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SENATO DELLA REPUBBLICA

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MARTEDÌ 19 LUGLIO 2005
411ª Seduta (pomeridiana)

Documenti allegati:

Emendamenti all'art. 3

Integrazione all'ordine del giorno

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

Interviene il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ricevuto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(3497) Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari, approvato dalla Camera dei deputati

(604) TESSITORE ed altri. - Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo

(692) COMPAGNA. - Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università

(850) EUFEMI ed altri. - Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria

(946) ASCIUTTI ed altri. - Nuovi doveri e nuovi diritti dei professori universitari

(1091) GABURRO ed altri. - Norme in materia di concorsi per professori universitari

(1137) BUCCIERO. - Norme in materia di nomina a professore universitario associato

(1150) Tommaso SODANO ed altri. - Provvedimenti urgenti per l'istituzione della terza fascia docente

(1163) FRAU. - Modifica all' articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della qualifica di ricercatore universitario confermato

(1416) TESSITORE ed altri. - Norme sullo stato giuridico della docenza universitaria

(1764) CUTRUFO. - Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore associato di seconda fascia

(1920) VALDITARA ed altri. - Disposizioni recanti modificazioni allo stato giuridico dei professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del ricercatore universitario a contratto

(2827) TATO' e DANZI. - Norme in materia di idoneità a professore associato

(2856) BUCCIERO e SPECCHIA. - Norme interpretative dell' articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall' articolo 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 e dell' articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativo all' ulteriore permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario

(3127) TATO'. - Norme in materia di idoneità e inquadramento nel ruolo di professore associato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 14 luglio scorso, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - era iniziata l'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Il senatore TESSITORE (DS-U) tiene a precisare che nel suo intervento svolto nella precedente seduta, con il quale stigmatizzava l'avvenuta diffusione, ad opera degli Uffici del Ministero dell'istruzione, delle proposte emendative a firma del Presidente relatore, aveva esplicitamente qualificato la prassi mediatica seguita dal ministro Moratti come tenace quanto vano tentativo di comunicare agli ignari le presunte "magnifiche sorti e progressive" del suo Ministero. Si tratta infatti di una citazione che egli ritiene doveroso precisare per riguardo al Ministro.

Chiede inoltre di sapere se il Ministro, a seguito della richiesta che egli stesso aveva avanzato in quell'occasione, intende o meno intervenire in Commissione onde esprimere il suo rammarico per l'accaduto.

Passando ad illustrare gli emendamenti presentati all'articolo 2, il senatore si sofferma anzitutto sull'emendamento 2.34, nonché sull'emendamento aggiuntivo 2.0.3 ad esso collegato, diretti a proporre un sistema di valutazione alternativo rispetto a quello attualmente previsto nel testo. In particolare, l'emendamento 2.34 è volto ad istituire un'Autorità di valutazione terza rispetto all'università e al Governo, sulla base del principio già previsto nella risoluzione conclusiva dell'affare assegnato in materia di università. Si tratta, a suo avviso, di un elemento determinante per la ridefinizione dello stato giuridico della docenza universitaria, del resto condiviso dai principali soggetti intervenuti nel corso delle audizioni svoltesi in sede di Ufficio di presidenza.

L'istituzione di una Autorità indipendente a garanzia di un sistema di valutazione rigoroso e progressivo può peraltro contribuire a semplificare e sdrammatizzare altre importanti questioni che destano molte preoccupazioni, quali le modalità di svolgimento dei concorsi e il rischio di sovrapposizione fra l'avanzamento di carriera e l'accesso all'università.

Quanto ai costi connessi all'istituzione dell'Autorità, il senatore fa altresì presente che essi sono coperti dalla contestuale soppressione, prevista dall'emendamento in esame, del Comitato nazionale della valutazione del sistema universitario (CNVSU) e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), tanto più che essi svolgono attività che - per molti versi - sono destinate, a suo avviso, a sovrapporsi.

Anche nel caso dell'istituzione, recata all'emendamento 2.0.3, presso ogni ateneo di nuclei di valutazione dell'attività didattica, della ricerca e dell'amministrazione, gli oneri sono in parte previsti per finanziare strutture analoghe già operanti, in alcuni casi con notevoli costi.

Proseguendo la disamina dell'emendamento 2.34, il senatore rileva che l'attività valutativa concerne la dimensione strutturale del sistema, senza tuttavia coinvolgere l'attività dei singoli docenti.

Detta valutazione, egli prosegue, è svolta sulla base di specifici parametri, formulati dalla stessa Autorità e recepiti in apposito decreto ministeriale.

Altro aspetto qualificante è la diffusione degli obiettivi, dei criteri e dei risultati dell'Autorità, attraverso la definizione di un'apposita relazione annuale da trasmettere al Parlamento, al Ministero e alle università, chiamate a discuterla in sede di senato accademico e di consiglio di amministrazione.

A conferma del carattere di terzietà dell'organismo, l'emendamento stabilisce che esso non possa essere composto da professori universitari né dirigenti ministeriali, salvo che non siano in quiescenza.

Fra i componenti, che devono essere selezionati sulla base di riconosciuta competenza professionale e di elevata qualità culturale, si prevedono sino a tre esperti di nazionalità non italiana. Si tratta, prosegue il senatore, di scelta opportuna in considerazione, da un lato, dell'arretratezza italiana rispetto alla cultura della valutazione e, dall'altro, dell'esigenza di definire forme strutturate di relazioni e scambi di esperienze con Paesi esteri.

Quanto al mandato dei componenti dell'Autorità, esso è di quattro anni e non può essere immediatamente rinnovabile alla scadenza.

Va poi rilevato che le università hanno l'obbligo di fornire all'organismo indipendente le informazioni concernenti gli insegnamenti impartiti, nonché i risultati delle ricerche, sulla base di criteri stabiliti dallo stesso.

Dopo aver ribadito che l'emendamento 2.0.3, diretto ad istituire nuclei di valutazione presso ogni ateneo, risulta strettamente connesso al sistema di valutazione sancito all'emendamento 2.34, il senatore - senza sollecitare forme di moralismo - giudica comunque opportuna la previsione di norme sanzionatorie in caso di mancata sottoposizione alle procedure di valutazione ovvero in caso di valutazione negativa.

Egli dà poi conto delle altre proposte emendative a sua firma che, a differenza di quelle testé illustrate, si limitano a suggerire interventi migliorativi delle soluzioni prospettate nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Quanto all'emendamento 2.54, esso è volto a riformulare la lettera f) del comma 1, nel senso di escludere dall'attività di valutazione solo i docenti universitari collocati in aspettativa o fuori ruolo per l'esercizio di altre funzioni pubbliche, come ad esempio lo svolgimento del mandato parlamentare. Non ritiene infatti che tale esclusione debba investire i docenti che, ancorché chiamati a svolgere funzioni di rettore, preside ovvero componente di organismi universitari, continuano a svolgere attività didattica e di ricerca nelle università.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) fa preliminarmente presente che, mentre talune proposte emendative dell'opposizione definiscono delle soluzioni alternative rispetto a quelle recate nel disegno di legge in esame, ve ne sono altre che propongono modifiche correttive, nell'ottica di "riduzione del danno". Al riguardo, sottolinea che si soffermerà sugli emendamenti presentati al fine di offrire un contributo per l'individuazione di scelte condivisibili dalle forze politiche e che accettano parte della filosofia sottesa all'articolo 2.

Fra questi, ella dà anzitutto conto dell'emendamento 2.36, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la definizione delle modalità di valutazione universitaria. Si tratta - ella osserva - di una scelta che testimonia la volontà di individuare soluzioni trasversali, tanto più che - com'è noto - le forze di opposizione non sono generalmente a favore di tale strumento.

Fra i principi e i criteri direttivi ai quali l'Esecutivo è chiamato ad attenersi, vi è peraltro la previsione di un parere sul futuro schema di decreto da parte dei principali organismi del sistema universitario e delle Commissioni parlamentari competenti, onde assicurare una disciplina condivisa.

La proposta emendativa, ella prosegue, intende altresì definire il soggetto chiamato a compiere la valutazione, i soggetti destinatari della stessa, nonché le conseguenze derivanti dall'espletamento di tali attività. Quanto al primo aspetto, è introdotto un organismo indipendente sia rispetto alle università, sia rispetto al Ministero, superando così l'autoreferenzialità della valutazione, conseguente all'attuale formulazione della lettera d) del comma 1.

L'introduzione di un sistema di valutazione siffatto rappresenta, a suo giudizio, una novità importante, anche con riferimento ad altre tematiche, quali quelle del reclutamento e del progresso della carriera.

Dopo aver stigmatizzato l'attuale versione dell'articolo 2, così come accolto dalla Camera dei deputati, nonostante nel corso dell'esame fossero emerse talune convergenze, ella sottolinea l'importanza di stabilire chiari principi per la valutazione della produzione scientifica e dell'attività didattica. In particolare, critica i criteri per la valutazione dell'attività di ricerca e dell'attività didattica recati alle lettere a) e b) del comma 1, atteso che essi risultano generici, non tengono conto dell'esperienza dell'autovalutazione (soprattutto per la didattica e per i compiti gestionali) già in atto e hanno il limite di inserirsi in un contesto autoreferenziale (senza il coinvolgimento di valutatori stranieri).

La senatrice dà poi conto dell'emendamento 2.8, volto a sopprimere la richiamata lettera b) del comma 1, nonché dell'emendamento 2.13 che - nell'eventualità della mancata soppressione della medesima lettera - è diretto a sopprimere il riferimento alla "capacità comunicativa". Pur riconoscendo che il docente universitario debba possedere un'adeguata capacità comunicativa, ella lamenta infatti che l'inserimento di un simile criterio nel testo, in assenza peraltro di un'adeguata definizione, si presta a inevitabili distorsioni.

Quanto all'emendamento 2.10, soppressivo della lettera d), esso sottende un giudizio critico nei confronti delle norme secondo cui la valutazione è effettuata su richiesta degli interessati ed affidata a professori universitari sulla base di quanto stabilito da apposito decreto ministeriale.

La senatrice conclude illustrando l'emendamento 2.0.2, che articola il ruolo dei professori universitari in tre fasce, che a suo avviso dà giusta dignità a tutti coloro che svolgono attività di insegnamento e ricerca.

La senatrice Vittoria FRANCO (DS-U) illustra l'emendamento 2.37, volto - come già il 2.34 illustrato dal senatore Tessitore e il 2.36 illustrato dalla senatrice Acciarini - ad istituire un sistema di valutazione assai più efficace e qualificato di quello delineato dall'articolo 2 del disegno di legge n. 3497. Al riguardo, ella ritiene infatti che occorra compiere un passo avanti onde sbloccare la situazione di impasse venutasi a creare nelle università e riconosciuta da molti dei soggetti auditi dall'Ufficio di Presidenza, fra cui in primo luogo la Conferenza dei rettori (CRUI).

La valutazione è del resto la colonna portante di una riforma dello stato giuridico della docenza universitaria che si ponga l'obiettivo di adeguare il sistema alle nuove domande culturali e sociali, nonché di porre le condizioni per la società della conoscenza.

A tal fine, ella ritiene indispensabile promuovere la mobilità sociale e contribuire allo sviluppo del territorio, rafforzando la responsabilità sia del sistema che dell'individuo. Né può esservi alcun meccanismo concorsuale davvero efficace in assenza di un adeguato sistema di valutazione.

Di contro, un modello trasparente ed affidabile consente di raggiungere i livelli più elevati nella ricerca, nella didattica, nei servizi, nella qualità dei laureati.

Ella ribadisce pertanto l'esigenza di sostituire l'articolo 2 con il testo proposto dall'emendamento 2.37, che prevede anzitutto il coinvolgimento della CRUI, del CUN e delle Commissioni parlamentari competenti ai fini della redazione di un decreto legislativo ad hoc.

L'emendamento valorizza altresì, prosegue la senatrice, l'autovalutazione dell'attività didattica e mantiene soggetti alla valutazione quei docenti, che pur chiamati ad incarichi di governo dell'università, conservino comunque compiti didattici e di ricerca. Esso specifica inoltre che l'organismo di valutazione deve essere terzo sia rispetto alle università che rispetto al Ministro, in un'ottica di assoluta indipendenza rafforzata - fra l'altro - dall'acquisizione del parere di esperti stranieri.

Si tratta, a suo giudizio, di una proposta volta a migliorare la qualità universitaria a partire dai meccanismi di reclutamento, in una prospettiva del tutto antitetica a quella dell'inquadramento ope legis sottesa invece al disegno di legge n. 3497.

I restanti emendamenti all'articolo 2 si danno per illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge n. 3497, pubblicati in allegato al presente resoconto.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) illustra il 3.69, interamente soppressivo dell'articolo 3.

In tema di reclutamento, ella rammenta infatti l'esperienza della scorsa legislatura, quando la scelta fra concorsi nazionali e procedure locali cadde in favore dei concorsi locali, in nome dell'autonomia universitaria. Tale sistema ha tuttavia mostrato i suoi limiti, sicchè già all'inizio di questa legislatura alcuni senatori di opposizione presentarono disegni di legge in favore del vincitore unico, a testimonianza di un dibattito molto vivace.

La strada imboccata dal disegno di legge n. 3497 è tuttavia ancora diversa: l'idoneità scientifica nazionale distinta per le due fasce su cui si intende articolare la docenza (ordinari e associati) rischia infatti, in assenza di un efficace sistema di valutazione, di rappresentare una sorta di restaurazione, anche al di là dell'effettiva volontà politica.

E' del resto indubbio che l'articolo 3, nel testo attuale, non innova rispetto al passato, ma anzi si cura prevalentemente di stabilizzare alcune fasce protette offrendo garanzie legate all'anzianità. Pur comprendendo le esigenze delle molteplici categorie di natura residuale a vario titolo operanti nel sistema, ella ritiene tuttavia che ciò determinerà il blocco delle università e sollecita pertanto la soppressione dell'articolo.

Rinnova indi il proprio disagio ad illustrare gli emendamenti in assenza del parere della Commissione bilancio. Troppi sono infatti i profili, fra cui ad esempio l'incremento delle idoneità rispetto ai posti disponibili, su cui è indispensabile avere dati certi, tanto per la minoranza quanto per la maggioranza.

Il senatore TESSITORE (DS-U) illustra anzitutto l'emendamento 3.70, che reca una dimensione innovativa della cui problematicità egli stesso si dichiara convinto, ma su cui sollecita comunque un dibattito.

L'emendamento prevede infatti l'inquadramento dei docenti sui vari segmenti su cui sono attualmente organizzati gli ordinamenti didattici dell'università, senza gerarchie, nella consapevolezza che non sia possibile svolgere un corso universitario se non in stretto collegamento con le sue funzioni e la sua destinazione.

Se il legislatore non deve disciplinare la metodologia didattica, occorre tuttavia, a suo giudizio, che ne imponga la presa in considerazione, rispetto al modello di università che intende conseguire.

Né l'inquadramento proposto equivale ad una immobilizzazione duratura.

L'emendamento è del resto collegato con il 3.0.2 che, in una dimensione altrettanto problematica, definisce i compiti dei docenti.

Egli si sofferma indi sul 3.0.3 e sul 3.89, presentati in linea con le risultanze dell'affare assegnato in materia universitaria, con particolare riferimento all'accesso alla docenza. Al fine di creare una soluzione di continuità egli ritiene infatti indispensabile prevedere dapprima il vincitore unico, cui deve corrispondere la possibilità di non chiamata da parte degli atenei; indi, a regime, egli si dichiara favorevole alla lista nazionale di idoneità, a condizione tuttavia che abbia carattere aperto. Ciò, in un'ottica di valutazione rigorosa, che sdrammatizzerebbe fra l'altro la tematica concorsuale. Inoltre, detto meccanismo - che, in linea con la risoluzione sull'affare assegnato, darebbe vita ad un sistema davvero meritocratico - coniugherebbe tre esigenze fondamentali: il coinvolgimento della comunità scientifica, la dimensione disciplinare, l'interesse delle facoltà.

Quanto all'emendamento 3.130, egli ne sottolinea il carattere di concessione al contingente. Esso prevede infatti che, in prima attuazione, sia data precedenza alla richiesta di bandi di concorso per le discipline coperte da professori associati o aggregati. Sottolinea tuttavia che non si tratta in alcun modo di inquadramenti ope legis, bensì solo di un privilegio accordato a determinati ambiti disciplinari.

L'emendamento 3.134 reca invece indicazioni importanti ai fini dell'accesso dei giovani alla carriera universitaria, prevedendo a tal fine forme contrattuali a termine. Egli ritiene infatti che la ricerca non sia favorita dalla precarietà, ma richieda al contrario stabilità, benchè governata da rigorosi criteri di valutazione.

Passando ad illustrare l'emendamento 3.111, egli rileva che se dalle commissioni d'esame debbono essere esclusi i professori della sede che ha bandito il concorso, occorre anche escludere i docenti che hanno pubblicazioni insieme ai candidati. Ciò, evidentemente nel caso in cui si scelga di non intervenire più drasticamente sull'articolo 3. Altri emendamenti, prosegue, sono poi presentati nella medesima ottica di riduzione del danno rispetto all'attuale testo dell'articolo 3.

Rinnova conclusivamente l'invito alla Commissione in generale e al Presidente relatore in particolare a rivolgere attenzione alle proposte testè illustrate, di cui ribadisce il carattere problematico e su cui sollecita pertanto un confronto.

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) illustra anzitutto l'emendamento 3.44, interamente soppressivo dell'articolo. Ritiene infatti che l'articolo 3 sia privo di due elementi essenziali: una prospettiva innovativa forte e la ricognizione del fabbisogno effettivo. Il criterio adottato risulta del resto riduttivo e inidoneo ad aprire l'università a nuove energie. In tal senso, sollecita la soppressione integrale dell'articolo che determina solo maggiore precarietà attraverso aggiustamenti talvolta fantasiosi e comunque sempre a costo zero.

In luogo di un intervento saggio e lungimirante, l'articolo 3 reca infatti misure confuse e generiche senza chiarire la missione dell'università e i criteri attraverso cui conseguirla.

Anche il termine per l'emanazione del decreto legislativo appare troppo esiguo ed in tal senso raccomanda l'estensione ad almeno 12 mesi (emendamento 3.45). Inoltre, raccomanda un più ampio coinvolgimento del CUN e della CRUI, nonché una maggiore trasparenza delle procedure.

Soffermandosi indi sugli emendamenti più propositivi, illustra anzitutto il 3.47, che apre maggiori prospettive per i giovani, e il 3.43, secondo cui i regolamenti elettorali devono assicurare la rappresentanza di entrambi i sessi tra gli eletti al fine di non sprecare le grandi energie intellettuali delle donne.

Il senatore TATO' (AN) illustra gli emendamenti a sua firma soffermandosi in particolare sul 3.9, relativo agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento, sul 3.8, volto a sanare una ingiustizia perpetrata a danno degli ex contrattisti medici, e sul 3.1, teso a far coincidere la presa di servizio con la nomina in ruolo.

Quanto infine al 3.2, esso è volto a fare giustizia per i ricercatori universitari confermati esclusi dalla partecipazione ai concorsi in quanto non ricorrenti. Si tratta, sottolinea, di norma di equità, rispetto alla quale l'esposizione economica dello Stato è minima in quanto si tratta di soggetti ormai prossimi al pensionamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per la settimana in corso è integrato con l'esame, in sede consultiva, del Documento di programmazione economico-finanziaria, su cui la Commissione dovrà esprimere il proprio parere entro giovedì prossimo, 21 luglio.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 3 DEL DDL N. 3497

3.44

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Sopprimere l'articolo.

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3.69

ACCIARINI, MODICA, TESSITORE, D'ANDREA, CORTIANA, MONTICONE, SOLIANI, MANIERI, PAGLIARULO, BETTA, TOGNI, FRANCO V., PAGANO

Sopprimere l'articolo.

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3.70

TESSITORE, MANIERI, MONTICONE, SOLIANI, BETTA,ACCIARINI, TOGNI, PAGANO, CORTIANA, PAGLIARULO, FRANCO V., D'ANDREA, MODICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 3. - (Inquadramento dei docenti). - 1. I docenti di ogni ordine e grado sono immessi in ruolo in base alle procedure previste dalla normativa vigente e sono inquadrati in uno dei settori scientifico-disciplinari così come definiti dall’articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, all’interno di ciascuna facoltà, nei corsi di laurea triennali, nei corsi di laurea specialistici o magistrali o nei corsi per la formazione superiore post-universitaria.

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche delle strutture di didattica e ricerca, anche in considerazione delle tipologie e disponibilità delle strutture stesse. Su richiesta dei docenti e in ragione delle esigenze delle suddette strutture gli inquadramenti previsti dal comma 1 possono essere rivisti dopo tre anni di insegnamento.

3. Gli statuti degli atenei possono prevedere l’inquadramento dei docenti in altre forme di strutture didattiche e di ricerca, previa delibera degli organi competenti, adottata con maggioranza qualificata, e in base al parere favorevole del Consiglio universitario nazionale (CUN). In relazione agli inquadramenti conseguiti i docenti sono tenuti a garantire adeguati contenuti e modalità della didattica.

4. Tutti i docenti devono aderire ad un dipartimento, in base alle competenze disciplinari e in conformità degli statuti degli atenei e dei connessi regolamenti.

5. La titolarità e il godimento dei fondi da parte dei docenti di ricerca sono connessi all’inquadramento in un dipartimento.

6. Alle procedure di chiamate da concorsi o per trasferimento dei professori ordinari partecipano solo i professori ordinari; a quelle dei professori associati, soltanto i professori ordinari ed associati; a quelle dei professori aggregati, i professori delle tre fasce".

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3.71

MODICA, MANIERI MONTICONE, ACCIARINI, TESSITORE, CORTIANA, FRANCO V., SOLIANI, PAGANO, D'ANDREA, BETTA, TOGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 3. - (Riordino delle procedure di valutazione comparativa di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210). - 1. II ruolo dei professori universitari è articolato in fasce di professore ordinario, professore associato e professore di terza fascia. La fascia di professore ordinario e il relativo titolo corrispondono al più alto grado di maturità scientifica.

2. II Governo, con uno o più decreti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN), e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, riordina le procedure con cui le università provvedono alla costituzione delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, e alla copertura dei relativi posti di ruolo, sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) le valutazioni comparative sono bandite per settori scientifico-disciplinari o gruppi di settori scientifico-disciplinari affini, elencati in apposito decreto ministeriale, in modo che a ciascun settore o gruppo di settori affini afferiscano non meno di cinquanta professori ordinari;

b) i professori universitari, distintamente per fascia e gruppi di settori scientifico-disciplinari affini, provvedono ogni due anni ad eleggere fra di loro coloro che sono designati ad assumere il ruolo di valutatori e garanti della valutazione in tutte le valutazioni comparative che si svolgono nel successivo biennio in numero pari al venti per cento degli elettori; trascorso il biennio, i professori interessati non sono più rieleggibili, nemmeno per settori scientifico-disciplinari diversi, per le due successive tornate elettorali;

c) i professori universitari eletti ad assumere il ruolo di valutatori e garanti della valutazione hanno diritto, a richiesta, ad aver ridotti o sospesi i propri impegni didattici per il biennio corrispondente;

d) le università, per formare le commissioni giudicatrici di ciascuna valutazione comparativa, ne sorteggiano i membri all'interno dei professori eletti di cui alle lettere precedenti, escludendo comunque i professori dell'ateneo che bandisce la valutazione comparativa;

e) le commissioni giudicatrici sono tenute ad assicurare la pubblicità degli atti e l'imparzialità e trasparenza di giudizio, utilizzando nel proprio lavoro di valutazione criteri oggettivi omogenei, nonché il parere comparativo sui candidati o su gruppi di candidati espresso in forma scritta da esperti internazionali, di cui almeno due stranieri, garantendo loro l'anonimato;

f) ciascuna commissione indica all'università esclusivamente il candidato giudicato più meritevole a seguito della valutazione, ferma restando la possibilità per l'ateneo di non procedere alla sua chiamata con delibera motivata.

3. Per la copertura dei posti dei professori della terza fascia si applica la procedura di valutazione comparativa prevista per i ricercatori universitari dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, integrata con lo svolgimento di una prova didattica. Nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore di prima e seconda fascia i professori di terza fascia sono esonerati dalla prova didattica.

4. Sono fatte salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore già bandite alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2. I candidati giudicati idonei e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l'idoneità per un periodo di quattro anni."

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3.72

FRANCO V., MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO

Alla rubrica sostituire le parole "del reclutamento" con le seguenti "dello stato giuridico"

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3.73

FRANCO V., MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO

Alla rubrica sostituire le parole "dei professori" con le seguenti "dei docenti".

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole "dei professori" con le seguenti "dei docenti".

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3.74

FRANCO V., MODICA, PAGANO, ACCIARINI, TESSITORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare:
1) le procedure e i termini per l’indizione, l’espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici;

2) l’eleggibilità, ogni due anni, da parte di ciascun settore scientifico-disciplinare, di una commissione di sette membri, di cui almeno tre stranieri, con opportune regole di non immediata rieleggibilità;

3) il mantenimento, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;

4) la durata dell’idoneità scientifica, non superiore a cinque anni;

b) i settori scientifico-disciplinari di cui alla lettera a) sono suscettibili di ridefinizione per riduzione e accorpamento, salvo che per le discipline più marcatamente specialistiche;

c) le università bandiscono procedure concorsuali di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore aggregato, nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari di cui alle lettere a) e b);

d) il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca definisce con proprio decreto le modalità per la elezione e la composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure concorsuali di cui alla lettera c), nonché le modalità per la loro indizione ed il loro espletamento, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici."

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3.76

TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO V., MODICA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori ordinari, e dei professori associati, stabilendo in particolare:
1) le procedure e i termini per l’indizione, l’espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici;

2) l’eleggibilità, ogni due anni, da parte di ciascun settore scientifico-disciplinare, di una commissione di sette membri, di cui almeno tre stranieri, con opportune regole di non immediata rieleggibilità;

3) il mantenimento, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;

4) la durata dell’idoneità scientifica, non superiore a cinque anni;

b) i settori scientifico-disciplinari di cui alla lettera a) sono suscettibili di ridefinizione per riduzione e accorpamento, salvo che per le discipline più marcatamente specialistiche".

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3.75

ACCIARINI, FRANCO V., MODICA, PAGANO, TESSITORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare:
1) le procedure e i termini per l’indizione, l’espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici;

2) l’eleggibilità, ogni due anni, da parte di ciascun settore scientifico-disciplinare, di una commissione di sette membri, di cui almeno tre stranieri, con opportune regole di non immediata rieleggibilità;

3) il mantenimento, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;

4) la durata dell’idoneità scientifica, non superiore a cinque anni".

____________

3.78

ACCIARINI, MODICA, TESSITORE, MONTICONE, BETTA, PAGLIARULO, CORTIANA, D'ANDREA, TOGNI, SOLIANI, PAGANO, MANIERI, FRANCO V.

Prima del comma 1, premettere il seguente:

"01. Il ruolo dei professori universitari comprende le fasce di professore ordinario, professore associato e professore di terza fascia."

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "e dei professori associati" con le seguenti: ", dei professori associati e dei professori di terza fascia".

_____________

3.77

MONTICONE, ACCIARINI, MODICA, CORTIANA, BETTA, TOGNI, SOLIANI, TESSITORE, D'ANDREA, MANIERI, FRANCO V., PAGANO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 1.

_____________

3.79

FRANCO V., MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole "al riordino della disciplina concernente il reclutamento" con le seguenti "alla riforma dello stato giuridico".

_____________

3.80

FRANCO V., TESSITORE, MODICA, ACCIARINI, PAGANO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole "entro sei mesi" con le seguenti "entro dodici mesi".

_____________

3.45

SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "dodici mesi".

_____________

3.81

MODICA, BETTA, FRANCO V., MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO, D'ANDREA,

Al comma 1, alinea, sostituire le parole "istituzioni universitarie" con la seguente: "università".

_____________

3.84

TOGNI, ACCIARINI, SOLIANI, MODICA, CORTIANA, MONTICONE, BETTA, TESSITORE, D'ANDREA, MANIERI, FRANCO V., PAGANO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

_____________

3.82

PAGANO, ACCIARINI, FRANCO V., TESSITORE, MODICA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

"a) il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca indica entro il 31 marzo di ciascun anno il numero di vacanze di posti per ciascun settore scientifico- disciplinare e ciascuna università evidenziandone le caratteristiche: ovvero se assenti oppure presenti in forma di contratto, di supplenza, di mutazione, assegnato per incarico, in base a quanto previsto dall’articolo 4, comma 3;

a-bis) il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno in una unica tornata nazionale, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare:

1) le modalità per definire il numero massimo di soggetti che possono conseguire l’idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari, pari al fabbisogno, indicato dalle università e rapportato al numero di posti vacanti di cui alla lettera a), incrementato di una quota ulteriore non superiore al 20 per cento, nonchè le procedure e i termini per l’indizione, l’espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici; per ciascun settore disciplinare deve comunque essere bandito non meno di un posto per quinquennio per ciascuna fascia;

2) l’eleggibilità, ogni due anni, da parte di ciascun settore scientifico-disciplinare, di una lista di commissari nazionali, con opportune regole di non immediata rieleggibilità;

3) il mantenimento, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;

4) la durata dell’idoneità scientifica, non superiore a quattro anni, e il limite di ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono l’idoneità."

____________

3.83

FRANCO V., PAGANO, ACCIARINI, TESSITORE, MODICA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca indica entro il 31 marzo di ciascun anno il numero di vacanze di posti per ciascun settore scientifico- disciplinare e ciascuna università evidenziandone le caratteristiche: ovvero se assenti oppure presenti in forma di contratto, di supplenza, di mutazione, assegnato per incarico, in base a quanto previsto dall’articolo 4, comma 3;"

____________

3.86

ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, FRANCO V., PAGANO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "per settori scientifico-disciplinari", aggiungere le seguenti "o gruppi di settori scientifico-disciplinari affini"

_____________

3.87

ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, FRANCO V., PAGANO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "entro il 30 giugno di ciascun anno" con la seguente "annualmente".

_____________

3.46

SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "e dei professori associati" con le seguenti: ", dei professori associati e dei professori di terza fascia".

_____________

3.85

TESSITORE, BETTA, MODICA, CORTIANA, MANIERI, MONTICONE, SOLIANI, ACCIARINI, TOGNI, PAGLIARULO, FRANCO V., PAGANO, D'ANDREA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "professori associati", aggiungere le seguenti: "e dei professori aggregati".

_____________

3.88

SOLIANI, FRANCO V., CORTIANA, MONTICONE, BETTA, TOGNI, ACCIARINI, MODICA, TESSITORE, PAGLIARULO, D'ANDREA, MANIERI, PAGANO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere c), d) ed e).

____________

3.41
MODICA, SOLIANI, ACCIARINI, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, Vittoria FRANCO, CORTIANA

Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri 1), 2) 3), 4) e 5) con i seguenti:

"1) che l'idoneità scientifica per ciascuna fascia e settori disciplinari costituisce titolo per l'accesso alle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento nei singoli atenei, di cui alla legge n. 210 del 1998, e non dà diritto all'immissione in ruolo;

2) le modalità di elezione dei componenti delle commissioni giudicatrici per gruppi di settori scientifico-disciplinari affini, nonché le regole di non rieleggibilità;

3) le procedure e i termini per l’indizione, l’espletamento e la conclusione dei giudizi d'idoneità, da svolgere presso le università, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici;".

_____________

3.89

TESSITORE, MODICA, MONTICONE, BETTA, ACCIARINI, CORTIANA, FRANCO V., SOLIANI, PAGANO, MANIERI, D'ANDREA, TOGNI, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

"1) nelle more dell'attuazione del sistema disciplinato dalla presente legge, e, in ogni caso, non oltre tre anni dalla data della sua entrata in vigore, ai ruoli universitari si acce­derà mediante procedura di valutazione di­sciplinata con decreto del Ministro dell'istru­zione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre­sente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, e sulla base dei seguenti criteri:

a) formazione di liste nazionali di idonei per ciascuna fascia, determinate da commissioni di valutazione di area;

b) temporaneità delle suddette liste di idonei;

c) periodica formulazione delle liste medesime;

d) chiamata diretta da parte delle uni­versità interessate secondo criteri espressi nella loro autonomia e sulla base di valuta­zioni di docenti anche non appartenenti alle università medesime;"

_____________

3.90

MODICA, BETTA, FRANCO V., MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO, D'ANDREA

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da "le modalità" a "nonché".

_____________

3.91

FRANCO V., ACCIARINI, PAGANO, MODICA, TESSITORE

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: "incrementato di una quota ulteriore non superiore al 20 per cento".

_____________

3.26

ASCIUTTI, relatore

Al comma 1, lettera a), n. 1), sostituire le parole: "una quota ulteriore non superiore al 20 per cento" con le seguenti: "una quota non superiore al 100 per cento".

Conseguentemente, alla lettera e), sopprimere il primo periodo.

___________

3.36

FAVARO

Al comma 1, lettera a), n. 1), sostituire le parole: "una quota ulteriore non superiore al 20 per cento", con le seguenti: "una quota non superiore al 40 per cento".

___________

3.92

FRANCO V., ACCIARINI, PAGANO, MODICA, TESSITORE

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: "al 20 per cento" con le seguenti: "al 15 per cento".

_____________

3.48

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole "nonché le procedure e i termini per l'indizione, l'espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, da svolgere presso le università, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici".

_____________

3.93

FRANCO V., ACCIARINI, PAGANO, MODICA, TESSITORE

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: "giudizi idoneativi" aggiungere le seguenti: "alla docenza universitaria"

_____________

3.94

D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, TOGNI, FRANCO V., PAGLIARULO, CORTIANA, MONTICONE, SOLIANI, MODICA, TESSITORE, PAGANO, MANIERI

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: "da svolgere presso le università" fino alla fine del numero.

_____________

3.22 (nuovo testo)

VALDITARA, FAVARO

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: "da svolgere presso le università" con le seguenti: "da svolgere per ogni settore disciplinare presso una università individuata secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

_____________

3.95

FRANCO V., MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole "assicurando la pubblicità degli atti e" aggiungere le seguenti "l'imparzialità e la trasparenza".

_____________

3.96

TESSITORE, PAGLIARULO, BETTA, MODICA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO V., SOLIANI, PAGANO, D'ANDREA

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da "per ciascun settore" fino alla fine del numero.

_____________

3.51

D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: "per ciascun settore disciplinare deve comunque essere bandito non meno di un posto per quinquennio per ciascuna fascia"

_____________

3.97

PAGANO, FRANCO V., ACCIARINI, MODICA, TESSITORE

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: "per ciascun settore" aggiungere la seguente: "scientifico".

_____________

3.27

ASCIUTTI, relatore

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole "non meno" con la seguente: "almeno".

_____________

3.49

MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola "quinquennio" con "decennio".

_____________

3.98

PAGANO, FRANCO V., ACCIARINI, MODICA, TESSITORE

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: "per ciascuna fascia aggiungere le seguenti: dei professori ordinari e associati".

_____________

3.50

MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere infine le seguenti parole: " , nei limiti delle disponibilità di bilancio delle singole università"

_____________

3.100

MODICA, D'ANDREA, BETTA, FRANCO V., MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2), 3), 4), 5).

_____________

3.101

MODICA, BETTA, FRANCO V., MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO, D'ANDREA

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2), 3), 4).

_____________

3.28

ASCIUTTI, relatore

Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri 2), 3) e 4), con i seguenti:

"2) l’eleggibilità, per ciascun settore scientifico disciplinare, di una lista di commissari comprendente anche professori in quiescenza e docenti designati da atenei dell’Unione Europea, con opportune regole di non immediata rieleggibilità;

3) la formazione delle commissioni giudicatrici per ogni tornata di giudizi di idoneità nazionale e per ciascun settore scientifico disciplinare, mediante sorteggio di commissari in numero da cinque a nove, ricompresi nelle liste di cui al n. 2);"

_____________

3.102

PAGANO, FRANCO V., ACCIARINI, MODICA, TESSITORE

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: "l'eleggibilità" con le seguenti: "le modalità per l'elezione periodica" e sopprimere le parole: ", ogni due anni,"

_____________

3.103

PAGANO, FRANCO V., ACCIARINI, MODICA, TESSITORE

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: ", ogni due anni,"

_____________

3.14

VALDITARA, FAVARO

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: "ogni due anni".

_____________

3.104

FRANCO V., MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole "ogni due anni" con le seguenti "ogni tre anni"

_____________

3.18

BEVILACQUA

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: "ogni due anni" con le seguenti: "ogni anno".

_____________

3.20

EUFEMI

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: "ogni due anni" con le seguenti: "ogni anno".

_____________

3.40

VALDITARA, FAVARO

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: "di una lista di commissari nazionali" con le seguenti: "di un numero di commissari nazionali pari al doppio di quelli sorteggiati ai sensi del successivo n. 3)".

_____________

3.105

PAGANO, MODICA, FRANCO V., ACCIARINI, TESSITORE

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: "con opportune regole di non immediata rieleggibilità" con le seguenti: "rieleggibili per non più di una volta".

_____________

3.19

EUFEMI

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere in fine il seguente periodo: "L'elettorato attivo e passivo è costituito dai professori delle due fasce degli ordinari e degli associati, ad esclusione dei professori fuori ruolo".

_____________

3.106

MANIERI, TESSITORE, MONTICONE, PAGLIARULO, ACCIARINI, TOGNI, MODICA, CORTIANA, FRANCO V., SOLIANI, PAGANO, BETTA, D'ANDREA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

_____________

3.107

TESSITORE, MODICA, ACCIARINI, FRANCO V., PAGANO

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

"3) la formazione della commissione nazionale composta di cinque, sette e nove membri in relazione al numero di idoneità nazionali da assegnare per ciascun settore scientifico-disciplinare. I membri della commissione sono individuati per sorteggio nell'ambito della lista di commissari di cui al numero 2);"

____________

3.108

FRANCO V., MODICA, PAGANO, ACCIARINI, TESSITORE

Al comma 1, lettera a), numero 3), alle parole: "la formazione" premettere le seguenti: "le modalità per"

_____________

3.3

TATO'

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: "ciascuna valutazione comparativa" inserire le seguenti: "locale per la chiamata di cui all'articolo 4, comma 1".

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3.16

VALDITARA, FAVARO

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: "di cinque commissari nazionali" con le seguenti: "di commissari nazionali in numero da cinque a nove".

_____________

3.110

FRANCO V., MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire la parola "cinque" con la seguente "nove"

_____________

3.109

ACCIARINI, MODICA, PAGANO, FRANCO V., TESSITORE

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire la parola: "cinque" con la seguente: "sette"

_____________

3.15

VALDITARA, FAVARO

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole da: ", con esclusione" fino a: "procedura concorsuale".

_____________

3.111

TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO, MODICA, FRANCO V.

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere infine le seguenti parole: "e di quelli che hanno pubblicazioni insieme ai candidati"

____________

3.29

ASCIUTTI, relatore

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

_____________

3.17

VALDITARA, FAVARO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

_____________

3.112

ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, PAGANO, FRANCO V.

Al comma 1, lettera a), numero 4), sopprimere le seguenti parole: ", in quanto compatibili,".

_____________

3.113

ACCIARINI, FRANCO V., PAGANO, MODICA, TESSITORE

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 4) aggiungere il seguente:

"4 bis) la definizione, per ciascun settore scientifico-disciplinare, da parte del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, dei requisiti minimi della produzione scientifica dei candidati, da possedere per l’ammissione al giudizio idoneativo;".

____________

3.114

MODICA, D'ANDREA, BETTA, FRANCO V., MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).

_____________

3.115

ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, PAGANO, FRANCO V.

Al comma 1, lettera a), numero 5), sopprimere le seguenti parole: "non superiore a quattro anni,"

_____________

3.116

PAGANO, FRANCO V., MODICA, ACCIARINI, TESSITORE

Al comma 1, lettera a), numero 5), sostituire le parole "a quattro anni" con le seguenti "a cinque anni".

_____________

3.117

MONTICONE, MODICA, D'ANDREA, BETTA, FRANCO V., MANIERI, ACCIARINI, CORTIANA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO

Al comma 1, lettera a), numero 5), sopprimere le parole da "e il limite" a "non conseguono l’idoneità".

_____________

3.118

ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, PAGANO, FRANCO V.

Al comma 1, lettera a), numero 5), sopprimere le seguenti parole: ", avendovi partecipato,"

_____________

3.6

TATO'

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente numero:

"5-bis) l’esonero dalla prova didattica, ove prevista, per i candidati che l’abbiano già sostenuta o che abbiano avuto in almeno tre anni accademici la responsabilità didattica di un insegnamento nei corsi di studi di cui all’articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e all’articolo 3 del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 novembre 1991, n. 509, anche per supplenza o affidamento a titolo gratuito;"

_____________

3.30

ASCIUTTI, relatore

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

_____________

3.158

VALDITARA, FAVARO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

_____________

3.119

TESSITORE, BETTA, MODICA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, SOLIANI, D'ANDREA, PAGANO, PAGLIARULO, FRANCO V.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

_____________

3.120

ACCIARINI, FRANCO V., PAGANO, TESSITORE, MODICA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) i settori scientifico-disciplinari di cui alla lettera a) sono suscettibili di ridefinizione per riduzione e accorpamento, salvo che per le discipline più marcatamente specialistiche, al massimo sei mesi prima dell’indizione della prima tornata dei giudizi idoneativi, di cui alla lettera a);"

____________

3.121

FRANCO V. , MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: "di cui alla lettera a)".

_____________

3.122

FRANCO V., MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole "per riduzione e accorpamento".

_____________

3.52

BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: " , salvo che per le discipline più marcatamente specialistiche".

_____________

3.123

TESSITORE, PAGANO, MODICA, ACCIARINI, FRANCO V.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole "salvo che per le discipline più marcatamente specialistiche".

___________

3.124

FRANCO V. , MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole:"più marcatamente".

_____________

3.125

PAGANO, FRANCO V., MODICA, ACCIARINI, TESSITORE

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola "marcatamente".

____________

3.53

BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo: ". I provvedimenti di ridefinizione sono adottati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca previo parere vincolante del CUN".

_____________

3.126

BETTA, MODICA, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO, D'ANDREA, FRANCO V., MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, PAGLIARULO

Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) ed e).

_____________

3.127

MODICA, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO, D'ANDREA, BETTA, FRANCO V., MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, PAGLIARULO

Al comma 1, sostituire le lettere c), d) ed e) con le seguenti:

"c) le modalità con cui le università reclutano professori ordinari o associati mediante procedure di valutazione comparativa regolate dai propri statuti e regolamenti, prevedendo comunque che l’accesso a tali procedure sia riservato ai soggetti in possesso dell’idoneità scientifica nazionale e che le commissioni giudicatrici siano composte mediante sorteggio da liste di commissari nazionali eletti ogni due anni da parte dei professori di ciascun settore scientifico-disciplinare e non immediatamente rieleggibili, con esclusione degli eventuali commissari nazionali appartenenti all’ateneo che bandisce la procedura;

c-bis) le modalità e le procedure con cui le università promuovono professori già in servizio presso l’ateneo da una fascia alla successiva, prevedendo comunque che tali promozioni siano riservate ai soggetti in possesso dell’idoneità scientifica nazionale."

____________

3.42

SOLIANI, MODICA, ACCIARINI, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, Vittoria FRANCO, CORTIANA

Al comma 1, sostituire le lettere c), d) ed e) con le seguenti:

"c) le commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa di cui alla legge n. 210 del 1998 sono nominate da ciascun ateneo mediante sorteggio effettuato su liste di valutatori nazionali eletti ogni tre anni, per ciascun gruppo di settori scientifico-disciplinari affini, tra i professori dei medesimi gruppi, con esclusione dei professori dell'ateneo che ha bandito la procedura;

c-bis) i valutatori nazionali non sono immediatamente rieleggibili;"

_____________

3.54

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

_____________

3.128

TOGNI, TESSITORE, BETTA, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, MANIERI, CORTIANA, MODICA, FRANCO V., SOLIANI, PAGANO, PAGLIARULO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

_____________

3.129

PAGLIARULO, MODICA, TOGNI, MONTICONE, CORTIANA, ACCIARINI, TESSITORE, FRANCO V., SOLIANI, D'ANDREA, PAGANO, MANIERI, BETTA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) nell'ambito del piano programmatico di investimenti e dei relativi finanziamenti, è realizzato un programma straordinario per il reclutamento, nel primo triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, di 6.000 professori universitari di terza fascia in aggiunta al fabbisogno programmato dalle università per il medesimo periodo, in ragione di 2.000 posti per ciascun anno;"

_____________

3.130

TESSITORE, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, MANIERI,CORTIANA, FRANCO V., MODICA, SOLIANI, PAGANO, D'ANDREA, BETTA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) le strutture competenti, in fase di prima attuazione della presente legge, e in ogni caso non oltre la seconda tornata dei giudizi concorsuali, sono tenute a dare precedenza alla richiesta di bandi di concorso per le discipline coperte da professori associati, se trattasi di concorsi per professori ordinari, o da professori aggregati, se trattasi di concorsi per professore associato. Tali deliberazioni, da adottare con specifica motivazione attinente alle esigenze didattiche delle strutture universitarie, sono approvate dal senato accademico della sede richiedente."

_____________

3.131

PAGANO, FRANCO V., MODICA, ACCIARINI, TESSITORE

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole "pari al 25 per cento".

_____________

3.37

ASCIUTTI, relatore

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: "25" con la seguente: "15".

_____________

3.132

PAGANO , FRANCO V. , MODICA, ACCIARINI, TESSITORE

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "pari al 25 per cento" con le seguenti: "pari al 20 per cento".

_____________

3.159

BALBONI

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: "pari al 25 per cento" con le seguenti: "pari ad un terzo".

_____________

3.4

TATO'

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: "25" con la seguente: "35".

_____________

3.57

D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI

Al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole "25 per cento" con le seguenti: "50 per cento".

_____________

3.5

TATO'

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "numero 1)" inserire le seguenti: "e comunque di non meno di una unità,".

_____________

3.59

BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Al comma 1, alla lettera c), sopprimere le parole "o in settori affini".

_____________

3.31

ASCIUTTI, relatore

Al comma 1, lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: "con una priorità per i settori scientifico-disciplinari che non abbiano bandito concorsi negli ultimi cinque anni".

____________

3.24

PONZO, IOANNUCCI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) sono stabiliti i criteri e le modalità per riservare, nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati, una quota pari al 20 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai ricercatori con un’anzianità di servizio non inferiore a 18 anni, maturata nell’insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini;"

_____________

3.55

MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

_____________

3.133

MANIERI, ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, D'ANDREA, MONTICONE, TOGNI, PAGLIARULO, BETTA, CORTIANA, SOLIANI, PAGANO, FRANCO V.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

_____________

3.13

GRECO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia di professori associati è riservata una quota del 50 per cento. I ricercatori confermati, che abbiano maturato almeno un quinquennio di incarico di insegnamento nell'anno accademico 2004-2005, possono accedere al ruolo di professore associato (stesso settore disciplinare di insegnamento) previo superamento di una prova idoneativa sulle attività didattiche e scientifiche pubblicamente documentate. La prova idoneativa può essere ripetuta, se effettuata con esito non positivo, a distanza di due anni. La commissione per le prove idoneative a professore associato è composta da un professore ordinario, proposto dalla facoltà di appartenenza, un professore ordinario e un professore associato sorteggiati a sorte dal CUN".

_____________

3.134

TESSITORE, BETTA, MODICA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO V., SOLIANI, PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) le università, assicurando con proprie disposizioni idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono stipulare con laureati che abbiano conseguito il dottorato di ricerca o titolo equipollente in Italia o all'estero, contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento. I titolari del contratto, oltre all'attività di ricerca, svolgono esercitazioni, seminari, attività di orientamento, di tutorato e assistenza didattica agli studenti sotto la guida dei responsabili dei corsi di studio. I contratti sono disciplinati dalle disposizioni del presente comma. Hanno durata triennale e sono successivamente rinnovabili, anche annualmente, per non più di tre anni, previa valutazione positiva dell'attività svolta. I contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso al ruolo dei professori universitari. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali, comunitarie od estere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, attività di ricerca e di avviamento all'insegnamento dei titolari del contratto. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Il trattamento economico è pari a quello in atto per i ricercatori confermati. Il numero dei contratti è determinato da ciascuna università nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abolite le borse di studio di cui all'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per la stipula dei contratti di cui al presente comma le università utilizzano anche le risorse finanziarie di cui all'articolo 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive modificazioni e integrazioni, già destinate al cofinanziamento degli assegni di ricerca da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono concorrere alla stipula dei contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento anche i titolari, per almeno un biennio, degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Nell'ambito del piano programmatico di investimenti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, e dei relativi finanziamenti è realizzato un programma straordinario per la stipula, nel primo triennio accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, di almeno 6.000 contratti di ricerca e di avviamento l'insegnamento per giovani studiosi, in ragione di almeno 2.000 contratti per ciascun anno. I titolari di contratti sono tenuti a compilare ogni trimestre un registro delle attività svolte, che va consegnato alle autorità competenti, obbligatoriamente alla fine di ciascun anno accademico. In mancanza si darà luogo a procedura di annullamento del contratto. I contratti, in conformità dei regolamenti predisposti dai singoli atenei, contengono necessariamente le indicazioni relative all'impegno temporale richiesto per l'assolvimento dei compiti assegnati mediante le procedure contrattuali."

_____________

3.135

CORTIANA, FRANCO V., ACCIARINI, BETTA, TOGNI, PAGLIARULO, MONTICONE, SOLIANI, MODICA, TESSITORE, PAGANO, D'ANDREA, MANIERI

Al comma 1, lettera d), sopprimere il primo periodo.

_____________

3.137

PAGANO , FRANCO V. , MODICA, ACCIARINI, TESSITORE

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: "nelle prime quattro" fino a: "è riservata" con le seguenti: "sono stabiliti i criteri e le modalità per riservare".

_____________

3.58

MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA

Al comma 1, alla lettera d), sostituire la parola "quattro" con la seguente: "due".

_____________

3.7

TATO'

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "professori associati" inserire le seguenti: "e per la fascia dei professori ordinari".

_____________

3.138

PAGANO, MODICA, FRANCO V., ACCIARINI, TESSITORE

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole "del 15 per cento".

_____________

3.60

BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole "15 per cento" con le seguenti: "5 per cento".

_____________

3.61

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole "15 per cento" con le seguenti: "10 per cento".

_____________

3.139

PAGANO, FRANCO V. , MODICA, ACCIARINI, TESSITORE

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti: "10 per cento".

_____________

3.160

BALBONI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: "quota del 15 per cento" con le seguenti: "quota pari ad un terzo".

_____________

3.136

ACCIARINI, MODICA, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO, D'ANDREA, BETTA, FRANCO V., MANIERI, MONTICONE, CORTIANA, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole "ai professori incaricati stabilizzati e".

_____________

3.32

ASCIUTTI, relatore

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "professori incaricati stabilizzati" inserire le seguenti: ", agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento".

_____________

3.9

TATO'

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "professori incaricati stabilizzati" inserire le seguenti: ", agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento".

_____________

3.23

VALDITARA, FAVARO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "professori incaricati stabilizzati" inserire le seguenti: ", agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento".

_____________

3.62

D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole "almeno tre anni" con le seguenti: "almeno cinque anni".

_____________

3.63

MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA

Al comma 1, lettera d), sopprimere l'ultimo periodo.

_____________

3.21

VALDITARA, FAVARO

Al comma 1, lettera d) sopprimere l'ultimo periodo.

_____________

3.140

SOLIANI, MODICA, TESSITORE, TOGNI, PAGANO, D'ANDREA, BETTA, FRANCO V., MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera d) sopprimere l’ultimo periodo.

_____________

3.64

MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole "dell'1 per cento" con le seguenti: "dello 0,5 per cento".

_____________

3.8

TATO'

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: "tecnici laureati" con le seguenti: "ricercatori universitari ex contrattisti medici e ai tecnici laureati".

_____________

3.56

BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

_____________

3.141

TESSITORE, D'ANDREA, BETTA, SOLIANI, TOGNI, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, FRANCO V., PAGANO, MODICA, PAGLIARULO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

_____________

3.33

FAVARO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati di cui alla lettera a), numero 1), l’incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire l’idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno. Ai fini della chiamata degli idonei da parte delle università, una quota fino al 30 per cento delle risorse disponibili nei bilanci delle università stesse per le cessazioni dai rispettivi ruoli dei professori e dei ricercatori universitari è utilizzata, per un quadriennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, al finanziamento dei differenziali stipendiali tra il trattamento retributivo medio dei ricercatori confermati e quello dei professori associati. Nell’ambito della programmazione, per i successivi otto anni alla data di entrata in vigore della presente legge, gli atenei assicurano la possibilità di attivare procedure per la copertura di posti di professore associato, di cui all’articolo 4, comma 1, per una percentuale non inferiore al 50 per cento del numero dei titolari dei contratti di ricerca ai sensi dell’articolo 4, comma 6, attivi da più di tre anni".

_____________

3.47

SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) sono stabiliti i criteri e le modalità per riservare, nelle prime tre tornate concorsuali per professore di terza fascia, all'interno della programmazione degli atenei, una quota almeno pari al 40 per cento dei posti da bandire per le valutazioni dei dottori di ricerca titolari di contratti di ricerca e di insegnamento, nonché di assegni e di borse post-dottorato".

_____________

3.142

CORTIANA, MODICA, ACCIARINI, PAGLIARULO, BETTA, TOGNI, FRANCO V., MONTICONE, SOLIANI, TESSITORE, PAGANO, D'ANDREA, MANIERI

Al comma 1, lettera e), sopprimere il primo periodo.

_____________

3.67

BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Al comma 1, lettera e), sopprimere il primo periodo.

_____________

3.65

BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Al comma 1, lettera e), primo periodo, sostituire le parole "quattro" con le seguenti: "due".

_____________

3.66

BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Al comma 1, lettera e), primo periodo, sostituire le parole "100 per cento" con le seguenti: "25 per cento".

_____________

3.143

MODICA, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO, D'ANDREA, BETTA, FRANCO V., MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera e) sopprimere il secondo periodo.

_____________

3.11

EUFEMI

Al comma 1, lettera e), secondo periodo, dopo le parole: "da parte delle università" inserire le seguenti: "con priorità agli idonei già tali alla data di entrata in vigore della presente legge".

_____________

3.144

FRANCO V., PAGANO, MODICA, ACCIARINI, TESSITORE

Al comma 1, lettera e), secondo periodo, sopprimere le parole "pari al 30 per cento".

_____________

3.12

EUFEMI

Al comma 1, lettera e), secondo periodo, sostituire le parole: "al 30 per cento" con le seguenti: "al 50 per cento".

_____________

3.145

BETTA, MODICA, CORTIANA, MONTICONE, ACCIARINI, TESSITORE, D'ANDREA, MANIERI FRANCO V., TOGNI, SOLIANI, PAGANO

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le parole: "e al finanziamento del costo medio dei professori associati nel caso di chiamata di idonei non strutturati o strutturati in altro ateneo".

_____________

3.34

FAVARO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

"e-bis) nelle prime due tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari di cui alla lettera a), n. 1, l’incremento del numero massimo di soggetti che possano conseguire l’idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno."

_____________

3.43

SOLIANI, MODICA, ACCIARINI, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, Vittoria FRANCO, CORTIANA

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

"e-bis) i regolamenti elettorali devono assicurare la rappresentanza di entrambi i sessi tra gli eletti;"

_____________

3.146

TOGNI, TESSITORE, PAGLIARULO, BETTA, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, MANIERI, CORTIANA, FRANCO V., PAGANO, MODICA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

"e-bis) la revisione della normativa concorsuale al fine di differenziare le procedure per il reclutamento e quelle relative al passaggio tra le diverse fasce del ruolo dei professori universitari".

_____________

3.99

MODICA, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, TESSITORE, BETTA, MANIERI, FRANCO V., SOLIANI, PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. I decreti legislativi di cui al presente articolo devono essere corredati del parere del CUN prima di essere trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari per acquisire il parere favorevole necessario alla loro pubblicazione"

_____________

3.1

TATO'

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto alla fine il seguente comma:

'La data di presa in servizio dei professori associati ammessi alla seconda tornata dei giudizi di idoneità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale 13 luglio 1989, n. 397, deve intendersi coincidente ad ogni effetto con la data della nomina in ruolo'.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in euro 750.000 a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1-bis, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera 1-quater, della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

_____________

3.147

TOGNI, PAGANO, D'ANDREA, MANIERI, ACCIARINI, BETTA, FRANCO V., CORTIANA, MONTICONE, SOLIANI, MODICA, PAGLIARULO, TESSITORE

Sopprimere il comma 2.

_____________

3.35/1

FAVARO

All'emendamento 3.35, comma 2-bis, aggiungere infine le seguenti parole: "ovvero di 'elevate professionalità' ".

____________

3.35

ASCIUTTI, relatore

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

"2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e professore associato sono bandite esclusivamente le procedure di cui al comma 1, lettera a). Sono fatte salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l’idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento.

2-bis. Per la copertura dei posti di ricercatore sono bandite fino al 30 settembre 2013 le procedure di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210. In tali procedure sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di borsisti post-dottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della presente legge".

______________

3.150

MANIERI, MODICA, TESSITORE TOGNI, PAGANO, D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, FRANCO V., PAGLIARULO, CORTIANA, MONTICONE, SOLIANI

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

_____________

3.148

ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO, FRANCO V., MODICA

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono bandite esclusivamente le procedure di cui al comma 1, lettera a), ed i concorsi per posti di ricercatore."

____________

3.149

TESSITORE, MODICA, ACCIARINI, FRANCO V., PAGANO

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono bandite esclusivamente le procedure di cui al comma 1, lettere a) e c)."

____________

3.38

BEVILACQUA

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: "della presente legge" con le seguenti: "dei decreti legislativi di cui al presente articolo"

_____________

3.151

PAGLIARULO, MANIERI, ACCIARINI, MODICA, MONTICONE, TESSITORE, BETTA, CORTIANA, FRANCO V., SOLIANI, PAGANO, TOGNI, D'ANDREA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "della presente legge" con le seguenti: "dei decreti legislativi di cui al comma 1".

_____________

3.152

TESSITORE, MODICA, PAGANO, FRANCO V., ACCIARINI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la seguente parola: "esclusivamente".

_____________

3.153

MODICA, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO, D'ANDREA, BETTA, FRANCO V., MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, PAGLIARULO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "al comma 1, lettera a)" aggiungere le seguenti: "nonché le procedure di valutazione bandite dalle singole università per reclutare nuovi professori o per promuovere professori già in servizio presso l’ateneo."

_____________

3.68

MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: "oltre a quelle per ricercatore universitario, secondo la disciplina vigente."

_____________

3.25

FAVARO

Al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti : "Sono fatte salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore già bandite alla medesima data. Per i ricercatori, le procedure di valutazione comparativa saranno invece fatte salve se bandite entro i prossimi quattro anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge".

_____________

3.39

BEVILACQUA

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:"e ricercatore".

_____________

3.154

PAGANO, TESSITORE, MODICA, FRANCO V., ACCIARINI

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: "di procedure già espletate" aggiungere le seguenti: "alla data di entrata in vigore della presente legge"

_____________

3.155

ACCIARINI, TESSITORE , MODICA, PAGANO, FRANCO V.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: "i cui atti sono approvati" aggiungere le seguenti: "prima della data di entrata in vigore della presente legge".

_____________

3.10

TATO'

Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: "conseguimento" inserire le seguenti: ", periodo automaticamente prorogato durante l’appartenenza ai ruoli ad esaurimento di cui alla presente legge".

_____________

3.2

TATO'

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. A domanda sono ammessi a partecipare ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nella fascia di professore associato i ricercatori universitari confermati di cui alle lettere a), f) e i) dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a tutt'oggi in servizio, che abbiano maturato un'anzianità giuridica superiore a 15 anni, un'attività di docenza superiore a 5 anni e che abbiano prodotto attività di ricerca scientifica opportunamente attestata dai presidi di facoltà o, comunque, risultante da pubblicazioni e lavori originali, anche se realizzati in collaborazione con altri studiosi.

2-ter. Per i destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1, i giudizi di idoneità, da svolgersi in due successive tornate, di cui la seconda per chi non superi la prima, sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica.

2-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, valutato in euro 2.000.000, a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2-bis anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera 1-quater, della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

_____________

3.156

MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO V., PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. E' abrogato il comma 10 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117".

____________

3.157

MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO V., PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Fino al 31 dicembre 2015 le università sono autorizzate ad assumere ricercatori universitari a tempo indeterminato a carico dei rispettivi bilanci, sulla base di procedure di valutazione comparativa regolate dagli statuti e dai regolamenti degli atenei. I ricercatori universitari mantengono lo stato giuridico e il trattamento economico vigenti."

____________

3.0.1.

PONZO, IOANNUCCI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3-bis. (Inquadramento dei ricercatori nel ruolo di professori associati) - 1. I ricercatori, che siano stati incaricati di insegnamento per più di sette anni nello stesso settore scientifico-disciplinare, o in settori affini, sono inquadrati nel ruolo di professori associati anche in soprannumero senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, fino a conseguimento della conferma triennale".

_____________

3.0.2

TESSITORE, SOLIANI, MANIERI, MONTICONE, MODICA, ACCIARINI, TOGNI, PAGANO, CORTIANA, BETTA, FRANCO V., D'ANDREA, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis. - (Compiti dei docenti). 1. I docenti inquadrati nei corsi di laurea triennale sono tenuti allo svolgimento di non meno di sessanta ore annuali di lezioni cattedratiche e di sessanta ore annuali di esercitazioni. Le sessanta ore di esercitazione possono essere ridotte nella misura del 50 per cento quando ai docenti venga affidato un secondo corso di insegnamento o un secondo modulo didattico.

2. I docenti inquadrati nei corsi di laurea specialistici o magistrali sono tenuti allo svolgimento di non meno di sessanta ore annuali di lezioni cattedratiche e di trenta ore annuali per attività seminariali.

3. I docenti inquadrati nei corsi di formazione superiore post-universitaria sono tenuti allo svolgimento di non meno di sessanta ore annuali di attività seminariali.

4. Tutti i docenti sono inoltre tenuti a documentare non meno di trecento ore di attività connesse agli obblighi didattici.

5. I docenti inquadrati in corsi di formazione post-universitaria devono dedicare adeguato impegno, da quantificare documentariamente, per favorire l’apprendimento dei metodi della ricerca scientifica o l’acquisizione delle capacità necessarie al rigoroso svolgimento delle attività produttive da parte dei giovani.

6. Tutti i docenti sono tenuti alla partecipazione agli organi collegiali previsti dagli statuti degli atenei di appartenenza.

7. L’attività dei docenti è documentata da un registro annuale, predisposto da ciascun ateneo in conformità ai propri statuti e regolamenti, da consegnare alle autorità accademiche competenti entro il 31 dicembre di ciascun anno. La mancata consegna di tale registro comporta l’irrogazione delle sanzione della censura. Il rettore e i presidi di facoltà possono chiedere, in qualsiasi momento, l’esibizione del suddetto registro.

8. I docenti possono godere di periodi di congedo retribuito per lo svolgimento di attività di ricerca e o di didattica presso istituzioni universitarie o di ricerca italiane e straniere diverse da quelle di appartenenza, su conforme parere della struttura in cui risultano inquadrati e compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca di queste ultime. Tali periodi possono essere utilizzati per non più di due anni ogni decennio.

9. I docenti, previa delibera adottata congiuntamente dalle strutture di governo delle sedi interessate, possono svolgere periodi di attività didattiche e di ricerca presso sedi universitarie italiane e straniere, legate tra loro da rapporti convenzionali."

_____________

3.0.3

TESSITORE, MANIERI, MONTICONE, D'ANDREA SOLIANI, TOGNI, BETTA, CORTIANA, FRANCO V., PAGANO, MODICA, ACCIARINI, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis. - (Ruolo dei docenti). 1. Il ruolo dei docenti universitari prevede le seguenti figure:

a) professore ordinario, inquadrato nella prima fascia;

b) professore associato, inquadrato nella seconda fascia;

c) professore aggregato, inquadrato nella terza fascia.

2. Ai suddetti ruoli si accede mediante procedure di valutazione le cui modalità sono stabilite con decreto ministeriale, da adottare su parere delle Commissioni parlamentari competenti sulla base dei seguenti criteri:

a) le procedure concorsuali sono bandite con decreto del Rettore della sede richiedente, che lo comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'accertamento delle condizioni di legittimità e la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

b) il giudizio delle Commissioni concorsuali di valutazione si conclude con la proclamazione di un solo vincitore per ciascun posto messo a concorso. Il vincitore è votato all'interno di una terna di idonei precedentemente definita dalla Commissione;

c) le commissioni concorsuali sono composte di cinque membri, dei quali uno nominato dalla sede che ha bandito il concorso, eletto con maggioranza qualificata dalla struttura collegiale competente. Tali docenti devono appartenere al settore scientifico-disciplinare per il quale si richiede il concorso o a settore dichiarati affini. Essi possono appartenere anche a sede universitaria diversa da quella che ha richiesto il bando. Gli altri quattro componenti della commissione sono eletti dai docenti appartenenti al settore scientifico-disciplinare a cui si riferisce il concorso bandito. Per risultare eletti è necessario conseguire la maggioranza qualificata degli aventi diritto al voto. Se dopo la prima votazione non si completa la composizione della Commissione, i votanti sono integrati con gli appartenenti a settori scientifico-disciplinare affini, in base a delibera del CUN;

d) nessun settore scientifico-disciplinare chiamato ad eleggere le Commissioni concorsuali può avere un numero di elettori inferiori a cinquanta. In tale ipotesi l'elettorato attivo è integrato con i docenti di settori affini.

3. Le affinità di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), sono stabilite con decreto ministeriale su conforme parere del CUN. Le affinità tra i settori scientifico-disciplinari sono definite dal CUN prescindendo dalle procedure concorsuali in ogni caso prima dei bandi. Tali affinità possono essere modificate solo in ipotesi di modificazione dei settori scientifico-disciplinari.

4. I docenti che abbiano fatto parte di una commissione concorsuale non possono far parte di analoghe commissioni per procedure concorsuali immediatamente seguenti, neppure in qualità di componenti designati dalle strutture competenti di cui al comma 2, lettera c).

5. L'università che ha emanato il bando può, con motivata delibera­zione da assumere con la maggioranza asso­luta degli aventi diritto al voto, non proce­dere alla chiamata del vincitore, quando il suo profilo scientifico non risponda alle comprovate esigenze didattiche e scientifiche della facoltà. In tale caso la facoltà può chie­dere l'indizione di una nuova procedura va­lutativa qualora non assuma la deliberazione di chiamata o lasci trascorrere inutilmente il termine dei sessanta giorni di cui al pre­sente comma. Tale rinnovata richiesta di bando per il medesimo settore scientifico di­sciplinare può essere assunta solo dopo che siano trascorsi due anni dall'accertamento della regolarità formale degli atti relativi alla procedura di valutazione non utilizzata dalla facoltà proponente. Il vincitore della procedura comparativa relativa a posti di professore associato e ordinario, salvo il caso di rinuncia, ha titolo alla nomina in ruolo da parte delle università italiane entro il termine di tre anni decorrente dalla data di accertamento della regolarità formale de­gli atti della commissione che lo ha propo­sto.

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CIPUR
Segreteria Nazionale – Via Tilli, 58 06127 Perugia
Tel 075.5008753.50 Fax 075.5008851 e-mail cipur@tin.i
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