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SENATO DELLA REPUBBLICA

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2005
408ª Seduta (notturna)

Allegato: Ordine del giorno e emendamenti all'articolo 1


Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Interviene il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ricevuto.

La seduta inizia alle ore 20,30.

IN SEDE REFERENTE

(3497) Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari, approvato dalla Camera dei deputati

(604) TESSITORE ed altri. - Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo

(692) COMPAGNA. - Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università

(850) EUFEMI ed altri. - Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria

(946) ASCIUTTI ed altri. - Nuovi doveri e nuovi diritti dei professori universitari

(1091) GABURRO ed altri. - Norme in materia di concorsi per professori universitari

(1137) BUCCIERO. - Norme in materia di nomina a professore universitario associato

(1150) Tommaso SODANO ed altri. - Provvedimenti urgenti per l'istituzione della terza fascia docente

(1163) FRAU. - Modifica all' articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della qualifica di ricercatore universitario confermato

(1416) TESSITORE ed altri. - Norme sullo stato giuridico della docenza universitaria

(1764) CUTRUFO. - Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore associato di seconda fascia

(1920) VALDITARA ed altri. - Disposizioni recanti modificazioni allo stato giuridico dei professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del ricercatore universitario a contratto

(2827) TATO' e DANZI. - Norme in materia di idoneità a professore associato

(2856) BUCCIERO e SPECCHIA. - Norme interpretative dell' articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall' articolo 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 e dell' articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di ulteriore permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario

(3127) TATO'. - Norme in materia di idoneità e inquadramento nel ruolo di professore associato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso di nella seduta di ieri.

In apertura di seduta il senatore TESSITORE (DS-U) dichiara di ritenere opportuno procedere ad un coordinamento dei diversi disegni all'ordine del giorno, che differiscono sensibilmente per impostazione. Ciò, al fine di verificare l'effettiva direzione verso cui si intende incanalare il dibattito, come sembrerebbe essere negli auspici dello stesso ministro Moratti.

Propone pertanto di sospendere i lavori ed istituire un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo coordinato.

Si associa la senatrice ACCIARINI (DS-U), la quale conviene sulla estrema eterogeneità dei disegni di legge all'ordine del giorno. Osserva inoltre che sugli emendamenti presentati non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, il che ne rende particolarmente ardua l'illustrazione.

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) chiede poi se sia disponibile il fascicolo degli emendamenti.

Risponde il presidente relatore ASCIUTTI (FI), il quale conferma anzitutto che sono in distribuzione i fascicoli degli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 3497. Gli altri sono in corso di fascicolazione.

Quanto alla proposta del senatore Tessitore, assicura che sarà oggetto di riflessione. Invita intanto i presentatori degli emendamenti all'articolo 1 (pubblicati in allegato al presente resoconto) ad illustrarli.

Per quanto lo concerne, illustra l'ordine del giorno n. 2, volto a recuperare parte dei contenuti dell'articolo 1 introdotto dalla Commissione cultura della Camera dei deputati ed indi soppresso nel corso dell'esame in Assemblea. Illustra altresì l'emendamento 1.2, volto ad inserire nel testo normativo la parte restante di detto articolo 1, e l'emendamento 1.3.

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) chiede se nel tempo a disposizione di ciascun senatore per l'illustrazione degli emendamenti presentati ad ogni articolo debbano essere illustrati anche quelli volti a premettere articoli ovvero introdurne di aggiuntivi. Chiede altresì quale sia la prassi dell'Assemblea al riguardo.

Il PRESIDENTE afferma che gli emendamenti a ciascun articolo, ivi compresi quelli volti a premetterne o aggiungerne altri, devono essere illustrati congiuntamente, secondo la prassi dell'Assemblea.

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) illustra quindi tutti gli emendamenti da lei presentati, soffermandosi anzitutto sull'emendamento 01.2, volto a consacrare l'università quale sede primaria della ricerca scientifica e della trasmissione critica del sapere. Si tratta infatti di un'affermazione di principio, che a suo giudizio deve essere posta quale preambolo al provvedimento, al fine di sottolineare il ruolo pubblico dell'università e la sua missione nei confronti dei giovani. Solo da tale impegno preliminare, che invece manca nell'attuale testo del disegno di legge n. 3497, può del resto discendere il conseguente impegno dello Stato a favore dell'università, attraverso un piano programmatico di investimenti adottato con il massimo coinvolgimento delle istituzioni interessate.

Quanto all'emendamento 01.4, esso è volto a inserire il sistema universitario italiano nello Spazio europeo della ricerca, favorendo fra l'altro la mobilità degli studenti e dei docenti fra le diverse sedi universitarie. Esso prevede altresì che delle commissioni di concorso a professore universitario faccia parte anche un docente europeo, iscritto in un elenco a tal fine istituito presso il Consiglio universitario nazionale (CUN).

Si tratta, sottolinea, di due emendamenti importanti, che aprono una diversa prospettiva al provvedimento, in termini di estrema concretezza.

Quanto agli emendamenti più specificamente riferiti all'articolo 1, ella si sofferma anzitutto sull'1.6, interamente soppressivo dell'articolo. Nella sua versione attuale, giudica infatti l'articolo 1 assolutamente inadeguato ed inidoneo a centrare l'obiettivo di esprimere il senso della missione universitaria, dei suoi compiti, delle sue responsabilità.

L'emendamento 1.24 è volto invece a sostituire un riferimento generico alla programmazione universitaria, contenuto al comma 1, con il più puntuale richiamo al potere di coordinamento dei consigli di facoltà, al fine di evitare una proliferazione di ricorsi da un lato e di non esasperare un cieco individualismo dall'altro.

Gli emendamenti 1.15 e 1.11 sopprimono a loro volta porzioni del comma 1, che ella giudica deboli ed incongrue.

L'emendamento 1.21 rappresenta invece una proposta forte, in termini di diritti e doveri dei professori universitari. Esso impone infatti il rispetto di standard internazionali, compresa la diffusione dei risultati, e si pone in un'ottica di massimo coinvolgimento prevedendo la partecipazione dei docenti a tutte le diverse fasi della vita accademica, dalla programmazione al reclutamento, alla valutazione e all'assegnazione dei finanziamenti.

Quanto alla partecipazione agli organi collegiali, l'emendamento 1.18 reca una modifica di carattere tecnico; l'emendamento 1.31 è volto invece ad assicurare la partecipazione agli organi effettivamente decisionali, anche nel caso in cui essi si trovino altrove rispetto all'università di appartenenza.

Il senatore TESSITORE (DS-U) manifesta preliminarmente le proprie riserve sulle modalità di discussione.

Dà indi conto di un comunicato della Conferenza dei rettori (CRUI) nel quale si afferma di aver preso visione degli emendamenti concordati dal Ministro con il relatore, mentre in Commissione sono disponibili solo i fascicoli relativi agli articoli 1 e 2. Pur nell'assoluta certezza che la divulgazione del complesso degli emendamenti non dipenda dalla Presidenza della Commissione, né dagli Uffici del Senato, ritiene che sia occorsa una gravissima scorrettezza, lesiva della dignità del Parlamento.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) conferma di non aver assolutamente divulgato gli emendamenti da lui predisposti, parte dei quali sono stati peraltro evidentemente concordati con il Governo, e si dichiara a sua volta convinto che la divulgazione non sia stata opera degli Uffici del Senato. Del resto, riconosce di aver appreso lui stesso con sconcerto che gli emendamenti erano noti all'esterno già dalla mattinata di oggi, benché - sottolinea - non necessariamente nella versione corretta. Annuncia pertanto la ferma determinazione di verificare chi del Governo abbia distribuito gli emendamenti.

Il vice ministro RICEVUTO esclude che il Governo possa aver distribuito emendamenti che non fossero già stati presentati.

Il senatore TESSITORE (DS-U) ringrazia il Presidente relatore per le sue affermazioni, rinnovando a lui e al vice ministro Ricevuto piena fiducia.

Si sofferma indi su alcuni degli emendamenti da lui presentati che ritiene di maggiore rilievo, a partire dall' emendamento 01.5, che giudica alternativo ma non in contrasto con l'impianto del disegno di legge. Richiamandosi ad alcuni principi caratterizzanti dell'affare assegnato esaminato dal Senato in materia universitaria, esso definisce infatti il ruolo dell'università quale luogo primario della ricerca scientifica e della formazione, all'insegna dell'autonomia. Esso rafforza pertanto l'inscindibile nesso fra didattica e ricerca, prevedendone modalità di espletamento in assoluta sintonia con i principi autonomistici.

Nell'augurarsi che esso possa essere approvato, passa quindi ad illustrare gli emendamenti 1.37 e 1.0.1, volti rispettivamente ad individuare i doveri ed i diritti dei docenti.

Quanto ai doveri, egli si sofferma in particolare sull'esigenza di garantire la qualità della ricerca, la trasparenza e l'efficienza dei comportamenti in stretta aderenza alla deontologia professionale, il rapporto con gli studenti, il rispetto delle tradizioni culturali delle università di appartenenza e la valorizzazione dei processi di integrazione fra popoli.

Con riferimento ai diritti, egli sottolinea soprattutto quello alla creazione delle condizioni necessarie per l'adeguato svolgimento dei compiti istituzionali, cui corrisponde a suo giudizio un dovere da parte degli atenei.

Gli altri emendamenti sono poi correttivi dell'articolo 1, qualora non venisse accolta l'impostazione suggerita dagli emendamenti principali. In particolare, ritiene inopportuno intervenire sullo stato giuridico dei professori di medicina, che godono di uno status del tutto particolare. Inoltre, invita a modificare il riferimento all'anno sabbatico, che costituisce una locuzione corrente, cui non corrisponde tuttavia un istituto giuridico specifico.

Invita conclusivamente il Presidente relatore e la maggioranza a valutare con benevolenza i suoi emendamenti, presentati in spirito di collaborazione in favore dell'università e volti a concretizzare quelli obiettivi di equità e merito tante volte proclamati, dando effettiva sostanza al provvedimento. Ciò, nella consapevolezza che ogni soluzione è tanto migliore quanto meno è volta ad accontentare tutti.

Il senatore D'ANDREA (Mar-DL-U) si sofferma anzitutto sull'emendamento 01.3, volto a definire i principi del sistema universitario nazionale, evidenziando il ruolo della CRUI e del CUN da un lato e ribadendo l'autonomia tanto del sistema quanto dei singoli atenei dall'altro.

Esso contiene altresì, al comma 5, una norma sulla distribuzione delle risorse finanziarie che, in attesa di una revisione della finanza universitaria conseguente ai principi dell'autonomia, si pone l'obiettivo di evitarne la disarticolazione. Del resto, egli ritiene che la finanza universitaria debba essere riformata in analogia alla finanza locale, al fine di porla al riparo dalle ricorrenti di difficoltà di carattere economico, oltre che politico.

Sollecita pertanto l'approvazione di tale emendamento che, posto in apertura del disegno di legge, contribuirebbe ad affermare lo stato giuridico, l'autonomia e la programmazione quali capisaldi del sistema universitario.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 1, si sofferma anzitutto sull'1.23, di carattere non solo formale ma anche sostanziale.

L'emendamento 1.25 è poi volto a chiarire che i docenti esercitano attività di elaborazione culturale, prima che di diffusione, mentre l'1.32 fa chiarezza rispetto ad un errato riferimento agli organi collegiali ufficiali dell'università.

Quanto all'emendamento 1.28, egli ne sottolinea il carattere di salvaguardia rispetto alla libertà di insegnamento. Pur nella consapevolezza che ne possa derivare un rallentamento degli effetti della valutazione, si augura quindi che esso sia approvato, quale cardine di un sistema universitario ispirato ai principi di libertà e democrazia.

Dopo aver accennato brevemente all'emendamento 1.35 (originato da una preoccupazione analoga a quella del senatore Tessitore sulla natura dell'anno sabbatico), egli si sofferma infine sull'emendamento 1.22, che si ispira alla stessa logica di difesa della libertà di insegnamento dell'1.28, facendo esplicito riferimento all'articolo 33 della Costituzione.

Il senatore GABURRO (UDC) illustra brevemente l'emendamento 01.1, che reintroduce nel testo l'articolo 1 sui principi già introdotto dalla Commissione cultura della Camera dei deputati e poi soppresso nel corso dell'esame in Assemblea.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) manifesta anzitutto la consapevolezza che la riforma dello stato giuridico della docenza universitaria è un tema assai delicato, su cui non è facile intervenire, come dimostra l'esperienza della scorsa legislatura.

Tuttavia, ella ritiene che l'approccio del disegno di legge n. 3497 sia del tutto inadeguato rispetto tanto alle attese quanto alle esigenze. Proprio a partire dall'articolo 1, esso appare infatti anzitutto assai scarno con riferimento ai diritti e ai doveri dei docenti, che invece avrebbero dovuto rappresentare il preambolo del provvedimento, da cui far conseguire le modifiche alla disciplina del reclutamento e indi le norme transitorie.

Il testo, così come licenziato dall'altro ramo del Parlamento, risulta invece acefalo e volto unicamente a risolvere micro-questioni di carattere particolare, secondo un approccio minimalistico e generico che ella non esita a definire angusto.

Con specifico riferimento all'articolo 1, ella ne deplora la sinteticità tanto più in quanto esso tralascia di richiamare i principi di natura costituzionale che sarebbe stato invece opportuno porre in premessa, anche in un'ottica di gerarchia delle fonti. L'articolo risulta così assai riduttivo e certamente non esaustivo dei diritti e dei doveri dei docenti. Del tutto incongruo appare poi il riferimento, nell'ambito di un articolo così sintetico, ai professori di materie cliniche, che rivestono senz'altro problematiche specifiche rispetto al complesso della docenza.

Invita pertanto il Governo a concentrarsi sulle difficoltà di merito del provvedimento, fra cui ad esempio il richiamo all'inesistente istituto giuridico dell'anno sabbatico, anziché soffermarsi in atteggiamenti polemici.

In una interruzione, il vice ministro RICEVUTO invita la Commissione a non riaprire la discussione svolta in apertura di seduta, negando nuovamente ogni responsabilità dei suoi Uffici nella divulgazione degli emendamenti del Presidente relatore.

Il PRESIDENTE sollecita il rappresentante del Governo a non interrompere gli interventi.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) riprende l'illustrazione dei propri emendamenti, sottolineando l'esigenza - del resto sottesa all'affare assegnato esaminato in Senato sulla materia universitaria - di assicurare il coordinamento fra didattica e ricerca, un più intenso rapporto fra docenti e studenti, nonché la centralità della ricerca. Tale è del resto il fine che si propone l'emendamento 1.46, che rappresenta a suo avviso non certo un'esercitazione retorica bensì un messaggio pregno di significato. Ella si augura pertanto che, al di là delle inevitabili differenziazioni fra le forze politiche che si registreranno nel corso del dibattito sui nodi di merito del provvedimento, la Commissione sappia registrare una convergenza sulla parte introduttiva, conferendole un respiro più ampio.

Ella si sofferma infine sull'emendamento 1.48 che sancisce il dovere dei docenti di onorare le tradizioni culturali e civili dell'università di appartenenza da un lato e di favorire l'integrazione fra i popoli dall'altro, in un'ottica di promozione dell'universalità della cultura.

Il vice ministro RICEVUTO dichiara di abbandonare i lavori della Commissione in segno di protesta.

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) chiede che i lavori proseguano alla presenza di un altro rappresentante del Governo.

Il senatore BETTA (Aut) fa presente che la Commissione bilancio, nella seduta odierna ha richiesto all'unanimità la relazione tecnica sul disegno di legge n. 3497. Domanda pertanto se tale scelta influirà sulla prosecuzione dei lavori in Commissione.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) dichiara anzitutto di non aver inteso offendere alcuno, bensì solo applicare il Regolamento.

Ribadisce poi il proprio rammarico per l'avvenuta divulgazione degli emendamenti a sua firma, che impone un accertamento inequivocabile dei fatti.

Si augura comunque che il vice ministro Ricevuto continui a seguire i lavori della Commissione; qualora ciò non accadesse, egli si farà carico di richiedere la presenza di un altro rappresentante del Ministero, anche se la partecipazione del Governo non è indispensabile ai sensi del Regolamento.

Quanto alla questione sollevata dal senatore Betta, egli dà conto di colloqui intercorsi con il ministro Moratti, la quale gli ha assicurato che la relazione tecnica è già pronta e il Governo si appresta a trasmetterla alla Commissione bilancio. Pur nella consapevolezza che ciò determinerà comunque qualche rallentamento, egli ritiene peraltro doveroso continuare l'esame del provvedimento fin dove possibile, salvo attendere evidentemente il parere della Commissione bilancio prima di procedere alla votazione degli emendamenti.

Il senatore MODICA (DS-U), intervenendo anzitutto sull'ordine dei lavori, desidera esprimere la propria solidarietà al Presidente relatore, come l'avrebbe espressa al vice ministro Ricevuto se fosse stato ancora presente alla seduta.

Ritiene infatti che la divulgazione degli emendamenti del Presidente relatore all'insaputa del medesimo sia stata una grave scorrettezza, che ha posto in grave imbarazzo i parlamentari, rimasti all'oscuro di ciò che gli operatori esterni invece conoscevano.

Non potendo tale evento che addebitarsi alla responsabilità del Governo, si tratta, a suo giudizio, dell'ennesima conferma del fastidio, e talvolta dell'insofferenza, che il ministro Moratti dimostra nei confronti del Parlamento e che egli non esita a censurare.

Per senso di responsabilità, si dichiara indi disponibile a proseguire nell'esame dei disegni di legge in titolo, anche se l'abbandono dell'Aula da parte del vice ministro Ricevuto si inscrive a suo avviso nella medesima ottica di incapacità a confrontarsi con l'organo cui la Costituzione assegna il compito di legiferare.

Passando quindi illustrazione degli emendamenti, si sofferma anzitutto sull'1.38 che, a suo avviso più correttamente, definisce i diritti e i doveri dei docenti quali obblighi e compiti istituzionali. Egli ritiene infatti che non possa configurarsi un vero e proprio "diritto" allo svolgimento delle attività di ricerca, da cui conseguirebbe il diritto ad usufruire di apparecchiature, eventualmente anche assai costose, ovvero a svolgere sopralluoghi o disporre di personale. A tale diritto, dovrebbe infatti corrispondere un dovere da parte dell'ateneo, del Ministero o dello Stato, di mettere a disposizione dei docenti determinati strumenti, il che potrebbe determinare un ampio contenzioso. Ritiene pertanto preferibile la locuzione "compiti istituzionali e obblighi".

Quanto poi allo svolgimento di funzioni di ricerca e di didattica (che più correttamente l'emendamento 1.3 del Presidente relatore definisce quali "attività" di ricerca e di didattica), egli ritiene che debbano essere svolte nell'università di appartenenza, nell'ambito di un progetto culturale comune e condiviso, ferma restando evidentemente la possibilità di svolgerle anche altrove (emendamento 1.40).

L'emendamento 1.39 corregge invece un vero e proprio errore del testo, laddove istituisce un nesso fra la libertà didattica e la programmazione di cui al decreto-legge n. 7 del 2005. Al contrario, occorrerebbe fare riferimento alle indicazioni di coordinamento degli organi collegiali delle università, secondo la normativa vigente.

L'emendamento 1.49 sollecita i docenti a misurarsi con i risultati della valutazione, mentre l'emendamento 1.53 cancella un ulteriore errore del testo, laddove fa riferimento ad una inesistente distinzione fra organi accademici e organi collegiali. Al riguardo, conviene inoltre con il senatore D'Andrea sull'inesistenza di organi "ufficiali" rispetto ad altri evidentemente ufficiosi.

L'emendamento 1.54 rimedia indi alla dimenticanza in ordine alla partecipazione dei professori agli organi collegiali della ricerca, mentre l'emendamento 1.55 chiarisce che la partecipazione riguarda gli organi dell'università di appartenenza nel suo complesso e non esclusivamente quelli della sede, in caso di atenei distribuiti in più sedi.

Quanto all'anno sabbatico, egli si associa alle considerazioni già espresse dai senatori Tessitore e D'Andrea, illustrando l'emendamento 1.60 teso anch'esso a correggere l'errore contenuto nel testo. Peraltro, non va dimenticato che l'abilitazione ad utilizzare i fondi anche in detto periodo è senz'altro condivisibile, ancorché assai tardiva atteso che gran parte delle università hanno già normato in questo senso. Non va pertanto sottaciuto il rischio che il mancato riferimento nel testo ad altre norme sull'autonomia induca a ritenere che esse siano state abrogate.

Illustra infine l'emendamento 1.62, ricordando che l'organico dei professori non è stato affatto abolito, come a volte sostenuto dal Ministero; esso è stato infatti solo "monetarizzato" e trasformato nella somma dei costi degli stipendi. Senza tornare ai meccanismi centralistici del passato, egli sollecita pertanto le università ad elaborare nuovamente i nuovi organici in termini di posti e non di costi, in perfetta autonomia e fermo restando il dovere del Ministro di verificarne le compatibilità economiche.

Il senatore BETTA (Aut), premessa una considerazione di carattere generale sulla giornata parlamentare, che ha visto l'Aula del Senato modificare sensibilmente un provvedimento già approvato dalla Camera dei deputati nell'esercizio più alto del bicameralismo, esprime anzitutto apprezzamento per la volontà, sottesa all'ordine del giorno n. 2 del Presidente relatore, nonché ad emendamenti sia di maggioranza che di opposizione, di recuperare l'articolo 1 del testo approvato dalla Commissione cultura della Camera dei deputati. Sempre da un punto di vista generale, sottolinea indi l'esigenza di rafforzare il rapporto delle università sia con la comunità nazionale che con il territorio di cui è espressione, nonché di valorizzare tutte le sue componenti.

Passando all'illustrazione degli emendamenti, illustra in primo luogo l'1.45, che attribuisce ai professori compiti di governo e di organizzazione, in considerazione della complessità delle realtà universitarie, indispensabili per la crescita e la valorizzazione civile del territorio.

L'emendamento 1.33 è volto invece a modificare il riferimento all'anno sabbatico, in sintonia con altre proposte emendative già illustrate.

Rinuncia infine ad illustrare l' emendamento 1.36.

Chiede peraltro che l'illustrazione degli emendamenti prosegua in altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,45.


ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3497

0/3497/2/7ª

ASCIUTTI

"Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3497, recante nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari,

al fine di sviluppare e migliorare la qualità del sistema universitario e le sue interazioni con il territorio,

impegna il Governo a definire, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN) e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, un piano programmatico di investimenti, corredato da apposita relazione tecnica, da sottoporre al Consiglio dei ministri, finalizzato a:

a) garantire l’accesso e il mantenimento agli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi;

b) aumentare il numero di laureati e di dottori di ricerca, nonchè in generale il numero di giovani con titolo universitario e di formazione professionale superiore, in maniera congruente con i migliori risultati a livello europeo ed internazionale, nonchè con le necessità dello sviluppo socio-economico del Paese;

c) razionalizzare l’offerta formativa e l’orientamento agli sbocchi professionali;

d) ampliare e migliorare i servizi destinati agli studenti;

e) favorire l’accesso dei giovani alla docenza universitaria in modo da garantire un qualificato ricambio generazionale ed assicurare la continuità dell’offerta didattica e della ricerca;

f) potenziare la ricerca di base e l’alta formazione, il relativo collegamento in rete, a livello nazionale, europeo e internazionale, nonchè la convergenza su tematiche di rilevante valore socio-economico;

g) sostenere il processo di internazionalizzazione degli atenei;

h) sostenere il processo di convergenza dei sistemi di alta formazione dell’Unione europea, anche assicurando un adeguato rapporto tra docenti e studenti;

i) promuovere la mobilità fra atenei e fra enti di ricerca italiani e stranieri, scuola e università, quale fattore indispensabile per favorire la circolazione del sapere, lo sviluppo della ricerca e l’efficacia della didattica".

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01.1

GABURRO

Prima dell'articolo 1, premettere il seguente:

"Art. 01 - (Principi). 1. L’università, sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa libertà. La gestione delle università si ispira ai principi di autonomia e di responsabilità nel quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Ai professori universitari è garantita la libertà di scelta sui contenuti e sulla metodologia degli insegnamenti.

2. Al finanziamento dell’università concorrono fondi pubblici e privati, allocati secondo criteri di qualità, competenza, merito, attrattività, utilità sociale e competitività.

3. Per lo sviluppo e il miglioramento della qualità del sistema universitario e le sue interazioni con il territorio, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca definisce, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN) e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, un piano programmatico di investimenti, corredato da apposita relazione tecnica, da sottoporre al Consiglio dei ministri, finalizzato a:

a) garantire l’accesso e il mantenimento agli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi;

b) aumentare il numero di laureati e di dottori di ricerca, nonchè in generale il numero di giovani con titolo universitario e di formazione professionale superiore, in maniera congruente con i migliori risultati a livello europeo ed internazionale, nonchè con le necessità dello sviluppo socio-economico del Paese;

c) razionalizzare l’offerta formativa e l’orientamento agli sbocchi professionali;

d) ampliare e migliorare i servizi destinati agli studenti;

e) favorire l’accesso dei giovani alla docenza universitaria in modo da garantire un qualificato ricambio generazionale ed assicurare la continuità dell’offerta didattica e della ricerca;

f) potenziare la ricerca di base e l’alta formazione, il relativo collegamento in rete, a livello nazionale, europeo e internazionale, nonchè la convergenza su tematiche di rilevante valore socio-economico;

g) sostenere il processo di internazionalizzazione degli atenei;

h) sostenere il processo di convergenza dei sistemi di alta formazione dell’Unione europea, anche assicurando un adeguato rapporto tra docenti e studenti;

i) promuovere la mobilità fra atenei e fra enti di ricerca italiani e stranieri, scuola e università, quale fattore indispensabile per favorire la circolazione del sapere, lo sviluppo della ricerca e l’efficacia della didattica.

4. All’attuazione del piano programmatico di cui al comma 3 si provvede nei limiti delle risorse stanziate annualmente dalla legge finanziaria, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica".

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01.2

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI

Prima dell’articolo 1, inserire il seguente:

"Art. 01 - (Principi del sistema universitario nazionale) 1. L’università è sede primaria della ricerca scientifica e della trasmissione critica del sapere. Essa si fonda sulla libertà di ricerca ed insegnamento dei suoi docenti ed è titolare di autonomia normativa, finanziaria e gestionale strumentale alla tutela e promozione di tali libertà.

2. L’autonomia del sistema universitario nel suo complesso e delle singole università si esercita nell’ambito delle disposizioni generali stabilite dalla legge.

3. Per lo sviluppo e il miglioramento della qualità del sistema universitario, è stabilito, nell’ambito di specifici stanziamenti di bilancio annualmente definiti, un piano programmatico di investimenti. Tale piano è adottato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere obbligatorio della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e del Consiglio universitario nazionale (CUN) e sentite le Commissioni parlamentari competenti per materie".

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01.3
D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI

Prima dell’articolo 1, inserire il seguente:

"Art. 01 - (Principi del Sistema universitario nazionale) 1. Il Sistema universitario nazionale si compone delle università e degli istituti di istruzione di livello universitario statali e delle università e degli istituti di istruzione di livello universitario privati legalmente riconosciuti.

2. Fanno parte del Sistema universitario nazionale la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) ed il Consiglio universitario nazionale (CUN).

3. Il Sistema universitario nazionale concorre, nelle sue diverse articolazioni, alla elaborazione della ricerca scientifica ed alla trasmissione critica del sapere.

4. L’autonomia del sistema universitario nel suo complesso e delle singole università si esercita nell’ambito delle disposizioni generali stabilite dalla legge, al fine di promuovere e tutelare la libertà di ricerca ed insegnamento.

5. La definizione delle risorse finanziarie da destinare al Sistema universitario nazionale è annualmente operata in sede di approvazione della legge finanziaria, acquisito, nel corso della sessione di bilancio, da parte delle competenti Commissioni parlamentari, il parere della CRUI".

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01.4
SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI

Prima dell’articolo 1, inserire il seguente:

"Art. 01 (Integrazione del Sistema universitario italiano in quello europeo) 1. Il Sistema universitario nazionale si inserisce nello Spazio europeo della ricerca, promuovendo la ricerca scientifica e la formazione superiore.

2. Il Sistema universitario nazionale favorisce la circolazione degli studenti e del personale docente e ricercatore tra i Paesi membri dell’Unione europea. A tal fine valorizza tutte le iniziative volte ad incentivare la mobilità tra sedi universitarie, anche attraverso la riserva di apposite disponibilità finanziarie.

3. Le commissioni di concorso a professore universitario di prima e seconda fascia devono prevedere, salvo accertata impossibilità adeguatamente motivata, la presenza di almeno un componente proveniente dai ruoli del personale docente di qualifica sostanzialmente corrispondente di uno dei Paesi membri dell’Unione europea. A tal fine, il CUN tiene costantemente aggiornato un elenco, distinto per settori scientifico-disciplinari, di docenti stranieri che abbiano preventivamente dichiarato la loro disponibilità ad entrare nelle commissioni di concorso per professore universitario. Ogni professore straniero non può far parte di più di tre commissioni di concorso nell’arco di un anno e non può permanere nella lista per più di un triennio. E’ consentito un nuovo inserimento decorso un quinquennio dalla cancellazione dalla lista".

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01.5

TESSITORE, BETTA, MODICA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO V., SOLIANI, PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO

Prima dell’articolo 1, inserire il seguente:

"Art. 01 - (Ruolo dell’università). 1. L’università è il luogo primario della ricerca scientifica e della formazione professionale e culturale dei giovani.

2. Per il conseguimento dei fini di cui al comma 1 gli atenei si avvalgono delle proprie strutture didattiche e di ricerca, quali sono previste dalla legge e dagli statuti degli atenei."

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Art. 1

1.6
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Sopprimere l'articolo
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1.37

TESSITORE, CORTIANA, MODICA, MANIERI, PAGLIARULO, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, FRANCO V., SOLIANI, PAGANO, D'ANDREA, BETTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 1. - (Doveri dei docenti). 1. I docenti di ogni ordine e grado sono tenuti, nell’espletamento dei propri compiti, al rispetto dei seguenti doveri:

a) garantire la qualità della ricerca e della didattica nell’interesse dei giovani e dello sviluppo del paese;

b) ispirare i propri comportamenti alla trasparenza e alla efficienza con rigorosa aderenza ai princìpi della deontologia professionale;

c) assicurare un intenso rapporto con gli studenti;

d) operare per la difesa della centralità della ricerca quale strumento indispensabile per l’accrescimento del sapere e lo sviluppo della società;

e) rispettare i criteri di valutazione dei risultati conseguiti da realizzare in base a parametri rigorosi e di efficace leggibilità;

f) onorare le tradizioni culturali e civili delle università di appartenenza al fine di promuovere sinergici processi innovativi di ricerca e formazione;

g) svolgere corsi di insegnamento finalizzati e coerenti con gli obbiettivi fissati per le strutture didattiche di appartenenza;

h) favorire, in fedeltà alla universalità della cultura, i processi di integrazione tra i popoli, ad iniziare da quelli europei, per conseguire una effettiva e rigorosa interculturalità in virtù dei corsi di insegnamento ispirati dai principi e criteri della multiculturalità."

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1.2

ASCIUTTI, relatore

Premettere il seguente comma:

"01. L’università, sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa libertà. La gestione delle università si ispira ai principi di autonomia e di responsabilità nel quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca."

Conseguentemente modificare la rubrica come segue: "(Principi e diritti e doveri dei professori universitari)"

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1.7

ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Sopprimere il comma 1.
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1.42

TESSITORE, MODICA, ACCIARINI, FRANCO V., PAGANO

Al comma 1, sostituire le parole: "professori universitari" e le parole "i professori", ovunque ricorrano, con le seguenti "professori ordinari ed associati".

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole "professori universitari" con le seguenti "professori ordinari ed associati" e al comma 3, sostituire la parola "professore" con le seguenti " professore ordinario ed associato".

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1.4

BEVILACQUA

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: "Le università, nel rispetto della programmazione universitaria autonomamente elaborata sulla base delle leggi vigenti, assicurano, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, ai professori universitari, il diritto e il dovere di svolgere funzioni di ricerca e di didattica con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi della ricerca, nonché dei contenuti e della impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento".

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1.38

MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO V., PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "il diritto e il dovere" con le seguenti: "il compito istituzionale e l'obbligo".

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1.3

ASCIUTTI, relatore

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "funzioni di ricerca e di didattica" con le seguenti: "attività di ricerca e di didattica".

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1.40

MODICA, TOGNI, CORTIANA, FRANCO V., PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "funzioni di ricerca e di didattica", aggiungere le seguenti: "nella propria università".

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1.10

ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "nonché, nel rispetto della programmazione universitaria di cui all’articolo 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dei contenuti e dell’impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento".

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1.39

MODICA, D'ANDREA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO V., PAGANO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: "nel rispetto della programmazione" a "legge 31 marzo 2005, n. 43" con le seguenti: "nel rispetto della programmazione didattica e delle indicazioni di coordinamento spettanti ai competenti organi collegiali delle università".

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1.24
SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: " della programmazione universitaria di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dei contenuti e dell’impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento", con le seguenti: "del potere di coordinamento attribuito ai consigli di facoltà ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al solo fine di assicurare la completezza dell'offerta formativa ed evitare duplicazioni o lacune nell'ambito dei contenuti dei propri corsi di insegnamento".

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1.23
D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "universitaria di cui all’articolo 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dei contenuti e dell’impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento", con le seguenti: "di ateneo, per quanto riguarda l’offerta didattica agli studenti, dei contenuti dei propri corsi di insegnamento".

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1.22

MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "corsi di insegnamento" aggiungere le seguenti: ", in attuazione di quanto previsto dall’articolo 33, primo comma, della Costituzione".

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1.43

TESSITORE, PAGANO, MODICA, ACCIARINI, FRANCO V.

Al comma 1, dopo le parole "propri corsi di insegnamento;" inserire le seguenti "i professori hanno il dovere di garantire la qualità della ricerca e della didattica nell’interesse dei giovani e dello sviluppo del Paese;"

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1.44

FRANCO V., TESSITORE, MODICA, ACCIARINI, PAGANO

Al comma 1, dopo le parole "propri corsi di insegnamento;" inserire le seguenti "i professori hanno il dovere di ispirare i propri comportamenti alla trasparenza e alla efficienza con rigorosa aderenza ai princìpi della deontologia professionale;"

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1.41

TESSITORE, D'ANDREA, TOGNI, MODICA, MANIERI, BETTA, MONTICONE, PAGLIARULO, ACCIARINI, CORTIANA, FRANCO V., SOLIANI, PAGANO

Al comma 1, sopprimere le parole da "i professori di materie cliniche" fino alla fine del comma.

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1.14
ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI


Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "i professori di materie cliniche esercitano altresì funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca;".
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1.16
ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: "inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca".
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1.45

BETTA, PAGLIARULO, MODICA, D'ANDREA, MONTICONE, TOGNI, ACCIARINI, TESSITORE, CORTIANA, FRANCO V., SOLIANI, PAGANO, MANIERI

Al comma 1, dopo le parole: "di insegnamento e di ricerca;" aggiungere le seguenti: "ai professori competono inoltre attività di governo e organizzazione delle università e delle relative strutture didattiche e di ricerca;"

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1.46

ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, FRANCO V., PAGANO

Al comma 1, dopo le parole "di insegnamento e ricerca;" inserire le seguenti "i professori hanno il dovere di assicurare un intenso rapporto con gli studenti e di operare per la difesa della centralità della ricerca quale strumento indispensabile per l’accrescimento del sapere e lo sviluppo della società;"

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1.47

FRANCO V, MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO

Al comma 1, dopo le parole "di insegnamento e ricerca;" inserire le seguenti "i professori hanno il dovere di onorare le tradizioni culturali e civili delle università di appartenenza al fine di promuovere sinergici processi innovativi di ricerca e formazione;"

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1.5

BEVILACQUA

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

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1.15
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, sopprimere le parole da: "; i professori esercitano infine" fino alla fine del comma.
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1.51

PAGANO, ACCIARINI, FRANCO V., MODICA, TESSITORE

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole "; i professori" inserire la seguente "universitari"

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1.50

ACCIARINI, FRANCO V., PAGANO, MODICA, TESSITORE

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere la parola "infine".

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1.25
MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole "attività di", aggiungere le seguenti "elaborazione e".

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1.12
ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole da: "mediante conferenze, seminari, attività pubblicistiche" fino alla fine del comma.
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1.11
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: "nel rispetto del mantenimento dei propri obblighi istituzionali".
_____________

1.13
CORTIANA, SOLIANI, ACCIARINI, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: "del mantenimento".

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1.26
MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole "del mantenimento dei propri obblighi istituzionali" con le seguenti: "degli obblighi discendenti dal proprio status"

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1.48

ACCIARINI, TESSITORE, FRANCO V., PAGANO, MODICA

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: "I professori hanno altresì il dovere di onorare le tradizioni culturali e civili delle università di appartenenza al fine di promuovere sinergici processi innovativi di ricerca e formazione e di favorire, in fedeltà alla universalità della cultura, i processi di integrazione tra i popoli, ad iniziare da quelli europei."

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1.49

MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO V.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: "I professori hanno altresì il dovere di rispettare i criteri di valutazione dei risultati conseguiti da realizzare in base a parametri rigorosi e di efficace leggibilità e di svolgere corsi di insegnamento finalizzati e coerenti con gli obiettivi fissati per le strutture didattiche di appartenenza."

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1.21

SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Costituiscono diritti-doveri dei professori universitari, nonché criteri di riferimento per le funzioni svolte dai docenti e ricercatori a contratto: lo svolgimento di attività di ricerca - inclusiva della diffusione dei risultati - secondo gli standard della comunità scientifica internazionale; la partecipazione alla cooperazione e alla competizione scientifica e culturale nonché ai processi di autogoverno delle comunità scientifiche di appartenenza; la partecipazione alle procedure per l'assegnazione di finanziamenti per la ricerca e l'innovazione didattica; la partecipazione alla programmazione, progettazione ed esercizio della didattica universitaria, inclusiva della valutazione degli studenti di ogni livello; la partecipazione agli organismi di gestione e di rappresentanza; la partecipazione alle procedure di reclutamento e selezione dei professori e dei titolari di contratto di ricerca ed insegnamento; la partecipazione alle attività di valutazione, nazionali e di ateneo, delle attività di ricerca, di didattica e di gestione".

_____________

1.8

CORTIANA, SOLIANI,ACCIARINI, D'ANDREA, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Sopprimere il comma 2.
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1.52

TESSITORE, MANIERI, MONTICONE, BETTA, TOGNI, CORTIANA, FRANCO V., SOLIANI, MODICA, D'ANDREA, PAGANO, ACCIARINI, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 2.

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1.53

MODICA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO V., PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, BETTA

Al comma 2, sopprimere le parole "agli organi accademici e".

_____________

1.18
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 2, sopprimere la parola: "ufficiali".

_____________

1.32
D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI

Al comma 2, sostituire le parole da: "ufficiali riguardanti la didattica " fino alla fine del comma, con le seguenti: " competenti in materia di didattica, organizzazione e coordinamento delle strutture didattiche e di ricerca.".

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1.54

MODICA, CORTIANA, FRANCO V., MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, BETTA

Al comma 2, dopo le parole "la didattica," aggiungere le parole "la ricerca,".

_____________

1.19
ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 2, sopprimere le parole: "esistenti nella sede universitaria di appartenenza".

_____________

1.31
SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI

Al comma 2, sostituire le parole "esistenti nella sede universitaria di appartenenza", con le seguenti: "in grado di incidere sulla libertà di ricerca ed insegnamento".

_____________



1.55
MODICA, CORTIANA, FRANCO V., MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, BETTA

Al comma 2, sostituire le parole "nella sede universitaria" con le seguenti: "nell'università".

_____________

1.27
SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Gli ordinamenti delle singole università promuovono la più ampia informazione sull’attività di tali organi, al fine di favorire la partecipazione degli interessati."

_____________

1.28
D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI

Al comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: "Tutte le decisioni che incidono sulla libertà di ricerca e di insegnamento del singolo professore devono essere adottate nel contraddittorio con l’interessato."

_____________

1.29
MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA

Al comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: "Nei casi in cui non è prevista la partecipazione diretta del professore agli organi accademici e collegiali, gli ordinamenti delle singole università definiscono procedure decisionali volte ad assicurare agli interessati la possibilità di avanzare agli organi medesimi richieste ed osservazioni."

_____________

1.30
MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA

Al comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: "La partecipazione può essere diretta od a mezzo di rappresentanti, nel solo caso in cui ragioni di funzionalità del collegio impediscano la partecipazione diretta. I rappresentanti devono essere eletti da organi dei quali facciano parte tutti i titolari delle libertà di ricerca ed insegnamento interessati".

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1.56

TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO, MODICA, FRANCO V.

Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo:"Ai professori compete altresì l'uso di strutture idonee all’adeguato svolgimento dei compiti istituzionali."

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1.57

TESSITORE, MODICA, ACCIARINI, FRANCO V., PAGANO

Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: "I professori godono altresì del diritto alla garanzia della creazione e del potenziamento delle condizioni necessarie all’adeguato svolgimento dei compiti istituzionali."

_____________

1.58

TESSITORE, PAGANO, MODICA, FRANCO V., ACCIARINI

Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: "I docenti di ogni ordine e grado, in conseguenza dell’adempimento dei doveri di cui al comma 1, godono del diritto di accesso a tutte le forme e fonti di finanziamento della didattica e della ricerca in base alla legge, agli statuti universitari e ai collegati regolamenti."

_____________

1.9
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI


Sopprimere il comma 3
_____________


1.59

TESSITORE, D'ANDREA, MODICA, TOGNI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, BETTA, FRANCO V., SOLIANI, PAGLIARULO, PAGANO, MANIERI

Sopprimere il comma 3.

_____________

1.60

MODICA, CORTIANA, FRANCO V., MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, BETTA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. I professori universitari hanno il diritto di presentare richieste di finanziamento per la ricerca e di utilizzare i fondi di ricerca di cui dispongono anche durante i periodi di congedo per ragioni di studio o di ricerca scientifica di cui all'articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e i periodi di esclusiva attività scientifica in alternanza ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382."

_____________

1.61

ACCIARINI, FRANCO V., PAGANO, MODICA, TESSITORE

Al comma 3, dopo le parole "Il professore" aggiungere la seguente "universitario"

_____________

1.20
ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 3, sopprimere le parole "a qualunque livello appartenga".

_____________

1.35
MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA

Al comma 3, sostituire le parole "nel periodo dell'anno sabbatico" con le seguenti: "durante i periodi di svolgimento di attività di ricerca scientifica ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".

_____________

1.34
MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA

Al comma 3, sostituire le parole "nel periodo dell'anno sabbatico" con le seguenti: "nei periodi di congedo per motivi di studio ai sensi dell'articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311".

_____________

1.33

BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Al comma 3, sostituire le parole "dell'anno sabbatico" con le seguenti: "di congedo straordinario per ragioni di studio o di ricerca scientifica".

_____________

1.17
CORTIANA, SOLIANI,ACCIARINI, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "senza restrizione alcuna".

_____________

1.36
BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai ricercatori universitari, in quanto compatibili."

_____________

1.62

MODICA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, FRANCO V., TOGNI, PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, BETTA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

"3-bis. L'organico dei professori di ciascun ateneo è rideterminato periodicamente dagli organi competenti dell'ateneo in base alle esigenze didattiche e di ricerca, nonché alle proprie strategie di sviluppo, nel rispetto delle compatibilità di bilancio presenti e future verificate in base a criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

_____________

1.1

TATO'

Aggiungere in fine il seguente comma:

"3-bis. L'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente:

'Art. 19. L'anno accademico comincia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo"'.

_____________

1.0.1

TESSITORE, BETTA, MODICA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO V., SOLIANI, PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis. - (Diritti dei docenti). 1. I docenti di ogni ordine e grado, in conseguenza dell’adempimento dei doveri di cui all’articolo 1, godono dei seguenti diritti:

a) rispetto rigoroso della libertà dell’insegnamento e della ricerca in coerenza con le finalità della istituzione universitaria. Le attività di programmazione e coordinamento dei corsi, operate dagli organi di governo delle strutture didattiche e di ricerca cui i docenti afferiscono, sono tenute a rispettare la libertà d’insegnamento e di ricerca della docenza;

b) uso di strutture idonee all’adeguato svolgimento dei compiti istituzionali;

c) garanzia della creazione e del potenziamento delle condizioni necessarie all’adeguato svolgimento dei compiti istituzionali;

d) accesso a tutte le forme e fonti di finanziamento della didattica e della ricerca in base alla legge, agli statuti universitari e ai collegati regolamenti."

_____________

 

CIPUR
Segreteria Nazionale – Via Tilli, 58 06127 Perugia
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