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SENATO DELLA REPUBBLICA
Mercoledì 22 Dicembre 2005
930ª Seduta (pomeridiana)
TESTO DEL DDL
ED EMENDAMENTI
Omississ.......................
Seguito della discussione e approvazione del
disegno di legge:
(3008-B)
Riordino del Consiglio universitario nazionale (Approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)
PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo
104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni
saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati,
salvo la votazione finale.
Riprende l'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati.
Il Senato respinge gli emendamenti 1.100, 1.101, 1.102 e 1.103.
PRESIDENTE. Su richiesta del senatore VALLONE (Mar-DL-U), dispone
la richiesta del numero legale sulla votazione dell'emendamento
1.104. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende
la seduta per venti minuti.
La seduta, sospesa alle ore 16,17, è ripresa alle ore 16,37.
PRESIDENTE. Su richiesta del senatore VALLONE (Mar-DL-U), dispone
nuovamente la verifica. Avverte che il Senato non è in
numero legale e sospende la seduta per venti minuti.
La seduta, sospesa alle ore 16,39, è ripresa alle ore
17.
Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale,
chieste del senatore VALLONE (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti
1.104, 1.105 e 1.107. Dopo aver respinto gli emendamenti 1.106
e 1.108, il Senato approva l'articolo 1.
PRESIDENTE. Su richiesta del senatore VALLONE (Mar-DL-U), dispone
la verifica del numero legale sulla votazione dell'articolo 2.
Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende
la seduta per venti minuti.
La seduta, sospesa alle ore 17,06, è ripresa alle ore
17,26.
PRESIDENTE. Su richiesta del senatore VALLONE (Mar-DL-U), dispone
nuovamente la verifica. Avverte che il Senato non è in
numero legale e sospende la seduta per venti minuti.
La seduta, sospesa alle ore 17,28, è ripresa alle ore 17,50.
Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MANZIONE
(Mar-DL-U), il Senato approva l'articolo 2.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e dell'emendamento
ad esso riferito, che si intende illustrato, su cui il relatore
Bevilacqua e il vice ministro Ricevuto esprimono parere contrario.
Con distinte votazioni, il Senato respinge l'emendamento 3.100
ed approva gli articoli 3, 4 e 5.
PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.
SOLIANI (Mar-DL-U). L'università ed il Consiglio universitario
nazionale meritavano un riordino miglioree più partecipato,
mentre il disegno di legge è stato peggiorato dalla Camera
dei deputati, che ha introdotto norme eccessivamente calibrate
sulla rappresentanza categoriale. Annuncia pertanto il voto contrario
su un provvedimento che sigilla una stagione di mediocrità.
(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).
PAGANO (DS-U). Il Gruppo voterà contro perché il
provvedimento manca l'obiettivo dell'innovazionedel comparto,
mortificato da scelte vecchie e corporative, tra cui lo snaturamento
della rappresentanza studentesca, definita in base all'appartenenza
alle diverse facoltà. (Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori
Crema e Soliani).
FAVARO (FI). Nonostante alcune modifiche apportate dalla Camera
abbiano peggiorato il testo licenziato dal Senato, non ne hanno
tuttavia alterato l'impianto e le finalità; pertanto, anche
per evitare il rischio di un'ulteriore proroga dell'attuale Consiglio
universitario nazionale, Forza Italia voterà convintamente
a favore. (Applausi dal Gruppo FI).
VALDITARA (AN). Annuncia il voto favorevole del Gruppo su un provvedimento
che complessivamente è una buona riforma nonostante alcune
modifiche peggiorative apportate dall'altro ramo del Parlamento,
peraltro con il concorso dell'opposizione. (Applausi dal Gruppo
AN).
Presidenza del vice presidente MORO
GABURRO (UDC). I senatori dell'UDC voteranno con convinzione a
favore del provvedimento che restituisce al Consiglio universitario
nazionale la funzione di organo rappresentativo dell'intera realtà
universitaria. Sotto tale profilo, le critiche dell'opposizione
appaiono ingenerose poiché la rappresentanza individuata
dal testo in esame appare senza dubbio più democratica,
in particolare per quanto riguarda il collegio giudicante. (Applausi
dai Gruppi UDC e FI e del senatore Bevilacqua. Congratulazioni).
BRIGNONE (LP). Dichiara il voto favorevole della Lega ricordando
all'opposizione che la partecipazione alle attività di
programmazione universitaria richiede la rappresentanza di studenti
provenienti da diverse aree disciplinari. (Applausi dal Gruppo
LP).
Il Senato approva il disegno di legge n. 3008-B nel suo complesso.
TESTO DEL DDL ED EMENDAMENTI
DISEGNO DI LEGGE
Riordino del Consiglio universitario nazionale
(3008-B)
ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 1.
Approvato
(Composizione)
1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo
elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed è
composto da:
a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree
di settori scientifico-disciplinari determinate, in numero non
superiore a quattordici, con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. Per ciascuna area
sono eletti un professore ordinario, un professore associato e
un ricercatore;
b) otto studenti di differenti facoltà eletti dal Consiglio
nazionale degli studenti universitari fra i componenti del medesimo;
c) tre membri eletti in rappresentanza del personale tecnico
e amministrativo delle università;
d) tre membri designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza
dei rettori delle università italiane (CRUI);
e) un membro designato, tra i propri componenti, dal Coordinamento
nazionale delle Conferenze dei presidi di facoltà;
f) un membro designato, tra i propri componenti, dal Convegno
permanente dei dirigenti amministrativi delle università.
2. La mancata elezione o designazione di uno o più membri
appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere b), c),
d), e) e f), non comporta l’invalidità della costituzione
dell’organo.
3. Il presidente del CUN è eletto nell’ambito dello
stesso Consiglio fra i professori ordinari di cui al comma 1,
lettera a). Il presidente nomina, fra i componenti, un vice presidente
con funzioni vicarie in caso di impedimento o assenza dello stesso
presidente o su sua delega.
4. Alle sedute del CUN possono partecipare, senza diritto di
voto, i presidenti, o loro delegati, del Comitato nazionale per
la valutazione del sistema universitario (CONVSU), del Consiglio
nazionale degli studenti universitari (CNSU), del Comitato di
indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e del Consiglio
nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM).
Il presidente del CUN, o un suo delegato, può partecipare,
senza diritto di voto, alle adunanze dei predetti organi.
5. Il CUN disciplina con norme interne le modalità del
proprio funzionamento. Fino all’adozione di tali nuove disposizioni
continua ad applicarsi la disciplina vigente.
6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e, salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4, durano
in carica quattro anni. I componenti elettivi, di cui al comma
1, lettere a), b) e c), non sono eleggibili consecutivamente per
più di due volte.
7. I componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o
modificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria od
organismo rappresentato decadono immediatamente e sono sostituiti
entro due mesi, con le stesse procedure, per il residuo periodo
del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso
in cui la perdita o la modifica dello status intervenga nell’ultimo
anno del mandato.
8. I componenti del CUN con la qualifica di professore e di
ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici
che intervengono nelle procedure preordinate al reclutamento dei
professori ordinari e associati e dei ricercatori nel periodo
in cui ricoprono la carica.
9. Ai fini delle elezioni per la costituzione ed il rinnovo
del CUN, l’elettorato attivo e passivo è attribuito,
separatamente, agli appartenenti alle corrispondenti aree, fasce
e categorie di cui al comma 1, lettere a) e c), nel rispetto delle
incompatibilità previste dalla normativa vigente.
10. Le elezioni delle componenti di cui al comma 1, lettere
a) e c), sono indette con ordinanza del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca almeno quattro mesi
prima della scadenza di ciascun mandato e si svolgono secondo
modalità definite con l’ordinanza medesima. Per l’elezione
dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori e del personale
tecnico e amministrativo, si può utilizzare senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica una procedura
telematica validata, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente
l’accertamento dell’identità dei votanti, della
preferenza espressa e della segretezza del voto.
EMENDAMENTI
1.100
MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, ZAVOLI, SOLIANI,
D’ANDREA, MONTICONE
Respinto
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «di differenti
facoltà».
1.101
MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, ZAVOLI, SOLIANI,
D’ANDREA, MONTICONE
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
1.102
MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, ZAVOLI, SOLIANI,
D’ANDREA, MONTICONE
Respinto
Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, nonché un membro designato, tra i propri componenti,
dal Coordinamento Nazionale dei collegi dei direttori di Dipartimento
di ciascun ateneo».
1.103
TESSITORE, MODICA, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, ZAVOLI, SOLIANI,
D’ANDREA, MONTICONE
Respinto
Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Essi
non sono immediatamente rieleggibili in rappresentanza della stessa
fascia o categoria di cui al comma 1 del presente articolo».
1.104
MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, ZAVOLI, SOLIANI,
D’ANDREA, MONTICONE
Respinto
Al comma 6, sopprimere la seguente parola: « b) ».
1.105
MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, ZAVOLI, SOLIANI,
D’ANDREA, MONTICONE
Respinto
Al comma 6, sopprimere le parole: «per più di».
1.106
TESSITORE, MODICA, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, ZAVOLI, SOLIANI,
D’ANDREA, MONTICONE
Respinto
Dopo il comma 10, inserire i seguenti:
«10-bis. Fermo quanto previsto in sede di prima applicazione
dal comma 2 dell’articolo 4, le elezioni e le designazioni
di cui al comma 1 vengono effettuate ogni due anni per il rinnovo
della parte dei componenti il cui mandato è scaduto.
10-ter. I membri del CUN in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge non sono rieleggibili quale che sia la loro
qualifica al momento del voto».
1.107
MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, ZAVOLI, SOLIANI,
D’ANDREA, MONTICONE
Respinto
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Fermo restando quanto previsto in sede di prima
applicazione dal comma 2 dell’articolo 4, le elezioni e
le designazioni di cui al comma 1 vengono effettuate ogni due
anni per il rinnovo della parte dei componenti il cui mandato
è scaduto».
1.108
MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, ZAVOLI, SOLIANI,
D’ANDREA, MONTICONE
Respinto
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. I membri del CUN in carica alla data di entrata
in vigore della presente legge non sono rieleggibili quale che
sia la loro qualifica al momento del voto».
ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 2.
Approvato
(Competenze)
1. Il CUN formula pareri e proposte al Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, relativamente alle
seguenti materie:
a) obiettivi della programmazione universitaria;
b) criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio
del fondo per il finanziamento ordinario delle università;
c) criteri generali per l’ordinamento degli studi universitari,
ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127;
d) regolamenti didattici di ateneo;
e) settori scientifico-disciplinari;
f) decreti ministeriali di cui all’articolo 17, comma
96, della citata legge n. 127 del 1997;
g) ogni altra materia che il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca ritenga di sottoporre
al parere del CUN.
2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca richiede il parere del CUN sulla individuazione
degli obiettivi della programmazione universitaria di cui al comma
1, lettera a), dopo l’acquisizione dei previsti pareri di
altri organi.
3. Il termine per l’espressione del parere sui regolamenti
didattici di ateneo delle università e delle università
telematiche che richiedono l’accreditamento dei corsi a
distanza è di quarantacinque giorni e decorre dalla data
di comunicazione degli altri pareri obbligatori previsti dal procedimento.
4. Il CUN esprime il parere di legittimità sugli atti
delle commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento
dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, nonché
alla loro conferma in ruolo. Il parere è reso entro novanta
giorni dalla richiesta. Una volta espresso il parere o, comunque,
decorso il termine di cui al secondo periodo, l’università
approva o non approva gli atti, motivando l’eventuale difformità
dal parere stesso.
5. In relazione a questioni di particolare complessità
o rilevanza il CUN, al fine di formulare i pareri e le proposte
di sua competenza, previa approvazione di apposita delibera, può
acquisire il parere dell’Accademia nazionale dei Lincei,
del Consiglio nazionale delle ricerche o di istituzioni culturali
e scientifiche di riconosciuta competenza a livello nazionale
e internazionale.
6. Restano ferme le competenze attribuite al CUN da specifiche
norme.
Art. 3.
Approvato
(Collegio di disciplina)
1. Il CUN elegge, al suo interno, un collegio di disciplina,
di seguito denominato «collegio», con il compito di
svolgere i procedimenti disciplinari a carico dei professori e
dei ricercatori universitari. Il collegio è composto da
cinque consiglieri del CUN quali membri effettivi e da altrettanti
supplenti. I cinque membri effettivi, così come i cinque
membri supplenti, sono così ripartiti: tre professori ordinari,
un professore associato e un ricercatore. Ai fini della elezione
del collegio, l’elettorato passivo è attribuito ai
componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), mentre
l’elettorato attivo è attribuito a tutti i componenti
del consiglio. Il presidente del CUN fa parte di diritto del collegio
come membro effettivo. Il collegio è presieduto dal presidente
del CUN o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato
scelto fra i professori ordinari componenti del collegio. Il collegio
delibera con la maggioranza dei voti dei componenti. In caso di
parità di voti prevale il voto del presidente.
2. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del principio
del contraddittorio. Le funzioni di relatore sono assolte dal
rettore dell’università interessata o da un suo delegato.
L’azione disciplinare innanzi al collegio spetta al rettore
competente, al termine di un’istruttoria locale per ogni
fatto che possa dar luogo all’irrogazione di una sanzione
più grave della censura, tra quelle previste dall’articolo
87 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore
di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta
giorni dalla notizia di tali fatti, senza pregiudizio per il ricorso
ad altre sedi di giudizio civile e penale. La sanzione è
inflitta dal rettore, su conforme parere del collegio, entro trenta
giorni dalla ricezione del parere.
3. Il procedimento disciplinare si estingue ove non intervenga
la pronuncia del collegio entro centottanta giorni dalla data
di ricezione degli atti trasmessi dal rettore. Il termine è
sospeso fino alla ricostituzione dell’organo disciplinare,
nel caso in cui siano in corso operazioni di rinnovo del CUN che
impediscano il regolare funzionamento di quest’ultimo; il
termine è altresì sospeso, per non più di
due volte e per un periodo non superiore ai sessanta giorni relativamente
a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire
ulteriori atti o elementi per motivi istruttori. Il rettore è
tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie.
4. Il rettore competente sospende cautelarmente dall’ufficio
e dallo stipendio la persona sottoposta a procedimento disciplinare,
anche su richiesta del collegio, in qualunque momento del procedimento,
in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza
della contestazione.
5. Il procedimento disciplinare avanti al collegio è
disciplinato dalla normativa vigente.
EMENDAMENTO
3.100
MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, ZAVOLI, SOLIANI,
D’ANDREA, MONTICONE
Respinto
Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:
«In caso di impedimento o assenza i supplenti sostituiscono
i corrispondenti membri effettivi».
ARTICOLI 4 E 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 4
Approvato.
(Norme transitorie e finali)
1. Le elezioni per il rinnovo del CUN sono indette entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla
base delle aree di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
a).
2. Al fine di assicurare la continuità dell’attività
del CUN, in sede di prima applicazione della presente legge, i
rappresentanti di metà delle aree di cui all’articolo
1, comma 1, lettera a), determinate per sorteggio prima dell’elezione,
restano in carica per sei anni in deroga a quanto previsto dall’articolo
1, comma 6. Qualora il numero delle aree di cui all’articolo
1, comma 1, lettera a), sia dispari, il numero dei rappresentanti
che restano in carica per sei anni ai sensi del presente comma
è arrotondato all’unità superiore.
3. Alle spese di funzionamento del CUN si fa fronte con gli
ordinari stanziamenti a legislazione vigente.
4. Il CUN in carica alla data del 30 aprile 2005 continua a
svolgere le sue funzioni fino all’insediamento del nuovo
Consiglio riordinato secondo le disposizioni della presente legge.
Art. 5.
Approvato
(Abrogazioni. Modifica all’articolo 89 del
testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592)
1. Sono abrogati i commi da 102 a 107 dell’articolo 17
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e il comma 9 dell’articolo
10 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Nell’articolo 89, secondo comma, del testo unico di
cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, le parole: «o
direttore d’Istituto, preside di Facoltà o Scuola»
sono sostituite dalle seguenti: «o direttore di Istituzione
universitaria» .
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