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XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 714 di mercoledì 30 novembre 2005

DOCUMENTI DI SEDUTA : PROPOSTE EMENDATIVE

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 3008 - Riordino del Consiglio universitario nazionale (A.C. 5835 ) (Approvato dal Senato); e dell'abbinata proposta di legge Perrotta (A.C. 5746) (ore 11).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Riordino del Consiglio universitario nazionale; e dell'abbinata proposta di legge d'iniziativa del deputato Perrotta.
Ricordo che nella seduta del 16 settembre 2005 si è conclusa la discussione sulle linee generali.


(Esame degli articoli - A.C. 5835 )
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione.
Avverto che sono stati ritirati dal presentatore tutti gli emendamenti a prima firma dell'onorevole Boccia.
Ricordo che le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) hanno espresso i prescritti pareri (vedi l'allegato A - A.C. 5835 sezioni 1 e 2).

(Esame dell'articolo 1 - A.C. 5835 )
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 5835 sezione 3).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ERNESTO MAGGI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Il Governo?

ROBERTO TORTOLI, Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bimbi 1.84.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Martella. Ne ha facoltà.

ANDREA MARTELLA. Signor Presidente, ci troviamo ad esaminare un disegno di legge di riordino del Consiglio universitario nazionale che davvero rappresenta poca cosa rispetto a quanto sarebbe stato necessario per riformare questo importante organismo della comunità universitaria.
Se c'è qualcosa che traspare da questo disegno di legge, è che ci troviamo di fronte ad una serie di norme minute, di cui sicuramente non si sentiva il bisogno.
Nuovamente, nel corso di questa legislatura, ogni volta che il CUN termina il suo mandato, ci troviamo a legiferare su una sua modifica. Allora, davvero ci domandiamo che cosa non vada in quest'organo di rappresentanza dell'università, che cosa gli impedisca di sopravvivere al suo mandato senza alcuna modifica e che cosa questo organo abbia di speciale per richiedere proroghe a vita.
Nel corso dell'esame in Commissione abbiamo provato a sottoporre all'attenzione della maggioranza una serie di emendamenti che potessero in qualche modo trasformare davvero le funzioni del Consiglio universitario nazionale. Invece, le nostre proposte non sono state accolte e il Governo non ha previsto modifiche sostanziali che vadano al cuore delle evidenti difficoltà di questo organismo. Pertanto, la sua composizione e le sue competenze rimangono invariate e sono previste modifiche di piccolissimo conto rispetto alla vigente normativa.
Per tutte queste ragioni, abbiamo proposto una serie di emendamenti particolarmente significativi. Il più importante è sicuramente quello che ora è sottoposto alla nostra attenzione, che ridisegna il Consiglio universitario nazionale con una configurazione veramente innovativa, che gli conferirebbe maggiore rappresentatività nella comunità scientifica e una nuova legittimazione, superandone l'attuale struttura rigidamente disciplinare e categoriale.
Infatti, proponiamo di ridurre il numero delle aree scientifico-disciplinari, passando dalle attuali 14 a 6, e di ampliare la loro dimensione, in modo da poter contrastare la frammentazione disciplinare attuale, che spesso porta a opposizioni corporative, a facili monopoli di alcune discipline su tutta la rappresentanza dell'area e a sostanziali deroghe decisionali relative a singole aree, con sacrificio di una visione multidisciplinare per le aree interdisciplinari, soprattutto di confine, che sono le più dinamiche ed innovative.


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIO CLEMENTE MASTELLA (ore 11,05)
ANDREA MARTELLA. Noi abbiamo proposto questo emendamento per prevedere un'innovazione profonda e coraggiosa del CUN, che ne accrescerebbe il ruolo e la rappresentatività come organo nazionale di rappresentanza del sistema universitario e, soprattutto, della comunità scientifica, rappresentando anche la necessità di andare verso una modifica davvero importante e non di dettaglio, come quella che il Governo, per ragioni che davvero è difficile comprendere, si ostina a presentare al Parlamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, questo emendamento, già illustrato dal collega Martella, ci consente di fare una precisazione importante sulla prospettiva dell'università in questo paese.
Noi vogliamo dare molto più spazio e molta più responsabilità all'autonomia dell'università. Affinché quest'ultima possa diventare davvero una autonomia governante, ovviamente all'interno di una programmazione nazionale che sia, comunque, rispettosa delle caratteristiche e del profilo di ciascun ateneo, occorre che tutti gli organismi di rappresentanza siano ripensati in maniera autorevole. Da quel punto si potrà avviare, poi, un'opera di vera e propria delegificazione. Dovrebbe essere l'ultima volta in cui si interviene sul CUN, o su un organismo analogo, attraverso una legge perché, invece, dovrebbe essere possibile cambiare in maniera adeguata, insieme alla configurazione delle necessità del sistema universitario, anche la rappresentanza. Questo emendamento di minima, con il quale proponiamo la diminuzione dei settori disciplinari, in realtà ci permette di affermare che noi vorremmo ridisegnare il CUN assegnando un unico organo di rappresentanza all'università e alla ricerca. Infatti, non è possibile intendere le discipline e le aree disciplinari nello stesso modo in cui si intendevano, grosso modo, un secolo fa e come se gli enti di ricerca dovessero continuare ad operare, rispetto alle università, nella situazione di segregazione attuale, peggiorata dalle azioni del Governo di centrodestra. In realtà, noi vogliamo proporre un percorso finalizzato alla definizione di un organo in cui le rappresentanze delle varie discipline, sia relativamente alla ricerca, sia relativamente alla didattica, possano lavorare assieme, integrando, quindi, enti ed università. Intendiamo proporre una vera e propria riforma di questi organismi, demandando alle regole dell'autonomia universitaria ed a procedimenti di tipo amministrativo i successivi cambiamenti. Infatti, nella società della conoscenza le stesse configurazioni delle discipline e, soprattutto, delle frontiere disciplinari cambiano in maniera molto rapida. Invece, noi ci troviamo, sostanzialmente, a discutere di una finta riforma per mezzo della quale, con il bilancino, si apporta qualche ritocco ad un organo le cui competenze sono debolissime. Basti pensare che, per quel che riguarda gli importanti provvedimenti adottati da questo Governo ed assolutamente contestati sia dall'opposizione sia da tutte le componenti e da tutti gli attori delle università - mi riferisco alla ridefinizione delle classi di laurea e ai provvedimenti sullo stato giuridico dei docenti universitari - il CUN ha espresso al Governo pareri molto critici, spesso assolutamente contrari e, comunque, mirati a tenere conto di tutto il dibattito che si svolge sia nel Parlamento sia nel paese. Il ministro, puntualmente, li ha disattesi. A questo organo di rappresentanza, modificandone con il bilancino alcune attribuzioni, di sicuro non si darà maggior peso.

PRESIDENTE. Onorevole Bimbi...

FRANCA BIMBI. Questo è un emendamento di minima, ma la nostra prospettiva è di una riforma della rappresentanza affinché sia più responsabile e più governante.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bimbi 1.84, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 407
Maggioranza 204
Hanno votato sì 187
Hanno votato no 220).


Prendo atto che l'onorevole Falanga non è riuscito a votare.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Martella 1.5.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Martella. Ne ha facoltà.

ANDREA MARTELLA. Con questo emendamento, riprendendo questioni poste anche in occasione dell'esame del precedente emendamento, intendiamo modificare il comma 1, lettera a), proponendo l'istituzione di sei grandi aree di settori scientifico-disciplinari e prevedendo che in ciascuna di queste aree siano eletti il professore ordinario, il professore associato ed il ricercatore che hanno ottenuto il maggior numero di voti ed i cinque professori o ricercatori che, indipendentemente dalla fascia o categoria di appartenenza, hanno ottenuto il maggior numero di voti. Come prima dicevo, si tratterebbe di ridurre il numero delle aree scientifico-disciplinari, portandole da 14 a 6. Questa sarebbe una modifica importante, che permetterebbe di contrastare quella frammentazione disciplinare che spesso porta a monopoli di alcune discipline su tutta la rappresentanza dell'area. Si tratterebbe di garantire la presenza di un rappresentante per ciascuna fascia, non facendo venire meno quel principio che si vuole assolutamente stabilire.
Questo emendamento, insieme ad altri che affronteremo più avanti, rappresenta una delle proposte emendative qualificanti, che avrebbero potuto consentire una trasformazione di questo provvedimento. Nel corso dell'esame in sede referente in Commissione, ho colto in più di un'occasione una disponibilità da parte dei commissari e del relatore ad intervenire sulla materia. Riconosco che qualche aggiustamento è stato introdotto nel corso della discussione qui alla Camera, ma non ho capito però il motivo di questa opposizione netta e di questo dissenso radicale, soprattutto da parte del Governo, sul miglioramento della rappresentanza e dell'efficacia di un organismo che altrimenti ci limitiamo di volta in volta a prorogare, senza però attribuirgli alcun potere effettivo in più.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

FRANCA BIMBI. Il fatto di proporre che, oltre ad un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore per ciascuna area, vengano eletti i cinque professori e ricercatori che, indipendentemente dalla fascia o categoria di appartenenza, abbiano ottenuto il maggior numero di voti, ed inoltre il fatto di considerare che, se non c'è nessuna donna tra i tre più votati, alla donna più votata venga dato un posto aggiuntivo nel collegio, stanno a significare la nostra volontà di sottolineare non tanto una perequazione di genere della rappresentanza od un allargamento in base al puro peso numerico delle categorie e delle discipline, quanto piuttosto il fatto che se la rappresentanza è plurale essa è più sottratta a pressioni di tipo corporativo. In questo senso, essa è una rappresentanza più responsabile e più piena.
Chiedo quindi ai colleghi di prendere in considerazione questo emendamento, che ha l'obiettivo di migliorare il funzionamento del CUN, attraverso una maggiore rappresentatività della comunità universitaria.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Martella 1.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 418
Maggioranza 210
Hanno votato sì 188
Hanno votato no 230).


Prendo atto che l'onorevole Falanga non è riuscito a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bimbi 1.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 439
Maggioranza 220
Hanno votato sì 197
Hanno votato no 242).


Prendo atto che l'onorevole Falanga non è riuscito a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bulgarelli 1.60, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 442
Maggioranza 222
Hanno votato sì 199
Hanno votato no 243).


Prendo atto che l'onorevole Falanga non è riuscito a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bulgarelli 1.61, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).


Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 444
Maggioranza 223
Hanno votato sì 199
Hanno votato no 245).


Prendo atto che gli onorevoli Falanga e Grillo non sono riusciti a votare.
Prendo atto, altresì, che l'onorevole Giovanni Bianchi non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Grignaffini 1.9, Bulgarelli 1.62 e Titti De Simone 1.64, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 407
Maggioranza 204
Hanno votato sì 175
Hanno votato no 232).


Prendo atto che l'onorevole Grillo non è riuscito a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Titti De Simone 1.63, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 449
Votanti 448
Astenuti 1
Maggioranza 225
Hanno votato sì 198
Hanno votato no 250).


Prendo atto che l'onorevole Grillo non è riuscito a votare.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Tocci 1.10.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Martella. Ne ha facoltà.

ANDREA MARTELLA. Signor Presidente, l'emendamento che voglio illustrare - insieme ad un altro emendamento che abbiamo presentato e sul quale si è svolta una discussione - è estremamente importante e meriterebbe di essere valutato con più attenzione e approvato anche da parte dei colleghi della maggioranza. Quindi, a loro mi rivolgo perché vi possa essere, in sede di approvazione degli emendamenti in quest'aula, anche un cambiamento del parere espresso dal relatore.
Si tratta di un emendamento dalla cui votazione dipenderà in qualche modo anche il nostro atteggiamento in sede di votazione finale, perché, assieme all'emendamento che proponeva di diminuire le aree scientifiche e disciplinari, stabilisce per tutti i membri nel Consiglio universitario nazionale la durata in carica di quattro anni e la non immediata rieleggibilità. Questo vale per tutti i componenti dei Consiglio universitario nazionale, indipendentemente dalla fascia di appartenenza, anche per evitare cambiamenti di settore scientifico e disciplinare finalizzati alla rielezione in questo organismo.
Inoltre, questo emendamento estende la non rieleggibilità anche agli attuali componenti del Consiglio universitario nazionale, mentre il testo in esame prevede la possibilità di conferma per gli attuali componenti del CUN i quali, a seguito di varie proroghe, sono in carica ormai da dieci anni.
Pur rimandando un giudizio positivo sull'operato dei componenti del CUN e dell'organismo nel suo complesso, e pur non avendo assolutamente nulla contro le competenze e la professionalità messe in campo nel corso di questi anni dai membri del CUN, credo che noi dovremmo fare in modo che questo organismo possa avere una reale trasformazione nonché un effettivo rinnovamento nella definizione dei suoi componenti. Il fatto di introdurre delle norme che prevedono la rieleggibilità per i membri attualmente in carica e che lo sono da più di dieci anni, la dice davvero lunga su quanto questo provvedimento sia di poco conto, privo di qualsiasi visione strategica e finalizzato solamente a dare una risposta alle esigenze di proroga degli attuali componenti del Consiglio universitario nazionale.
Peraltro, se non ricordo male, al Senato il disegno di legge non è stato approvato in questa formulazione; quindi, noi ci troveremmo di fronte alla possibilità di un ulteriore cambiamento del testo al Senato se esso dovesse essere approvato così com'è dalla Camera. Pertanto, ci troveremmo di fronte alla possibilità, non solo di non svolgere le elezioni del CUN, ma di perdere ulteriore tempo. Allora, se è vero che si vuole dare funzionalità a questo organismo, sarebbe stato più utile approvare il testo, evitando ulteriori passaggi da una Camera all'altra. Comunque, secondo noi sarebbe stato giusto approvare il provvedimento stabilendo la durata in carica di quattro anni e la non immediata rieleggibilità per tutti i componenti del CUN, indipendentemente dalle fasce, ed estendendo la non rieleggibilità anche agli attuali componenti dell'organo in questione. Si sarebbe trattato di un intervento normativo in direzione del rinnovamento, di una maggiore operatività ed efficacia della struttura, che avrebbe avuto un significato più alto, e non di un'ulteriore proroga della scadenza del mandato dell'attuale Consiglio universitario nazionale.
Se il Governo e la maggioranza in ordine a tale questione avessero avuto maggiore coraggio, sarebbe stato un segnale positivo ed il provvedimento in esame avrebbe avuto un giudizio diverso da parte nostra e dell'intero mondo accademico.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, il CUN ha svolto una funzione importantissima in questi anni sotto il profilo dell'approvazione delle classi di laurea triennale specialistiche. Ha rappresentato uno dei pilastri per il successo, almeno sul piano istituzionale, della riforma degli ordinamenti didattici delle università, permettendo alle università stesse di essere più attente rispetto ad un'applicazione della legge troppo autoreferenziale e troppo legata ad interessi o subinteressi di gruppi accademici.
Il CUN ha contribuito certamente a far decollare i due livelli di laurea, che stanno largamente coprendo tutte le componenti studentesche, le quali hanno bisogno di capire come sia stato intrapreso questo percorso e come possa essere ulteriormente migliorato. Questa è stata la funzione positiva del CUN.
La previsione, per gli attuali componenti del CUN, di rimanere in carica per altri otto anni credo non sia condivisa dalla maggior parte dei membri attuali poiché ciò diminuirebbe la qualità della rappresentanza.
Pertanto, sottoponiamo tale emendamento all'attenzione di tutti i colleghi, perché esso mira ad una valutazione positiva del lavoro svolto dal CUN in questi anni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tocci 1.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 431
Votanti 429
Astenuti 2
Maggioranza 215
Hanno votato sì 192
Hanno votato no 237).


Prendo atto che l'onorevole Grillo non è riuscito a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.
(Segue la votazione).


Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 436
Maggioranza 219
Hanno votato sì 248
Hanno votato no 188).

Prendo atto che l'onorevole Grillo non è riuscito a votare.

(Esame dell'articolo 2 - A.C. 5835 )
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 5835 sezione 4).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ERNESTO MAGGI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sulle proposte emendative presentate all'articolo 2.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIOVANNI RICEVUTO, Viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bimbi 2.72.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, la contrarietà espressa sull'emendamento in esame sarebbe ridicola, se non fosse incomprensibile.
Si ritiene di riformare l'organismo in questione attribuendogli maggiore rappresentatività (immaginiamo che sia questa l'intenzione teorica del Governo e della maggioranza). Invece, con riferimento a tale questione, si è voluto punire il CUN; infatti, noi proponiamo che il ministro, qualora non ritenga di seguire le indicazioni del Consiglio, ne dia motivazione alle Commissioni parlamentari, ma il Governo e la maggioranza sono contrari all'emendamento in esame. Forse perché il CUN è stato un organismo troppo indipendente? Forse perché il CUN, pur lavorando in stretta connessione con il ministero, ha ragionato con la propria testa, tenendo in maggiore considerazione gli interessi delle università e degli studenti, sia per quel che riguarda la modifica delle classi di laurea sia per quanto concerne lo stato giuridico dei professori e dei docenti universitari? Forse perché, nel corso di questa legislatura, ha evidenziato che troppo spesso il Governo non aveva in mente il bene dell'università, procedendo a caso attraverso l'adozione di testi legislativi incongruenti e contraddittori? Ciò è dimostrato anche dal fatto che, dopo l'adozione del decreto n. 270 del 2004, il ministro si è dovuto rivolgere alla comunità universitaria e alle conferenze dei presidi per cercare di aggiustare quanto era stato imposto al CUN, al Parlamento, al paese.
Quindi, proponiamo che, in caso di difformità di pareri tra il CUN e il ministro, quest'ultimo debba riferire con precise motivazioni alle Commissioni parlamentari, in quanto non si può sostenere di riformare un organismo di rappresentanza e poi continuare a considerare la rappresentanza come una mera produzione cartacea. Ciò non è possibile, in quanto l'università non accetta più questo rapporto con l'esecutivo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Martella. Ne ha facoltà.

ANDREA MARTELLA. Signor Presidente, intervengo per ribadire le ragioni - già egregiamente esposte dalla collega Bimbi - che ci hanno indotto a presentare l'emendamento in esame.
Davvero non si capisce il motivo del dissenso del Governo e della maggioranza sul presente emendamento, che ha la funzione di attribuire un ruolo al Consiglio universitario nazionale, creando una dialettica seria tra il Governo e il Parlamento, che attribuirebbe alle Commissioni parlamentari il compito di esprimere parere sugli atti del ministro - ferma restando l'autonomia del ministero -, tenendo conto delle indicazioni del CUN.
Dunque, non si è voluto ridurre le aree scientifico-disciplinari, non si è voluto avviare una vera riforma, non si è voluto rinnovare il CUN prevedendo la possibilità di elezioni in tempi più rapidi, così come contemplato dal testo approvato dal Senato. Pertanto, non si attribuisce al CUN una reale funzione di rappresentanza, impedendo tra l'altro al Parlamento di esercitare la propria funzione.
Mi pare che tali disposizioni siano contro il Consiglio universitario nazionale, il Parlamento e le Commissioni parlamentari competenti. Per tale ragione, invito l'Assemblea ad esprimere un voto favorevole sull'emendamento in esame, anche in considerazione del fatto che vi è una volontà da parte della maggioranza di modificare la parte del provvedimento relativa alla rieleggibilità. Si tratta di un emendamento attraverso il quale si attribuirebbe al CUN e alle Commissioni parlamentari competenti maggiore importanza ed efficacia nell'esercizio della propria funzione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bimbi 2.72, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 431
Votanti 430
Astenuti 1
Maggioranza 216
Hanno votato sì 199
Hanno votato no 231).


Prendo atto che l'onorevole Grillo non è riuscito a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bimbi 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 426
Maggioranza 214
Hanno votato sì 193
Hanno votato no 233).


Prendo atto che l'onorevole Grillo non è riuscito a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Grignaffini 2.3 e Bulgarelli 2.60, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 428
Votanti 427
Astenuti 1
Maggioranza 214
Hanno votato sì 192
Hanno votato no 235).


Prendo atto che l'onorevole Grillo non è riuscito a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 427
Votanti 425
Astenuti 2
Maggioranza 213
Hanno votato sì 240
Hanno votato no 185).

Prendo atto che l'onorevole Grillo non è riuscito a votare.

 

(Esame dell'articolo 3 - A.C. 5835 )
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 5835 sezione 5).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ERNESTO MAGGI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 3.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIOVANNI RICEVUTO, Viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli identici emendamenti Titti De Simone 3.61 e Bimbi 3.72.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Titti De Simone. Ne ha facoltà.

TITTI DE SIMONE. Signor Presidente, con il mio emendamento 3.61 proponiamo che il collegio di disciplina sia composto in modo paritetico da ordinari, associati e ricercatori, vale a dire da due rappresentanti per ciascuna di tali categorie. Il numero dei componenti resterebbe dispari, con la presidenza del presidente del CUN.
Riteniamo che tale proposta vada nella direzione di una rappresentanza democratica delle diverse componenti del mondo universitario che fanno parte del CUN, alle quali crediamo debba essere riconosciuta la medesima importanza e dunque la medesima rappresentanza. Ciò dovrebbe accadere, a nostro avviso, per il complesso degli organismi decisionali del mondo universitario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, l'articolo 3 del disegno di legge in esame è sostanzialmente inemendabile, in quanto il tema del collegio di disciplina attiene a fatti gravissimi all'interno dell'università, che danno luogo a procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori. Abbiamo proposto pochissimi emendamenti recanti un minimo intervento, perché riteniamo che non vi sia uno spazio reale per un cambiamento.
Basti pensare che il procedimento disciplinare, a norma del comma 3 dell'articolo in esame, si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio, come in ogni altro tipo di processo. Tuttavia, le funzioni di relatore vengono svolte dal rettore dell'università interessata o da un suo delegato. Tale previsione sembra veramente curiosa, in quanto depotenzia lo stesso principio del contraddittorio.
Perché cito l'aspetto più negativo dell'articolo 3, osservando che abbiamo presentato alcuni emendamenti di mero aggiustamento? Perché riteniamo che senza il cambiamento della governance universitaria e senza attribuire maggiore responsabilità e maggiore rappresentanza non solo al CUN, ma anche al rettore e all'autonomia universitaria, rafforzando quest'ultima, non si possa disporre degli strumenti adeguati ad affrontare il problema. Fatte ovviamente salve le altre sedi di giudizio, civile e penale, le funzioni del collegio di disciplina dovrebbero essere demandate all'autonomia universitaria.
L'autonomia universitaria, tuttavia, deve essere sanzionata o premiata, se opera bene o male, a partire dai concorsi e dalle valutazioni comparative; peraltro, si tratta di un profilo che è riconducibile anche alle disposizioni relative a questo tipo di procedimenti nei confronti del personale docente. Che cosa significa? Significa che oggi vi è un'autonomia universitaria non responsabile, che poi diventa autoritaria nella formulazione della funzione del rettore all'interno del collegio di disciplina e nel percorso del contraddittorio, che non è più tale.
Vi invito quindi ad approvare gli identici emendamenti in esame, nonché gli ulteriori emendamenti presentati dal nostro gruppo, che mirano a segnalare tali problemi, in quanto riteniamo che essi non possano essere risolti da quanto previsto dall'articolo 3 e da questo tipo di riforma del CUN, che non è una vera riforma.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Titti De Simone 3.61 e Bimbi 3.72, non accettati dalla Commissione né dal Governo e sui quali la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 418
Maggioranza 210
Hanno votato sì 189
Hanno votato no 229).

Prendo atto che l'onorevole Grillo non è riuscito a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tocci 3.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 424
Maggioranza 213
Hanno votato sì 189 Hanno votato no 235).


Prendo atto che l'onorevole Grillo non è riuscito a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bulgarelli 3.60, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 415
Maggioranza 208 Hanno votato sì 184
Hanno votato no 231).


Prendo atto che l'onorevole Grillo non è riuscito a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 431
Votanti 430 Astenuti 1
Maggioranza 216
Hanno votato sì 245
Hanno votato no 185).

Prendo atto che l'onorevole Grillo non è riuscito a votare.

(Esame dell'articolo 4 - A.C. 5835 )
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 5835 sezione 6).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.


ERNESTO MAGGI, Relatore. La Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.100 ed esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 4.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIOVANNI RICEVUTO, Viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Governo accetta l'emendamento 4.100 della Commissione e concorda con il parere contrario espresso dal relatore sulle restanti proposte emendative.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Titti De Simone 4.60, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 431
Votanti 428
Astenuti 3
Maggioranza 215
Hanno votato sì 192
Hanno votato no 236).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.100 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 427
Votanti 260
Astenuti 167
Maggioranza 131
Hanno votato sì 247
Hanno votato no 13).


Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Grignaffini 4.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 422
Votanti 417
Astenuti 5
Maggioranza 209
Hanno votato sì 190
Hanno votato no 227).


Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4, nel testo emendato.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 433
Votanti 432
Astenuti 1
Maggioranza 217
Hanno votato sì 245
Hanno votato no 187).

 

(Esame dell'articolo 5 - A.C. 5835 )
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 (vedi l'allegato A - A.C. 5835 sezione 7), al quale non sono state presentate proposte emendative.
Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 429
Votanti 427
Astenuti 2
Maggioranza 214
Hanno votato sì 240
Hanno votato no 187).

 

DOCUMENTI DI SEDUTA : PROPOSTE EMENDATIVE


ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5835 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE


ART. 1.
(Composizione).

1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed è composto da:
a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in numero non superiore a quattordici, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;
b) otto studenti di differenti facoltà eletti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari fra i componenti del medesimo;

c) tre membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;
d) tre membri designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);
e) un membro designato, tra i propri componenti, dal Coordinamento nazionale delle Conferenze dei presidi di facoltà;
f) un membro designato, tra i propri componenti, dal Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università.


2. La mancata elezione o designazione di uno o più membri appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) e f), non comporta l'invalidità della costituzione dell'organo.
3. Il presidente del CUN è eletto nell'ambito dello stesso Consiglio fra i professori ordinari di cui al comma 1, lettera a). Il presidente nomina, fra i componenti, un vice presidente con funzioni vicarie in caso di impedimento o assenza dello stesso presidente o su sua delega.
4. Alle sedute del CUN possono partecipare, senza diritto di voto, i presidenti, o loro delegati, del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CONVSU), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM). Il presidente del CUN, o un suo delegato, può partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dei predetti organi.
5. Il CUN disciplina con norme interne le modalità del proprio funzionamento. Fino all'adozione di tali nuove disposizioni continua ad applicarsi la disciplina vigente.
6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4, durano in carica quattro anni. I componenti elettivi, di cui al comma 1, lettere a), b) e c), non sono eleggibili consecutivamente per più di due volte.
7. I componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria od organismo rappresentato decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello status intervenga nell'ultimo anno del mandato.
8. I componenti del CUN con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici che intervengono nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori nel periodo in cui ricoprono la carica.
9. Ai fini delle elezioni per la costituzione ed il rinnovo del CUN, l'elettorato attivo e passivo è attribuito, separatamente, agli appartenenti alle corrispondenti aree, fasce e categorie di cui al comma 1, lettere a) e c), nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.
10. Le elezioni delle componenti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono indette con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun mandato e si svolgono secondo modalità definite con l'ordinanza medesima. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, si può utilizzare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica una procedura telematica validata, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Composizione).

Sopprimerlo.
1. 65. Boccia.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).


Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
1. 66. Boccia.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: aree di settori fino alla fine della lettera con le seguenti: sei grandi aree di settori scientifico-disciplinari determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, corrispondenti ad altrettanti collegi unici nazionali. In ciascun collegio unico sono eletti il professore ordinario, il professore associato e il ricercatore che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, inoltre, i quattro più votati tra i nominativi restanti, indipendentemente dalla categoria o fascia di appartenenza, ma di settori scientifico-disciplinari differenti. Ciascun elettore può esprimere un unico voto di preferenza. Nel caso in cui nessuna donna figuri tra i tre più votati rispettivamente tra i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori, un posto aggiuntivo è attribuito alla donna più votata nel collegio.
1. 84. Bimbi, Martella, Colasio, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Tocci, Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Buffo, Pistone, Capitelli, Giulietti, Lolli, Sasso, Bulgarelli, Villetti.


Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: aree di settori fino alla fine della lettera con le seguenti: sei grandi aree di settori scientifico-disciplinari determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per ciascuna area sono eletti il professore ordinario, il professore associato e il ricercatore che hanno ottenuto il maggior numero di voti e inoltre i cinque professori o ricercatori che, indipendentemente dalla fascia o categoria di appartenenza, hanno ottenuto il maggior numero di voti.


Conseguentemente: al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: alla fascia con le seguenti: all'area;
al comma 9, sopprimere la parola: , fasce.
1. 5. Martella, Grignaffini, Tocci, Sasso, Buffo, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli, Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.


Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: di differenti settori scientifico-disciplinari.
1. 6. Bimbi, Martella, Colasio, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Tocci, Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Buffo, Pistone, Capitelli, Giulietti, Lolli, Sasso, Bulgarelli, Villetti.


Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. 1. 60. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.


Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) quattro professori o ricercatori che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, indipendentemente dall'area di appartenenza di cui alla lettera a);
1. 61. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.


Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 67. Boccia.


Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 68. Boccia.


Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1. 69. Boccia.


Al comma 1, sopprimere la lettera e).
1. 70. Boccia.


Al comma 1, sopprimere la lettera f).
1. 71. Boccia.


Sopprimere il comma 2.
1. 72. Boccia.


Sopprimere il comma 3.
1. 73. Boccia.

Sopprimere il comma 4.
*1. 9. Grignaffini, Martella, Tocci, Sasso, Buffo, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli.


Sopprimere il comma 4.
*1. 62. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.


Sopprimere il comma 4.
*1. 64. Titti De Simone, Russo Spena.


Sopprimere il comma 4.
*1. 74. Boccia, Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.


Sopprimere il comma 5.
1. 75. Boccia.


Sopprimere il comma 6.
1. 76. Boccia.


Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: salvo quanto fino a: articolo 4.
1. 63. Titti De Simone, Russo Spena.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: salvo quanto previsto fino alla fine del comma con le seguenti: durano in carica quattro anni. Essi non sono immediatamente rieleggibili. Tale ultima disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge.
1. 10. Tocci, Martella, Grignaffini, Sasso, Buffo, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli, Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.


Sopprimere il comma 7.
1. 77. Boccia.

 

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5835 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE


ART. 2.
(Competenze).

1. Il CUN formula pareri e proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativamente alle seguenti materie:
a) obiettivi della programmazione universitaria;
b) criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;
c) criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
d) regolamenti didattici di ateneo;
e) settori scientifico-disciplinari;
f) decreti ministeriali di cui all'articolo 17, comma 96, della legge citata n. 127 del 1997;
g) ogni altra materia che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ritenga di sottoporre al parere del CUN.


2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca richiede il parere del CUN sulla individuazione degli obiettivi della programmazione universitaria di cui al comma 1, lettera a), dopo l'acquisizione dei previsti pareri di altri organi.
3. Il termine per l'espressione del parere sui regolamenti didattici di ateneo delle università e delle università telematiche che richiedono l'accreditamento dei corsi a distanza è di quarantacinque giorni e decorre dalla data di comunicazione degli altri pareri obbligatori previsti dal procedimento.
4. Il CUN esprime il parere di legittimità sugli atti delle commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, nonché alla loro conferma in ruolo. Il parere è reso entro novanta giorni dalla richiesta. Una volta espresso il parere o, comunque, decorso il termine di cui al secondo periodo, l'università approva o non approva gli atti, motivando l'eventuale difformità dal parere stesso.
5. In relazione a questioni di particolare complessità o rilevanza il CUN, al fine di formulare i pareri e le proposte di sua competenza, previa approvazione di apposita delibera, può acquisire il parere dell'Accademia nazionale dei Lincei, del Consiglio nazionale delle ricerche o di istituzioni culturali e scientifiche di riconosciuta competenza a livello nazionale e internazionale.
6. Restano ferme le competenze attribuite al CUN da specifiche norme.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Competenze).

Sopprimere il comma 1.


Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
2. 61. Boccia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Relativamente alle materie di cui alle lettere a), c) ed f) del comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, qualora non tenga conto delle indicazioni del Consiglio, deve motivarne le ragioni nella richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti.
2. 72. Bimbi, Martella, Colasio, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Tocci, Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Buffo, Pistone, Capitelli, Giulietti, Lolli, Sasso, Bulgarelli, Villetti.

Sopprimere il comma 2.
2. 62. Boccia.


Al comma 4, premettere le parole: Su richiesta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle università interessate o dei candidati che vi abbiano partecipato,
2. 2. Bimbi, Martella, Colasio, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Tocci, Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Buffo, Pistone, Capitelli, Giulietti, Lolli, Sasso, Bulgarelli, Villetti.


Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: l'università aggiungere le seguenti: , esperita a sua volta la valutazione di legittimità.
*2. 3. Grignaffini, Martella, Tocci, Sasso, Buffo, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli, Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: l'università aggiungere le seguenti: , esperita a sua volta la valutazione di legittimità.
*2. 60. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Sopprimere il comma 5.
2. 64. Boccia.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: od organismo rappresentato.
1. 78. Boccia.


Sopprimere il comma 8.
1. 79. Boccia.

Sopprimere il comma 9.
1. 80. Boccia.

Sopprimere il comma 10.
1. 81. Boccia.

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5835 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.
(Collegio di disciplina).

1. Il CUN elegge, al suo interno, un collegio di disciplina, di seguito denominato «collegio», con il compito di svolgere i procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari. Il collegio è composto da cinque consiglieri del CUN quali membri effettivi e da altrettanti supplenti. I cinque membri effettivi, così come i cinque membri supplenti, sono così ripartiti: tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore. Ai fini della elezione del collegio, l'elettorato passivo è attribuito ai componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), mentre l'elettorato attivo è attribuito a tutti i componenti del Consiglio. Il presidente del CUN fa parte di diritto del collegio come membro effettivo. Il collegio è presieduto dal presidente del CUN o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato scelto fra i professori ordinari componenti del collegio. Il collegio delibera con la maggioranza dei voti dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
2. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio. Le funzioni di relatore sono assolte dal rettore dell'università interessata o da un suo delegato. L'azione disciplinare innanzi al collegio spetta al rettore competente, al termine di un'istruttoria locale per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dalla notizia di tali fatti, senza pregiudizio per il ricorso ad altre sedi di giudizio civile e penale. La sanzione è inflitta dal rettore, su conforme parere del collegio, entro trenta giorni dalla ricezione del parere.
3. Il procedimento disciplinare si estingue ove non intervenga la pronuncia del collegio entro centottanta giorni dalla data di ricezione degli atti trasmessi dal rettore. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione dell'organo disciplinare, nel caso in cui siano in corso operazioni di rinnovo del CUN che impediscano il regolare funzionamento di quest'ultimo; il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore ai sessanta giorni relativamente a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o elementi per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie.
4. Il rettore competente sospende cautelarmente dall'ufficio e dallo stipendio la persona sottoposta a procedimento disciplinare, anche su richiesta del collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.
5. Il procedimento disciplinare avanti al collegio è disciplinato dalla normativa vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Collegio di disciplina).

Sopprimerlo.
3. 62. Boccia.


Al comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo, con i seguenti: Il collegio è composto in modo paritetico da sei consiglieri del CUN quali membri effettivi e da altrettanti supplenti. I sei membri effettivi, così come i sei membri supplenti, sono così ripartiti: due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori.
**3. 61. Titti De Simone, Russo Spena.


Al comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo, con i seguenti: Il collegio è composto in modo paritetico da sei consiglieri del CUN quali membri effettivi e da altrettanti supplenti. I sei membri effettivi, così come i sei membri supplenti, sono così ripartiti: due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori.
**3. 72. Bimbi, Martella, Colasio, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Tocci, Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Buffo, Pistone, Capitelli, Giulietti, Lolli, Sasso, Bulgarelli, Villetti.


Sopprimere il comma 2.
3. 63. Boccia.


Sopprimere il comma 3.
3. 64. Boccia.


Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: Il collegio delibera entro centottanta giorni dalla data di ricezione degli atti trasmessi dal rettore. Decorso inutilmente tale termine, l'azione disciplinare spetta all'università interessata.
3. 2. Tocci, Martella, Grignaffini, Sasso, Buffo, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli, Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.

Sopprimere il comma 4.
3. 65. Boccia.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: si estingue con le seguenti: spetta all'università interessata.
3. 60. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.


ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5835 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.
(Norme transitorie e finali).

1. Le elezioni per il rinnovo del CUN sono indette entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).
2. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del CUN, in sede di prima applicazione della presente legge, i rappresentanti di sette delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), determinate per sorteggio prima dell'elezione, restano in carica per sei anni in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6.
3. Alle spese di funzionamento del CUN si fa fronte con gli ordinari stanziamenti a legislazione vigente.
4. Il CUN in carica alla data del 30 aprile 2005 continua a svolgere le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato secondo le disposizioni della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Norme transitorie e finali).

Sopprimerlo.
4. 61. Boccia.


Sopprimere il comma 1.
4. 62. Boccia.


Sopprimere il comma 2.
*4. 60. Titti De Simone, Russo Spena.


Sopprimere il comma 2.
*4. 63. Boccia.


Al comma 2, sostituire la parola sette con la seguente: metà.


Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il numero delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sia dispari, il numero dei rappresentanti che restano in carica per sei anni ai sensi del presente comma è arrotondato all'unità superiore.
4. 100. La Commissione.
(Approvato)


Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai membri del CUN in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. 1. Grignaffini, Martella, Tocci, Sasso, Buffo, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli, Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.

Sopprimere il comma 3.
4. 64. Boccia.


Sopprimere il comma 4.
4. 65. Boccia.

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5835 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.
(Abrogazioni. Modifica all'articolo 89 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592).

1. Sono abrogati i commi da 102 a 107 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e il comma 9 dell'articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Nell'articolo 89, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, le parole: «o direttore d'Istituto, preside di Facoltà o Scuola» sono sostituite dalle seguenti: «o direttore di Istituzione universitaria».


 

 

 

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