alla successiva, prevedendo
comunque che tali promozioni siano riservate ai soggetti in possesso
dell’idoneità scientifica nazionale."
____________
3.42
SOLIANI, MODICA, ACCIARINI, D'ANDREA, TESSITORE,
MONTICONE, Vittoria FRANCO, CORTIANA
Al comma 1, sostituire le lettere c), d) ed e)
con le seguenti:
"c) le commissioni giudicatrici delle procedure
di valutazione comparativa di cui alla legge n. 210 del 1998 sono
nominate da ciascun ateneo mediante sorteggio effettuato su liste
di valutatori nazionali eletti ogni tre anni, per ciascun gruppo
di settori scientifico-disciplinari affini, tra i professori dei
medesimi gruppi, con esclusione dei professori dell'ateneo che
ha bandito la procedura;
c-bis) i valutatori nazionali non sono immediatamente
rieleggibili;"
_____________
3.54
SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
_____________
3.128
TOGNI, TESSITORE, BETTA, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI,
MANIERI, CORTIANA, MODICA, FRANCO V., SOLIANI, PAGANO, PAGLIARULO
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
_____________
3.129
PAGLIARULO, MODICA, TOGNI, MONTICONE, CORTIANA,
ACCIARINI, TESSITORE, FRANCO V., SOLIANI, D'ANDREA, PAGANO, MANIERI,
BETTA
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
"c) nell'ambito del piano programmatico di
investimenti e dei relativi finanziamenti, è realizzato
un programma straordinario per il reclutamento, nel primo triennio
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge,
di 6.000 professori universitari di terza fascia in aggiunta al
fabbisogno programmato dalle università per il medesimo
periodo, in ragione di 2.000 posti per ciascun anno;"
_____________
3.130
TESSITORE, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, MANIERI,CORTIANA,
FRANCO V., MODICA, SOLIANI, PAGANO, D'ANDREA, BETTA
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
"c) le strutture competenti, in fase di prima
attuazione della presente legge, e in ogni caso non oltre la seconda
tornata dei giudizi concorsuali, sono tenute a dare precedenza
alla richiesta di bandi di concorso per le discipline coperte
da professori associati, se trattasi di concorsi per professori
ordinari, o da professori aggregati, se trattasi di concorsi per
professore associato. Tali deliberazioni, da adottare con specifica
motivazione attinente alle esigenze didattiche delle strutture
universitarie, sono approvate dal senato accademico della sede
richiedente."
_____________
3.131
PAGANO, FRANCO V., MODICA, ACCIARINI, TESSITORE
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole "pari
al 25 per cento".
_____________
3.37
ASCIUTTI, relatore
Al comma 1, lettera c), sostituire la parola:
"25" con la seguente: "15".
_____________
3.132
PAGANO , FRANCO V. , MODICA, ACCIARINI, TESSITORE
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "pari
al 25 per cento" con le seguenti: "pari al 20 per cento".
_____________
3.159
BALBONI
Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: "pari
al 25 per cento" con le seguenti: "pari ad un terzo".
_____________
3.4
TATO'
Al comma 1, lettera c), sostituire la parola:
"25" con la seguente: "35".
_____________
3.57
D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI
Al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole
"25 per cento" con le seguenti: "50 per cento".
_____________
3.5
TATO'
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "numero
1)" inserire le seguenti: "e comunque di non meno di
una unità,".
_____________
3.59
BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, alla lettera c), sopprimere le parole
"o in settori affini".
_____________
3.31
ASCIUTTI, relatore
Al comma 1, lettera c) aggiungere infine le seguenti
parole: "con una priorità per i settori scientifico-disciplinari
che non abbiano bandito concorsi negli ultimi cinque anni".
____________
3.24
PONZO, IOANNUCCI
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
"c-bis) sono stabiliti i criteri e le modalità
per riservare, nei giudizi di idoneità per la fascia dei
professori associati, una quota pari al 20 per cento aggiuntiva
rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai
ricercatori con un’anzianità di servizio non inferiore
a 18 anni, maturata nell’insegnamento di materie ricomprese
nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso
o in settori affini;"
_____________
3.55
MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
_____________
3.133
MANIERI, ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, D'ANDREA,
MONTICONE, TOGNI, PAGLIARULO, BETTA, CORTIANA, SOLIANI, PAGANO,
FRANCO V.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
_____________
3.13
GRECO
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
"d) nelle prime quattro tornate dei giudizi
di idoneità per la fascia di professori associati è
riservata una quota del 50 per cento. I ricercatori confermati,
che abbiano maturato almeno un quinquennio di incarico di insegnamento
nell'anno accademico 2004-2005, possono accedere al ruolo di professore
associato (stesso settore disciplinare di insegnamento) previo
superamento di una prova idoneativa sulle attività didattiche
e scientifiche pubblicamente documentate. La prova idoneativa
può essere ripetuta, se effettuata con esito non positivo,
a distanza di due anni. La commissione per le prove idoneative
a professore associato è composta da un professore ordinario,
proposto dalla facoltà di appartenenza, un professore ordinario
e un professore associato sorteggiati a sorte dal CUN".
_____________
3.134
TESSITORE, BETTA, MODICA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI,
TOGNI, CORTIANA, FRANCO V., SOLIANI, PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
"d) le università, assicurando con
proprie disposizioni idonee procedure di valutazione comparativa
e la pubblicità degli atti, possono stipulare con laureati
che abbiano conseguito il dottorato di ricerca o titolo equipollente
in Italia o all'estero, contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento.
I titolari del contratto, oltre all'attività di ricerca,
svolgono esercitazioni, seminari, attività di orientamento,
di tutorato e assistenza didattica agli studenti sotto la guida
dei responsabili dei corsi di studio. I contratti sono disciplinati
dalle disposizioni del presente comma. Hanno durata triennale
e sono successivamente rinnovabili, anche annualmente, per non
più di tre anni, previa valutazione positiva dell'attività
svolta. I contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso
al ruolo dei professori universitari. Non è ammesso il
cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne
quelle concesse da istituzioni nazionali, comunitarie od estere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, attività
di ricerca e di avviamento all'insegnamento dei titolari del contratto.
Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può
essere collocato in aspettativa senza assegni. Il trattamento
economico è pari a quello in atto per i ricercatori confermati.
Il numero dei contratti è determinato da ciascuna università
nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Dall'anno
accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono abolite le borse di studio di cui all'articolo 4 della
legge 30 novembre 1989, n. 398, e gli assegni di ricerca di cui
all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Per la stipula dei contratti di cui al presente comma le università
utilizzano anche le risorse finanziarie di cui all'articolo 5
della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive modificazioni
e integrazioni, già destinate al cofinanziamento degli
assegni di ricerca da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca. Nei cinque anni successivi alla data di entrata
in vigore della presente legge, possono concorrere alla stipula
dei contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento anche
i titolari, per almeno un biennio, degli assegni di ricerca di
cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449. Nell'ambito del piano programmatico di investimenti di cui
all'articolo 1, commi 3 e 4, e dei relativi finanziamenti è
realizzato un programma straordinario per la stipula, nel primo
triennio accademico successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge, di almeno 6.000 contratti di ricerca e di
avviamento l'insegnamento per giovani studiosi, in ragione di
almeno 2.000 contratti per ciascun anno. I titolari di contratti
sono tenuti a compilare ogni trimestre un registro delle attività
svolte, che va consegnato alle autorità competenti, obbligatoriamente
alla fine di ciascun anno accademico. In mancanza si darà
luogo a procedura di annullamento del contratto. I contratti,
in conformità dei regolamenti predisposti dai singoli atenei,
contengono necessariamente le indicazioni relative all'impegno
temporale richiesto per l'assolvimento dei compiti assegnati mediante
le procedure contrattuali."
_____________
3.135
CORTIANA, FRANCO V., ACCIARINI, BETTA, TOGNI, PAGLIARULO,
MONTICONE, SOLIANI, MODICA, TESSITORE, PAGANO, D'ANDREA, MANIERI
Al comma 1, lettera d), sopprimere il primo periodo.
_____________
3.137
PAGANO , FRANCO V. , MODICA, ACCIARINI, TESSITORE
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da:
"nelle prime quattro" fino a: "è riservata"
con le seguenti: "sono stabiliti i criteri e le modalità
per riservare".
_____________
3.58
MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA
Al comma 1, alla lettera d), sostituire la parola
"quattro" con la seguente: "due".
_____________
3.7
TATO'
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "professori
associati" inserire le seguenti: "e per la fascia dei
professori ordinari".
_____________
3.138
PAGANO, MODICA, FRANCO V., ACCIARINI, TESSITORE
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole "del
15 per cento".
_____________
3.60
BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole "15
per cento" con le seguenti: "5 per cento".
_____________
3.61
SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole "15
per cento" con le seguenti: "10 per cento".
_____________
3.139
PAGANO, FRANCO V. , MODICA, ACCIARINI, TESSITORE
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: "15
per cento" con le seguenti: "10 per cento".
_____________
3.160
BALBONI
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: "quota
del 15 per cento" con le seguenti: "quota pari ad un
terzo".
_____________
3.136
ACCIARINI, MODICA, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO,
D'ANDREA, BETTA, FRANCO V., MANIERI, MONTICONE, CORTIANA, PAGLIARULO
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole "ai
professori incaricati stabilizzati e".
_____________
3.32
ASCIUTTI, relatore
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "professori
incaricati stabilizzati" inserire le seguenti: ", agli
assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento".
_____________
3.9
TATO'
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "professori
incaricati stabilizzati" inserire le seguenti: ", agli
assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento".
_____________
3.23
VALDITARA, FAVARO
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "professori
incaricati stabilizzati" inserire le seguenti: ", agli
assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento".
_____________
3.62
D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole "almeno
tre anni" con le seguenti: "almeno cinque anni".
_____________
3.63
MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA
Al comma 1, lettera d), sopprimere l'ultimo periodo.
_____________
3.21
VALDITARA, FAVARO
Al comma 1, lettera d) sopprimere l'ultimo periodo.
_____________
3.140
SOLIANI, MODICA, TESSITORE, TOGNI, PAGANO, D'ANDREA,
BETTA, FRANCO V., MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, PAGLIARULO
Al comma 1, lettera d) sopprimere l’ultimo
periodo.
_____________
3.64
MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole "dell'1
per cento" con le seguenti: "dello 0,5 per cento".
_____________
3.8
TATO'
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole:
"tecnici laureati" con le seguenti: "ricercatori
universitari ex contrattisti medici e ai tecnici laureati".
_____________
3.56
BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
_____________
3.141
TESSITORE, D'ANDREA, BETTA, SOLIANI, TOGNI, MANIERI,
MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, FRANCO V., PAGANO, MODICA, PAGLIARULO
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
_____________
3.33
FAVARO
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
"e) nelle prime quattro tornate dei giudizi
di idoneità per la fascia dei professori associati di cui
alla lettera a), numero 1), l’incremento del numero massimo
di soggetti che possono conseguire l’idoneità scientifica
rispetto al fabbisogno indicato dalle università è
pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno. Ai fini della chiamata
degli idonei da parte delle università, una quota fino
al 30 per cento delle risorse disponibili nei bilanci delle università
stesse per le cessazioni dai rispettivi ruoli dei professori e
dei ricercatori universitari è utilizzata, per un quadriennio
a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
adottato in attuazione delle disposizioni di cui al presente comma,
al finanziamento dei differenziali stipendiali tra il trattamento
retributivo medio dei ricercatori confermati e quello dei professori
associati. Nell’ambito della programmazione, per i successivi
otto anni alla data di entrata in vigore della presente legge,
gli atenei assicurano la possibilità di attivare procedure
per la copertura di posti di professore associato, di cui all’articolo
4, comma 1, per una percentuale non inferiore al 50 per cento
del numero dei titolari dei contratti di ricerca ai sensi dell’articolo
4, comma 6, attivi da più di tre anni".
_____________
3.47
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE,
Vittoria FRANCO, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO,
TOGNI, MANIERI
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
"e) sono stabiliti i criteri e le modalità
per riservare, nelle prime tre tornate concorsuali per professore
di terza fascia, all'interno della programmazione degli atenei,
una quota almeno pari al 40 per cento dei posti da bandire per
le valutazioni dei dottori di ricerca titolari di contratti di
ricerca e di insegnamento, nonché di assegni e di borse
post-dottorato".
_____________
3.142
CORTIANA, MODICA, ACCIARINI, PAGLIARULO, BETTA,
TOGNI, FRANCO V., MONTICONE, SOLIANI, TESSITORE, PAGANO, D'ANDREA,
MANIERI
Al comma 1, lettera e), sopprimere il primo periodo.
_____________
3.67
BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera e), sopprimere il primo periodo.
_____________
3.65
BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera e), primo periodo, sostituire
le parole "quattro" con le seguenti: "due".
_____________
3.66
BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera e), primo periodo, sostituire
le parole "100 per cento" con le seguenti: "25
per cento".
_____________
3.143
MODICA, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO, D'ANDREA,
BETTA, FRANCO V., MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, PAGLIARULO
Al comma 1, lettera e) sopprimere il secondo periodo.
_____________
3.11
EUFEMI
Al comma 1, lettera e), secondo periodo, dopo le
parole: "da parte delle università" inserire
le seguenti: "con priorità agli idonei già
tali alla data di entrata in vigore della presente legge".
_____________
3.144
FRANCO V., PAGANO, MODICA, ACCIARINI, TESSITORE
Al comma 1, lettera e), secondo periodo, sopprimere
le parole "pari al 30 per cento".
_____________
3.12
EUFEMI
Al comma 1, lettera e), secondo periodo, sostituire
le parole: "al 30 per cento" con le seguenti: "al
50 per cento".
_____________
3.145
BETTA, MODICA, CORTIANA, MONTICONE, ACCIARINI,
TESSITORE, D'ANDREA, MANIERI FRANCO V., TOGNI, SOLIANI, PAGANO
Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le parole:
"e al finanziamento del costo medio dei professori associati
nel caso di chiamata di idonei non strutturati o strutturati in
altro ateneo".
_____________
3.34
FAVARO
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
"e-bis) nelle prime due tornate dei giudizi
di idoneità per la fascia dei professori ordinari di cui
alla lettera a), n. 1, l’incremento del numero massimo di
soggetti che possano conseguire l’idoneità scientifica
rispetto al fabbisogno indicato dalle università è
pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno."
_____________
3.43
SOLIANI, MODICA, ACCIARINI, D'ANDREA, TESSITORE,
MONTICONE, Vittoria FRANCO, CORTIANA
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
"e-bis) i regolamenti elettorali devono assicurare
la rappresentanza di entrambi i sessi tra gli eletti;"
_____________
3.146
TOGNI, TESSITORE, PAGLIARULO, BETTA, SOLIANI, D'ANDREA,
MONTICONE, ACCIARINI, MANIERI, CORTIANA, FRANCO V., PAGANO, MODICA
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
"e-bis) la revisione della normativa concorsuale
al fine di differenziare le procedure per il reclutamento e quelle
relative al passaggio tra le diverse fasce del ruolo dei professori
universitari".
_____________
3.99
MODICA, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA,
TESSITORE, BETTA, MANIERI, FRANCO V., SOLIANI, PAGANO, D'ANDREA,
PAGLIARULO
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
"1-bis. I decreti legislativi di cui
al presente articolo devono essere corredati del parere del CUN
prima di essere trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari
per acquisire il parere favorevole necessario alla loro pubblicazione"
_____________
3.1
TATO'
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
"1-bis. All'articolo 50 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è
aggiunto alla fine il seguente comma:
'La data di presa in servizio dei professori associati
ammessi alla seconda tornata dei giudizi di idoneità ai
sensi della sentenza della Corte Costituzionale 13 luglio 1989,
n. 397, deve intendersi coincidente ad ogni effetto con la data
della nomina in ruolo'.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 1-bis, valutato in euro 750.000 a decorrere dall'anno 2005,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo
speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1-bis, anche
ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera 1-quater, della medesima
legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7,
secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima
dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui
al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati da apposite relazioni illustrative. Il Ministro dell'economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
_____________
3.147
TOGNI, PAGANO, D'ANDREA, MANIERI, ACCIARINI, BETTA,
FRANCO V., CORTIANA, MONTICONE, SOLIANI, MODICA, PAGLIARULO, TESSITORE
Sopprimere il comma 2.
_____________
3.35/1
FAVARO
All'emendamento 3.35, comma 2-bis, aggiungere
infine le seguenti parole: "ovvero di 'elevate professionalità'
".
____________
3.35
ASCIUTTI, relatore
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
"2. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, per la copertura dei posti di professore
ordinario e professore associato sono bandite esclusivamente le
procedure di cui al comma 1, lettera a). Sono fatte salve le procedure
di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore
già bandite alla data di entrata in vigore della presente
legge. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito
di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati,
conservano l’idoneità per un periodo di cinque anni
dal suo conseguimento.
2-bis. Per la copertura dei posti di ricercatore
sono bandite fino al 30 settembre 2013 le procedure di cui alla
legge 3 luglio 1998, n. 210. In tali procedure sono valutati come
titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività
svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi
dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, o di borsisti post-dottorato ai sensi della legge 30 novembre
1989, n. 398, nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo
4, comma 6, della presente legge".
______________
3.150
MANIERI, MODICA, TESSITORE TOGNI, PAGANO, D'ANDREA,
ACCIARINI, BETTA, FRANCO V., PAGLIARULO, CORTIANA, MONTICONE,
SOLIANI
Al comma 2, sopprimere il primo periodo.
_____________
3.148
ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO, FRANCO V., MODICA
Al comma 2, sostituire il primo periodo con il
seguente: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono bandite esclusivamente le procedure di cui
al comma 1, lettera a), ed i concorsi per posti di ricercatore."
____________
3.149
TESSITORE, MODICA, ACCIARINI, FRANCO V., PAGANO
Al comma 2, sostituire il primo periodo con il
seguente: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono bandite esclusivamente le procedure di cui
al comma 1, lettere a) e c)."
____________
3.38
BEVILACQUA
Al comma 2, primo periodo sostituire le parole:
"della presente legge" con le seguenti: "dei decreti
legislativi di cui al presente articolo"
_____________
3.151
PAGLIARULO, MANIERI, ACCIARINI, MODICA, MONTICONE,
TESSITORE, BETTA, CORTIANA, FRANCO V., SOLIANI, PAGANO, TOGNI,
D'ANDREA
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
"della presente legge" con le seguenti: "dei decreti
legislativi di cui al comma 1".
_____________
3.152
TESSITORE, MODICA, PAGANO, FRANCO V., ACCIARINI
Al comma 2, primo periodo, sopprimere la seguente
parola: "esclusivamente".
_____________
3.153
MODICA, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO, D'ANDREA,
BETTA, FRANCO V., MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, PAGLIARULO
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "al
comma 1, lettera a)" aggiungere le seguenti: "nonché
le procedure di valutazione bandite dalle singole università
per reclutare nuovi professori o per promuovere professori già
in servizio presso l’ateneo."
_____________
3.68
MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, infine,
le seguenti parole: "oltre a quelle per ricercatore universitario,
secondo la disciplina vigente."
_____________
3.25
FAVARO
Al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo
con i seguenti : "Sono fatte salve le procedure di valutazione
comparativa per posti di professore già bandite alla medesima
data. Per i ricercatori, le procedure di valutazione comparativa
saranno invece fatte salve se bandite entro i prossimi quattro
anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge".
_____________
3.39
BEVILACQUA
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:"e
ricercatore".
_____________
3.154
PAGANO, TESSITORE, MODICA, FRANCO V., ACCIARINI
Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: "di
procedure già espletate" aggiungere le seguenti: "alla
data di entrata in vigore della presente legge"
_____________
3.155
ACCIARINI, TESSITORE , MODICA, PAGANO, FRANCO V.
Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: "i
cui atti sono approvati" aggiungere le seguenti: "prima
della data di entrata in vigore della presente legge".
_____________
3.10
TATO'
Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: "conseguimento"
inserire le seguenti: ", periodo automaticamente prorogato
durante l’appartenenza ai ruoli ad esaurimento di cui alla
presente legge".
_____________
3.2
TATO'
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
"2-bis. A domanda sono ammessi a partecipare
ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nella fascia
di professore associato i ricercatori universitari confermati
di cui alle lettere a), f) e i) dell'articolo 58 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a tutt'oggi
in servizio, che abbiano maturato un'anzianità giuridica
superiore a 15 anni, un'attività di docenza superiore a
5 anni e che abbiano prodotto attività di ricerca scientifica
opportunamente attestata dai presidi di facoltà o, comunque,
risultante da pubblicazioni e lavori originali, anche se realizzati
in collaborazione con altri studiosi.
2-ter. Per i destinatari dei provvedimenti di cui
al comma 1, i giudizi di idoneità, da svolgersi in due
successive tornate, di cui la seconda per chi non superi la prima,
sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca scientifica.
2-quater. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 2-bis, valutato in euro 2.000.000, a decorrere dall'anno
2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo
speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
2-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2-bis
anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da
assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera 1-quater,
della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo
7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima
dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui
al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati da apposite relazioni illustrative. Il Ministro dell'economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
_____________
3.156
MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE,
ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO V., PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. E' abrogato il comma 10 dell'articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n.
117".
____________
3.157
MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE,
ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO V., PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
"2-bis. Fino al 31 dicembre 2015 le università
sono autorizzate ad assumere ricercatori universitari a tempo
indeterminato a carico dei rispettivi bilanci, sulla base di procedure
di valutazione comparativa regolate dagli statuti e dai regolamenti
degli atenei. I ricercatori universitari mantengono lo stato giuridico
e il trattamento economico vigenti."
____________
3.0.1.
PONZO, IOANNUCCI
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
"Art. 3-bis. (Inquadramento dei ricercatori
nel ruolo di professori associati) - 1. I ricercatori, che siano
stati incaricati di insegnamento per più di sette anni
nello stesso settore scientifico-disciplinare, o in settori affini,
sono inquadrati nel ruolo di professori associati anche in soprannumero
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, fino a conseguimento
della conferma triennale".
_____________
3.0.2
TESSITORE, SOLIANI, MANIERI, MONTICONE, MODICA,
ACCIARINI, TOGNI, PAGANO, CORTIANA, BETTA, FRANCO V., D'ANDREA,
PAGLIARULO
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
"Art. 3-bis. - (Compiti dei docenti). 1. I
docenti inquadrati nei corsi di laurea triennale sono tenuti allo
svolgimento di non meno di sessanta ore annuali di lezioni cattedratiche
e di sessanta ore annuali di esercitazioni. Le sessanta ore di
esercitazione possono essere ridotte nella misura del 50 per cento
quando ai docenti venga affidato un secondo corso di insegnamento
o un secondo modulo didattico.
2. I docenti inquadrati nei corsi di laurea specialistici
o magistrali sono tenuti allo svolgimento di non meno di sessanta
ore annuali di lezioni cattedratiche e di trenta ore annuali per
attività seminariali.
3. I docenti inquadrati nei corsi di formazione
superiore post-universitaria sono tenuti allo svolgimento di non
meno di sessanta ore annuali di attività seminariali.
4. Tutti i docenti sono inoltre tenuti a documentare
non meno di trecento ore di attività connesse agli obblighi
didattici.
5. I docenti inquadrati in corsi di formazione
post-universitaria devono dedicare adeguato impegno, da quantificare
documentariamente, per favorire l’apprendimento dei metodi
della ricerca scientifica o l’acquisizione delle capacità
necessarie al rigoroso svolgimento delle attività produttive
da parte dei giovani.
6. Tutti i docenti sono tenuti alla partecipazione
agli organi collegiali previsti dagli statuti degli atenei di
appartenenza.
7. L’attività dei docenti è
documentata da un registro annuale, predisposto da ciascun ateneo
in conformità ai propri statuti e regolamenti, da consegnare
alle autorità accademiche competenti entro il 31 dicembre
di ciascun anno. La mancata consegna di tale registro comporta
l’irrogazione delle sanzione della censura. Il rettore e
i presidi di facoltà possono chiedere, in qualsiasi momento,
l’esibizione del suddetto registro.
8. I docenti possono godere di periodi di congedo
retribuito per lo svolgimento di attività di ricerca e
o di didattica presso istituzioni universitarie o di ricerca italiane
e straniere diverse da quelle di appartenenza, su conforme parere
della struttura in cui risultano inquadrati e compatibilmente
con le esigenze didattiche e di ricerca di queste ultime. Tali
periodi possono essere utilizzati per non più di due anni
ogni decennio.
9. I docenti, previa delibera adottata congiuntamente
dalle strutture di governo delle sedi interessate, possono svolgere
periodi di attività didattiche e di ricerca presso sedi
universitarie italiane e straniere, legate tra loro da rapporti
convenzionali."
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3.0.3
TESSITORE, MANIERI, MONTICONE, D'ANDREA SOLIANI,
TOGNI, BETTA, CORTIANA, FRANCO V., PAGANO, MODICA, ACCIARINI,
PAGLIARULO
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
"Art. 3-bis. - (Ruolo dei docenti). 1. Il
ruolo dei docenti universitari prevede le seguenti figure:
a) professore ordinario, inquadrato nella prima
fascia;
b) professore associato, inquadrato nella seconda
fascia;
c) professore aggregato, inquadrato nella terza
fascia.
2. Ai suddetti ruoli si accede mediante procedure
di valutazione le cui modalità sono stabilite con decreto
ministeriale, da adottare su parere delle Commissioni parlamentari
competenti sulla base dei seguenti criteri:
a) le procedure concorsuali sono bandite con decreto
del Rettore della sede richiedente, che lo comunica al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'accertamento
delle condizioni di legittimità e la conseguente pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale;
b) il giudizio delle Commissioni concorsuali di
valutazione si conclude con la proclamazione di un solo vincitore
per ciascun posto messo a concorso. Il vincitore è votato
all'interno di una terna di idonei precedentemente definita dalla
Commissione;
c) le commissioni concorsuali sono composte di
cinque membri, dei quali uno nominato dalla sede che ha bandito
il concorso, eletto con maggioranza qualificata dalla struttura
collegiale competente. Tali docenti devono appartenere al settore
scientifico-disciplinare per il quale si richiede il concorso
o a settore dichiarati affini. Essi possono appartenere anche
a sede universitaria diversa da quella che ha richiesto il bando.
Gli altri quattro componenti della commissione sono eletti dai
docenti appartenenti al settore scientifico-disciplinare a cui
si riferisce il concorso bandito. Per risultare eletti è
necessario conseguire la maggioranza qualificata degli aventi
diritto al voto. Se dopo la prima votazione non si completa la
composizione della Commissione, i votanti sono integrati con gli
appartenenti a settori scientifico-disciplinare affini, in base
a delibera del CUN;
d) nessun settore scientifico-disciplinare chiamato
ad eleggere le Commissioni concorsuali può avere un numero
di elettori inferiori a cinquanta. In tale ipotesi l'elettorato
attivo è integrato con i docenti di settori affini.
3. Le affinità di cui al comma 2, lettere
a), b), c) e d), sono stabilite con decreto ministeriale su conforme
parere del CUN. Le affinità tra i settori scientifico-disciplinari
sono definite dal CUN prescindendo dalle procedure concorsuali
in ogni caso prima dei bandi. Tali affinità possono essere
modificate solo in ipotesi di modificazione dei settori scientifico-disciplinari.
4. I docenti che abbiano fatto parte di una commissione
concorsuale non possono far parte di analoghe commissioni per
procedure concorsuali immediatamente seguenti, neppure in qualità
di componenti designati dalle strutture competenti di cui al comma
2, lettera c).
5. L'università che ha emanato il bando
può, con motivata deliberazione da assumere con la
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, non procedere
alla chiamata del vincitore, quando il suo profilo scientifico
non risponda alle comprovate esigenze didattiche e scientifiche
della facoltà. In tale caso la facoltà può
chiedere l'indizione di una nuova procedura valutativa
qualora non assuma la deliberazione di chiamata o lasci trascorrere
inutilmente il termine dei sessanta giorni di cui al presente
comma. Tale rinnovata richiesta di bando per il medesimo settore
scientifico disciplinare può essere assunta solo dopo
che siano trascorsi due anni dall'accertamento della regolarità
formale degli atti relativi alla procedura di valutazione non
utilizzata dalla facoltà proponente. Il vincitore della
procedura comparativa relativa a posti di professore associato
e ordinario, salvo il caso di rinuncia, ha titolo alla nomina
in ruolo da parte delle università italiane entro il termine
di tre anni decorrente dalla data di accertamento della regolarità
formale degli atti della commissione che lo ha proposto.
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